RAVVEDIMENTO
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La presente Circolare analizza le disposizioni in materia di ravvedimento operoso speciale contenute nell’art. 1 co. 174 – 185 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– le violazioni che possono rientrare nel ravvedimento operoso speciale;
– la rimozione delle violazioni commesse;
– la somme dovute per il ravvedimento operoso speciale;
– il versamento delle somme dovute per il ravvedimento operoso speciale, la cui totalità o la prima rata deve avvenire entro il 31.3.2023.

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1 Premessa ravvedimento operoso

L’art. 1 co. 174 – 185 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto la possibilità per i contribuenti di fruire di un ravvedimento operoso speciale per le violazioni commesse sino al periodo di imposta 2021, che comporta la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.

È necessario pagare per intero le imposte nonché gli interessi al tasso legale da quando è stata commessa la violazione.

Tale forma di ravvedimento riguarda solo le dichiarazioni validamente presentate e, a livello generale, funziona come l’ordinario ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del DLgs. 472/97.

Le somme possono essere pagate in 8 rate trimestrali di pari importo.

La rimozione della violazione e il pagamento delle somme (o della prima rata) devono avvenire entro il 31.3.2023.

Il tutto presuppone l’autoliquidazione ad opera del contribuente. Non sono stati approvati provvedimenti attuativi del ravvedimento operoso speciale.

Non è possibile applicare il cumulo giuridico, dunque ogni violazione va sanata autonomamente, con riduzione, per ciascuna, della sanzione a 1/18 del minimo.

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