La presente Circolare analizza la disciplina relativa all’agevolazione contributiva prevista per gli imprenditori individuali (artigiani e commercianti) che applicano il regime agevolato forfetario previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i requisiti che devono essere posseduti per utilizzare il regime agevolato;
– il contenuto dell’agevolazione contributiva;
– le modalità di presentazione della domanda all’INPS;
– il termine di presentazione della domanda da parte dei soggetti che aderiscono per la prima volta all’agevolazione contributiva, che, per avere effetto nel 2024, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 28.2.2024.#AGEVOLAZIONECONTRIBUTIVA #IMPRENDITORIINDIVIDUALI #REGIMEFORFETARIO #REGIMEAGEVOLATO #INPS #DOMANDA
Regime forfetario per autonomi
L’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190 disciplina il regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. “forfetario”), destinato agli esercenti attività d’impresa, di arte o professione in forma individuale.
Condizioni d’accesso o di permanenza nel regime
Dal 2023, l’accesso al regime forfetario, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che, nell’anno precedente:
- hanno percepito ricavi e compensi (eventualmente ragguagliati ad anno) non superiori a 85.000,00 euro;
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori, utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.
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