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La presente Circolare analizza la disciplina relativa all’agevolazione contributiva prevista per gli imprenditori individuali (artigiani e commercianti) che applicano il regime agevolato forfetario di cui alla L. 23.12.2014 n. 190.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i requisiti che devono essere posseduti per utilizzare il regime agevolato;
– il contenuto dell’agevolazione contributiva;
– le modalità di presentazione della domanda all’INPS;
– il termine di presentazione della domanda da parte dei soggetti che aderiscono per la prima volta all’agevolazione contributiva, che, per avere effetto nel 2025, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 28.2.2025;
– i rapporti con altre agevolazioni contributive.

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Regime forfetario per gli autonomi

L’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190 disciplina il regi­me fiscale age­­volato per gli autonomi (c.d. “forfetario”), destinato agli esercenti at­tività d’impresa, di arte o pro­­­fes­sione in forma individuale.

Condizioni d’accesso o di permanenza nel regime

L’accesso al regime forfetario, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è pos­si­bi­le per i soggetti che, nell’anno precedente:

  • hanno percepito ricavi e compensi (eventualmente ragguagliati ad anno) non superiori a 85.000,00 euro;
  • hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori, utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Inoltre, il regime è precluso ai soggetti che si trovino, nel corso dell’applicazione del medesimo, nelle seguenti situazioni:

  • si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • non sono residenti in Italia, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati mem­bri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e che pro­du­cano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito com­­plessivamente prodotto;
  • effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di ter­reni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa in forma individuale e, contemporanea­men­te, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR), oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte in forma individuale;
  • esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (la condizione è derogabile in presenza di contratti misti di lavoro d’opera professionale e subordinato a tempo parziale e indeterminato nei confronti di datori di lavoro con più di 250 dipendenti, come stabilito dall’art. 17 della L. 13.12.2024 n. 203);
  • hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000,00 euro (il limite è incrementato a 35.000,00 euro per il 2025 dall’art. 1 co. 12 della L. 30.12.2024 n. 207); la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.

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