REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO EX L. 213/2023
Emvas Nessun commento

La presente Circolare riepiloga la disciplina relativa alla regolarizzazione del magazzino di cui all’art. 1 co. 78 – 85 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), alla luce del DM 24.6.2024 con il quale sono stati approvati i coefficienti di maggiorazione necessari per determinare le imposte dovute per l’adeguamento e della ris. Agenzia delle Entrate 17.6.2024 n. 30 che ha istituito i codici tributo per il versamento delle suddette imposte.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti che possono avvalersi della facoltà di regolarizzazione del magazzino;
– l’ambito soggettivo e temporale di applicazione della regolarizzazione;
– le imposte dovute in caso di eliminazione di esistenze iniziali o di iscrizione di esistenze iniziali;
– le modalità e i termini di versamento delle imposte dovute;
– gli effetti della regolarizzazione.

#REGOLARIZZAZIONE #MAGAZZINO #COEFFICIENTIDIMAGGIORAZIONE  #IMPOSTE #ADEGUAMENTO #CODICITRIBUTO ##VERSAMENTO #ELIMINAZIONE #ISCRIZIONE #ESISTENZEINIZIALI #MODALITA’ #EFFETTI

REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO – PREMESSA:

L’art. 1 co. 78 – 85 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) consente ai soggetti titolari di reddito d’impresa di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.
Con il DM 24.6.2024 sono stati approvati i coefficienti di maggiorazione necessari per determinare le imposte dovute per l’adeguamento.
La ris. Agenzia delle Entrate 17.6.2024 n. 30 ha invece istituito i codici tributo per procedere al versamento delle suddette imposte.

AMBITO TEMPORALE

La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti “solari”).

SOGGETTI INTERESSATI

Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d’impresa che non adottano i prin¬ci¬pi contabi-li internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio e, quindi, in pratica, gli OIC adopter.

AMBITO OGGETTIVO

L’adeguamento può riguardare le rimanenze:
• dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
• delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli stru-mentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Sono, invece, escluse le rimanenze relative:
• alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutate in base alle spese sostenute;
• alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultran-nuale.

DOWNLOAD CIRCOLARE COMPLETA

LEGGI CIRCOLARE N. 37