Riforma delle sanzioni tributarie
Emvas Nessun commento

La presente Circolare analizza le principali novità del DLgs. 14.6.2024 n. 87, con il quale è stato riformato il sistema delle sanzioni tributarie, applicabili a partire dalle violazioni commesse dall’1.9.2024.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– la graduazione della sanzione;
– la recidiva, il cumulo giuridico e la continuazione;
– la definizione al terzo delle sanzioni;
– il ravvedimento operoso;
– la dichiarazione omessa;
– la dichiarazione infedele;
– la fatturazione delle operazioni;
– la trasmissione telematica dei corrispettivi;
– l’indebita detrazione dell’IVA;
– le violazioni relative al reverse charge e alle dichiarazioni d’intento;
– la regolarizzazione del cessionario/committente;
– gli omessi/tardivi versamenti di imposte e le indebite compensazioni;
– le violazioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni.

#SANZIONITRIBUTARIE #VIOLAZIONI #RAAVVEDIMENTOOPEROSO #DICHIARAZIONEOMESSA #DICHIARAZIONEINFEDELE #FATTURAZIONE #TRASMISSIONE #CORRISPETTIVI #DETRAZIONEIVA #REVERSECHARGE #DICHIARAZIONIDIINTENTO #VERSAMENTIIMPOSTE #IMPOSTADIREGISTRO #IMPOSTASULLESUCCESSIONI

RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE – PREMESSA:

Con il DLgs. 14.6.2024 n. 87, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.6.2024 n. 150, è stato riforma-to il sistema delle sanzioni amministrative tributarie. Sono state oggetto di modifica anche alcune sanzioni penali e sono state introdotte forme di raccordo tra il procedimento tributario e il processo penale.
Uno dei tratti salienti della riforma consiste nel generale ridimensionamento delle sanzioni previste per le ipotesi “base” delle violazioni più comuni, basti pensare alla dichiarazione omessa, alla dichiarazione infedele e alla fatturazione delle operazioni.
Alcuni istituti particolarmente importanti sono stati oggetto di una radicale riforma: si pensi all’indebita compensazione di imposte, all’applicazione di un’IVA non dovuta o all’obbligo di regolarizzazione del cessionario/committente per le violazioni commesse dalla controparte.
Per quanto riguarda il ravvedimento operoso, vengono riviste le riduzioni delle sanzioni applicabili e viene ammessa la possibilità, sia pure a certe condizioni, di applicare il cumulo giuridico. Inoltre, le somme oggetto di definizione al terzo delle sanzioni potranno essere pagate a rate.
Infine, non mancano innovazioni relative alla parte generale della disciplina sanzionatoria, che incidono sulle modalità di determinazione della pena.
DECORRENZA DELLA RIFORMA
L’art. 5 del DLgs. 14.6.2024 n. 87 prevede che: “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”.
Da quanto esposto emerge che le novità non esplicano alcun effetto sui rapporti giudici pendenti, sia per quanto riguarda la parte generale sia per quanto riguarda le sanzioni vere e proprie. Di conseguenza, per fare alcuni esempi:
• in sede di ravvedimento operoso sarà sì ammesso il cumulo, ma il contribuente potrà applicarlo solo per le violazioni commesse dall’1.9.2024 (per le violazioni commesse sino al 31.8.2024 continuerà ad essere necessario ravvedere singolarmente le violazioni commesse);
• l’abbassamento della sanzione da dichiarazione infedele alla misura minima del 70% opera per le violazioni commesse dall’1.9.2024, quindi dai modelli REDDITI, IRAP e 770 2024 (relativi all’anno 2023); quando si ravvedono le violazioni commesse negli anni precedenti (si pensi ai modelli REDDITI, IRAP e 770 2023 relativi all’anno 2022), la sanzione minima su cui calcolare la riduzione da ravvedimento sarà il 90% e non il 70%.
SANZIONI PENALI E RAPPORTI TRA I DUE PROCEDIMENTI
Alcune modifiche riguardano i reati tributari e, in special modo, le forme di raccordo tra il procedimento amministrativo tributario e il processo penale per reati tributari.
Viene infatti previsto, tra l’altro, che il pagamento delle somme, utile per beneficiare della circo-stanza attenuante o addirittura della non punibilità del reato, dovrà avvenire non più entro l’inizio del dibattimento penale ma entro la fine dello stesso. In questo modo, i tempi di pagamento relativi alla fase amministrativa (ad esempio inerenti alla dilazione delle comunicazioni bonarie o al ravvedimento operoso) saranno più compatibili con le tempistiche del processo penale.
Inoltre, sia pure a certe condizioni, viene sancito che il giudicato penale di assoluzione vale in ambito tributario e che, in via speculare, la sentenza del giudice tributario definitiva o l’accordo di adesione/conciliazione giudiziale valgono come prova del fatto sul versante penale.

Download circolare completa

LEGGI CIRCOLARE N. 44