ROTTAMAZIONE
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La presente Circolare analizza la nuova disciplina in materia di “rottamazione dei ruoli”, contenuta nell’art. 1 co. 231 – 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023).
In particolare, vengono analizzati:
– i carichi definibili;
– i benefici dell’adesione alla rottamazione dei ruoli;
– le modalità e il termine di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli;
– gli effetti della presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli;
– il versamento delle somme dovute in caso di accoglimento della domanda;
– i rapporti con le precedenti rottamazioni dei ruoli e il “saldo e stralcio” degli omessi versamenti.

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1 PREMESSA ROTTAMAZIONE

L’art. 1 co. 231 – 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una nuova “rottamazione dei ruoli”, che riguarda i carichi consegnati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
Si deve quindi avere riguardo alla consegna del ruolo (antecedente alla notifica della cartella di pagamento) oppure alla trasmissione del flusso di carico (successiva alla notifica dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito INPS).
Rientrano nella rottamazione, in linea generale, tutti i carichi tributari e i contributi previdenziali e assistenziali INPS nonché i premi INAIL. Anche i ruoli formati dagli enti locali e da altri enti beneficiano della rottamazione.
Per quanto riguarda i ruoli delle Casse di previdenza professionale (ad esempio, Cassa dei dottori commercialisti, Cassa Forense, ENASARCO), la rottamazione opera solo se la Cassa approva in questo senso una apposita delibera entro il 31.1.2023.
Sono esclusi dalla rottamazione le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi degli enti locali (esempio, i Comuni) che non si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quindi che riscuotono in proprio oppure mediante concessionario locale.

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2 BENEFICI

La rottamazione dei ruoli ha come principale effetto lo stralcio automatico delle sanzioni amministrative e degli interessi compresi nei carichi, quindi in primo luogo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Non sono dovuti nemmeno gli interessi di mora, ovvero gli interessi che spettano all’Agente della riscossione se gli importi sono pagati decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo.
Del pari, vengono meno gli aggi di riscossione, pari al 3% o al 6% delle somme iscritte a ruolo (a seconda del fatto che quanto intimato nella cartella di pagamento sia o meno stato pagato nei termini). Si ricorda che gli aggi di riscossione sono stati abrogati dall’1.1.2022.
Le somme a titolo di capitale (imposte, contributi) e le spese di esecuzione nonché di notifica della cartella di pagamento vanno pagate per intero.
2.1 SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
Per quanto riguarda le sanzioni inerenti a violazioni del Codice della strada, queste non sono stralciate per effetto della rottamazione.
Lo stralcio riguarda infatti solo gli aggi, gli interessi e le maggiorazioni dell’art. 27 co. 6 della L. 689/81.
2.2 SANZIONI NON TRIBUTARIE/CONTRIBUTIVE
Rientrano nella rottamazione anche i carichi inerenti alle sanzioni non tributarie e non contributive, si pensi alle sanzioni valutarie o a quelle irrogate dall’Antitrust.
In questo caso, lo stralcio è circoscritto agli aggi e agli interessi, mentre le sanzioni vanno pagate per intero.

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