La legge di Bilancio 2021 (commi da 1109 a 1115) ha modificato il sistema sanzionatorio in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, ampliandone la portata e rendendolo omogeneo con le analoghe violazioni concernenti gli scontrini e le ricevute fiscali (per i soggetti ancora tenuti a questo adempimento).
In materia, è intervenuta la Guardia di Finanza con la tempestiva circolare n. 2017/2021 del 5 gennaio 2021, che contiene una precisa disamina delle nuove disposizioni.
Momento di memorizzazione del corrispettivo
Il documento della Guardia di Finanza richiama l’attenzione sul fatto che la legge di Bilancio ha chiarito che la memorizzazione elettronica del corrispettivo e, a richiesta del cliente, la consegna del documento commerciale, deve avvenire non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione, “vale a dire all’atto della consegna del bene o della ultimazione della prestazione, se anteriori al pagamento” (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015).
Esempi (tratti dalla circolare):
Cessione di beni senza contestuale effettuazione del pagamento
– l’esercente deve memorizzare il corrispettivo ed emettere un documento commerciale con l’indicazione del corrispettivo non riscosso;
– al momento del pagamento, non è necessario generare un ulteriore documento commerciale, in quanto si è già perfezionato il momento impositivo dell’IVA con la consegna del bene (la circolare precisa che, in questi casi, all’atto del pagamento potrà essere emessa una “quietanza”).
|
Ultimazione di una prestazione senza contestuale effettuazione del pagamento
– anche se in base alle regole generali l’IVA non è ancora esigibile, l’esercente deve memorizzare il corrispettivo ed emettere un documento commerciale con l’indicazione del corrispettivo non riscosso,
– al momento del pagamento, deve essere emesso un nuovo documento commerciale, che richiamerà gli elementi identificativi di quello precedente.
|
Violazioni dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica
La circolare della Guardia di Finanza indica le nuove sanzioni come previste dalla legge di Bilancio e che, per comodità del lettore, riportiamo nel seguente prospetto da noi redatto.
Violazione
|
Sanzione fino al 31 dicembre 2020
|
Sanzione dal 1° gennaio 2021
|
Riferimenti normativi
|
Mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi
|
100% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro
|
90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro
|
art. 6, commi 2-bis e 4, D.Lgs. n. 471/1997
|
Memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri
|
100% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro
|
90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro
|
art. 6, commi 2-bis e 4, D.Lgs. n. 471/1997
|
La circolare n. 2017/2021 precisa in proposito che:
a) rimane ferma l’applicazione di un’unica sanzione a fronte di violazioni inerenti ai diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) della certificazione.
Ad esempio
Se il contribuente omette di memorizzare il corrispettivo e successivamente trasmette il dato giornaliero del corrispettivo privo dell’ammontare dell’operazione non memorizzata, la sanzione si applicherà una volta sola.
|
b) la sanzione in parola si applica anche nel caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti tecnologici previsti dall’art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997 (registratori telematici) laddove il corrispettivo non venga annotato nel “registro di emergenza”, fatte salve le procedure alternative disciplinate dai provvedimenti di attuazione del medesimo comma 4 (ad esempio, procedura web). Tuttavia, se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica nei termini previsti, si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Mancata emissione di scontrini e ricevute
La circolare precisa che le sanzioni di cui sopra sono inoltre applicabili anche alla mancata emissione di ricevute o di scontrini fiscali e all’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, da parte dei contribuenti tuttora soggetti agli obblighi in parola, in quanto esonerati dai nuovi adempimenti telematici (D.M. 10 maggio 2019), nonché alle violazioni connesse all’emissione dei documenti di trasporto (art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997, come modificato dalla legge di Bilancio).
Per queste violazioni fino al 31 dicembre 2020 si applicava la sanzione del 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato.
Violazione
|
Sanzione fino al 31 dicembre 2020
|
Sanzione dal 1° gennaio 2021
|
Riferimenti normativi
|
Mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto
|
100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro
|
90% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro
|
art. 6, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 471/1997
|
Emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto per importi inferiori a quelli reali
|
100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro
|
90% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro
|
art. 6, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 471/1997
|
Altre violazioni
Le altre violazioni sulle quali è intervenuta la legge di Bilancio sono le seguenti:
Omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi
Per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione in misura fissa di 100 euro. In tali casi, qualora le violazioni siano molteplici, per espressa disposizione non può trovare applicazione l’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, in materia di sanzione unica (art. 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. n. 471/1997);
Omessa installazione dei registratori telematici
L’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale è punita con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro (art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997). Tale sanzione viene ora estesa all’ipotesi di omessa installazione dei registratori telematici (di cui all’art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 127/2015), salve le procedure alternative eventualmente adottate con i provvedimenti di attuazione dell’Agenzia delle entrate.
Manomissione o alterazione dei registratori telematici
Si applica la sanzione da 3.000 a 12.000 euro per chiunque manomette o comunque altera i registratori telematici o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, a meno che il fatto costituisca reato (art. 11, comma 5-bis, D.Lgs. n. 471/1997).
Sanzioni accessorie
La sanzione amministrativa della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima (da 3 giorni ad 1 mese oppure da 1 a 6 mesi qualora l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di 50.000 euro), prevista nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio in materia di scontrini e ricevute fiscali, si applica anche se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri (art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997).
La sanzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (da 15 giorni a 2 mesi e da 2 a 6 mesi in caso di recidiva), già prevista in caso di omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali, viene resa applicabile anche all’omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione dei registratori telematici (art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997.
Ravvedimento operoso
La circolare precisa che il ravvedimento operoso non si applica alle violazioni consistenti nell’omessa memorizzazione ovvero nella memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, richiamando espressamente l’art. 13, comma 1, lettera b-quater, D.Lgs. n. 472/1997, che si riguarda il ravvedimento in caso di constatazione della violazione.