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TASSO DI INTERESSE LEGALE

La presente Circolare analizza gli effetti ai fini fiscali e contributivi dell’aumento dall’1,25% al 5% del tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c., a decorrere dall’1.1.2023, stabilito con il DM 13.12.2022 (pubblicato sulla G.U. 15.12.2022 n. 292).
In particolare, l’aumento del tasso di interesse legale rileva ai fini del ravvedimento operoso degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi.

#TASSO #INTERESSE #LEGALE

1 Aumento al 5% del tasso di interesse legale

Con il DM 13.12.2022, pubblicato sulla G.U. 15.12.2022 n. 292, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato aumentato dall’1,25% al 5% in ragione d’anno.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contri­­­butive.

2 Decorrenza

Il nuovo tasso di interesse legale del 5% si applica dall’1.1.2023.

3 Effetti ai fini fiscali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.

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Nuovo Fondo per il Piccolo Credito – Energia

Il Nuovo Fondo Piccolo Credito (NFPC) ha l’obiettivo di fornire risposta alle Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) con esigenze finanziarie di minore importo, minimizzando costi e tempi e semplificando le procedure d’istruttoria e di erogazione.

Il NFPC eroga prestiti ad imprese già costituite e con storia finanziaria.

In particolare, l’Avviso NFPC – ENERGIA sostiene gli investimenti finalizzati al risparmio e al miglioramento dell’efficienza energetica al fine di contrastare il caro-bollette e incentivare una produzione ad alta efficienza energetica e a basso impatto ambientale.

Per l’iniziativa sono stanziati 18,4 milioni di euro (fondi PR FESR 2021-2027).

#FONDO #ENERGIA #CREDITO

Beneficiari Energia

Beneficiari del NFPC – ENERGIA sono:

  • Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)
  • Consorzi e le Reti di Imprese aventi soggettività giuridica
  • Liberi Professionisti

Alla data di presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

  • rientrare nei requisiti dimensionali di MPMI (anche nel caso di Liberi Professionisti o Consorzi e Reti con soggettività giuridica)
  • avere gli ultimi due bilanci chiusi depositati (per i Liberi Professionisti le ultime due dichiarazioni dei redditi),
  • avere o intendere aprire, al massimo entro la data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, una sede operativa nel Lazio (in tale sede si deve svolgere l’attività imprenditoriale destinata al prestito)
  • avere un’esposizione complessiva limitata a 100.000 euro nei confronti del sistema bancario sui crediti per cassa a scadenza.

Devono inoltre rispettare i requisiti di ammissibilità generale indicati nell’Avviso (quali, ad esempio, la regolarità contributiva attestata dal DURC)

Natura e misura dell’agevolazione

L’agevolazione consiste in un finanziamento con le seguenti caratteristiche:

  • importo: minimo 10.000 euro, massimo 50.000 euro
  • durata: 60 mesi con preammortamento di 12 mesi
  • tasso di interesse: zero
  • rimborso: a rata mensile costante posticipata

Il costo totale del Progetto non deve essere inferiore a 10.000 euro.

Il finanziamento agevolato può coprire fino al 100% del Progetto (sono quindi ammissibili progetti di importo superiore a 50.000 euro, nel qual caso il finanziamento coprirà meno del 100% del Progetto).

Investimenti e Spese ammissibili

Saranno ammissibili all’agevolazione i Progetti che includono seguenti investimenti da realizzare presso la sede operativa localizzata nel Lazio, finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica dei processi produttivi, a ridurre i consumi energetici, nonché l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.

Sono ammissibili le spese necessarie per la realizzazione degli interventi quali:

  • spese per investimenti materiali e immateriali, quali acquisto e installazione di impianti, attrezzature, componenti e strumenti necessari alla realizzazione dell’intervento;
  • spese accessorie, nel limite del 10% del valore totale del Progetto, per servizi di consulenza, spese di progettazione tecnica degli investimenti;
  • capitale circolante relativo ai costi dei consumi energetici, nel limite del 30% delle spese ammissibili complessive.

In sede di domanda deve essere presentato il Progetto che si chiede di ammettere a finanziamento e che dovrà essere realizzato entro 12 mesi dall’erogazione. Al termine dei 12 mesi il beneficiario dovrà presentare una relazione che illustri il Progetto effettivamente realizzato. Il Gestore effettuerà specifiche visite in loco per verificare l’effettiva realizzazione dei Progetti finanziati.

Modalità e termini di presentazione delle Domande

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on-line sul portale http://www.farelazio.it alla pagina dedicata al “Nuovo Fondo Piccolo Credito – ENERGIA” a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2022 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Dopo la corretta compilazione del formulario on-line, il sistema genera la domanda comprensiva degli allegati e contenente le informazioni inserite in piattaforma e le dichiarazioni presenti on-line.

La domanda di agevolazione generata dal sistema deve essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante dell’impresa.

Procedura di valutazione

La procedura è a sportello: le domande saranno avviate ad istruttoria seguendo l’ordine di protocollo.

L’esame istruttorio di ammissibilità della domanda è effettuato dal Gestore dello strumento che effettua sia l’istruttoria amministrativa (ammissibilità formale), sia l’istruttoria di merito, volta ad accertare la coerenza del Progetto con le finalità le indicazioni dell’Avviso nonché il merito di credito del richiedente.

Vai all’avviso pubblico

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OMAGGI: IL REGIME FISCALE

La presente Circolare analizza la disciplina fiscale degli oneri sostenuti per omaggi, ai fini:
– delle imposte sui redditi;
– dell’IRAP;
– dell’IVA.

#OMAGGI #DEDUCIBILITA’ #DETRAIBILITA’

1 Premessa Omaggi

La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle impo­ste sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.

2 Imposte sui redditi e IRAP

Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a se­conda che il bene venga ceduto:

  • ai clienti;
  • ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi).

2.1 Omaggi ai clienti

In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili:

  • interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non su­pera i 50,00 euro;
  • nell’esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall’art. 108 co. 2 del TUIR, se il valore unitario dell’omaggio supera i 50,00 euro ovvero vengono da­ti in omag­­­­­gio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es. tessere per en­tra­re al cine­ma, carnet per centro benessere), in quanto rientrano tra le c.d. “spese di rappre­sen­tanza”.

Queste ultime sono deducibili in misura pari:

  • all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
  • allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 mi­lio­ni di euro e fino a 50 milioni di euro;
  • allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 mi­lioni di euro.

Tanto premesso, al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare ri­fe­­rimento:

  • al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;
  • al valore di mercato del bene.
Beni autoprodotti

Per i beni autoprodotti dall’impresa (beni alla cui ideazione, produzione e commercializzazione è diretta l’attività d’impresa che vengono prodotti dalla società o che sono commissionati a lavoranti e­sterni e acquistati dall’impresa per la successiva rivendita):

  • al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limi­tata, rileva il valore di mercato dell’omaggio;
  • una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50,00 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per inte­ro, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50,00 euro.

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Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar, catering, organizzatori di feste e gestori di piscine

La presente Circolare analizza la concessione di un contributo a fondo perduto alle imprese operanti in settori particolarmente danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (es. ristorazione, organizzazione di feste e gestione di piscine), di cui all’art. 1-ter co. 2-bis del DL 25.5.2021 n. 73, conv. L. 23.7.2021 n. 106, al DM 30.12.2021 (come modificato dal DM 19.8.2022) e al provv. Agenzia delle Entrate 18.11.2022 n. 423342.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti che possono beneficiare del contributo a fondo perduto;
– il contenuto, le modalità e i termini di presentazione all’Agenzia delle Entrate delle apposite istanze per accedere al contributo;
– le modalità di determinazione e di erogazione del contributo.

#CORONAVIRUS #FONDOPERDUTO #RISTORANTI

Premessa contributo a fondo perduto

L’art. 1-ter co. 2-bis del DL 25.5.2021 n. 73, conv. L. 23.7.2021 n. 106, inserito dall’art. 3 co. 2 lett. b) del DL 27.1.2022 n. 4, conv. L. 28.3.2022 n. 25, ha previsto un contributo a fondo perduto a fa­vore delle imprese operanti in settori particolarmente danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati da specifici codici ATECO.

Con il DM 30.12.2021 (come modificato dal DM 19.8.2022) sono stati definiti i soggetti beneficiari, l’ammontare del contributo e le modalità di erogazione.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 18.11.2022 n. 423342 sono stati determinati il contenuto informativo, le mo­dalità e i termini di presentazione dell’istanza da trasmettere alla stessa Agenzia delle Entrate al fine del riconoscimento del suddetto contributo.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo in esame le imprese che:

  • hanno la sede legale od operativa ubicata sul territorio nazionale;
  • risultano regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel registro delle imprese;
  • non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • hanno subito una riduzione dei ricavi del 2021 non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite dal 2020, la riduzione del 40% è determinata tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021;
  • svolgono quale attività prevalente, come comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9, una di quelle individuate dai codici ATECO riportati nella seguente tabella.

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DECRETO LEGGE 18.11.2022 N. 176 (C.D. DECRETO “AIUTI-QUATER”)

La presente Circolare analizza le principali novità del DECRETO LEGGE 18.11.2022 n. 176 (c.d. decreto “Aiuti-quater”), contenente ulteriori misure urgenti in materia di sostegni contro l’aumento dei costi energetici, di altri sostegni alle imprese e di agevolazioni fiscali.
In particolare, vengono analizzati:
– le modifiche al c.d. “superbonus del 110%”;
– la proroga per il mese di dicembre 2022 dei crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale;
– la proroga del termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022;
– la possibilità per le imprese di rateizzare le bollette di energia elettrica e gas, con la previsione di apposite garanzie della SACE;
– la proroga della riduzione delle accise e dell’IVA sui carburanti;
– l’ulteriore incremento per il 2022 del limite di non imponibilità dei fringe benefit;
– l’applicazione dell’esenzione della seconda rata 2022 dell’IMU dovuta per gli immobili utilizzati nel settore dello spettacolo;
– la proroga dell’effettuazione dei versamenti sospesi nel settore dello sport;
– il credito d’imposta per l’adeguamento nel 2023 degli strumenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi;
– la concessione di contributi alle attività di trasporto di persone e di merci, agli enti che gestiscono impianti sportivi e piscine e agli enti che prestano servizi in favore di anziani;
– l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande di contributi a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi.

#DECRETO #AIUTI #QUARTER

Premessa decreto “aiuti-quarter”

Con il DECRETO LEGGE 18.11.2022 n. 176, pubblicato sulla G.U. 18.11.2022 n. 270, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di sostegni contro l’aumento dei costi energetici, di altri sostegni alle imprese e di agevolazioni fiscali (c.d. decreto “Aiuti-quater”).

Il DL 176/2022 è entrato in vigore il 19.11.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 176/2022.

Il DL 176/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Modifiche al c.d. “superbonus del 110%”

L’art. 9 del DL 176/2022 modifica la disciplina del c.d. “superbonus del 110%”, di cui all’art. 119 del DL 34/2020. Tra le principali novità si evidenzia:

  • la riduzione al 90% della misura della detrazione per gli interventi in condomini ed edifici con più unità immobiliari distintamente accatastate già a decorrere dal 2023, fatta eccezione per gli interventi con CILA presentata entro il 25.11.2022 e delibera condominiale adottata entro il 24.11.2022;
  • il prolungamento al 31.3.2023 del termine entro cui è possibile sostenere le spese per gli interventi sulle c.d. “villette” fruendo dell’aliquota al 110%, se al 30.9.2022 i lavori sono stati eseguiti per almeno il 30%;
  • l’estensione del superbonus agli interventi iniziati dall’1.1.2023 sulle c.d. “villette” con aliquota del 90%, a determinate condizioni;
  • la possibilità di rateizzare il credito derivante da sconto in fattura/cessione del credito in 10 quote annuali di pari importo (anziché 5 o 4), per i crediti derivanti da opzioni comunicate all’A­gen­zia delle Entrate entro il 31.10.2022.

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DECRETO LEGGE 23.9.2022 N. 144 (C.D. DECRETO “AIUTI-TER”)

La presente Circolare analizza le principali novità apportate in sede di conversione del DECRETO LEGGE 23.9.2022 n. 144 (c.d. decreto “Aiuti-ter”) nella L. 17.11.2022 n. 175.
In particolare, vengono analizzate:
– le proroghe dei termini per regolarizzare i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensati;
– l’estensione della certificazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo;
– la proroga della riduzione delle accise e dell’IVA sui carburanti;
– la modifica dei contributi a sostegno degli enti non commerciali a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica e il gas;
– le modifiche all’indennità una tantum di 150,00 euro per i lavoratori dipendenti a tempo determinato;
– le modifiche in materia di garanzie sui mutui per l’acquisto della casa di abitazione.

#DECRETO #AIUTI #TER

Premessa decreto legge aiuti-ter

Con il DECRETO LEGGE 23.9.2022 n. 144, pubblicato sulla G.U. 23.9.2022 n. 223 ed entrato in vigore il 24.9.2022, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese e politiche sociali (c.d. decreto “Aiuti-ter”).

Il DL 23.9.2022 n. 144 è stato convertito nella L. 17.11.2022 n. 175, pubblicata sulla G.U. 17.11.2022 n. 269 ed entrata in vigore il 18.11.2022, pre­ve­­­dendo alcune novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 144/2022.

Regolarizzazione dei crediti d’imposta per ricerca e svi­lup­po indebitamente compensati – PROROGA DEI TERMINI

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 38 del DL 144/2022 in sede di conversione in legge, sono stati rinviati i termini per:

  • presentare la domanda per accedere alla procedura di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, introdotta dall’art. 5 co. 7-12 del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 12.2021 n. 215, il quale ha previsto la possibilità di definire le violazioni riconducibili all’indebita compensazione di crediti d’imposta per ricerca e sviluppo disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013;
  • riversare i suddetti crediti indebitamente compensati.

A seguito del riversamento del credito indebitamente compensato, il contribuente ottiene lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e la non punibilità penale per il delitto di indebita com­pensazione di cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000.

Deve trattarsi di crediti per ricerca e sviluppo relativi ad attività realmente poste in essere, le cui spese siano esistenti e documentate, ma non agevolabili.

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Investimenti 4.0: comunicazione beni strumentali, formazione e ricerca 4.0 entro il 30 novembre

Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative riferite agli investimenti con caratteristiche 4.0 in:

  • beni strumentali 4.0 
  • formazione 4.0
  • ricerca e sviluppo 4.0

le imprese devono inviare al Ministero delle imprese e del Made in Italy (già “Ministero dello Sviluppo Economico”) un’apposita comunicazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferito a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2021, il termine ultimo per l’invio delle relative comunicazioni è il 30 novembre 2022.

Si rammenta tuttavia, che l’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta.

L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0: modello

Il modello di comunicazione dei dati relativi agli investimenti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (si tratta in particolare degli investimenti in beni materiali 4.0 Allegato A alla legge n. 232/2016 e beni immateriali 4.0 Allegato B alla legge n. 232/2016), firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it secondo lo schema disponibile di seguito:

Modello di comunicazione beni strumentali

Credito d’imposta formazione 4.0: modello

Il modello di comunicazione dei dati degli investimenti delle imprese nella formazione del personalefirmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it secondo lo schema disponibile di seguito:

Modello di comunicazione R&D

Credito ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica: modello

Il modello di comunicazione dei dati degli investimenti in R&S e innovazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it secondo lo schema disponibile di seguito:

Modello di comunicazione formazione 4.0

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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA

La presente Circolare analizza il contributo a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina, previsto dall’art. 18 del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. “Aiuti”), conv. L. 15.7.2022 n. 91, e dal DM 9.9.2022.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto;
– il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza di concessione del contributo;
– le modalità di determinazione e di erogazione del contributo.

#FONDO #PERDUTO #UCRAINA

Premessa

L’art. 18 del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. “Aiuti”), conv. L. 15.7.2022 n. 91, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese nazionali finalizzato a far fronte alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato causate dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

Con il DM 9.9.2022 del Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy), sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione della domanda di accesso all’agevolazione e fornite le indicazioni operative in merito alle modalità di erogazione del contributo.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo in esame le PMI, aventi sede legale od operativa nel territorio dello Stato e regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese, che hanno:

  • realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di compravendita di beni o servizi, ivi compreso l’ap­prov­vigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
  • sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo tri­mestre antecedente al 18.5.2022 (data di entrata in vigore del DL 50/2022) incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2019 ovvero, per le imprese costituite dall’1.1.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2021;
  • subito nel corso del trimestre antecedente al 18.5.2022 un calo di fatturato di almeno il 30% ri­spetto all’analogo periodo del 2019.

Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi.

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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE

La presente Circolare analizza l’obbligo di presentazione della dichiarazione attestante gli aiuti ricevuti in regime “de minimis”, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate dal 7.11.2022 al 21.11.2022 ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto per le imprese operanti nel settore della ristorazione.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto;
– il contenuto, le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione;
– le modalità di determinazione e di erogazione del contributo.

#FONDO #PERDUTO #RISTORAZIONE

Premessa

L’art. 1 co. 17-bis del DL 6.11.2021 n. 152, conv. L. 29.12.2021 n. 233, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore della ristorazione, al fine di sostenerne la ripresa e la continuità delle attività.

Con il DM 29.4.2022 (pubblicato sulla G.U. 5.7.2022 n. 155) sono stati definiti i soggetti beneficiari, l’ammontare del contributo e le relative modalità di erogazione.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 2.11.2022 n. 406608 sono stati determinati il contenuto, le mo­dalità e i termini di presentazione del modello di dichiarazione attestante gli aiuti ricevuti in regime “de minimis”, da trasmettere alla stessa Agenzia delle Entrate al fine del riconoscimento del suddetto contributo.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo in esame le imprese:

  • risultate ammissibili ai contributi a fondo perduto riconosciuti per i settori del wedding, dell’in­trat­tenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e di hotel, ristoranti e catering (c.d. “HO.RE.CA”), di cui all’art. 1-ter 1 del DL 73/2021, secondo quanto previsto dalle disposizioni del DM 30.12.2021;
  • che svolgono quale attività prevalente, come comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9, una di quelle individuate dai codici ATECO riportati nella seguente tabella.
Codice ATECO Descrizione
56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina

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NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE IMU/IMPI

La presente Circolare analizza il nuovo modello di dichiarazione ai fini IMU e IMPI, approvato, unitamente alle relative istruzioni di compilazione, dal DM 29.7.2022.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IMU/IMPI;
– le situazioni che determinano l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU/IMPI;
– la presentazione della dichiarazione IMU in relazione all’abitazione principale, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 13.10.2022 n. 209;
– le modalità di presentazione della dichiarazione IMU/IMPI;
– i termini di presentazione della dichiarazione IMU/IMPI.

#IMU #IMPI #DICHIARAZIONE

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