La presente Circolare analizza le disposizioni in materia di ravvedimento operoso speciale contenute nell’art. 1 co. 174 – 185 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– le violazioni che possono rientrare nel ravvedimento operoso speciale;
– la rimozione delle violazioni commesse;
– la somme dovute per il ravvedimento operoso speciale;
– il versamento delle somme dovute per il ravvedimento operoso speciale, la cui totalità o la prima rata deve avvenire entro il 31.3.2023.#F24 # RAVVEDIMENTO #AGENZIADELLEENTRATE
BILANCIO 2022 E DETERMINAZIONE DELL’IRES E DELL’IRAP
La presente Circolare riporta una lista di documentazione per la redazione del Bilancio 2022 e la determinazione dell’IRES e dell’IRAP.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i principi di valutazione delle poste di bilancio;
– le disposizioni speciali emanate a sostegno delle imprese;
– l’informativa in Nota integrativa;
– l’informativa nella Relazione sulla gestione.#BILANCIO #IRES #IRAP
DL MILLEPROROGHE
La presente Circolare analizza le principali novità apportate in sede di conversione del DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. “Milleproroghe”) nella L. 24.2.2023 n. 14.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– la proroga al 31.3.2023 della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura per interventi edilizi;
– la proroga al 31.3.2023 delle comunicazioni degli amministratori di condominio all’Agenzia delle Entrate sugli interventi edilizi condominiali;
– la proroga al 31.7.2023 delle assemblee “a distanza” per società, associazioni e fondazioni;
– la proroga del termine per l’applicazione delle sanzioni per l’anno 2023 in relazione all’informativa sulle provvidenze pubbliche;
– la proroga del termine per l’effettuazione degli investimenti in beni strumentali prenotati nel 2022;
– la proroga del termine per l’utilizzo del credito d’imposta carburanti delle imprese agricole e della pesca relativo al terzo trimestre 2022;
– l’ulteriore sospensione dei termini per le agevolazioni “prima casa”;
– la proroga di termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione;
– l’estensione della facoltà degli enti locali di deliberare lo stralcio integrale dei ruoli e di applicare istituti alternativi alla definizione della lite;
– l’ulteriore proroga del termine per l’adeguamento degli statuti per ONLUS, ODV e APS;
– le modifiche alla riforma dello sport;
– il differimento dei termini di approvazione delle addizionali IRPEF in Lazio e Lombardia;
– la proroga di termini in materia di concessioni su beni demaniali;
– la proroga del diritto allo smart working in determinate situazioni.#AGENZIADELLEENTARTE #RUNTS #SPORT #IRPEF
DEFINIZIONE DELLE IRREGOLARITA’ FORMALI
La presente Circolare analizza le disposizioni in materia di definizione delle irregolarità formali contenute nell’art. 1 co. 166 – 173 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), alla luce del provvedimento attuativo e dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– le violazioni che possono rientrare nella sanatoria;
– il versamento delle somme dovute per la definizione, la cui totalità o la prima rata deve avvenire entro il 31.3.2023;
– la rimozione delle violazioni commesse.#F24 #AGENZIADELLEENTRATE #SANATORIA #VIOLAZIONI
DETRAZIONE IRPEF SPESE UNIVERSITÀ NON STATALI
La presente Circolare analizza la disciplina della detrazione IRPEF del 19% in relazione alle spese per la frequenza di Università non statali, applicabile al periodo d’imposta 2022 (modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023), sulla base:
– dei limiti di importo stabiliti dal DM 23.12.2022 n. 1406 (pubblicato sulla G.U. 14.2.2023 n. 37);
– dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.#IRPEF #UNIVERSITA’ #DETRAZIONI
SOPPRESSIONE DELLE OPZIONI PER LA CESSIONE DELLA DETRAZIONE O PER LO “SCONTO IN FATTURA”
La presente Circolare analizza la disciplina introdotta con il DL 16.2.2023 n. 11, in vigore dal 17.2.2023, in materia di opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione d’imposta spettante per gli interventi “edilizi” effettuati o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, ai sensi dell’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– il generale divieto, a decorrere dal 17.2.2023, di optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo;
– il regime transitorio previsto in relazione agli interventi agevolati con il superbonus, ovvero con detrazioni diverse dal superbonus, per i quali, anteriormente alla data del 17.2.2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi;
– le modifiche alla responsabilità solidale per il cessionario;
– il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di essere cessionarie dei crediti d’imposta.#SCONTOINFATTURA #SUPERBONUS #EDILIZA #DETRAZIONI
REGIME FORFETARIO PER AUTONOMI
La presente Circolare analizza la disciplina relativa all’agevolazione contributiva prevista per gli imprenditori individuali (artigiani e commercianti) che applicano il regime agevolato forfetario previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i requisiti che devono essere posseduti per utilizzare il regime agevolato;
– il contenuto dell’agevolazione contributiva;
– le modalità di presentazione della domanda all’INPS;
– il termine di presentazione della domanda da parte dei soggetti che aderiscono per la prima volta all’agevolazione contributiva, che, per avere effetto nel 2023, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 28.2.2023.#FORFETARIO #AGENZIADELLEENTRATE #NOVITA’
CERTIFICAZIONE UNICA 2023
La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla “Certificazione Unica 2023”, che il sostituto d’imposta deve:
– trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2023 o il 31.10.2023 (termine di presentazione del modello 770/2023) se non contiene dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni;
– utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto percettore del reddito, entro il 16.3.2023.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’ambito applicativo della “Certificazione Unica 2023”;
– le novità della “Certificazione Unica 2023”;
– la trasmissione telematica della “Certificazione Unica 2023” all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello “ordinario”, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
– la consegna della “Certificazione Unica 2023” al contribuente-sostituito, mediante il modello “sintetico”;
– il regime sanzionatorio.#CERTIFICAZIONE #UNICA #AGENZIADELLEENTRATE
PRECOMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI
La presente Circolare analizza le novità del DM 27.12.2022 riguardanti:
– il rinvio alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dal 2024 della decorrenza della periodicità mensile per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
– l’introduzione, anche per le spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2023, dell’invio semestrale dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.#DICHIARAZIONE #REDDITI #TESSERA #SANITARIA #PRECOMPILAZIONE
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI 2023
La presente Circolare analizza la nuova disciplina in materia di “rottamazione dei ruoli”, contenuta nell’art. 1 co. 231 – 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023).
In particolare, vengono analizzati:
– i carichi definibili;
– i benefici dell’adesione alla rottamazione dei ruoli;
– le modalità e il termine di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli;
– gli effetti della presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli;
– il versamento delle somme dovute in caso di accoglimento della domanda;
– i rapporti con le precedenti rottamazioni dei ruoli e il “saldo e stralcio” degli omessi versamenti.#ROTTAMAZIONE #AGENZIADELLEENTRATE #STRALCIO
1 PREMESSA ROTTAMAZIONE
L’art. 1 co. 231 – 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una nuova “rottamazione dei ruoli”, che riguarda i carichi consegnati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
Si deve quindi avere riguardo alla consegna del ruolo (antecedente alla notifica della cartella di pagamento) oppure alla trasmissione del flusso di carico (successiva alla notifica dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito INPS).
Rientrano nella rottamazione, in linea generale, tutti i carichi tributari e i contributi previdenziali e assistenziali INPS nonché i premi INAIL. Anche i ruoli formati dagli enti locali e da altri enti beneficiano della rottamazione.
Per quanto riguarda i ruoli delle Casse di previdenza professionale (ad esempio, Cassa dei dottori commercialisti, Cassa Forense, ENASARCO), la rottamazione opera solo se la Cassa approva in questo senso una apposita delibera entro il 31.1.2023.
Sono esclusi dalla rottamazione le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi degli enti locali (esempio, i Comuni) che non si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quindi che riscuotono in proprio oppure mediante concessionario locale.
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2 BENEFICI
La rottamazione dei ruoli ha come principale effetto lo stralcio automatico delle sanzioni amministrative e degli interessi compresi nei carichi, quindi in primo luogo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Non sono dovuti nemmeno gli interessi di mora, ovvero gli interessi che spettano all’Agente della riscossione se gli importi sono pagati decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo.
Del pari, vengono meno gli aggi di riscossione, pari al 3% o al 6% delle somme iscritte a ruolo (a seconda del fatto che quanto intimato nella cartella di pagamento sia o meno stato pagato nei termini). Si ricorda che gli aggi di riscossione sono stati abrogati dall’1.1.2022.
Le somme a titolo di capitale (imposte, contributi) e le spese di esecuzione nonché di notifica della cartella di pagamento vanno pagate per intero.
2.1 SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
Per quanto riguarda le sanzioni inerenti a violazioni del Codice della strada, queste non sono stralciate per effetto della rottamazione.
Lo stralcio riguarda infatti solo gli aggi, gli interessi e le maggiorazioni dell’art. 27 co. 6 della L. 689/81.
2.2 SANZIONI NON TRIBUTARIE/CONTRIBUTIVE
Rientrano nella rottamazione anche i carichi inerenti alle sanzioni non tributarie e non contributive, si pensi alle sanzioni valutarie o a quelle irrogate dall’Antitrust.
In questo caso, lo stralcio è circoscritto agli aggi e agli interessi, mentre le sanzioni vanno pagate per intero.
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