La presente Circolare analizza la disciplina relativa all’agevolazione contributiva prevista per gli imprenditori individuali (artigiani e commercianti) che applicano il regime agevolato forfetario previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i requisiti che devono essere posseduti per utilizzare il regime agevolato;
– il contenuto dell’agevolazione contributiva;
– le modalità di presentazione della domanda all’INPS;
– il termine di presentazione della domanda da parte dei soggetti che aderiscono per la prima volta all’agevolazione contributiva, che, per avere effetto nel 2022, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 28.2.2022.
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PROROGA COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA CESSIONE DEL BONUS “EDILIZIO”
La presente Circolare analizza le novità relative alla comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura, in materia di detrazioni “edilizie”, previste dall’Agenzia delle Entrate con i provv. 3.2.2022 n. 35873 e 4.2.2022 n. 37381.
In particolare, vengono analizzate:
– la proroga al 7.4.2022 del termine di presentazione delle comunicazioni relative alle spese 2021;
– la proroga del periodo transitorio che consente di beneficiare di una ulteriore cessione dei crediti d’imposta, in deroga al divieto introdotto con l’art. 28 del DL 4/2022.
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE – CHIARIMENTI E FAQ
La L. 215/2021, di conversione del D.L. 146/2021, ha introdotto dal 21.12.2021 un nuovo obbligo di comunicazione con riferimento all’impiego di lavoratori autonomi occasionali. In particolare, all’art. 14, c. 1 D.Lgs. 81/2008, come modificato, si prevede che: “con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica”. La scelta del legislatore di inserire il nuovo obbligo all’interno della norma che disciplina la sospensione dell’attività imprenditoriale comporta che la comunicazione obbligatoria non potrà che riguardare chi opera in qualità di imprenditore. Questo ci permette non solo di delimitare il perimetro dei soggetti obbligati, ma anche di comprendere che l’utilizzo di lavoratori autonomi occasionali privi della preventiva comunicazione determina, al realizzarsi delle condizioni previste, la sospensione dell’attività imprenditoriale. Molto utili, per classificare le varie fattispecie, sono le FAQ pubblicate nella nota del 27.01.2022. L’INL esclude dall’obbligo della comunicazione preventiva:
- gli enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale;
- le aziende di vendita diretta a domicilio;
- il procacciatore d’affari occasionale;
- la pubblica amministrazione e gli enti pubblici non economici;
- i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale (es.: docenti, redattori di articoli e testi);
- gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa.
ANAGRAFE DELLE CRIPTOVALUTE
Il censimento non si limiterà a un monitoraggio dei dati sociali e anagrafici di chi esercita in Italia l’attività sulle criptovalute.
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DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”) – Principali novità
La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, vengono analizzati:
– il contributo a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio;
– il contributo a fondo perduto per i settori wedding, intrattenimento, horeca e altri;
– il contributo a fondo perduto per le attività chiuse;
– il contributo a fondo perduto per le spese di sanificazione e prevenzione sostenute da enti sportivi;
– il contributo a fondo perduto per associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi;
– i limiti alla cessione dei crediti d’imposta relativi alle detrazioni “edilizie”;
– l’estensione del credito d’imposta per i canoni di locazione delle imprese del settore turistico;
– l’estensione del credito d’imposta per il settore tessile, della moda e degli accessori;
– la proroga del credito d’imposta per campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in società e associazioni sportive;
– il credito d’imposta per investimenti “4.0” con obiettivi di transizione ecologica;
– il credito d’imposta per imprese “energivore”;
– la sospensione dei versamenti IVA e ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, scadenti a gennaio 2022, per i soggetti che svolgono attività in discoteche, sale da ballo e locali assimilati;
– la modifica della disciplina delle detrazioni IRPEF per i familiari a carico, per coordinarla con il nuovo assegno unico e universale per i figli;
– le misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
– lo sgravio contributivo per le assunzioni nei settori turismo e stabilimenti termali;
– le misure a sostegno del settore suinicolo.
OBBLIGO DI GREEN PASS PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO
La presente Circolare analizza l’obbligo di green pass “rafforzato” per i lavoratori del settore privato, dipendenti o autonomi, con più di 50 anni di età, introdotto dal DL 7.1.2022 n. 1 per il periodo dal 15.2.2022 al 15.6.2022, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.
In particolare, vengono analizzati:
- l’ambito applicativo dell’obbligo;
- gli obblighi del datore di lavoro;
- le conseguenze del mancato possesso del green pass;
- le sanzioni per il lavoratore e il datore di lavoro.
Sanzioni a non vaccinati in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Ricade sull’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’incombenza di notificare la sanzione di 100 euro agli over 50 che risulteranno inadempienti rispetto all’obbligo vaccinale, introdotto con il DL n. 1/2022, pubblicato il 7 gennaio 2022 in Gazzetta Ufficiale.
In base a quanto disposto da tale decreto sono colpite dalla pena pecuniaria le seguenti tipologie di violazioni:
– i soggetti che al 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
– i soggetti che dopo il 1° febbraio 2022 non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, nei tempi previsti dal Ministero della Salute;
– i soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo (booster) dopo il completamento del ciclo primario, entro il termine di validità del green pass.
Via libera al “social bonus” a favore del Terzo settore
Credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e al 50% di quelle effettuate da enti o società.
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