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Elenco completo delle attività che possono rimanere aperte anche nella zona rossa

Limite agli spostamenti: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori con un livello di rischio alto, e all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
Sospensione attività commerciali al dettaglio e mercati: sono sospese le attività commerciali al dettaglio, le eccezioni sono riportate nell’allegato 23 al decreto e riguardano in particolare le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
(Allegato 23, Dpcm 06/03/21): Elenco completo delle attività di Commercio al dettaglio che possono rimanere aperte anche nelle zone rosse 
– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
– Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
– Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
– Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
– Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
– Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
– Commercio al dettaglio di biancheria personale
– Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
– Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
– Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
– Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
– Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
– Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
– Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
– Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Chiusi quindi anche i centri commerciali, mentre sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie anche se collocate all’interno di un centro commerciale.
Sono altresì sospese le attività inerenti i servizi alla persona ad eccezione delle seguenti:
– lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
– attività delle lavanderie industriali;
-altre lavanderie, tintorie;
– servizi di pompe funebri e attività connesse;
Restano chiusi non più solo i centri estetici ma anche i servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.
Bar e ristoranti: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Per Ulteriori informazioni ecco il link alla sezione FAQ, inclusa la mappa esemplificativa, che tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali.

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Vendita divise sociali e gadget ai soci ai fini di “raccolta fondi”

QUESITO
Una a.s.d. iscritta al registro CONI, con solo Codice Fiscale e senza partita IVA, può acquistare divise sociali e venderle ai soci della stessa a.s.d. come raccolta fondi e pagate tramite un contributo volontario? Alla stessa maniera possono essere vendute ai soci altri tipi di gadget (tipo cappellini, borracce, borse ecc.) con il logo della a.s.d. sempre a titolo di raccolta fondi e pagati con contributi volontari?
RISPOSTA
La fattispecie descritta nel quesito è piuttosto frequente nella vita di un sodalizio sportivo gestito attraverso la forma giuridica dell’associazione sportiva dilettantistica in possesso del solo codice fiscale.

In generale, l’acquisto di prodotti nuovi (divise, cappellini, borracce, borse, eccetera) per la successiva rivendita, nei confronti di associati, tesserati o terzi, costituisce sempre esercizio di attività commerciale, intesa in senso stretto e quindi imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA (art. 148, co. 4, T.U.I.R. e art. 4, co. 5, d.p.r. 633/1972). Ciò, pertanto, rende necessaria l’attribuzione della partita IVA e il rispetto di tutti gli obblighi formali e sostanziali, di tipo contabile e fiscale, ordinariamente conseguenti, salvo l’applicazione, ove previsto, di regimi di favore come quello ex l. 398/1991 o art. 145, T.U.I.R.

A tale regola generale sono tuttavia applicabili alcune eccezioni previste dalla normativa sopra richiamata:

  1. attività esercitata in forma assolutamente marginale e occasionale rispetto all’attività istituzionale di promozione di discipline sportive dilettantistiche e riconosciute (marginalità e occasionalità da valutare in termini qualitativi e quantitativi);
  2. attività esercitata dal sodalizio sportivo in qualità di “gruppo di acquisto” senza magazzino e senza applicazione di margini sul prezzo di acquisto;
  3. attività esercitata in concomitanza di eventi sportivi (massimo 2 eventi per anno) e nel limite di proventi complessivi (per i 2 eventi cumulativamente) pari a euro 51.645,69, come previsto dall’art. 25, co. 2, L. 133/1999 – i proventi realizzati rimangono comunque imponibili ai fini IVA.

In alternativa, l’a.s.d. potrebbe acquistare i prodotti di cui sopra e darli gratuitamente in uso agli associati o tesserati per la durata della stagione sportiva. Al termine della stagione sportiva tali prodotti non sarebbero più “nuovi” e l’associato o tesserato potrebbe trattenerli dietro versamento di una somma di denaro. Tale somma non rappresenterebbe più un corrispettivo imponibile ai fini delle imposte sul reddito e IVA.

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DL 31.12.2020 N. 183 (C.D. “MILLEPROROGHE”) – Principali novità

La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 31.12.2020 n. 183 (c.d. “milleproroghe”), come modificato in sede di conversione nella L. 26.2.2021 n. 21.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– la proroga dei termini di approvazione dei bilanci e delle modalità “semplificate” di tenuta delle assemblee;
– la proroga della sospensione dei termini in materia di agevolazioni prima casa;
– l’esenzione IVA, con diritto alla detrazione IVA, per i dispositivi diagnostici in vitro;
– la proroga della disciplina di comunicazione dei dati delle vendite a distanza mediante piattaforme digitali;
– il rinvio al 2022 dell’obbligo di invio dei corrispettivi telematici al Sistema Tessera sanitaria;
– la proroga dell’utilizzo del “bonus vacanze”;
– la proroga del termine per la trasformazione agevolata delle società di mutuo soccorso;
– il differimento dei termini di presentazione delle domande di integrazione salariale con causale COVID-19;
– la proroga dello smart working in forma semplificata.


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Adeguamento degli statuti al codice del Terzo settore

La presente Circolare analizza la disciplina di adeguamento degli statuti al codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017).
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– la procedura “alleggerita” per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), già costituite alla data del 3.8.2017, che provvedono all’adeguamento entro il 31.3.2021;
– la verifica degli adeguamenti statutari, a seguito dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).


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CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

La presente Circolare riepiloga la disciplina relativa alla conservazione delle fatture elettroniche.
In particolare, occorre tenere presente che:
– il processo di conservazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute mediante il Sistema di Interscambio nel 2019 deve concludersi entro il 10.3.2021;
– in caso di adesione, nel corso del 2019, al servizio di conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, il processo di conservazione non si applica automaticamente alle fatture emesse o ricevute prima dell’adesione al servizio, le quali devono quindi essere portate in conservazione manualmente dall’operatore.

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Invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali

La presente Circolare analizza, in relazione alle comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni:
– la nuova comunicazione relativa alle spese scolastiche, prevista in via facoltativa con riferimento agli anni d’imposta 2020 e 2021 e obbligatoriamente a partire dal periodo d’imposta 2022;
– le nuove disposizioni relative alla comunicazione dei dati delle erogazioni liberali; in generale, la comunicazione rimane facoltativa anche con riferimento ai dati relativi agli anni d’imposta 2020 e successivi, mentre diventa obbligatoria, a decorrere dai dati relativi all’anno d’imposta 2021 o 2022, in presenza di determinate condizioni.
A partire dal 2021, il termine per l’invio telematico dei dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni, ad eccezione delle spese sanitarie, è stabilito entro il 16 marzo (invece del 28 febbraio) dell’anno successivo a quello di riferimento.

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CERTIFICAZIONE UNICA 2021

La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla “Certificazione Unica 2021”, che il sostituto d’imposta deve:
– trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2021 o il 2.11.2021 (termine di presentazione del modello 770/2021) se non contiene dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni;
– utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto percettore del reddito, entro il 16.3.2021.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’ambito applicativo della “Certificazione Unica 2021”;
– le novità della “Certificazione Unica 2021”;
– la trasmissione telematica della “Certificazione Unica 2021” all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello “ordinario”, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
– la consegna della “Certificazione Unica 2021” al contribuente-sostituito, mediante il modello “sintetico”;
– il regime sanzionatorio.

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REGIME FORFETARIO PER AUTONOMI

La presente Circolare analizza la disciplina relativa all’agevolazione contributiva prevista per gli imprenditori individuali (artigiani e commercianti) che applicano il regime agevolato forfetario previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i requisiti che devono essere posseduti per utilizzare il regime agevolato;
– il contenuto dell’agevolazione contributiva;
– le modalità di presentazione della domanda all’INPS;
– il termine di presentazione della domanda da parte dei soggetti che aderiscono per la prima volta all’agevolazione contributiva, che, per avere effetto nel 2021, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 28.2.2021.

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Credito locazioni: chiarimenti con Telefisco 2021

Ecco le principali indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sull’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio, nelle sue svariate sfaccettature.


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CREDITI DI IMPOSTA UTILIZZABILI NEL 2021

Investimenti, ricerca e innovazione, rafforzamento patrimoniale, riorganizzazione aziendale, accesso al mercato dei capitali e sostegno alle imprese del settore turistico.
Sono questi i principali ambiti di intervento dei crediti d’imposta disponibili nel 2021 a sostegno della ripartenza nel post-Covid-19.

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