La presente Circolare analizza la disciplina contenuta nell’art. 1 co. 125 – 129 della L. 4.8.2017 n. 124, come modificata dall’art. 35 del DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58, che prevede una serie di obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti destinatari degli obblighi di informativa;
– l’ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di informativa;
– le modalità e i termini di pubblicazione delle informazioni (nella Nota integrativa del bilancio oppure su siti Internet o portali digitali);
– il regime sanzionatorio.
BILANCIO 2020 E DETERMINAZIONE DELL’IRES E DELL’IRAP
La presente Circolare riporta una lista di documentazione per la redazione del Bilancio 2020 e la determinazione dell’IRES e dell’IRAP.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i principi di valutazione delle poste di bilancio;
– le disposizioni speciali emanate a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
– l’informativa in Nota integrativa;
– l’informativa nella Relazione sulla gestione.
Invio dati relativi al 2020 per la precompilazione delle dichiarazioni – Conservazione fatture elettroniche – Proroghe dei termini
La presente Circolare analizza le proroghe preannunciate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il comunicato stampa 13.3.2021 n. 49, che saranno “formalizzate” nel DL “Sostegni” di prossima emanazione, riguardanti:
– i termini di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e di consegna ai contribuenti delle Certificazioni Uniche 2021, che passano dal 16.3.2021 al 31.3.2021;
– i termini per l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi al 2020 degli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021), che slittano dal 16.3.2021 al 31.3.2021;
– il termine di messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate relative al 2020 (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021), che viene differito dal 30.4.2021 al 10.5.2021;
– il termine per la conclusione della procedura di conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019, per il quale è prevista una proroga di 3 mesi.
Elenco completo delle attività che possono rimanere aperte anche nella zona rossa
(Allegato 23, Dpcm 06/03/21): Elenco completo delle attività di Commercio al dettaglio che possono rimanere aperte anche nelle zone rosse
– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
– Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
– Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
– Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
– Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
– Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
– Commercio al dettaglio di biancheria personale
– Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
– Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
– Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
– Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
– Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
– Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
– Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
– Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Per Ulteriori informazioni ecco il link alla sezione FAQ, inclusa la mappa esemplificativa, che tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali.
Vendita divise sociali e gadget ai soci ai fini di “raccolta fondi”
QUESITO |
Una a.s.d. iscritta al registro CONI, con solo Codice Fiscale e senza partita IVA, può acquistare divise sociali e venderle ai soci della stessa a.s.d. come raccolta fondi e pagate tramite un contributo volontario? Alla stessa maniera possono essere vendute ai soci altri tipi di gadget (tipo cappellini, borracce, borse ecc.) con il logo della a.s.d. sempre a titolo di raccolta fondi e pagati con contributi volontari? |
RISPOSTA |
La fattispecie descritta nel quesito è piuttosto frequente nella vita di un sodalizio sportivo gestito attraverso la forma giuridica dell’associazione sportiva dilettantistica in possesso del solo codice fiscale.
In generale, l’acquisto di prodotti nuovi (divise, cappellini, borracce, borse, eccetera) per la successiva rivendita, nei confronti di associati, tesserati o terzi, costituisce sempre esercizio di attività commerciale, intesa in senso stretto e quindi imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA (art. 148, co. 4, T.U.I.R. e art. 4, co. 5, d.p.r. 633/1972). Ciò, pertanto, rende necessaria l’attribuzione della partita IVA e il rispetto di tutti gli obblighi formali e sostanziali, di tipo contabile e fiscale, ordinariamente conseguenti, salvo l’applicazione, ove previsto, di regimi di favore come quello ex l. 398/1991 o art. 145, T.U.I.R. A tale regola generale sono tuttavia applicabili alcune eccezioni previste dalla normativa sopra richiamata:
In alternativa, l’a.s.d. potrebbe acquistare i prodotti di cui sopra e darli gratuitamente in uso agli associati o tesserati per la durata della stagione sportiva. Al termine della stagione sportiva tali prodotti non sarebbero più “nuovi” e l’associato o tesserato potrebbe trattenerli dietro versamento di una somma di denaro. Tale somma non rappresenterebbe più un corrispettivo imponibile ai fini delle imposte sul reddito e IVA. |
DL 31.12.2020 N. 183 (C.D. “MILLEPROROGHE”) – Principali novità
La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 31.12.2020 n. 183 (c.d. “milleproroghe”), come modificato in sede di conversione nella L. 26.2.2021 n. 21.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– la proroga dei termini di approvazione dei bilanci e delle modalità “semplificate” di tenuta delle assemblee;
– la proroga della sospensione dei termini in materia di agevolazioni prima casa;
– l’esenzione IVA, con diritto alla detrazione IVA, per i dispositivi diagnostici in vitro;
– la proroga della disciplina di comunicazione dei dati delle vendite a distanza mediante piattaforme digitali;
– il rinvio al 2022 dell’obbligo di invio dei corrispettivi telematici al Sistema Tessera sanitaria;
– la proroga dell’utilizzo del “bonus vacanze”;
– la proroga del termine per la trasformazione agevolata delle società di mutuo soccorso;
– il differimento dei termini di presentazione delle domande di integrazione salariale con causale COVID-19;
– la proroga dello smart working in forma semplificata.
Adeguamento degli statuti al codice del Terzo settore
La presente Circolare analizza la disciplina di adeguamento degli statuti al codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017).
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– la procedura “alleggerita” per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), già costituite alla data del 3.8.2017, che provvedono all’adeguamento entro il 31.3.2021;
– la verifica degli adeguamenti statutari, a seguito dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
La presente Circolare riepiloga la disciplina relativa alla conservazione delle fatture elettroniche.
In particolare, occorre tenere presente che:
– il processo di conservazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute mediante il Sistema di Interscambio nel 2019 deve concludersi entro il 10.3.2021;
– in caso di adesione, nel corso del 2019, al servizio di conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, il processo di conservazione non si applica automaticamente alle fatture emesse o ricevute prima dell’adesione al servizio, le quali devono quindi essere portate in conservazione manualmente dall’operatore.
Invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali
La presente Circolare analizza, in relazione alle comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni:
– la nuova comunicazione relativa alle spese scolastiche, prevista in via facoltativa con riferimento agli anni d’imposta 2020 e 2021 e obbligatoriamente a partire dal periodo d’imposta 2022;
– le nuove disposizioni relative alla comunicazione dei dati delle erogazioni liberali; in generale, la comunicazione rimane facoltativa anche con riferimento ai dati relativi agli anni d’imposta 2020 e successivi, mentre diventa obbligatoria, a decorrere dai dati relativi all’anno d’imposta 2021 o 2022, in presenza di determinate condizioni.
A partire dal 2021, il termine per l’invio telematico dei dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni, ad eccezione delle spese sanitarie, è stabilito entro il 16 marzo (invece del 28 febbraio) dell’anno successivo a quello di riferimento.
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CERTIFICAZIONE UNICA 2021
La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla “Certificazione Unica 2021”, che il sostituto d’imposta deve:
– trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2021 o il 2.11.2021 (termine di presentazione del modello 770/2021) se non contiene dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni;
– utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto percettore del reddito, entro il 16.3.2021.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’ambito applicativo della “Certificazione Unica 2021”;
– le novità della “Certificazione Unica 2021”;
– la trasmissione telematica della “Certificazione Unica 2021” all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello “ordinario”, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
– la consegna della “Certificazione Unica 2021” al contribuente-sostituito, mediante il modello “sintetico”;
– il regime sanzionatorio.
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