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Circolare per la clientela n.60/2020 – Obbligo di “tracciabilità” per gli oneri detraibili al 19% – Novità per la comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie

La presente Circolare analizza il contenuto:
– dei provv. Agenzia delle Entrate 16.10.2020 n. 329652 e 329676, con i quali sono state emanate le disposizioni di coordinamento tra l’obbligo di comunicare i dati degli oneri detraibili ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata e l’obbligo di sostenere le spese con modalità di pagamento tracciabili affinché si possa beneficiare della detrazione IRPEF del 19%;
– del DM 19.10.2020, con il quale sono stati definiti, in particolare, le nuove informazioni da includere nei dati delle spese sanitarie e veterinarie da inviare al Sistema Tessera Sanitaria, i nuovi termini di effettuazione delle comunicazioni al Sistema Tessera Sanitaria e le modalità attraverso le quali gli esercenti attività di commercio al dettaglio tenuti alla suddetta comunicazione potranno assolvere l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

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Il sistema di controllo interno. La revisione nelle PMI.

Il 27 novembre ore 14.00 parlerò di revisione legale nelle PMI.
Il seminario è realizzato in collaborazione con l’Accademia dei Dottori Commercialisti di Napoli e CO.NE.PRO.


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Circolare per la clientela n.59/2020 – Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo – Novità dei DL “Ristori”, “Ristori-bis” e “Ristori-ter”

La presente Circolare analizza le novità, in materia di credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, originariamente previsto dall’art. 28 del DL 34/2020, apportate dal DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. “Ristori”), dal DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. “Ristori-bis”) e dal DL 23.11.2020 n. 154 (c.d. “Ristori-ter”).
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti interessati dal credito d’imposta;
– le condizioni per l’accesso al credito d’imposta;
– la misura del credito d’imposta;
– le modalità di utilizzo del credito.

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Circolare per la clientela n.58/2020 – Contributi a fondo perduto dei DL “Ristori”, “Ristori-bis” e “Ristori-ter”

La presente Circolare analizza le modalità e i termini di presentazione delle istanze per la concessione dei contributi a fondo perduto previsti dal DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. “Ristori”) e dal DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. “Ristori-bis”), qualora non sia già stato richiesto il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”), sulla base di quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2020 n. 358844 e tenendo conto delle modifiche apportate con il DL 23.11.2020 n. 154 (c.d. “Ristori-ter”).
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti interessati dalle agevolazioni;
– la determinazione e la misura del contributo;
– la presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’apposita istanza per accedere ai contributi, i cui termini sono stabiliti dal 20.11.2020 al 15.1.2021;
– le modalità di erogazione del contributo;
– i controlli e le sanzioni.

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Circolare per la clientela n.57/2020 – Contributo a fondo perduto per gli operatori economici nei centri storici turistici

La presente Circolare analizza lo specifico contributo a fondo perduto previsto per gli esercenti attività economiche e commerciali nei centri storici dei Comuni turistici a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, di cui all’art. 59 del DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. decreto “Agosto”), conv. L. 13.10.2020 n. 126, alla luce del provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate 12.11.2020 n. 352471.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti interessati dall’agevolazione;
– la determinazione e la misura del contributo;
– la presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’apposita istanza per accedere al contributo, i cui termini sono stabiliti dal 18.11.2020 al 14.1.2021;
– il divieto di cumulo con il contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione, di cui all’art. 58 del DL 104/2020, le cui domande devono essere presentate entro il 28.11.2020;
– le modalità di erogazione del contributo;
– i controlli e le sanzioni.

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Quali condizioni per la proroga del secondo acconto di novembre


Per venire incontro a chi sta subendo maggiormente la crisi a causa della pandemia, il Legislatore, con due distinti interventi contenuti nel decreto Agosto (art. 98, D.L. n. 104/2020) e nel decreto Ristori bis (art. 6, D.L. n. 149/2020) ha anche previsto uno slittamento, al 30 aprile 2021, del termine di versamento per alcuni determinati soggetti.
Si tratta dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli ISA, ma vi rientrano anche:

– i contribuenti che adottano il regime fiscale forfetario o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
– i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga;
– i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA (ad esempio, contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività).

Per effetto del decreto Agosto, innanzitutto, possono fruire della proroga i predetti soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Invece con il decreto Ristori bis la proroga si applica, a prescindere da un eventuale calo di fatturato, solo ai suddetti contribuenti ISA e assimilati che però esercitano determinate attività e che operano solo in alcune regioni d’Italia.
Le categorie interessate sono:
– quelle elencate nell’allegato 1 del D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori), come integrato dal decreto Ristori bis (si tratta, ad esempio, dei bar, ristoranti, pub, palestre, piscine, cinema);
– quelle elencate nell’allegato 2 del decreto tra cui il commercio rientrante nel settore non alimentare e non dei beni di prima necessità.
Ma appartenere a una di queste categorie ed essere soggetti ISA non basta. Infatti, la proroga spetta solamente:
– a coloro che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle regioni rosse (attualmente Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano);
– agli esercenti l’attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede nelle regioni arancioni (attualmente Puglia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria).

Pertanto, è possibile affermare che il contribuente ISA o assimilato può versare entro il 30 aprile 2021 se:

  • ha subito un calo di fatturato primo semestre 2020 su primo semestre 2019 di almeno il 33%, ovunque eserciti l’attività;
  • non ha subito il calo di fatturato, ma rientra tra uno dei codici ATECO elencati nell’allegato 1 o 2 al D.L. Ristori bis e ha domicilio fiscale o sede in una regione rossa;
  • non ha subito il calo di fatturato ma esercita l’attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede in una regione arancione.

Se non ha subito un calo di fatturato primo semestre 2020 su primo semestre 2019 di almeno il 33%, non può godere della proroga e deve versare entro il 30 novembre 2020 se:

  • ha domicilio fiscale o sede in una regione gialla ;
  • ha domicilio fiscale o sede in una regione rossa e non rientra tra i codici ATECO di cui all’allegato 1 e 2 sopra menzionati;
  • ha domicilio fiscale o sede in una regione arancione e non esercita l’attività di gestione di ristoranti.


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Circolare per la clientela n.56/2020 – Decreto “Ristori-bis” : Altre principali novità

La presente Circolare analizza le altre principali novità contenute nel DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la rideterminazione del contributo a fondo perduto del DL 137/2020;
– il nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti IVA che operano nelle Regioni “rosse”;
– le modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;
– l’abolizione della seconda rata IMU 2020 per gli immobili ubicati nelle Regioni “rosse” in cui si esercitano attività sospese;
– l’estensione dell’esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura;
– le novità in materia di integrazione salariale;
– il bonus baby-sitting.

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Circolare per la clientela n.55/2020 – ACCONTI IRPEF, IRES, IRAP, IMPOSTE SOSTITUTIVE, ADDIZIONALI E PATRIMONIALI

La presente Circolare riepiloga le novità riguardanti la determinazione della seconda o unica rata degli acconti IRPEF, IRES, IRAP, delle relative addizionali e imposte sostitutive, dell’IVIE e dell’IVAFE, in scadenza il 30.11.2020 per i soggetti “solari”.
In particolare, vengono analizzati:
– la riduzione della misura dell’acconto complessivamente dovuto per i contribuenti che adottano il metodo previsionale;
– la modifica della misura delle rate di acconto;
– la proroga al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda o unica rata per i soggetti ISA, che è stata ampliata dall’art. 6 del DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”).

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Circolare per la clientela n.54/2020 – Novità in materia di sospensione dei versamenti

La presente Circolare analizza le novità contenute nel DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”) in materia di sospensione dei versamenti, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la sospensione dei versamenti scadenti a novembre 2020 relativi all’IVA e alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
– la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 dai datori di lavoro privati.

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Incentivi a favore degli investimenti nel settore dell’autotrasporto 2020 e 2021



Importante opportunità per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi: l’annualità 2020 e 2021 degli Incentivi a favore degli investimenti nel settore dell’autotrasporto prevista dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale sono messi a disposizione delle aziende del settore € 104.100.000.

Obiettivo dell’Avviso è incentivare il rinnovo e l’adeguamento del parco veicolare, la radiazione per rottamazione e l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale.

Beneficiari:

Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quello di autotrasporto di cose.

Spese Ammissibili:

Sono previste quattro distinte aree di intervento

  1. Acquisizione di veicoli a trazione alternativa

– Automezzi industriali nuovi a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate.

– Automezzi industriali nuovi a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate.

– Dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici.

  1. Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti

– Radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di automezzi industriali nuovi di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate, conformi alla normativa antinquinamento euro VI.

– Veicoli commerciali leggeri euro 6 D-TEMP, con contestuale rottamazione di veicolo dello stesso tonnellaggio.

  1. Rimorchi e semirimorchi

– Rimorchi e semirimorchi nuovi, per il trasporto combinato ferroviario e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave.

– Rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate.

– Sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate delle unità frigorifere/calorifere installate.

  1. Casse mobili e porta cassa

– Gruppi di 8 casse mobili in ragione di 1 rimorchio o semirimorchio porta casse.

Per essere ammissibili, gli investimenti devono essere effettuati in data successiva al 28 luglio 2020.

 

Tipologia di Contributo:

L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.

L’importo del contributo varia a seconda dell’area d’intervento.

In ogni caso, l’importo massimo ammissibile per singola impresa non può superare € 550.000,00.

 

Modalità di presentazione della richiesta di contributo:

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo telematico.

Sono previsti due distinti periodi di presentazione delle istanze.

Nel primo periodo, le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 1 ottobre 2020 e entro le ore 8:00 del 16 novembre 2020.

Nel secondo periodo, le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 14 maggio 2021 e entro le ore 8:00 del 30 giugno 2021.

La procedura dell’Avviso Pubblico è a sportello, pertanto l’istruttoria sarà effettuata in ordine di presentazione delle domande, sino ad esaurimento delle risorse disponibili. I fondi sono suddivisi per ogni area omogenea di investimento.

Alleghiamo un approfondimento relativo alle spese ammissibili e agli importi del contributo per singolo investimento.

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SpeseAmmissibili_InvestimentiAutotrasporti