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CONTRATTO DI RETE CON CAUSALE DI SOLIDARIETÀ NEL DECRETO RILANCIO

Il contratto di rete è stato ideato con la finalità di fornire alle imprese uno strumento di cooperazione e condivisione di un obiettivo comune, sia dal punto di vista giuridico che economico. Si tratta di una forma flessibile e innovativa di aggregazione attraverso la quale le imprese partecipanti mirano ad accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, senza perdere la propria autonomia. Infatti, le reti non hanno personalità giuridica e, di conseguenza, le imprese contraenti rimangono entità distinte e indipendenti, anche dal punto di vista tributario. L’art. 43-bis, L. 17.07.2020, n. 77 (legge di conversione del cosiddetto Decreto Rilancio) introduce una tipologia particolare di contratto di rete, vale a dire il contratto di rete con causale di solidarietà; l’obiettivo “solidale” è rappresentato nel caso specifico dalla necessità di mantenere determinati livelli occupazionali delle imprese partecipanti. L’art. 43-bis prevede infatti che, per l’anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per mantenere i livelli occupazionali delle imprese di filiera colpite da crisi economica in conseguenza di situazioni di crisi o di emergenza dichiarate con provvedimento delle autorità competenti.

Gli aspetti da analizzare in relazione al contratto di rete con causale di solidarietà sono:

  • le finalità che si intendono realizzare con la rete solidale;
  • i soggetti che possono partecipare alla rete;
  • gli strumenti attraverso i quali è possibile perseguire le finalità previste.

FINALITÀ DELLA RETE SOLIDALE

Tra le finalità perseguibili con il contratto di rete rientrano:

  • mantenimento dell’impiego per quei lavoratori in forza presso imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto;
  • inserimento di soggetti che hanno perso il posto di lavoro per chiusura dell’attività o per la crisi dell’impresa;
  • assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.

La stipula del contratto di rete con causale di solidarietà si configura quindi come uno strumento idoneo a realizzare il mantenimento dell’occupazione alternativo agli strumenti di integrazione salariale. Tale contratto può rappresentare un’opportunità per quelle aziende che, pur trovandosi in difficoltà, cercano comunque di preservare l’occupazione a livello di filiera con modalità innovative. Lo strumento rende più agevole e flessibile l’utilizzo condiviso del personale per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende stesse della rete. Questa tipologia di contratto di rete consente inoltre i seguenti vantaggi:

  • imprese: riduzione del rischio e dei costi delle misure di licenziamento del personale;
  • Stato: riduzione dei costi degli ammortizzatori sociali.

SOGGETTI CHE POSSONO STIPULARE IL CONTRATTO DI RETE CON CAUSALE DI SOLIDARIETÀ

I soggetti che da un punto di vista di forma giuridica possono stipulare i contratti di rete con causale di solidarietà sono indubbiamente tutti quelli ai quali è consentito porre in essere un qualsivoglia contratto di rete:

  • imprese individuali;
  • società di persone e di capitali;
  • associazioni senza scopo di lucro;
  • enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività d’impresa non necessariamente commerciale.

Tuttavia, il Decreto Rilancio, in aggiunta alla forma giuridica, pone altre 2 condizioni che devono sussistere affinché si possa stipulare un contratto di rete solidale:

  1. le imprese partecipanti devono appartenere a una filiera produttiva: si deve quindi trattare di un sistema di imprese integrate in senso verticale che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto finito. In altri termini, la rete viene ad essere costituita dall’insieme delle aziende che concorrono alla catena di fornitura di un determinato prodotto;
  2. le imprese devono essere colpite da crisi economica in conseguenza di situazioni di crisi o di emergenza dichiarate con provvedimento dell’autorità competente.

In pratica, il contratto di rete con causale di solidarietà può essere posto in essere dalle imprese colpite dall’emergenza Covid-19. Nel decreto non vengono però specificate le condizioni al sussistere delle quali un’impresa può essere considerata colpita da crisi economica. A titolo esemplificativo, un’impresa può essere considerata in crisi e può quindi essere giustificato il ricorso al contratto di rete con causale di solidarietà quando ha subito una flessione del fatturato tale da non poter consentire il mantenimento del personale in servizio.

MANTENIMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI: DISTACCO E CODATORIALITÀ

Il perseguimento delle finalità per le quali è stato previsto il contratto di rete con causale di solidarietà può essere realizzato attraverso 2 istituti:

  • distacco;
  • codatorialità.

Si tratta di istituti non nuovi: il loro utilizzo era già stato previsto nell’ambito dei contratti di rete proprio per consentire la realizzazione del programma comune e condiviso per cui le reti vengono istituite. Viene da chiedersi come mai si sia resa necessaria l’introduzione del contratto di rete con causale di solidarietà per utilizzare tali strumenti. La motivazione potrebbe essere questa: la legittimazione dell’uso di questi istituti all’interno del contratto di rete richiede la presenza di un nesso con gli obiettivi indicati nel programma comune e condiviso per cui il contratto stesso è stato stipulato. Se, in mancanza di questa previsione normativa contenuta nel Decreto Rilancio, la solidarietà, ossia il mantenimento dei livelli occupazionali, non poteva essere un obiettivo del contratto di rete, è evidente che l’impiego di questi strumenti non sarebbe stato possibile.

IL DISTACCO

Attraverso l’istituto del distacco i lavoratori assunti da una delle imprese appartenenti alla rete possono essere distaccati dall’azienda titolare del rapporto di lavoro verso altri soggetti retisti. Nel contratto di rete ordinario, il distacco avviene per il raggiungimento dell’obiettivo indicato nel programma comune per cui la rete è stata costituita. La liberalizzazione del contratto tra retisti non è infatti generalizzata ma deve essere strettamente correlata alla finalità che il contratto di rete intende perseguire; a tal fine si ritiene infatti utile indicare già nel contratto di rete le tipologie di lavoratori interessati a possibili distacchi presso altri utilizzatori retisti. Nel contratto di rete con causale di solidarietà, il distacco avviene con la finalità di mantenere occupati dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro o sono a rischio di perdita. Se non si fosse introdotta la possibilità di utilizzare il contratto di rete con causale di solidarietà, non sarebbe stato possibile utilizzare il distacco di lavoratori tra le aziende retiste.

ESEMPIO L’utilizzo del distacco potrebbe avvenire quando si presenta una situazione come la seguente:

– l’impresa appartenente alla filiera, titolare del rapporto di lavoro, versa in uno stato di crisi per effetto dell’emergenza economica causata dal Covid ed ha pertanto difficoltà a mantenere tale rapporto o, peggio ancora, ha cessato la propria attività;

– esiste almeno un’altra azienda appartenente alla filiera che si trova in una situazione economica migliore e che è quindi in grado di occupare il lavoratore distaccato.

LA CODATORIALITÀ

La codatorialità è una modalità di organizzazione del lavoro secondo cui una pluralità di aziende partecipanti alla rete sono titolari in maniera congiunta di uno o più rapporti di lavoro dipendente. Le regole con cui avviene la codatorialità devono essere stabilite dallo stesso contratto di rete. Nel contratto di rete con causale di solidarietà viene data la possibilità di assumere congiuntamente i lavoratori per rendere le loro prestazioni lavorative presso una pluralità di datori di lavoro appartenenti a una filiera produttiva. Il Decreto Rilancio ha disposto che debba essere emanato un decreto del Ministro del Lavoro per regolamentare la codatorialità in solidarietà. In particolare, il decreto da emanare dovrà definire le modalità operative per procedere alle comunicazioni, da parte dell’impresa referente individuata nel contratto di rete, necessarie a dare attuazione a tale codatorialità. Il decreto dovrà essere emanato entro il 17.09.2020, vale a dire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto rilancio.

ADEMPIMENTI PUBBLICITARI DEL CONTRATTO: LE DEROGHE

Di norma, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete deve essere alternativamente:

  • redatto per atto pubblico;
  • redatto per scrittura privata autenticata;
  • per atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti.

Sussiste poi l’obbligo di iscrizione del contratto al Registro delle Imprese in cui hanno sede le imprese contraenti. In deroga alle ordinarie disposizioni, tale obbligo per il contratto di rete con causale di solidarietà viene assolto mediante sottoscrizione del contratto con l’assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori. Si introduce una forma più snella di stipula del contratto di rete, evitando il ricorso all’intervento notarile in modo tale da far risparmiare alle imprese tempi e costi.

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SUPERBONUS 110% : VISTO DI CONFORMITA’

Sono diversi i passaggi operativi da seguire e le verifiche da effettuare, prima di poter rilasciare il visto di conformità per il superbonus del 110% e consentire così al beneficiario della maxi detrazione fiscale di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Quali sono dunque i principali controlli e la documentazione da esaminare per poter validamente rilasciare il visto di conformità? L’attività può essere suddivisa sulla base di un criterio logico a step progressivi: partendo dall’identificazione del beneficiario del superbonus per arrivare all’apposizione vera e propria del visto di conformità, passando per la verifica della documentazione tecnica inerente al tipo di interventi effettuati e alle spese sostenute.

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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE DI IMPRESE E PROFESSIONISTI – Circolare per la clientela n.47/2020

La presente Circolare analizza l’art. 37 del DL 16.7.2020 n. 76, c.d. decreto “Semplificazioni”, come modificato in sede di conversione nella L. 11.9.2020 n. 120, che ha introdotto sanzioni per le imprese e i professionisti che non comunicano il proprio indirizzo PEC rispettivamente al Registro delle imprese e agli Ordini o Collegi di appartenenza.
In particolare, vengono analizzati:
– l’obbligo per le imprese, in forma societaria e individuale, che non vi hanno già provveduto, di comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese entro l’1.10.2020;
– l’obbligo per i professionisti, che non vi hanno già provveduto, di comunicare il proprio indirizzo PEC all’Ordine o Collegio di appartenenza, entro 30 giorni dall’invio dell’apposita diffida;
– le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

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CREDITI D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2020, LE EDICOLE E LE LIBRERIE – Circolare per la clientela n.46/2020

La presente Circolare riepiloga gli aspetti principali dei seguenti crediti d’imposta, le cui domande devono essere presentate entro il 30.9.2020:
– credito d’imposta per investimenti pubblicitari, effettuati o da effettuare nel 2020;
– credito d’imposta per le edicole, riferito alle spese sostenute nel 2019;
– credito d’imposta per le librerie, riferito alle spese sostenute nel 2019.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta;
– le modalità di determinazione del credito d’imposta;
– le modalità e i termini di presentazione delle domande;
– le modalità di utilizzo del credito d’imposta spettante.

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Circolare per la clientela n.45/2020 – NOVITA’ DEL DECRETO AGOSTO

La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la facoltà di ulteriore rateizzazione dei versamenti fiscali e contributivi che erano stati sospesi;
– l’ulteriore sospensione dei termini di riscossione;
– la proroga del secondo acconto IRPEF/IRES e IRAP;
– il contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione e per gli esercenti attività economiche e commerciali nei centri storici turistici;
– le modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi;
– il credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi;
– il credito d’imposta per le sponsorizzazioni di leghe, società e associazioni sportive;
– la nuova rivalutazione dei beni d’impresa;
– l’abolizione della seconda rata IMU del 2020 per gli immobili del settore turistico;
– la proroga della moratoria dei pagamenti delle PMI;
– le nuove indennità per autonomi e dipendenti;
– le nuove misure in materia di integrazioni salariali;
– le agevolazioni contributive per nuove assunzioni o le Regioni svantaggiate;
– la proroga del divieto di licenziamento.

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Circolare per la clientela n.44/2020 – REGIME SPECIALE IVA SETTORE AGRICOLO

La presente Circolare analizza la proroga per il 2020 dell’incremento delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, effettuate dai produttori agricoli operanti nel regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72, stabilita dal DM 5.6.2020 (pubblicato sulla G.U. 23.7.2020 n. 184).

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Circolare per la clientela n.43/2020 – SUPERBONUS 110%

La presente Circolare analizza la detrazione d’imposta del 110% (c.d. “superbonus”) per determinati interventi sugli immobili, introdotta dall’art. 119 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), come sostituito in sede di conversione nella L. 17.7.2020 n. 77.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti beneficiari del “superbonus”;
– gli interventi di riqualificazione energetica che rientrano nel “superbonus”;
– gli interventi antisismici che rientrano nel “superbonus”;
– gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici che rientrano nel “superbonus”;
– gli interventi di installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici che rientrano nel “superbonus”;
– il periodo di sostenimento delle spese;
– i limiti all’ammontare delle spese detraibili.

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Circolare per la clientela n.42/2020 – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS

La presente Circolare analizza le principali novità apportate in sede di conversione del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”) nella L. 17.7.2020 n. 77, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la detrazione d’imposta del 110% (c.d. “superbonus”) per determinati interventi sugli immobili;
– la cessione della detrazione e lo sconto sul corrispettivo per interventi edilizi, antisismici e di riqualificazione energetica;
– la concessione di contributi a fondo perduto per l’industria tessile e della moda e per i settori ricreativo e dell’intrattenimento;
– gli incentivi per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di anidride carbonica e di motoveicoli elettrici o ibridi;
– il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi;
– il credito d’imposta sulle rimanenze finali del settore tessile e moda e per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali;
– le misure per il rafforzamento del sistema delle start up innovative;
– la rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate, posseduti all’1.7.2020;
– le misure in materia di integrazioni salariali e sostegno all’occupazione.

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Circolare per la clientela n.41/2020 – CREDITI DI IMPOSTA SANIFICAZIONE E ADEGUAMENTO AMBIENTI LAVORO

La presente Circolare analizza la disciplina dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione, previsti dagli artt. 120 e 125 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”) a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, alla luce delle disposizioni attuative e dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta;
– gli interventi e le spese che possono beneficiare dell’agevolazione;
– le modalità e i termini di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle spese ammissibili;
– le modalità di utilizzo dei crediti d’imposta;
– il regime fiscale dei crediti d’imposta.

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