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Circolari e News

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Bonus PC e internet: invio delle domande dal 9 novembre

Ai blocchi di partenza il bonus per PC e internet. Le famiglie, con ISEE fino a 20.000 euro, possono beneficiare dal 9 novembre del voucher fino a 500 euro per ottenere uno sconto sul prezzo dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga, per un periodo di almeno 12 mesi, nonché per la fornitura di tablet o personal computer. L’obiettivo della misura, messa in campo dal Governo, è sostenere le famiglie a basso reddito che vogliono migliorare la loro connessione o acquistare dispositivi elettronici necessari per lo svolgimento della didattica a distanza e dello smart working, specialmente durante il lockdown causato dall’epidemia di Coronavirus. Come si presenta la domanda?

Dal 9 novembre 2020 è possibile richiedere il voucher previsto dal bonus PC e internet. Secondo quanto indicato nel decreto 7 agosto 2020 , del Ministero dello Sviluppo Economico, alle famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro è riconosciuto un contributo massimo di euro 500, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga per un periodo di almeno 12 mesi e, ove, presenti, dei relativi servizi di attivazione, nonché per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet o un personal computer.
Il bonus è stato messo in campo dal Governo per colmare il “digital divide” in Italia, sostenendo le famiglie a basso reddito che vogliono migliorare la loro connessione o acquistare dei dispositivi elettronici, che specialmente durante il lockdown, causato dal Covid-19, si sono rivelati essenziali per lo svolgimento della didattica a distanza e dello smart working,

Requisiti

Oltre all’ISEE inferiore a euro 20.000, l’altro requisito richiesto per fruire del bonus è essere o privi di connessione internet o averne una di velocità inferiore a 30 Mbps (come l’Adsl). Precisamente, si deve trattare di connessioni con almeno 30 Megabit in download e 15 Megabit in upload. Non solo: devono anche avere una banda minima garantita di rispettivamente 15 e 7,5 Megabit.
Inoltre, l’utente dovrà passare alla connessione migliore disponibile. Per esempio, se è coperto da un operatore che dà 1 Gigabit e da uno che arriva a 30 Mbps dovrà scegliere la prima offerta. Infatti, viene disposto che è ammessa la possibilità di stipulare un nuovo contratto di connessione utilizzando il valore del contributo che residua al momento del recesso dal precedente contratto stipulato avvalendosi del contributo, purché il nuovo contratto garantisca livelli di servizio pari almeno a quelli previsti da quello precedente e senza che il recesso da quest’ultimo comporti costi a carico del beneficiario.
E’ riconosciuto un solo contributo per ciascun nucleo familiare presente nella medesima unità abitativa.
Nel caso in cui l’unità abitativa sia servita da più di un’infrastruttura a banda ultra larga, i beneficiari del contributo devono stipulare contratti per i servizi di massima velocità di connessione ivi disponibili, potendo a tal fine rivolgersi sia all’operatore che gli fornisce il servizio tramite il contratto vigente al momento della richiesta del contributo, sia ad altro operatore.
Il contributo non può essere concesso per l’attribuzione del solo tablet o personal computer, in assenza della sottoscrizione di contratti di connessione.

Registrazione degli operatori e delle relative offerte commerciali

Gli operatori che forniscono, a qualsiasi titolo, servizi internet su reti a banda larga ad almeno 30 Mbit/s in download, che intendano offrire i servizi di connettività nell’ambito del Piano voucher per famiglie meno abbienti, devono iscriversi in un apposito elenco, a partire da trenta giorni dalla data di operatività di un portale telematico messo a disposizione da Infratel Italia S.p.a.
Ai fini dell’iscrizione all’elenco, gli operatori siglano un’apposita convenzione con Infratel Italia S.p.a. e dichiarano, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli necessari per l’erogazione dei servizi di comunicazione e che le offerte commerciali da essi proposte ai beneficiari del contributo sono conformi ai livelli di servizio individuati dalla norma. Essi sono tenuti altresì a dichiarare, sotto la propria responsabilità, che tali offerte commerciali sono, per l’aspetto relativo ai servizi di connessione, le medesime o migliorative, sotto il profilo della durata, dei servizi e dei prezzi offerti, rispetto a quelle rivolte per gli stessi livelli di servizio alla generalità degli utenti, nonché’ che i dispositivi abbinati all’offerta, tablet o personal computer, soddisfino i requisiti minimi richiesti.
La registrazione nell’elenco è subordinata al buon esito delle verifiche effettuate da Infratel Italia S.p.a. rispetto a quanto dichiarato dagli operatori interessati e alla documentazione dagli stessi fornita

Come richiedere il bonus

Per ottenere il voucher, il beneficiario deve presentare presso un qualsiasi canale di vendita reso disponibile dagli operatori che si sono registrati nel predetto elenco, un’apposita richiesta corredata dal proprio documento di identità da una dichiarazione sostitutiva attestante che il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non supera 20.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo, per la medesima unità abitativa, non hanno già fruito del contributo.
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L’operatore, per ogni richiesta di contributo ricevuta, inserisce sul portale telematico messo a disposizione da Infratel Italia S.p.a.:
a) il codice fiscale e gli estremi del documento d’identità del beneficiario;
b) la dichiarazione relativa al valore dell’ISEE del proprio nucleo di appartenenza;
c) il codice identificativo dell’offerta cui il beneficiario intende aderire;
d) le caratteristiche tecniche del tablet o del PC incluso nell’offerta;
e) copia del contratto stipulato con il beneficiario.
L’operatore, una volta attivato il servizio di connessione ad internet presso l’unità abitativa del beneficiario, trasmette, il verbale di consegna firmato dal beneficiario, da cui emerga l’avvenuta attivazione del servizio e l’avvenuta consegna del tablet o del PC, nonché il documento di attestazione del livello di servizio misurato.
Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, Infratel Italia S.p.a. provvede a versare sul conto dedicato dell’operatore l’ammontare totale del contributo per ciascun beneficiario, al netto della trattenuta del 5%, a garanzia del corretto svolgimento delle attività di erogazione del servizio. La somma trattenuta a titolo di garanzia sarà restituita, previo espletamento delle opportune verifiche da parte di Infratel Italia S.p.a. e, in ogni caso, entro il termine del periodo di vigenza del Piano disciplinato dal presente decreto.

Controlli e cause di revoca

Il Ministero dello Sviluppo Economico, avvalendosi a tal fine di Infratel Italia S.p.a., procede alla verifica a campione della sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare del contributo, nonché della veridicità e correttezza delle offerte commerciali dei fornitori di servizi di connessione ad internet a banda ultra larga, anche al fine di notificare gli esiti di tali verifiche alle autorità competenti.
I soggetti ammessi al contributo nei confronti dei quali venga accertata l’insussistenza dei requisiti richiesti dalla norma decadono dal beneficio loro riconosciuto.

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Circolare per la clientela n.53/2020 – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS

La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. decreto “Ristori”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– il contributo a fondo perduto per le attività dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive;
– il contributo a fondo perduto per le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura;
– le modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;
– l’abolizione seconda rata IMU del 2020 per gli immobili in cui si esercitano attività sospese;
– la proroga delle indennità in favore di lavoratori autonomi;
– la proroga dei trattamenti di integrazione salariale;
– la proroga del divieto di licenziamento;
– la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL relativi a novembre 2020;
– le novità in materia di smart working e congedo parentale;
– la sospensione delle procedure esecutive immobiliari relative alla prima casa.

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TESTAMENTO & BLOCKCHAIN

In termini giuridici i c.d. contratti intelligenti possono inquadrarsi come “accordi con validità legale basati su un insieme concordato di termini e condizioni che legano diverse prestazioni di servizi” ma programmati elettronicamente, basati su registri distribuiti, automatizzati ed autoeseguibili non appena si verificano le condizioni ivi indicate, senza la presenza di intermediari.

L’intelligenza stessa del contratto si basa sull’ultilizzo della logica del “if-this-then-that”.

Le parti immetteranno, attraverso le proprie chiavi crittografiche, le condizioni che il contratto dovrà eseguire, questo verrà approvato ed inserito nel primo blocco e da linguaggio naturale trasformato in linguaggio crittografato per essere compreso dal sistema.

In forza della logica anzidetta se il sistema registrerà l’avveramento del fatto di cui alla condizione prestabilita, il contratto darà esecuzione alla disposizione (operazione) prevista.

Tali tecnologie ben potrebbero applicarsi anche nel mondo del diritto, e in particolare nel campo civilistico, il testamento potrebbe essere uno di quei negozi giuridici che potrebbe sfruttare i benefici della blockchain.

Considerato che le maggiori dispute legate ai testamenti concernono prevalentemente la prova reale e concreta della volontà del defunto, la data e la sottoscrizione, con la blockchain si potrebbe essere in grado di fornire elevati livelli di garanzia, conservazione, immutabilità delle disposizioni testamentarie, ed attribuire certezza ed autenticità alla loro data e sottoscrizione, e gli smart contract potrebbero permettere l’esecuzione delle disposizioni testamentarie al verificarsi dell’evento morte.

Il testamento “intelligente”

La blockchain e gli smart contract potrebbero essere utilizzati per costruire una nuova forma di testamento sui generis e “intelligente”, e imprimere data e sottoscrizione certa e autentica alle disposizioni testamentarie, per garantirne la conservazione in sicurezza, l’inalterabilità e finanche per rendere automatica l’esecuzione del processo successorio. dal momento della registrazione dell’atto di morte nella blockchain.

Ma quale può essere l’applicazione pratica di questa tecnologia alle forme testamentarie disciplinate e previste dal nostro codice civile?

Il testamento olografo e segreto si presentano quali atti di ultima volontà formalmente semplici che possono utilmente risentire dei vantaggi della blockchain; il primo richiede la sola redazione per iscritto del suo contenuto, della data e della firma per opera personale ed esclusiva del testatore, nonché presenta inconvenienti notevoli in termini di rischio di smarrimento, di alterazione e di soppressione. Le maggiori cause di impugnazione attengono alla sua provenienza autentica e alla data.

Il secondo è scritto dal testatore o da un terzo e si differenzia sostanzialmente dal precedente perché la sua conservazione viene garantita dal deposito presso un notaio.

La conservazione di tali atti in un registro distribuito e decentralizzato potrebbe garantire l’immodificabilità, la non alterabilità o distruzione e assicurare la validazione temporale delle disposizioni testamentarie, e nel caso del testamento olografo accrescerne la garanzia e il livello di segretezza.

II testatore, tanto per la forma olografa che segreta potrebbe procedere autonomamente alla redazione per iscritto delle sue ultime volontà, sottoscrivendo il testamento nei modi stabiliti dalle legge e datandolo; il documento così redatto dovrebbe essere immesso nella blockchain e marcato temporalmente. Nel caso del testamento segreto il testatore dovrebbe depositare il documento presso un notaio che ne garantisca la conservazione.

Tale passaggio potrebbe essere integralmente sostituito dalla notarizzazione compiuta dalla blockchain.

Quest’ultima garantirà la conservazione e validazione del documento attraverso il timestamping che ha il compito di certificare (al pari del notaio), il deposito del testamento e imprimere allo stesso la marca temporale. Con la funzione di timestamp è possibile valutare se un certo documento esisteva a una certa data (Prova dell’esistenza) e chi era proprietario di quel documento in quella data (Prova di proprietà); le funzioni crittografiche assicurano che il database non possa essere alterato, e consentono di verificare la corrispondenza tra il documento presentato e il documento registrato sulla Blockchain (Prova di autenticità).

Attraverso l’utilizzo di uno smart contract, invece le procedure che normalmente conseguono alla morte di una persona si attiverebbero automaticamente, senza necessità di intermediari e dei costi inerenti (notaio, esecutore testamentario, ecc.) all’avverarsi dell’evento morte. Per sintetizzare, lo smart contract dovrebbe essere programmato per comunicare con i registri delle istituzioni, enti pubblici, agenzie assicurative, intermediari bancari (si pensi al registro comunale degli atti di morte per verificare l’avverarsi dell’evento morte, ai registri PRA per il passaggio di proprietà del veicolo agli eredi, al registro catastale per favorire il trasferimento della proprietà dei beni immobili, al servizio catastale per permettere l’aggiornamento dei dati al riguardo, o ancora al registro assicurativo per la liquidazione di un premio assicurativo, o al conto bancario per trasferirne i fondi agli eredi al conto degli eredi secondo le rispettive quote).

I vantaggi del testamento redatto tramite blockchain

La maggior parte delle dispute legate ai testamenti fa riferimento alla prova della reale, concreta, volontà dispositiva della persona che ha redatto il testamento soprattutto con riferimento al tempo in cui questo fu redatto, all’apposizione di data certa, ed alla autenticità della sottoscrizione.

L’applicazione al testamento olografo e segreto della blockchain potrebbe, se non azzerare, fortemente ridurre le contestazioni su questi aspetti.

Attraverso il timestamping, la blockchain applica una marca temporale ai dati al momento della ricezione, imprime in maniera univoca quando un determinato evento è avvenuto permettendo di identificare nel tempo quando è stata creata un’informazione.

L’apposizione di una marca temporale su un documento elettronico consente di attribuire “data certa” al documento con valore probatorio, cioè associare ad un documento informatico una data e un orario giuridicamente certi e opponibili ai terzi (ai sensi all’articolo 1, C. 1 del CAD), ed è, altresì, opponibile a terzi solo se apposta in conformità alla regole tecniche sulla validazione.

Secondo tali regole, gli obblighi di conservazione ed esibizione si intendono soddisfatti se le procedure di conservazione ed esibizione di documenti vengono effettuate in modo da garantire la conformità ai documenti originali, e conformemente alle Linee guida AGID; e i documenti informatici di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, devono essere conservati in modo permanente, nel rispetto delle Linee guida AGID, per avere valore legale la marcatura temporale.

Il sistema di conservazione dei documenti informatici deve dunque assicurare, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle normative tecniche. Le attuali regole (contenute nel DPCM 3 dicembre 2013, in attuazione di quanto previsto dal CAD all’art. 44), definiscono i requisiti tecnici e organizzativi che i responsabili dei sistemi di gestione e conservazione documentale devono assicurare, attraverso un organizzazione strutturata avente il compito di controllare sistemi complessi di formazione, gestione e conservazione di documenti informatici.

L’aspetto della conservazione nei termini appena evidenziati, manca nella blockchain; quest’ultima pur essendo in grado di garantire sicurezza, integrità ed immodificabilità dei documenti informatici, secondo i dettami contenuti nel CAD e nel DPCM del 3 dicembre 2013, non è in grado di garantire la memoria digitale nel tempo, a differenza di un sistema di conservazione, e non può essere utilizzata per processi di conservazione a norma né per essere assicurare valenza legale al documento.

In questo contesto l’intervento dell’AGID, che stabilirà le linee guida, è necessario per definire gli standard tecnici che le tecnologie blockchain devono rispettare per attribuire effetti giuridici alla validazione temporale elettronica.

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Collaboratori Sportivi: al via la presentazione delle domande per l’indennità di novembre

A seguito dell’emanazione del d.l. n. 137/2020 (Decreto “Ristori”) è stata prevista all’art.17 la possibilità per i collaboratori sportivi di ricevere per il mese di novembre 2020 una indennità di Euro 800,00 da Sport e Salute.


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D.L. RISTORI

Nuovi contributi a fondo perduto per gli operatori dei settori economici oggetto delle nuove restrizioni imposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020. Allungamento della cassa integrazione. Proroga del credito d’imposta sugli affitti, previsto dal decreto Rilancio, anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, che viene esteso anche ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. Cancellazione della seconda rata IMU per le categorie interessate dalle restrizioni. Misure per i lavoratori dello spettacolo, del turismo e dello sport. Sono alcune delle disposizioni del decreto Ristori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.


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Circolare per la clientela n.52/2020 – MODELLI 770/2020

La presente Circolare analizza:
– la proroga dal 2.11.2020 al 10.12.2020 dei termini di presentazione dei modelli 770/2020, disposta con l’art. 10 del DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. DL “Ristori”);
– gli effetti della proroga al 10.12.2020 in relazione ai termini, ad essa collegati, relativi all’invio telematico delle Certificazioni Uniche 2020 che non contengono dati rilevanti per la dichiarazione precompilata e ai ravvedimenti operosi.

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Cooperative sociali: il rimborso spese spetta anche ai soci volontari

Anche per i soci volontari delle Cooperative sociali vale il principio generale della rimborsabilità al volontario delle sole “spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo”. È quanto ha chiarito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella nota n. 10979 del 22 ottobre 2020.

Con nota n. 10979 del 22 ottobre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità ai soci volontari di una cooperativa sociale (impresa sociale ex lege ai sensi del d. lgs. n. 112/2017) la previsione contenuta nell’art. 17 comma 4 del d. lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), riguardante una deroga alla regola generale secondo cui ai volontari che prestino la propria attività per gli enti del Terzo settore le spese sostenute possono essere rimborsate solo a fronte della presentazione della integrale documentazione probatoria.

Normativa

La disposizione oggetto del chiarimento riguarda in sostanza la figura del volontario e l’attività di volontariato. Il codice del Terzo settore esprime il principio generale della rimborsabilità al volontario delle sole “spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo”. In pratica ammette che l’organo sociale competente possa deliberare, per tipologie di spese e attività previamente definite (ad esclusione di quelle aventi ad oggetti la donazione di sangue e di organi), che le spese sostenute dal volontario possano essere rimborsate, entro i limiti di € 10,00 giornalieri e € 150,00 mensili, a fronte della presentazione di un’autocertificazione sostitutiva.
Con riferimento alle cooperative sociali, la normativa di riferimento dispone che, oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente e che ad essi possa “essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci”.

La risposta del Ministero

Il Ministero del Lavoro ha evidenziato che se con riferimento alla generalità delle imprese sociali, l’art. 13 del d. lgs. n. 112/2017, nel far riferimento alle prestazioni dei volontari nulla dice in merito alle modalità di rimborso delle spese sostenute, con la conseguenza che, con riferimento alle imprese sociali diverse delle cooperative sociali, emerge in tutta immediatezza l’applicabilità di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 17 del d. lgs. n. 117/2017. Infatti il codice del Terzo settore dispone che le norme in esso contenute “si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare” e pertanto applicabile anche alla cooperativa sociale.
Anche il Ministero dello sviluppo economico partendo dall’assunto che:
– “seguendo il principio della gerarchia delle fonti si può ragionevolmente ritenere che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 sopra citato, alle cooperative sociali si applichino gli articoli da 17 a 19 del d.lgs. n. 117/2017 (…) diretti a disciplinare la figura del volontario che svolge la propria attività tramite l’ente del Terzo settore”,
– considerato che “(…) l’esame di compatibilità effettuato non evidenzia nella citata legge n. 381 una norma ostativa all’applicazione dei suddetti articoli 17-19”,
ritiene che la stessa disciplina sia integrativa di quella speciale dettata dall’art. 2 della L. n. 381 per i soli soci volontari.
Il Ministero del Lavoro dunque alla luce di quanto esaminato conferma l’applicabilità dell’art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017 ai soci volontari delle cooperative sociali, a condizione che ciò avvenga all’interno di una metodologia complessiva di quantificazione e rimborso delle spese, come previsto dal combinato disposto degli artt. 2, comma 4 della legge n. 381/1981 e 17, comma 4 del d.lgs n. 117/2017
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SUPERBONUS 110% : BREVE VANDEMECUM

Detrazione superiore alla spesa sostenuta, ma limitata nel tempo e con una ristretta serie di interventi.

Il bonus 110% può essere applicato (non deve: infatti, la super detrazione si aggiunge alle vecchie aliquote ma non le sostituisce) alle spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021, a fronte di specifici interventi di efficienza energetica, antisismici, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici: deve essere spalmato non su 10 anni, bensì su 5 anni. Sul piano soggettivo la detrazione spetta alle persone fisiche; pertanto, non potrà fruirne la Srl che intende effettuare il cappotto dell’immobile detenuto per l’esercizio d’impresa. In sintesi, i beneficiari sono:
• persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa/arte/professione su massimo 2 unità immobiliari;
• condominio;
• IACP;
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
• organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato, di promozione sociale;
• ASD e SSD limitatamente ai lavori destinati a solo immobili (o parte) adibiti a spogliatoi.
Gli interventi dovranno essere realizzati su:
• parti comuni del condominio;
• edifici residenziali unifamiliari e loro pertinenze: per unifamiliare si intende l’unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che dispone di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinata all’abitazione di un singolo nucleo familiare;
• unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti con accesso/i autonomi all’interno di edifici plurifamiliari. Si intende per tale l’unità dotata di installazioni quali impianti per acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento di proprietà esclusiva e di accesso indipendente, non comune alle altre unità, per esempio chiuso da un cancello o portone;
• singole unità immobiliari residenziali del condominio (ma solo per i lavori effettuati congiuntamente a uno degli interventi trainanti).
Per quanto concerne l’ambito oggettivo, ossia la tipologia di interventi che permettono tale detrazione, si distinguono 2 tipologie di interventi:
• interventi trainanti o principali;
• interventi trainati o secondari.
Questi ultimi possono fruire della super detrazione soltanto se realizzati congiuntamente ai primi, senza i quali fruirebbero delle vecchie ordinarie aliquote (50% o 65%). Le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute tra data di inizio e data di fine lavori degli interventi trainanti.
Gli interventi trainanti sono così classificati.
1) Cappotto termico: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, nella spesa massima consentita di:
– 50.000 euro per edifici unifamiliari o plurifamiliari ma con accesso autonomo;
– 40.000 euro per numero di unità del condominio (da 2 a 8 unità);
– 30.000 euro per numero di unità del condominio (da 9 unità in su).
2) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (caldaie), mediante impianti di riscaldamento (per i condomini: riscaldamento centralizzato), raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (spesa massima 48.000 euro) o impianti di microgenerazione. Tali interventi possono essere effettuati su parti comuni di condomini o su edifici unifamiliari o plurifamiliari, ma con accesso autonomo, nella spesa massima consentita di:
– 30.000 euro per edifici unifamiliari o plurifamiliari, ma con accesso autonomo;
– 20.000 euro per numero di unità del condominio (fino a 8 unità);
– 15.000 euro per numero di unità del condominio (da 9 unità in su).
3) Interventi sismabonus, ossia interventi antisismici su edifici ubicati nelle zone 1, 2 o 3, di cui all’art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013, nella spesa massima di 96.000 euro.
In abbinamento a questi, è possibile eseguire una serie di interventi secondari (trainati) che, congiuntamente ai principali, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. In particolare, si tratta di:
1. tutti gli interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, D.L. 63/2013, ossia l’ecobonus (tipologia di interventi trainanti abbinati: 1 e 2);
2. installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ed eventuali integrati sistemi di accumulo. Ammontare spesa massima 48.000 euro (tipologia di interventi trainanti abbinati: 1, 2 o 3);
3. installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Spesa massima: 3.000 euro (tipologia di interventi trainanti abbinati: 1 o 2).

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Bando “Digital transformation” dal 15.12

Domanda – Dal 15.12.2020 (ore 12) la piattaforma dedicata di Invitalia potrà ricevere le domande per il bando “Digital transformation”.

Agevolazione – Le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%, articolata come segue:

    • 10% sotto forma di contributo;
    • 40% come finanziamento agevolato.

Progetti – Le agevolazioni sono dirette a sostenere la realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale per un importo di spesa almeno pari a € 50.000 e non superiore a € 500.000.

Requisiti – Sono richiesti almeno 2 bilanci approvati e ricavi per minimo € 100.000; le imprese devono operare in via prevalente nel settore manifatturiero e turistico e dei servizi connessi.

Termini – Le domande sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.

Vai al bando

 

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Fiscalità del servizio paneuropeo Amazon

Il servizio FBA Pan European di Amazon è in forte ascesa tra i venditori nazionali, nonostante le incertezze sul trattamento fiscale dei passaggi di beni dall’Italia ad altri magazzini europei.

  • Identificazione – Il venditore nazionale dovrà procedere con la nomina di un rappresentante fiscale Iva o con l’identificazione diretta Iva nel Paese UE dove vengono depositate le merci, all’interno del magazzino Amazon, per evidenza del passaggio dei beni dall’Italia ad altro Paese UE.
  • Cessione a se stessi – Una volta aperta l’identificazione diretta Iva o indicato il rappresentante fiscale Iva nel Paese europeo, sarà necessario procedere a una cessione intracomunitaria di beni (art. 41, D.L. n. 331/1993: di fatto una cessione intracomunitaria “a se stessi”) nei confronti della propria identificazione Iva UE o rappresentante fiscale comunitario. In pratica, la prima operazione rilevante ai fini Iva è la cessione intracomunitaria tra il venditore soggetto passivo Iva “stabilito” in Italia e il proprio rappresentante fiscale (presentazione degli elenchi Intrastat cessioni di beni).
  • Fatturazione e Iva – Le merci che sono cedute dal deposito comunitario ai consumatori finali esteri devono essere fatturate (o documentate con altro documento fiscale contemplato dalla normativa locale) con Iva estera, utilizzando l’identificazione diretta Iva estera o rappresentante fiscale estero, indipendentemente dal superamento o meno delle soglie previste nei singoli Paesi della UE, che variano attualmente da € 35.000 ad € 100.000.
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