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Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato è una banca dati digitalizzata che consente di verificare quali agevolazioni, nella forma di aiuti di Stato, sono stati concessi ad un’impresa nel rispetto della normativa europea.

Consultare il Registro nazionale degli aiuti di Stato prima di presentare una nuova istanza per ottenere un beneficio erogato da un ente pubblico, costituisce per l’impresa e per il consulente un passo preliminare di fondamentale importanza, in particolare durante questo periodo di emergenza sanitaria in cui nuove agevolazioni e più moderni aiuti si mescolano a quelli già noti, con bandi che impongono condizioni restrittive, come il divieto di cumulo o di superamento di una certa soglia o il generale divieto del superamento del massimale di aiuto concedibile fissato dall’Unione europea.

Vediamo allora a cosa serve il Registro e soprattutto come fare per visualizzare e scaricare le informazioni in esso contenute.

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Contratto di Rete: vantaggi

Il contratto di rete è stato ultimamente oggetto di attenzione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che, con la nota n. 274 del 2020, ha evidenziato i requisiti e le modalità da rispettare da parte delle imprese intenzionate a farne ricorso. Inoltre, il legislatore ha intravisto nell’istituto uno strumento per contrastare la crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica e, con la conversione in legge del decreto Rilancio, ha introdotto il contratto di rete con causale di solidarietà per la cui sottoscrizione sono previste modalità semplificate.

L’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota del 22 giugno 2020, prot. n. 274 ha fornito indicazioni al personale ispettivo per contrastare un utilizzo elusivo del contratto di rete mentre il legislatore, con la conversione in legge del decreto Rilancio, ne incoraggia il ricorso introducendo il “contratto di rete con causale di solidarietà”.

Disciplina di carattere generale

La disciplina del contratto di rete nasce con lo scopo di aiutare le imprese ad “accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. Per raggiungere tale scopo il legislatore prevede la stipulazione di un “programma comune di rete” con il quale più imprenditori possono obbligarsi a:
– collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese;
– scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
– esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
La normativa richiede l’iscrizione del contratto di rete nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, a pena di inefficacia dello stesso contratto, il quale può prevedere la possibilità di istituire un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, acquistando soggettività giuridica; in tal caso, tuttavia, il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.
Le finalità che sono alla base del contrato di rete hanno suggerito l’introduzione di un importante elemento di flessibilità legato all’istituto. L’ultimo comma dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, che disciplina il distacco di personale, prevede infatti che qualora questo avvenga tra imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete “l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete (…) e che “per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”. In altri termini, nell’ambito di un contratto di rete si dà per esistente il requisito dell’interesse al distacco, introducendo addirittura una “codatorialità” – e cioè la coesistenza di più datori di lavoro – rispetto al medesimo personale “ingaggiato” secondo le regole che si sono date le imprese partecipanti alla rete.

Utilizzo elusivo e contromisure dell’Ispettorato: la circolare n. 7/2018…

Il contratto di rete, in particolare negli ultimi anni, è stato utilizzato per aggirare alcune disposizioni a tutela dei lavoratori tant’è che, nel 2018, lo stesso Ispettorato nazionale del lavoro ha inteso fornire ai propri Uffici territoriali alcune indicazioni per svolgere una specifica attività di vigilanza.
Con la circolare n. 7/2018 l’Ispettorato aveva infatti evidenziato l’utilizzo del contratto di rete come strumento per aggirare la disciplina in materia di somministrazione di personale, violando in particolare i diritti retributivi dei lavoratori e quelli degli Istituti sulla commisurazione degli oneri contributivi.
A suo tempo l’Ispettorato aveva dunque ricordato che l’efficacia del contratto di rete nei confronti dei terzi, “ivi compresi i lavoratori”, era subordinata alla iscrizione nel registro delle imprese, che pertanto doveva essere verificata da parte del personale ispettivo. In tema di codatorialità, inoltre, si chiariva che la stessa doveva risultare dal contratto di rete, così come doveva risultare dal contratto la “platea” dei lavoratori utilizzati “a fattor comune” al fine di collaborare agli obiettivi comuni.
In tale occasione l’Ispettorato giungeva quindi a sostenere che, nell’ambito del contratto di rete, sia in relazione alla codatorialità sia in relazione al distacco, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione e che, a fronte di eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo, sussiste una corresponsabilità di tutti i co-datori, a far data dalla messa “a fattor comune” dei lavoratori interessati.

… e la nota del 22 giugno 2020

Più recentemente, con nota del 22 giugno 2020, prot. n. 274, l’Ispettorato è tornato a parlare di reti di impresa, nel cui ambito il ricorso al distacco e alla codatorialità deve essere letto con un “approccio interpretativo che tenga conto della coesistenza dell’istituto della somministrazione, al quale il contratto di rete non può totalmente sovrapporsi”.
In tema di distacco nell’ambito di un contratto di rete l’Ispettorato ha dunque evidenziato che l’automatismo normativo concernente l’interesse del distaccante non elimina la necessità di analizzare la complessiva operazione “volta ad escludere che il ricorso alla rete di imprese funzioni da mero strumento alternativo alla somministrazione di manodopera”. In tal senso l’Ispettorato richiede al proprio personale ispettivo di verificare comunque il requisito dell’interesse al distacco, in particolare in relazione alle ipotesi di lavoratori neoassunti ed immediatamente distaccati presso terzi.
Successivamente, dopo aver ricordato che anche negli appalti pubblici le reti di impresa rivestono un ruolo non secondario, la nota si sofferma sul requisito della temporaneità del distacco chiedendo al personale ispettivo di verificare:
a) l’oggetto sociale del distaccante che, qualora sia esclusivamente quello di fornire manodopera, costituisce un forte elemento di criticità laddove il personale messo a “fattor comune” sia distaccato e non somministrato. Ciò in quanto il contratto di rete ed il distacco finirebbero per rappresentare una mera alternativa alla somministrazione di personale, istituto di maggior tutela per i lavoratori;
b) l’eventuale esborso maggiorato da parte del distaccatario, rispetto a quanto dovuto al lavoratore dal distaccante, tale da suggerire la remunerazione di una fornitura di manodopera;
c) la predisposizione da parte dell’impresa distaccante (anche se retista) di un formulario seriale, in cui l’interesse al distacco è indicato in maniera generica e standardizzata, come indizio di un’attitudine professionale del distaccante alla fornitura di manodopera a prescindere da un effettivo e specifico interesse produttivo;
d) distacchi non occasionali ed individualizzati, cioè riferiti a uno o più lavoratori in riferimento a specifiche qualità professionali, ma massivi e generici, cioè riferiti a un gran numero di lavoratori o comunque ad una percentuale significativa dei lavoratori del distaccante, senza riferimento a specificità professionali e/o per qualifiche a c.d. bassa professionalità e/o in lavorazioni labour intensive;
e) distacchi contestuali o di poco successivi all’assunzione da parte del distaccante, tali da poter ricostruire l’assunzione come esclusivamente preordinata al distacco;
f) differenziali retributivi sistematici fra i minimi di CCNL, inferiori, applicati dal distaccante e quelli applicati dal distaccatario, che possono tradursi in un’indebita riduzione del costo del lavoro di quest’ultimo, con palesi conseguenze in termini di tutela dei lavoratori e di vantaggi competitivi anticoncorrenziali per le imprese.

Contratto di rete con causale di solidarietà

La legge n. 77/2020 ha convertito il D.L. n. 34/2020 introducendo l’art. 43 bis, che prevede il c.d. contratto di rete con causale di solidarietà, per la cui sottoscrizione sono peraltro previste modalità semplificate.
La disposizione ha aggiunto all’art. 3 del D.L. n. 5/2009 (conv. da L. n. 33/2009), i commi dal 4 sexies al 4 octies che disciplinano la possibilità, per tutto il 2020, di stipulare un contratto di rete per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere che si sono trovate in particolare difficoltà economica a causa dello stato di crisi o di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.
In particolare, le imprese che stipulano il contratto potranno ricorrere agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’art. 30, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 276/2003, per perseguire le seguenti finalità, che evidentemente si aggiungono a quelle già normate dal D.L. n. 5/2009:
– impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro;
– inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa;
– assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.
La normativa introdotta, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui all’art. 3, comma 4 quater, del D.L. n. 5/2009 (iscrizione del contratto di rete nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante) ed in deroga a quanto previsto in via generale, prevede che il contrato di rete “con causale di solidarietà” sia sottoscritto dalle parti ai sensi dell’art. 24 del CAD (D.Lgs. n. 82/2005), con l’assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL che siano “espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori”.
In questo modo viene dunque esclusa la necessità di una redazione del contratto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
La possibilità di ricorrere a questa nuova tipologia del contratto di rete sembra tuttavia subordinata alla emanazione di una disciplina di dettaglio, dal momento che si rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle “modalità di comunicazione, a cura dell’impresa referente, necessarie per dare attuazione alla codatorialità”.
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Bando Sport e periferie 2020: proroga al 30 ottobre dei termini di scadenza

Prorogato alle ore 10.00 del 30 ottobre 2020 la presentazione della domanda di partecipazione al bando “Sport e Periferie 2020” che dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica dedicata, provvedendo, previa registrazione, a compilare tutti i campi previsti. Non sarà possibile presentare la domanda oltre il suddetto termine.

Al fine di favorire una maggiore partecipazione degli interessati alla selezione in ragione delle finalità sottese al bando del 13 luglio 2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica che, con determina del Capo del Dipartimento per lo sport del 18 settembre 2020, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di contributo, nell’ambito del bando “Sport e Periferie 2020”, è stato prorogato alle ore 10.00 del 30 ottobre 2020.

Ambito Soggettivo

E’ utile ricordare che possono presentare domanda di contributo per il finanziamento degli interventi con finalità previste dal presente bando le Regioni, le Province/Città Metropolitane, i Comuni e i seguenti soggetti non aventi fini di lucro:
– federazioni sportive nazionali,
– discipline sportive associate,
– associazioni e società sportive dilettantistiche,
– enti di promozione sportiva,
– enti religiosi civilmente riconosciuti.
Per quanto concerne le Federazioni, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva si specifica che la richiesta deve essere avanzata esclusivamente dagli organismi sportivi nazionali e non dalle rispettive articolazioni e/o rappresentanze territoriali.
Ogni soggetto richiedente può presentare richiesta di contributo per un solo progetto, a pena di esclusione dalla procedura e per ciascun impianto sportivo è ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di contributo deve essere inserita sulla piattaforma informatica consultabile all’indirizzo https://bando2020.sporteperiferie.it/, compilando regolarmente tutti i campi previsti.
La procedura è interamente guidata e consta delle seguenti fasi, dettagliatamente descritte nel “Manuale Utente”, anch’esso consultabile al sopraindicato indirizzo web:
− registrazione sulla piattaforma e acquisizione delle credenziali di accesso (login e password);
− accesso alla piattaforma e compilazione della domanda da parte dei soggetti preventivamente registrati;
− invio della domanda e ricezione della ricevuta di conferma di corretto inoltro.
La registrazione sulla piattaforma e l’invio della domanda attraverso la piattaforma sarà consentito entro il termine ultimo delle 10:00 del giorno 30 ottobre 2020.
Le domande inserite nel portale oltre tale scadenza, non saranno prese in considerazione e dovranno ritenersi escluse dalla procedura senza ulteriori comunicazioni. Il sistema non consente di caricare domande oltre la data e l’orario indicato.

 

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Internazionalizzazione: finanziamenti con il 50% a fondo perduto

Le imprese che richiedono un finanziamento per accedere e competere sui mercati internazionali possono ottenere la metà della somma richiesta a fondo perduto, ossia senza obbligo di restituzione. La nuova agevolazione è stata resa possibile dal via libera ottenuto di recente dalla Commissione Europea che estende temporalmente questo vantaggio fino alla fine del 2020, con un limite di 800 mila euro complessivi di componente di aiuto.

Con un comunicato stampa del 17 settembre 2020 SIMEST, società del Gruppo CDP, comunica la disponibilità ad erogare i finanziamenti per l’internazionalizzazione sul Fondo Pubblico 394/81, gestito per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).
La nuova agevolazione è stata resa possibile dal via libera ottenuto di recente dalla Commissione Europea che estende temporalmente questo vantaggio fino alla fine del 2020, con un limite di 800 mila euro complessivi di componente di aiuto.

Finanziamenti a sostegno dell’Internazionalizzazione

La misura intende agevolare le imprese che richiedono un finanziamento al fine di accedere e competere sui mercati internazionali e consiste nell’ottenere la metà della somma richiesta a fondo perduto, ossia senza obbligo di restituzione.
Il potenziamento dello strumento “Finanziamenti per l’internazionalizzazione” ha preso il via nel culmine della pandemia da Covid19 prevedendo un ampliamento senza precedenti degli strumenti SIMEST sia in termini di risorse, sia di raggio d’azione. Con successivi interventi normativi mirati a risollevare la difficile congiuntura economica, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:
– è stata quadruplicata la disponibilità del fondo pubblico da cui SIMEST attinge la liquidità per finanziare le aziende;
– è stato eliminato per il 2020 l’obbligo di presentare garanzie;
– sono stati innalzati gli importi massimi;
– è stata ampliata la gamma di spese finanziabili;
– è stata allargata la platea delle imprese che possono accedervi;
– è stata estesa l’operatività dei finanziamenti anche a progetti di internazionalizzazione in Paesi dell’Unione Europea.
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Finanziamenti a tasso zero per le quote rosa in agricoltura

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 26.08.2020 del decreto Mipaaf 9.07.2020, ha dato il via definitivo all’attuazione dell’art. 1, c. 504 della legge di Bilancio 2020, in materia di supporto alle iniziative imprenditoriali intraprese dalle imprese agricole femminili. Il supporto consiste nella possibilità di ottenere mutui agevolati a tasso zero con durata da 5 anni a 15 anni e possibilità di preammortamento. L’importo massimo finanziabile è pari a 300.000,00 Euro, nel limite del 95% delle spese ammissibili all’agevolazione, percentuale che rispetta la normativa comunitaria in termini di ESL (equivalente sovvenzione lordo).
L’agevolazione stabilisce che l’impresa beneficiaria intervenga con risorse proprie per garantire la copertura finanziaria del programma di investimento; è previsto infatti l’obbligo di apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno pari almeno al 20% delle spese ammissibili complessive. Infine, il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie reali o personali per un importo pari al 120% del finanziato, maggiorazione del 20% che copre le spese accessorie. Le richieste dovranno avvenire tramite Ismea, che disporrà anche le relative istruzioni.
Il finanziamento può essere richiesto dalle micro e piccole medie imprese che svolgono esclusivamente l’attività agricola di cui all’art. 2135 C.C. e che alla data di presentazione della richiesta presentano i requisiti necessari, tra cui:
– regolare costituzione e corretta iscrizione al Registro delle Imprese;
– possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola;
– per le imprese costituite sotto forma di società: la maggioranza delle teste e delle quote devono essere in possesso di soci di sesso femminile; l’amministrazione deve fare capo a donne in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto;
– la sede operativa deve obbligatoriamente essere nel territorio nazionale.
Dal punto di vista degli investimenti, questi devono essere finalizzati a:
– migliorare il rendimento e la sostenibilità globale dell’azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o un miglioramento o anche una riconversione della produzione e delle correlate attività agricole connesse;
– migliorare le condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e di benessere degli animali, purché non si tratti di meri investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione Europea;
– realizzare e migliorare le infrastrutture connesse allo sviluppo, adeguamento e modernizzazione dell’agricoltura.
Per contro, l’agevolazione non può essere richiesta per gli investimenti finalizzati alla costruzione di impianti per la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili. Gli interventi agevolabili dovranno essere portati a termine entro 24 mesi dalla richiesta del finanziamento.

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CONTRATTO DI RETE CON CAUSALE DI SOLIDARIETÀ NEL DECRETO RILANCIO

Il contratto di rete è stato ideato con la finalità di fornire alle imprese uno strumento di cooperazione e condivisione di un obiettivo comune, sia dal punto di vista giuridico che economico. Si tratta di una forma flessibile e innovativa di aggregazione attraverso la quale le imprese partecipanti mirano ad accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, senza perdere la propria autonomia. Infatti, le reti non hanno personalità giuridica e, di conseguenza, le imprese contraenti rimangono entità distinte e indipendenti, anche dal punto di vista tributario. L’art. 43-bis, L. 17.07.2020, n. 77 (legge di conversione del cosiddetto Decreto Rilancio) introduce una tipologia particolare di contratto di rete, vale a dire il contratto di rete con causale di solidarietà; l’obiettivo “solidale” è rappresentato nel caso specifico dalla necessità di mantenere determinati livelli occupazionali delle imprese partecipanti. L’art. 43-bis prevede infatti che, per l’anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per mantenere i livelli occupazionali delle imprese di filiera colpite da crisi economica in conseguenza di situazioni di crisi o di emergenza dichiarate con provvedimento delle autorità competenti.

Gli aspetti da analizzare in relazione al contratto di rete con causale di solidarietà sono:

  • le finalità che si intendono realizzare con la rete solidale;
  • i soggetti che possono partecipare alla rete;
  • gli strumenti attraverso i quali è possibile perseguire le finalità previste.

FINALITÀ DELLA RETE SOLIDALE

Tra le finalità perseguibili con il contratto di rete rientrano:

  • mantenimento dell’impiego per quei lavoratori in forza presso imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto;
  • inserimento di soggetti che hanno perso il posto di lavoro per chiusura dell’attività o per la crisi dell’impresa;
  • assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.

La stipula del contratto di rete con causale di solidarietà si configura quindi come uno strumento idoneo a realizzare il mantenimento dell’occupazione alternativo agli strumenti di integrazione salariale. Tale contratto può rappresentare un’opportunità per quelle aziende che, pur trovandosi in difficoltà, cercano comunque di preservare l’occupazione a livello di filiera con modalità innovative. Lo strumento rende più agevole e flessibile l’utilizzo condiviso del personale per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende stesse della rete. Questa tipologia di contratto di rete consente inoltre i seguenti vantaggi:

  • imprese: riduzione del rischio e dei costi delle misure di licenziamento del personale;
  • Stato: riduzione dei costi degli ammortizzatori sociali.

SOGGETTI CHE POSSONO STIPULARE IL CONTRATTO DI RETE CON CAUSALE DI SOLIDARIETÀ

I soggetti che da un punto di vista di forma giuridica possono stipulare i contratti di rete con causale di solidarietà sono indubbiamente tutti quelli ai quali è consentito porre in essere un qualsivoglia contratto di rete:

  • imprese individuali;
  • società di persone e di capitali;
  • associazioni senza scopo di lucro;
  • enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività d’impresa non necessariamente commerciale.

Tuttavia, il Decreto Rilancio, in aggiunta alla forma giuridica, pone altre 2 condizioni che devono sussistere affinché si possa stipulare un contratto di rete solidale:

  1. le imprese partecipanti devono appartenere a una filiera produttiva: si deve quindi trattare di un sistema di imprese integrate in senso verticale che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto finito. In altri termini, la rete viene ad essere costituita dall’insieme delle aziende che concorrono alla catena di fornitura di un determinato prodotto;
  2. le imprese devono essere colpite da crisi economica in conseguenza di situazioni di crisi o di emergenza dichiarate con provvedimento dell’autorità competente.

In pratica, il contratto di rete con causale di solidarietà può essere posto in essere dalle imprese colpite dall’emergenza Covid-19. Nel decreto non vengono però specificate le condizioni al sussistere delle quali un’impresa può essere considerata colpita da crisi economica. A titolo esemplificativo, un’impresa può essere considerata in crisi e può quindi essere giustificato il ricorso al contratto di rete con causale di solidarietà quando ha subito una flessione del fatturato tale da non poter consentire il mantenimento del personale in servizio.

MANTENIMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI: DISTACCO E CODATORIALITÀ

Il perseguimento delle finalità per le quali è stato previsto il contratto di rete con causale di solidarietà può essere realizzato attraverso 2 istituti:

  • distacco;
  • codatorialità.

Si tratta di istituti non nuovi: il loro utilizzo era già stato previsto nell’ambito dei contratti di rete proprio per consentire la realizzazione del programma comune e condiviso per cui le reti vengono istituite. Viene da chiedersi come mai si sia resa necessaria l’introduzione del contratto di rete con causale di solidarietà per utilizzare tali strumenti. La motivazione potrebbe essere questa: la legittimazione dell’uso di questi istituti all’interno del contratto di rete richiede la presenza di un nesso con gli obiettivi indicati nel programma comune e condiviso per cui il contratto stesso è stato stipulato. Se, in mancanza di questa previsione normativa contenuta nel Decreto Rilancio, la solidarietà, ossia il mantenimento dei livelli occupazionali, non poteva essere un obiettivo del contratto di rete, è evidente che l’impiego di questi strumenti non sarebbe stato possibile.

IL DISTACCO

Attraverso l’istituto del distacco i lavoratori assunti da una delle imprese appartenenti alla rete possono essere distaccati dall’azienda titolare del rapporto di lavoro verso altri soggetti retisti. Nel contratto di rete ordinario, il distacco avviene per il raggiungimento dell’obiettivo indicato nel programma comune per cui la rete è stata costituita. La liberalizzazione del contratto tra retisti non è infatti generalizzata ma deve essere strettamente correlata alla finalità che il contratto di rete intende perseguire; a tal fine si ritiene infatti utile indicare già nel contratto di rete le tipologie di lavoratori interessati a possibili distacchi presso altri utilizzatori retisti. Nel contratto di rete con causale di solidarietà, il distacco avviene con la finalità di mantenere occupati dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro o sono a rischio di perdita. Se non si fosse introdotta la possibilità di utilizzare il contratto di rete con causale di solidarietà, non sarebbe stato possibile utilizzare il distacco di lavoratori tra le aziende retiste.

ESEMPIO L’utilizzo del distacco potrebbe avvenire quando si presenta una situazione come la seguente:

– l’impresa appartenente alla filiera, titolare del rapporto di lavoro, versa in uno stato di crisi per effetto dell’emergenza economica causata dal Covid ed ha pertanto difficoltà a mantenere tale rapporto o, peggio ancora, ha cessato la propria attività;

– esiste almeno un’altra azienda appartenente alla filiera che si trova in una situazione economica migliore e che è quindi in grado di occupare il lavoratore distaccato.

LA CODATORIALITÀ

La codatorialità è una modalità di organizzazione del lavoro secondo cui una pluralità di aziende partecipanti alla rete sono titolari in maniera congiunta di uno o più rapporti di lavoro dipendente. Le regole con cui avviene la codatorialità devono essere stabilite dallo stesso contratto di rete. Nel contratto di rete con causale di solidarietà viene data la possibilità di assumere congiuntamente i lavoratori per rendere le loro prestazioni lavorative presso una pluralità di datori di lavoro appartenenti a una filiera produttiva. Il Decreto Rilancio ha disposto che debba essere emanato un decreto del Ministro del Lavoro per regolamentare la codatorialità in solidarietà. In particolare, il decreto da emanare dovrà definire le modalità operative per procedere alle comunicazioni, da parte dell’impresa referente individuata nel contratto di rete, necessarie a dare attuazione a tale codatorialità. Il decreto dovrà essere emanato entro il 17.09.2020, vale a dire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto rilancio.

ADEMPIMENTI PUBBLICITARI DEL CONTRATTO: LE DEROGHE

Di norma, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete deve essere alternativamente:

  • redatto per atto pubblico;
  • redatto per scrittura privata autenticata;
  • per atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti.

Sussiste poi l’obbligo di iscrizione del contratto al Registro delle Imprese in cui hanno sede le imprese contraenti. In deroga alle ordinarie disposizioni, tale obbligo per il contratto di rete con causale di solidarietà viene assolto mediante sottoscrizione del contratto con l’assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori. Si introduce una forma più snella di stipula del contratto di rete, evitando il ricorso all’intervento notarile in modo tale da far risparmiare alle imprese tempi e costi.

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SUPERBONUS 110% : VISTO DI CONFORMITA’

Sono diversi i passaggi operativi da seguire e le verifiche da effettuare, prima di poter rilasciare il visto di conformità per il superbonus del 110% e consentire così al beneficiario della maxi detrazione fiscale di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Quali sono dunque i principali controlli e la documentazione da esaminare per poter validamente rilasciare il visto di conformità? L’attività può essere suddivisa sulla base di un criterio logico a step progressivi: partendo dall’identificazione del beneficiario del superbonus per arrivare all’apposizione vera e propria del visto di conformità, passando per la verifica della documentazione tecnica inerente al tipo di interventi effettuati e alle spese sostenute.

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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE DI IMPRESE E PROFESSIONISTI – Circolare per la clientela n.47/2020

La presente Circolare analizza l’art. 37 del DL 16.7.2020 n. 76, c.d. decreto “Semplificazioni”, come modificato in sede di conversione nella L. 11.9.2020 n. 120, che ha introdotto sanzioni per le imprese e i professionisti che non comunicano il proprio indirizzo PEC rispettivamente al Registro delle imprese e agli Ordini o Collegi di appartenenza.
In particolare, vengono analizzati:
– l’obbligo per le imprese, in forma societaria e individuale, che non vi hanno già provveduto, di comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese entro l’1.10.2020;
– l’obbligo per i professionisti, che non vi hanno già provveduto, di comunicare il proprio indirizzo PEC all’Ordine o Collegio di appartenenza, entro 30 giorni dall’invio dell’apposita diffida;
– le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

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CREDITI D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2020, LE EDICOLE E LE LIBRERIE – Circolare per la clientela n.46/2020

La presente Circolare riepiloga gli aspetti principali dei seguenti crediti d’imposta, le cui domande devono essere presentate entro il 30.9.2020:
– credito d’imposta per investimenti pubblicitari, effettuati o da effettuare nel 2020;
– credito d’imposta per le edicole, riferito alle spese sostenute nel 2019;
– credito d’imposta per le librerie, riferito alle spese sostenute nel 2019.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta;
– le modalità di determinazione del credito d’imposta;
– le modalità e i termini di presentazione delle domande;
– le modalità di utilizzo del credito d’imposta spettante.

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