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SUPERBONUS 110% : BREVE VANDEMECUM

Detrazione superiore alla spesa sostenuta, ma limitata nel tempo e con una ristretta serie di interventi.

Il bonus 110% può essere applicato (non deve: infatti, la super detrazione si aggiunge alle vecchie aliquote ma non le sostituisce) alle spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021, a fronte di specifici interventi di efficienza energetica, antisismici, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici: deve essere spalmato non su 10 anni, bensì su 5 anni. Sul piano soggettivo la detrazione spetta alle persone fisiche; pertanto, non potrà fruirne la Srl che intende effettuare il cappotto dell’immobile detenuto per l’esercizio d’impresa. In sintesi, i beneficiari sono:
• persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa/arte/professione su massimo 2 unità immobiliari;
• condominio;
• IACP;
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
• organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato, di promozione sociale;
• ASD e SSD limitatamente ai lavori destinati a solo immobili (o parte) adibiti a spogliatoi.
Gli interventi dovranno essere realizzati su:
• parti comuni del condominio;
• edifici residenziali unifamiliari e loro pertinenze: per unifamiliare si intende l’unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che dispone di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinata all’abitazione di un singolo nucleo familiare;
• unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti con accesso/i autonomi all’interno di edifici plurifamiliari. Si intende per tale l’unità dotata di installazioni quali impianti per acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento di proprietà esclusiva e di accesso indipendente, non comune alle altre unità, per esempio chiuso da un cancello o portone;
• singole unità immobiliari residenziali del condominio (ma solo per i lavori effettuati congiuntamente a uno degli interventi trainanti).
Per quanto concerne l’ambito oggettivo, ossia la tipologia di interventi che permettono tale detrazione, si distinguono 2 tipologie di interventi:
• interventi trainanti o principali;
• interventi trainati o secondari.
Questi ultimi possono fruire della super detrazione soltanto se realizzati congiuntamente ai primi, senza i quali fruirebbero delle vecchie ordinarie aliquote (50% o 65%). Le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute tra data di inizio e data di fine lavori degli interventi trainanti.
Gli interventi trainanti sono così classificati.
1) Cappotto termico: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, nella spesa massima consentita di:
– 50.000 euro per edifici unifamiliari o plurifamiliari ma con accesso autonomo;
– 40.000 euro per numero di unità del condominio (da 2 a 8 unità);
– 30.000 euro per numero di unità del condominio (da 9 unità in su).
2) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (caldaie), mediante impianti di riscaldamento (per i condomini: riscaldamento centralizzato), raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (spesa massima 48.000 euro) o impianti di microgenerazione. Tali interventi possono essere effettuati su parti comuni di condomini o su edifici unifamiliari o plurifamiliari, ma con accesso autonomo, nella spesa massima consentita di:
– 30.000 euro per edifici unifamiliari o plurifamiliari, ma con accesso autonomo;
– 20.000 euro per numero di unità del condominio (fino a 8 unità);
– 15.000 euro per numero di unità del condominio (da 9 unità in su).
3) Interventi sismabonus, ossia interventi antisismici su edifici ubicati nelle zone 1, 2 o 3, di cui all’art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013, nella spesa massima di 96.000 euro.
In abbinamento a questi, è possibile eseguire una serie di interventi secondari (trainati) che, congiuntamente ai principali, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. In particolare, si tratta di:
1. tutti gli interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, D.L. 63/2013, ossia l’ecobonus (tipologia di interventi trainanti abbinati: 1 e 2);
2. installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ed eventuali integrati sistemi di accumulo. Ammontare spesa massima 48.000 euro (tipologia di interventi trainanti abbinati: 1, 2 o 3);
3. installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Spesa massima: 3.000 euro (tipologia di interventi trainanti abbinati: 1 o 2).

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Bando “Digital transformation” dal 15.12

Domanda – Dal 15.12.2020 (ore 12) la piattaforma dedicata di Invitalia potrà ricevere le domande per il bando “Digital transformation”.

Agevolazione – Le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%, articolata come segue:

    • 10% sotto forma di contributo;
    • 40% come finanziamento agevolato.

Progetti – Le agevolazioni sono dirette a sostenere la realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale per un importo di spesa almeno pari a € 50.000 e non superiore a € 500.000.

Requisiti – Sono richiesti almeno 2 bilanci approvati e ricavi per minimo € 100.000; le imprese devono operare in via prevalente nel settore manifatturiero e turistico e dei servizi connessi.

Termini – Le domande sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.

Vai al bando

 

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Fiscalità del servizio paneuropeo Amazon

Il servizio FBA Pan European di Amazon è in forte ascesa tra i venditori nazionali, nonostante le incertezze sul trattamento fiscale dei passaggi di beni dall’Italia ad altri magazzini europei.

  • Identificazione – Il venditore nazionale dovrà procedere con la nomina di un rappresentante fiscale Iva o con l’identificazione diretta Iva nel Paese UE dove vengono depositate le merci, all’interno del magazzino Amazon, per evidenza del passaggio dei beni dall’Italia ad altro Paese UE.
  • Cessione a se stessi – Una volta aperta l’identificazione diretta Iva o indicato il rappresentante fiscale Iva nel Paese europeo, sarà necessario procedere a una cessione intracomunitaria di beni (art. 41, D.L. n. 331/1993: di fatto una cessione intracomunitaria “a se stessi”) nei confronti della propria identificazione Iva UE o rappresentante fiscale comunitario. In pratica, la prima operazione rilevante ai fini Iva è la cessione intracomunitaria tra il venditore soggetto passivo Iva “stabilito” in Italia e il proprio rappresentante fiscale (presentazione degli elenchi Intrastat cessioni di beni).
  • Fatturazione e Iva – Le merci che sono cedute dal deposito comunitario ai consumatori finali esteri devono essere fatturate (o documentate con altro documento fiscale contemplato dalla normativa locale) con Iva estera, utilizzando l’identificazione diretta Iva estera o rappresentante fiscale estero, indipendentemente dal superamento o meno delle soglie previste nei singoli Paesi della UE, che variano attualmente da € 35.000 ad € 100.000.
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Circolare per la Clientela n.51/2020 – SOSPENSIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

La presente Circolare analizza le novità del DL 20.10.2020 n. 129 (c.d. “decreto Riscossione”), emanato a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzate:
– la proroga al 31.1.2021 dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento e rate da dilazione dei ruoli, scadenti dall’8.3.2020 al 31.12.2020;
– la sospensione fino al 31.12.2020 dei pignoramenti di salari e stipendi, nonché dell’adozione di misure cautelari (es. ipoteche e fermi dei veicoli);
– la sospensione fino al 31.12.2020 della procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, qualora il creditore sia moroso nei confronti dell’Agente della Riscossione;
– la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento.

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Circolare per la Clientela n.50/2020 – FATTURA ELETTRONICA: NUOVE SPECIFICHE

La presente Circolare analizza le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, approvate dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i nuovi codici “Natura”, “TipoDocumento”, “TipoRitenuta” e “ModalitàPagamento”;
– le nuove tipologie di controllo;
– l’adozione delle nuove specifiche tecniche (facoltativa dall’1.10.2020 e obbligatoria dall’1.1.2021).

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Circolari per la Clientela n.49/2020 – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS

La presente Circolare analizza le principali novità apportate in sede di conversione del DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”) nella L. 13.10.2020 n. 126, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la regolarizzazione agevolata entro il 30.10.2020 dei versamenti a saldo e in acconto non effettuati entro il 20.8.2020;
– la regolarizzazione entro il 30.11.2020 dei versamenti IRAP non effettuati per errata applicazione dell’esonero di cui all’art. 24 del DL 34/2020;
– la sospensione degli ammortamenti nei bilanci 2020;
– le modifiche alla rivalutazione dei beni d’impresa;
– le ulteriori modifiche al c.d. “superbonus” del 110%;
– le modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi;
– l’incremento delle risorse per il credito d’imposta sanificazione;
– le modifiche al contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione e per i soggetti ubicati in Comuni montani colpiti da eventi calamitosi;
– gli incentivi per l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli;
– le agevolazioni ai fini IMU per il settore agricolo;
– l’imposta di registro agevolata per il trasferimento di terreni agricoli adibiti all’imboschimento;
– l’estensione della destinazione del 2 per mille dell’IRPEF alle associazioni culturali;
– le novità in materia di smart working e di divieto di licenziamento.

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Bonus pagamenti elettronici dal 1.12 : cashback

Il Garante della privacy ha dato parere positivo al cosiddetto piano cashback finalizzato a disincentivare l’utilizzo del contante e appena rifinanziato dal Decreto Agosto. In via sperimentale, il rimborso partirà dalle transazioni con carta o bancomat effettuate già dal 1.12.2020: è necessario effettuare minimo 10 pagamenti tracciabili. Sono esclusi gli acquisti online.

La partecipazione al rimborso sarà su base volontaria e passerà attraverso l’app “Io”, già sperimentata per il bonus vacanza. L’installazione richiede 2 passaggi:

  • registrazione: sono richieste credenziali SPID (in alternativa, carta d’identità elettronica CIE con lettore);
  • conferma: dopo la prima registrazione, si accede digitando il PIN scelto o tramite riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento del volto).

Il meccanismo prevede il rimborso del 10% degli acquisti effettuati con moneta elettronica, entro il limite di € 150 a transazione:

  • tetto massimo di spesa € 1.500 a semestre (rimborso massimo di € 300 annui);
  • minimo 50 transazioni elettroniche nel semestre;
  • la somma è accreditata direttamente sul conto cui si riferisce lo strumento elettronico di pagamento, senza alcuna richiesta o formalità.

Il piano cashback prevede anche la lotteria degli scontrini, il cui avvio è annunciato il 1.01.2021. Il sistema è basato su estrazioni con vincite in denaro abbinate allo scontrino fiscale degli acquisti effettuati con mezzi di pagamento elettronici (estrazioni annuali, mensili e settimanali). Le vincite saranno di importo variabile da € 5.000 a 25.000 per i clienti e da € 5.000 a 1.000.000 per gli esercenti.

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Circolare per la clientela n.48/2020 – RIFORMA DEL TERZO SETTORE

La presente Circolare analizza la disciplina di adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti al codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017).
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– la disciplina applicabile alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, a seconda che fossero già costituite al 2.8.2017 o si siano costituite dal 3.8.2017;
– la disciplina applicabile alle ONLUS, a seconda che fossero già costituite al 2.8.2017 o si siano costituite dal 3.8.2017;
– la procedura “alleggerita” per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, che provvedono all’adeguamento entro il 31.10.2020.

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Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato è una banca dati digitalizzata che consente di verificare quali agevolazioni, nella forma di aiuti di Stato, sono stati concessi ad un’impresa nel rispetto della normativa europea.

Consultare il Registro nazionale degli aiuti di Stato prima di presentare una nuova istanza per ottenere un beneficio erogato da un ente pubblico, costituisce per l’impresa e per il consulente un passo preliminare di fondamentale importanza, in particolare durante questo periodo di emergenza sanitaria in cui nuove agevolazioni e più moderni aiuti si mescolano a quelli già noti, con bandi che impongono condizioni restrittive, come il divieto di cumulo o di superamento di una certa soglia o il generale divieto del superamento del massimale di aiuto concedibile fissato dall’Unione europea.

Vediamo allora a cosa serve il Registro e soprattutto come fare per visualizzare e scaricare le informazioni in esso contenute.

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Contratto di Rete: vantaggi

Il contratto di rete è stato ultimamente oggetto di attenzione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che, con la nota n. 274 del 2020, ha evidenziato i requisiti e le modalità da rispettare da parte delle imprese intenzionate a farne ricorso. Inoltre, il legislatore ha intravisto nell’istituto uno strumento per contrastare la crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica e, con la conversione in legge del decreto Rilancio, ha introdotto il contratto di rete con causale di solidarietà per la cui sottoscrizione sono previste modalità semplificate.

L’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota del 22 giugno 2020, prot. n. 274 ha fornito indicazioni al personale ispettivo per contrastare un utilizzo elusivo del contratto di rete mentre il legislatore, con la conversione in legge del decreto Rilancio, ne incoraggia il ricorso introducendo il “contratto di rete con causale di solidarietà”.

Disciplina di carattere generale

La disciplina del contratto di rete nasce con lo scopo di aiutare le imprese ad “accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. Per raggiungere tale scopo il legislatore prevede la stipulazione di un “programma comune di rete” con il quale più imprenditori possono obbligarsi a:
– collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese;
– scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
– esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
La normativa richiede l’iscrizione del contratto di rete nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, a pena di inefficacia dello stesso contratto, il quale può prevedere la possibilità di istituire un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, acquistando soggettività giuridica; in tal caso, tuttavia, il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.
Le finalità che sono alla base del contrato di rete hanno suggerito l’introduzione di un importante elemento di flessibilità legato all’istituto. L’ultimo comma dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, che disciplina il distacco di personale, prevede infatti che qualora questo avvenga tra imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete “l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete (…) e che “per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”. In altri termini, nell’ambito di un contratto di rete si dà per esistente il requisito dell’interesse al distacco, introducendo addirittura una “codatorialità” – e cioè la coesistenza di più datori di lavoro – rispetto al medesimo personale “ingaggiato” secondo le regole che si sono date le imprese partecipanti alla rete.

Utilizzo elusivo e contromisure dell’Ispettorato: la circolare n. 7/2018…

Il contratto di rete, in particolare negli ultimi anni, è stato utilizzato per aggirare alcune disposizioni a tutela dei lavoratori tant’è che, nel 2018, lo stesso Ispettorato nazionale del lavoro ha inteso fornire ai propri Uffici territoriali alcune indicazioni per svolgere una specifica attività di vigilanza.
Con la circolare n. 7/2018 l’Ispettorato aveva infatti evidenziato l’utilizzo del contratto di rete come strumento per aggirare la disciplina in materia di somministrazione di personale, violando in particolare i diritti retributivi dei lavoratori e quelli degli Istituti sulla commisurazione degli oneri contributivi.
A suo tempo l’Ispettorato aveva dunque ricordato che l’efficacia del contratto di rete nei confronti dei terzi, “ivi compresi i lavoratori”, era subordinata alla iscrizione nel registro delle imprese, che pertanto doveva essere verificata da parte del personale ispettivo. In tema di codatorialità, inoltre, si chiariva che la stessa doveva risultare dal contratto di rete, così come doveva risultare dal contratto la “platea” dei lavoratori utilizzati “a fattor comune” al fine di collaborare agli obiettivi comuni.
In tale occasione l’Ispettorato giungeva quindi a sostenere che, nell’ambito del contratto di rete, sia in relazione alla codatorialità sia in relazione al distacco, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione e che, a fronte di eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo, sussiste una corresponsabilità di tutti i co-datori, a far data dalla messa “a fattor comune” dei lavoratori interessati.

… e la nota del 22 giugno 2020

Più recentemente, con nota del 22 giugno 2020, prot. n. 274, l’Ispettorato è tornato a parlare di reti di impresa, nel cui ambito il ricorso al distacco e alla codatorialità deve essere letto con un “approccio interpretativo che tenga conto della coesistenza dell’istituto della somministrazione, al quale il contratto di rete non può totalmente sovrapporsi”.
In tema di distacco nell’ambito di un contratto di rete l’Ispettorato ha dunque evidenziato che l’automatismo normativo concernente l’interesse del distaccante non elimina la necessità di analizzare la complessiva operazione “volta ad escludere che il ricorso alla rete di imprese funzioni da mero strumento alternativo alla somministrazione di manodopera”. In tal senso l’Ispettorato richiede al proprio personale ispettivo di verificare comunque il requisito dell’interesse al distacco, in particolare in relazione alle ipotesi di lavoratori neoassunti ed immediatamente distaccati presso terzi.
Successivamente, dopo aver ricordato che anche negli appalti pubblici le reti di impresa rivestono un ruolo non secondario, la nota si sofferma sul requisito della temporaneità del distacco chiedendo al personale ispettivo di verificare:
a) l’oggetto sociale del distaccante che, qualora sia esclusivamente quello di fornire manodopera, costituisce un forte elemento di criticità laddove il personale messo a “fattor comune” sia distaccato e non somministrato. Ciò in quanto il contratto di rete ed il distacco finirebbero per rappresentare una mera alternativa alla somministrazione di personale, istituto di maggior tutela per i lavoratori;
b) l’eventuale esborso maggiorato da parte del distaccatario, rispetto a quanto dovuto al lavoratore dal distaccante, tale da suggerire la remunerazione di una fornitura di manodopera;
c) la predisposizione da parte dell’impresa distaccante (anche se retista) di un formulario seriale, in cui l’interesse al distacco è indicato in maniera generica e standardizzata, come indizio di un’attitudine professionale del distaccante alla fornitura di manodopera a prescindere da un effettivo e specifico interesse produttivo;
d) distacchi non occasionali ed individualizzati, cioè riferiti a uno o più lavoratori in riferimento a specifiche qualità professionali, ma massivi e generici, cioè riferiti a un gran numero di lavoratori o comunque ad una percentuale significativa dei lavoratori del distaccante, senza riferimento a specificità professionali e/o per qualifiche a c.d. bassa professionalità e/o in lavorazioni labour intensive;
e) distacchi contestuali o di poco successivi all’assunzione da parte del distaccante, tali da poter ricostruire l’assunzione come esclusivamente preordinata al distacco;
f) differenziali retributivi sistematici fra i minimi di CCNL, inferiori, applicati dal distaccante e quelli applicati dal distaccatario, che possono tradursi in un’indebita riduzione del costo del lavoro di quest’ultimo, con palesi conseguenze in termini di tutela dei lavoratori e di vantaggi competitivi anticoncorrenziali per le imprese.

Contratto di rete con causale di solidarietà

La legge n. 77/2020 ha convertito il D.L. n. 34/2020 introducendo l’art. 43 bis, che prevede il c.d. contratto di rete con causale di solidarietà, per la cui sottoscrizione sono peraltro previste modalità semplificate.
La disposizione ha aggiunto all’art. 3 del D.L. n. 5/2009 (conv. da L. n. 33/2009), i commi dal 4 sexies al 4 octies che disciplinano la possibilità, per tutto il 2020, di stipulare un contratto di rete per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere che si sono trovate in particolare difficoltà economica a causa dello stato di crisi o di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.
In particolare, le imprese che stipulano il contratto potranno ricorrere agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’art. 30, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 276/2003, per perseguire le seguenti finalità, che evidentemente si aggiungono a quelle già normate dal D.L. n. 5/2009:
– impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro;
– inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa;
– assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.
La normativa introdotta, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui all’art. 3, comma 4 quater, del D.L. n. 5/2009 (iscrizione del contratto di rete nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante) ed in deroga a quanto previsto in via generale, prevede che il contrato di rete “con causale di solidarietà” sia sottoscritto dalle parti ai sensi dell’art. 24 del CAD (D.Lgs. n. 82/2005), con l’assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL che siano “espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori”.
In questo modo viene dunque esclusa la necessità di una redazione del contratto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
La possibilità di ricorrere a questa nuova tipologia del contratto di rete sembra tuttavia subordinata alla emanazione di una disciplina di dettaglio, dal momento che si rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle “modalità di comunicazione, a cura dell’impresa referente, necessarie per dare attuazione alla codatorialità”.