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CONTRIBUTO DEL 40% PER AFFITTO DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI – REGIONE LAZIO

 

PER CHI

Con questa misura la Regione Lazio sostiene le persone che hanno subito una contrazione di almeno il 30% del reddito del nucleo familiare nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

IMPORTI

Il contributo è destinato a tutte le persone con un reddito non superiore ai 7.000 euro trimestrali, ovvero circa 28.000 euro annui. Il contributo sarà per tre mensilità e corrisponderà al 40% del costo dell’affitto.

COME

Gli inquilini con regolare contratto dovranno presentare un’autocertificazione della propria situazione economica nel trimestre indicato (23 febbraio al 31 maggio 2020 ) e fare domanda al proprio Comune.
Il Comune raccoglierà la documentazione e stilerà la graduatoria entro 45 giorni per poi assegnare direttamente le risorse.

CONTROLLI

La Direzione regionale competente, insieme agli agenti della Guardia di Finanza accerterà la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e a provvederà a sanzionare eventuali trasgressori.

Vedi l’articolo della Regione Lazio

 

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ANTICIPAZIONE BANCARIA PER I TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE

ABI ha definito la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel Decreto Legge “cura-Italia” rispetto al momento di pagamento dell’Inps. ABI ha concordato modalità semplificate per determinare l’importo dell’anticipazione (1.400 €), tenuto conto della durata massima dell’integrazione salariale – 9 settimane – definita allo stato dal Decreto Legge “cura-Italia”, in considerazione dei bisogni immediati dei lavoratori sospesi dal lavoro e rendere operativa la misura nel più breve tempo possibile. La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in “remoto”, così da limitare l’accesso in filiale alle esigenze indifferibili. Per questa ragione si raccomanda che i lavoratori interessati si rivolgano per telefono alla propria banca in modo che non sia necessario recarsi in banca per ricevere l’importo sul conto corrente. ABI invita le Banche, nell’applicare la Convenzione, ad evitare costi per i lavoratori che beneficeranno dell’anticipazione in coerenza con le finalità e la valenza sociale dell’iniziativa.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

È stata definita una procedura per l’anticipazione – da parte delle Banche – dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid-19, a favore dei lavoratori interessati senza che ovviamente ne possano scaturire penalizzazioni nei rapporti creditizi per i datori di lavoro che sospendono l’attività.

MISURA DELL’ANTICIPAZIONE

L’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a € 1.400, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

Tale anticipazione potrà essere oggetto di reiterazione in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020.

L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale – che avrà effetto solutorio del debito maturato – e, comunque, non potrà avere durata superiore a 7 mesi.

LAVORATORI INTERESSATI

L’anticipazione spetta ai lavoratori (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito (di cui agli artt. da 19 a 22 D.L. 17.03.2020, n. 18 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti), dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali. • Le parti concordano l’estensione dell’anticipazione all’assegno ordinario erogato dal FIS ai sensi dell’art. 19 D.L. 17.03.2020, n. 18 di cui sia richiesto il pagamento diretto e si impegnano a individuare da subito le modalità operative per l’estensione dell’anticipazione di cui alla presente Convenzione all’assegno ordinario per Covid-19 di cui all’art. 19, D.L. 17.032020, n. 18 erogati dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.

Convenzione ABI

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Riduzione canone di locazione

Sul piano contrattuale, l’iniziativa di una ricontrattazione delle condizioni dell’affitto spetta al conduttore, essendo il primo interessato a trovare soluzioni che possano soddisfare le sue mutate esigenze. Pertanto è consigliabile contattare il locatore per trovare insieme una soluzione. E’ escluso, infatti, che il conduttore possa sospendere in autonomia il pagamento dei canoni di locazione in quanto si tratterebbe di una decisione arbitraria, che giustificherebbe azioni risolutive da parte del locatore.

Fac Simile Lettera sospensione e riduzione del canone di locazione.

Appare ragionevole chiedere una proroga della scadenza del pagamento, senza addebito di interessi o di altre penalità, supportata dall’art. 1256 del Codice civile, trattandosi di impossibilità temporanea della prestazione dovuta a obiettivi impedimenti, che esonera il debitore da ogni responsabilità sino a quando cesserà l’impedimento. Le parti possono quindi concordare una proroga solo per un determinato periodo, decorso il quale verrà eseguito il versamento del dovuto.

In alternativa, il conduttore può richiedere la riduzione del canone per tutto il periodo in cui resteranno in vigore le limitazioni imposte all’apertura degli esercizi pubblici.

Considerato, però, che le conseguenze economiche si protrarranno anche oltre la fine dell’emergenza sanitaria, è ragionevole pensare che i canoni precedenti non siano più sostenibili e quindi si potrebbe discutere in merito alla definitiva riduzione del corrispettivo della locazione: fino alla scadenza legale del contratto in corso, o con la stipula di un nuovo contratto. Anche questa richiesta ha fondamento nell’art.1467 del Codice civile, che prevede la possibilità di domandare la risoluzione del contratto qualora fosse devenuto troppo oneroso per eventi straordinari e imprevedibili.

Rimane il problema degli immobili residenziali per i quali non si può facilmente scegliere di risolvere il contratto: o si ristabilisce consensualmente tra le parti l’equilibrio contrattuale o saranno indispensabili altri provvedimenti governativi.

La registrazione di accordi di riduzione del canone è facoltativa (anche se consigliabile) ed è esente da bollo e registro. La registrazione deve avvenire con il modello 69 – solo cartaceo ma inviabile anche via Pec – entro 20 giorni dalla stipula. E’ possibile ritenere che anche questo adempimento fruisca della proroga a fine giugno.

Fac Simile Lettera sospensione e riduzione del canone di locazione.

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Obbligo sanificazione studi e aziende per COVID-19

Protocollo secondo la circolare del Ministero della Salute, l’adempimento è da considerare inderogabile nel caso di positività conclamata al coronavirus.

  • Per gli operatori non interessati dai provvedimenti di chiusura, il protocollo d’intesa 14.03.2020 tra Governo e sindacati prevede una serie di misure straordinarie (informazioni al personale dipendente, modalità di accesso dei fornitori, precauzioni igieniche personali, gestione degli spazi comuni, dispositivi di protezione individuali, ecc.).
  • Il punto 4 del protocollo prevede che l’azienda assicuri la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali, ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni. Il Ministero della Salute (circolare 22.02,2020, n. 5443) ha precisato le regole per la decontaminazione dei locali dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19.
  • Conseguenze – Per l’azienda o studio professionale che hanno proseguito l’attività, è quindi obbligatorio procedere alla “sanificazione periodica”; l’inosservanza di tale obbligo potrebbe comportare la rivalsa dell’Inail e gravi conseguenze legali nel caso di conseguenze per la salute dei lavoratori.
  • Sanificazione – La circolare del Ministero della Salute n. 5443/2020 prevede unicamente il caso di pulizia (non viene utilizzato il termine “sanificazione”) di ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19; tali operazioni devono essere eseguite:
    • da imprese autorizzate ai sensi del D.M. 274/1997, che al termine dell’intervento rilasceranno apposita certificazione riguardante l’avvenuto intervento;
    • nel rispetto dei protocolli (mascherine FFP2 o FFP3, camice monouso, svestizione, smaltimento dei DPI monouso come materiale potenzialmente infetto, ecc.).
  • Credito d’imposta – Per le spese di sanificazione è riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle spese stesse, con un massimo di € 20.000 per impresa/studio, attingendo dallo stanziamento di € 50 milioni previsto dall’art. 64, D.L. 18/2020.
  • Cassa integrazione – La particolare rilevanza della procedura di sanificazione legittima la richiesta di ammortizzatori sociali, per espressa previsione del DPCM 11.03.2020: per esempio, l’azienda potrà decidere di procedere alla sanificazione, oltre che all’esito della presenza di un caso confermato di COVID19, tutti i venerdì o una volta al mese; per quella giornata è possibile richiedere la cassa integrazione, sospendendo (in tutto o in parte) l’attività produttiva.
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Estesa ai lavoratori autonomi la sospensione dei mutui prima casa

Aggiunta una nuova causale a supporto della richiesta di sospensione ed eliminata la condizione legata al reddito Isee.

L’art. 54 D.L. 17.03.2020, n. 18, per un periodo di 9 mesi (vale a dire dal 17.03.2020) e in deroga all’ordinaria disciplina del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (cd. fondo Gasparrini), estende le misure anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino, secondo le ordinarie procedure degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, di aver registrato, in un trimestre successivo al 21.02.2020 o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e tale data, un calo del proprio fatturato che sia superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività per l’emergenza coronavirus.
È con l’art. 2 della legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007, c. 475 e seguenti) che viene istituito il fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa al Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’art. 26 D.L. 9/2020 è intervenuto sulla disciplina del fondo (nuova lettera c-bis) al comma 479) consentendo di richiedere il beneficio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo nell’ulteriore caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
Il fondo, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà di sospensione per i mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, provvede al pagamento degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
Sospensione – La sospensione può essere chiesta per non più di 2 volte e per un periodo massimo di 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e delle garanzie relative viene prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto tra le parti per la rinegoziazione delle condizioni.
La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Non può essere chiesta: nel caso di ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi, o quando sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato; nel caso di fruizione di agevolazioni pubbliche; per i mutui relativamente ai quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi che danno diritto al beneficio della sospensione, a specifiche condizioni.

Scarica il modulo al seguente link

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DETRAZIONE IRPEF DELLE SPESE DI FREQUENZA DELLE UNIVERSITÀ NON STATALI – Circolare per la clientela n.21/2020

La presente Circolare analizza la disciplina della detrazione IRPEF del 19% in relazione alle spese per la frequenza di Università non statali, applicabile al periodo d’imposta 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI 2020 PF), sulla base:
– dei limiti di importo stabiliti dal DM 19.12.2019 (pubblicato sulla G.U. 11.2.2020 n. 34);
– dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

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COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE OPERAZIONI IN CONTANTI RELATIVE AL TURISMO STRANIERO EFFETTUATE NEL 2019 – Circolare per la clientela n.20/2020

La presente Circolare riepiloga le modalità e i termini di effettuazione della comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in relazione all’anno 2019, delle operazioni in contanti legate al turismo:
– effettuate nei confronti di cittadini stranieri non residenti, da parte dei commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e delle agenzie di viaggio;
– di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

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Richiesta del pin inps semplificato

L’INPS con il Messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020, ha introdotto la possibilità di utilizzare una procedura semplificata per ottenere il PIN, al fine di effettuare le domande per il bonus 600 euro per le partite IVA ed i lavoratori autonomi ed il bonus baby sitter.

Con questa procedura semplificata tutti coloro che non dispongono del PIN dispositivo INPS, SPID, la Carta d’Identità elettronica e la Carta Nazionale dei Servizi, potranno richiedere il PIN semplificato.

Vediamo, quindi, cos’è e come poter fare richiesta del PIN semplificcato.

Cos’è il PIN semplificato?

Le domande di agevolazione introdotte per l’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19, potranno essere fatta e basteranno i primi 8 caratteri del Pin inviato tramite sms o e-mail.

E’ chiaro che si dovrà compilare e inoltrare una richiesta di bonus 600 euro per ogni singolo richiedete.

Quindi per ogni domanda è necessario avere le credenziali personali del singolo richiedente, e pertanto chi non possiede già il PIN dell’INPS (o SPID, CNS e CIE) deve farne necessariamente richiesta per ottenerlo.

Attualmente è quindi indispensabile avere il Pin dispositivo INPS o, in alternativa, le credenziali SPID, CIE o CNS. Vediamo come fare richiesta alla luce della nuova procedura semplificata.

Come fare la richiesta del PIN INPS semplificato?

Le modalità di richiesta del Pin per il bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi e partita IVA e per il bonus baby sitter sono le medesime.

Il Pin INPS, infatti, potrà essere richiesto, tramite:

  • Il sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio Richiesta PIN;
  • Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Richiesta del PIN semplificato online

Per fare la richiesta del PIN semplificato online occorre:

  • Collegarsi al sito internet www.inps.it;
  • Cliccare sul pulsante Richiedi PIN;
  • Inserire il proprio codice fiscale;
  • Compilare il modulo con tutti i dati richiesti (è importante indicare una e-mail o un numero di cellulare validi in quanto qui arriva il PIN di 8 caratteri);
  • Cliccare AVANTI e procedere come indicato.

Una volta conclusa la procedura riceverai via e-mail o SMS un codice di 8 cifre e lettere. Questo codice può già essere usato in combinazione con il proprio codice fiscale per accedere alla domanda di bonus.

Sono sufficienti le prime 8 cifre del Pin INPS ricevute tramite sms o e-mail per la compilazione e l’invio della domanda.

Nel caso di mancata ricezione della prima parte del Pin entro 12 ore dalla richiesta si consiglia di chiamare il Contact Center INPS.

Richiesta del PIN semplificato al numero verde INPS

Si può richiedere il PIN semplificato anche tramite Contact Center chiamando:

  • Il numero verde 803 164 (gratuito da telefono fisso)
  • Il numero 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Anche in questo caso, sono richiesti gli stessi dati (codice fiscale, dati anagrafici, email e numero di telefono), dopodichè potrai ricevere il PIN composto da 8 cifre da usare come PIN.

Nella generalità dei casi, invece, per poter fare domanda ed ottenere le prestazioni sociali agevolate è necessario attendere il recapito della seconda parte del Pin INPS tramite Posta, con un’attesa pari a circa 15 giorni.

La possibilità di poter effettuare le domande per il bonus 600 euro e per il bonus baby sitter, tramite PIN semplificato, è stato chiarito nel Messaggio INPS n. 1381 del del 26 marzo 2020.

Richiesta del Pin ed il riconoscimento a distanza

L’INPS sta per rilasciare una nuova procedura semplificata online, che permette di ottenere il Pin completo tramite un riconoscimento a distanza, gestito dal Contact Center.

I cittadini potranno ottenere online e con un unico processo il Pin INPS, senza dover attendere l’invio tramite posta degli ulteriori 8 caratteri.

E’ necessario, attendere un successivo messaggio da parte dell’INPS per avere maggiori dettagli e la data di avvio di questo servizio.

Richiesta credenziali SPID

L’accesso ai servizi INPS online, può essere effettuata anche tramite ed è la le credenziali SPID di secondo livello.

Si tratta della chiave d’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione e per ottenerle ci si può rivolgere ad uno degli Identity Provider abilitati al rilascio.

La richiesta delle credenziali SPID può essere fatta online, tramite:

  • Aruba,
  • Infocert,
  • Intesa, Namirial,
  • Poste,
  • Register,
  • Sielte,
  • Tim.

La scelta dell’identity provider è libera. Alcuni di questi (come Poste Italiane, Infocert o Tim) permettere di ottenere le credenziali SPID gratuitamente.

Per richiederle le credenziali SPID bisognerà è necessario avere:

  • Un indirizzo e-mail;
  • Il numero di telefono del cellulare usato normalmente;
  • Un documento di identità valido (carta di identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno);Lla tessera sanitaria con il codice fiscale.

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INDENNITA’ 600 EURO ANCHE PER PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE PROFESSIONALI (AVVOCATI, COMMERCIALISTI, ARCHITETTI, ECC)

Sempre dal 1° aprile, potranno presentare domanda per fruire del bonus di 600 euro – da indirizzare esclusivamente alle Casse professionali di appartenenza – i professionisti e i lavoratori autonomi in regime di libera attività (Consulenti del lavoro, dottori commercialisti, avvocati e tutti gli altri liberi professionisti o lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private) che rientrano tra i destinatari degli interventi del Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44 del decreto Cura Italia).
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato il 28 marzo 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce criteri di priorità e modalità di attribuzione del bonus.
L’indennità – pari a euro 600 – è riconosciuta, per il mese di marzo 2020, ai professionisti e lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo al lordo dei canoni di locazione assoggettati a “cedolare secca” (art. 3, D. Lgs. 23/11) o al regime delle locazioni brevi (art. 4 D. L. 50/17):
– non superiore a 35.000 euro, se l’attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– tra 35.000 euro e 50.000 euro per cessazione dell’attività (con chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) o per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa (a tal fine occorre una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.
Tale reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19).
Il professionista/lavoratore autonomo deve essere in regola con gli obblighi contributivi relativi all’anno 2019.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Le domande vanno presentate dal 1° aprile al 30 aprile 2020 (sono considerate inammissibili le istanze presentate dopo) agli enti di previdenza di iscrizione secondo modalità e schemi predisposti dai singoli enti previdenziali.
Alla domanda va allegata (a pena di inammissibilità) una dichiarazione del lavoratore interessato (DPR 28 dicembre 2000, n. 445) con la quale, a seconda della fattispecie per la quale il bonus è richiesto, il professionista attesti:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere percettore dei bonus 600 euro previsti dal decreto Cura Italia (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18), né del reddito di cittadinanza;
c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi stabiliti dal decreto;
e) di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni stabilite dal decreto;
Alla domanda va allegata (sempre a pena di inammissibilità) la copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Gli enti di previdenza obbligatoria, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, provvedono ad erogare l’indennità in base all’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.