Imprese e partite IVA in difficoltà economiche per l’emergenza Covid-19 possono presentare domanda per il contributo a fondo perduto del decreto Rilancio dal 15 giugno al 13 agosto 2020. Per gli eredi che proseguono l’attività di soggetti deceduti il periodo di presentazione va dal 25 giugno al 24 agosto 2020. Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito sul conto corrente corrispondente all’Iban indicato nella domanda, che dovrà essere intestato o cointestato al soggetto richiedente, altrimenti l’istanza verrà scartata. Non sarà un click day. Non sarà quindi necessario affrettarsi, al contrario, nella compilazione della domanda, dovrà essere posta la massima attenzione considerando le conseguenze sul piano sanzionatorio previste se il contributo dovesse risultare indebitamente percepito.
PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE – Circolare per la clientela n.32/2020
La presente Circolare analizza le novità previste dalla direttiva 2018/1910/UE e dal Regolamento UE 282/2011, in materia di cessioni intracomunitarie, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 13.5.2020 n. 12.
In particolare, vengono analizzate:
– le presunzioni collegate alla prova delle cessioni intracomunitarie;
– l’esclusione delle presunzioni;
– il superamento delle presunzioni;
– la decorrenza delle nuove disposizioni dall’1.1.2020 e il coordinamento con la prassi nazionale.
INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) – Circolari per la clientela n.31/2020
La presente Circolare riepiloga l’applicazione, in relazione al periodo d’imposta 2019, degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti cui sono applicabili gli ISA;
– la presentazione, unitamente al modello REDDITI 2020, dei modelli ISA per la raccolta di dati rilevanti ai fini della valutazione dell’affidabilità fiscale;
– l’acquisizione di ulteriori informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate che sono rese disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente;
– il regime premiale previsto in relazione ai maggiori livelli di affidabilità fiscale conseguiti;
– l’utilizzo del livello di affidabilità fiscale ai fini dei controlli;
– le sanzioni previste in caso di omissione dei modelli ISA o di indicazione inesatta o incompleta dei dati.
DIRITTO CAMERALE ANNUALE – Circolare per la clientela n.30/2020
La presente Circolare analizza:
– il diritto camerale annuale dovuto per il 2020;
– le maggiorazioni, fino al 20%, del diritto camerale annuale dovuto per gli anni 2020-2022, deliberate dalle singole Camere di Commercio e approvate con il DM 12.3.2020;
– i termini stabiliti per il versamento di tali maggiorazioni.
NUOVA IMU – Circolare per la clientela n.29/2020
La presente Circolare analizza la disciplina della “nuova” IMU applicabile dall’1.1.2020, a seguito della riforma operata dall’art. 1 co. 738 – 783 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), con abolizione della TASI.
In particolare vengono analizzati:
– i soggetti passivi dell’IMU;
– gli immobili assoggettati a IMU;
– la determinazione della base imponibile IMU;
– le modalità di liquidazione e i termini di versamento dell’IMU;
– le modalità di determinazione della prima rata, che deve essere versata entro il 16.6.2020;
– la facoltà per i Comuni di differire il versamento della prima rata, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– gli immobili per i quali non è dovuto il versamento della prima rata, per effetto del c.d. decreto “Rilancio”.
DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”) – Circolare per la clientela n.28/2020
La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– il differimento al 16.9.2020 del termine di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi che erano stati sospesi;
– l’esclusione dei versamenti IRAP;
– l’incremento del limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24;
– le indennità per lavoratori autonomi, collaboratori e dipendenti;
– il contributo a fondo perduto alle imprese;
– il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi e per la sanificazione;
– la detrazione d’imposta del 110% (c.d. “superbonus”) per determinati interventi sugli immobili;
– le misure in materia di integrazioni salariali e sostegno all’occupazione.
Dal 18 maggio riapertura di tutte le attività economiche e libertà di spostamento nella regione
Il Governo, attraverso un decreto legge approvato il 15 maggio definisce le linee guida, valide dal 18 maggio, per la riapertura generalizzata di tutte le attività economiche e del libero spostamento delle persone. Queste ultime, però, non potranno recarsi in altre regioni: tale possibilità, salvo eventuali nuove restrizioni, dovrebbe verificarsi a partire dal 3 giugno. Quanto alle attività economiche, è possibile riaprire, purché si rispettino i protocolli e le linee guida che, però, potranno essere ridefinite, senza eccessivi stravolgimenti, dalle regioni.
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 46
Regole per la riapertura delle attività economiche e produttive
Documentazione REGIONE LAZIO (normativa, ordinanze, indicazioni operative dell’Ufficio Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) per la gestione della situazione emergenziale COVID 19.
- ristoranti; link al documento
- stabilimenti balneari; link al documento
- parrucchieri e centri estetici. link al documento
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Regole per gli spostamenti
Sanzioni e controlli
Bando IMPRESA SICURA per il rimborso delle spese di acquisto di DPI
Invitalia ha pubblicato il bando “Impresa Sicura” per il riconoscimento alle imprese del rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
I beneficiari del rimborso sono dunque tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: essere regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese; avere la sede principale o secondaria sul territorio nazionale; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
Sono ammissibili al rimborso solamente le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
Pertanto sono ammissibili: mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione, quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
La misura del rimborso è pari al 100% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 500 euro per ciascun addetto a cui sono destinati i DPI e fino a un importo massimo per impresa di 150.000 euro.
Sospensioni dei termini per i versamenti fiscali e contributivi – Circolare per la clientela n.27/2020
La presente Circolare analizza le novità in materia di sospensioni dei termini per i versamenti fiscali e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, apportate in sede di conversione del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) nella L. 24.4.2020 n. 27.
In particolare, le novità riguardano:
– i soggetti che gestiscono librerie;
– i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione nella Provincia di Brescia;
– gli enti sportivi;
– il versamento delle ritenute non operate dai sostituti d’imposta con sede legale od operativa nei primi Comuni “zona rossa”.
Consegne a domicilio, modalità operative
Nate come servizio aggiuntivo che un’impresa offre ai propri clienti, sono diventate una delle poche opzioni per proseguire l’attività ai tempi del Covid-19. Scontrino, autorizzazioni, SCIA e principali aspetti fiscali.
Territorio, personale, organizzazione, orari, puntualità, sono tutti fattori determinanti nell’adozione di una strategia di vendita a domicilio che non possono essere trascurati: se lo si facesse, il margine di profitto sul prodotto venduto (la singola consegna) si ridurrebbe e, a volte, sarebbe solo una perdita in termini economici. Tante però sono le realtà che si stanno convertendo alle consegne a domicilio, da effettuare direttamente o tramite un’apposita app o agenzie esterne. Il Covid-19 ha poi accelerato questa tendenza che per alcune aziende è divenuta l’unica alternativa possibile alla continuazione della propria attività, tra quelle specificatamente sospese così come previsto nei decreti emergenziali. Esistono normative indipendenti all’emergenza, mentre alcune disposizioni sono state emanate in virtù dell’espansione del virus.
Prima regola fondamentale è quella di munirsi di apposita documentazione. Bar e ristoranti possono quindi effettuare consegne a domicilio. Per tali imprese, la consegna a domicilio è un servizio da sempre consentito e per il quale non è previsto un autonomo titolo abilitativo o SCIA. Per le altre attività, per cui non è prevista la consegna a domicilio, se le consegne sono sporadiche, non è richiesta alcuna autorizzazione aggiuntiva. Diversamente se le consegne sono rilevanti e costanti, è necessario munirsi di apposita documentazione e SCIA.
Il soggetto preposto alla vendita è l’imprenditore, il dipendente assunto con contratto di lavoro con vincolo di subordinazione, il fattorino quale lavoratore autonomo o occasionale, un agente o un’impresa esterna rispondenti ai requisiti stabiliti dall’art. 71, cc. 1, 3, 4, 5 del D.Lgs. 59/2010.
L’incaricato dovrà munirsi di apposito tesserino affinché possa essere riconosciuto dal cliente e durante il servizio deve rispettare tutte le norme igienico-sanitarie, nonché le disposizioni in termini di sicurezza emanate dal legislatore e dal Governo. Per gestire autonomamente il servizio della consegna a domicilio si deve assicurare che siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto. La normativa a cui far riferimento è sia nazionale che sovranazionale volta al rispetto della qualità del prodotto che deve rimanere integro e lontano da qualsivoglia pericolo che possa incidere sulla sua conservazione o consumazione.
Durante l’emergenza Covid-19 le imprese devono quindi dotare il personale preposto di guanti e mascherine, nonché assicurare la distanza tra i dipendenti affinché possa rimanere integro sia il prodotto che la salute dei lavoratori. Più specificatamente, la consegna del prodotto deve avvenire secondo le modalità previste dalla normativa emergenziale. Non solo deve essere assicurato l’utilizzo di mascherine e guanti, ma il distanziamento interpersonale: i prodotti possono essere depositati nell’androne dell’abitazione o del portone di casa, nel rispetto del “contatto minimo” (cosiddetto contact less).
Infine, i beni e i prodotti da consegnare devono essere accompagnati dal documento di trasporto e dallo scontrino o la ricevuta fiscale. Se il cliente esplicitamente lo richiede, l’imprenditore deve emettere la fattura, che rimane esclusivamente una prerogativa del consumatore finale, posto che la vendita a domicilio non è a soggetta all’obbligo di emissione della fattura. Se non si paga subito, l’operatore economico deve rilasciare uno scontrino con l’indicazione “corrispettivo non pagato”. All’atto del pagamento, dovrà essere emesso un secondo scontrino con l’indicazione dell’importo complessivo. I corrispettivi saranno quindi memorizzati e successivamente trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.