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ACCESSO AL CREDITO CON IL FONDO DI GARANZIA

Sono immediatamente operativi  i provvedimenti del decreto ‘Cura Italia’ che ampliano di 1,5 miliardi di euro la dotazione del Fondo di Garanzia e semplificano le modalità di intervento. Le piccole e medie imprese italiane possono quindi accedere da subito al credito usufruendo di una serie di misure agevolative volte a fronteggiare questa straordinaria emergenza”:

  • La garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni. Si applica la percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino ad un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (al superamento di tale soglia si applicano le misure ordinarie di copertura).
  • È esclusa la valutazione dell’andamento dell’impresa.
  • Diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario).
  • Viene estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici.
  • È annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto.
  • Sono ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo).

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2 ANNI DI PROROGA PER GLI ACCERTAMENTI IN SCADENZA IL 31.12.2020

Asimmetrie a tutto spiano – e, manco a dirlo, a netto favore del fisco – quanto ai termini di sospensione delle attività degli uffici degli enti impositori, di cui all’art. 67 del D.L. n. 18/2020, e quelli processuali riservati ai contribuenti dall’art. 83.

L’art. 67 appena citato prevede, al comma 1, che “sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
La norma si rivolge ai soli enti impositori e i contribuenti al più, potranno beneficiarne soltanto in veste “passiva”: nella loro veste “attiva” per i contribuenti trovava applicazione il D.L. n. 11/2020 che ha disposto, all’articolo 1, la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, sino al prossimo 22 marzo.
Disposizione, quest’ultima, che di fatto è stata esautorata dall’art. 83 del nuovo decreto, il quale al comma 2 dispone che “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.”

Facciamo un esempio

Ipotizziamo una scadenza processuale prevista per il prossimo 18 aprile e verifichiamo gli effetti per le parti in causa.
Se a detta data scade il termine per l’Ufficio per notificare un ricorso in appello, l’adempimento potrà essere effettuato il prossimo 1° giugno: diversamente, se la data del 18 aprile rappresenta il termine ultimo per il contribuente per la notifica di un ricorso avverso un atto impositivo, la sospensione non è destinata ad operare e l’atto di opposizione va presentato al fine di evitare la definitività dell’accertamento.

Disparità fisco-contribuenti

L’asimmetria è lampante e sanabile soltanto con un apposito intervento in sede di conversione del decreto.
Non può risultare di alcun beneficio la previsione del comma 1 dell’art. 62, disciplinante la “sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali o contributivi”, atteso che questa disposizione recita che “per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020”.
Ma appare alquanto problematico inquadrare la notifica di un atto processuale tra gli “adempimenti tributari” e, tra l’altro, a rendere ancora più vacillante la tesi contribuisce il comma 6 del medesimo articolo che recita come “gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni”, il quale mal si accorda ad una fattispecie processuale.
Al danno si aggiunge anche la beffa dell’applicazione dell’art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, che viene appositamente invocato dal comma 4 dell’art. 67 per rendere applicabile il differimento di un biennio dei termini per l’esercizio dell’azione accertatrice relativamente al periodo d’imposta 2015.
Questa disposizione prevede “a regime”, al comma 2, che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”, e stante la circostanza che per effetto dell’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 9 marzo scorso di fatto si è venuta a determinare l’eccezionalità dell’evento per tutti i Comuni italiani, il periodo d’imposta 2015 potrà essere accertato, per qualsiasi contribuente residente, entro il 31 dicembre 2022.
Anche se, a ben vedere, proprio nell’art. 12 in commento si cela la previsione idonea a “pareggiare” la sospensione dei termini tra fisco e contribuenti, atteso che il comma 1 recita: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali […]”.
Si potrebbe obiettare che l’art. 12 viene richiamato dal comma 4 dell’art. 67 esclusivamente “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori”, e quindi in funzione del solo comma 2 – differimento termini di accertamento – e non anche del comma 1 – differimento dei termini per i soggetti interessati da aventi eccezionali.
Ma va considerato che la disposizione potenzialmente controversa è, come detto, una norma “a regime” e, soprattutto, che in un momento quale quello che tutti indistintamente viviamo, un’esegesi del genere sarebbe davvero impresentabile.

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D.L. 18/2020 “CURA ITALIA” – PRINCIPALI MISURE

E’ stato varato il Decreto Cura Italia che contiene misure di sostegno alle imprese, lavoratori dipendenti e autonomi e alle famiglie, in conseguenza all’emergenza sanitaria dovuta dal COVID-19.

Vi riportiamo una circolare di approfondimento sulle principali misure previste nel decreto.

Si attendono le procedure attuative con relativi chiarimenti da parte degli Istituzioni ed Enti, quali Agenzia delle Entrate, Ministero del Lavoro, Regioni e INPS, senza le quali la maggior parte delle misure previste non sono ancora effettivamente fruibili.

Il documento è aggiornato al 18 marzo 2020.

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DL 18 17.03.2020 CURA ITALIA_V02

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D.L. CURA ITALIA – Circolare per la cliente n.13/2020

La presente Circolare analizza le disposizioni del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, riguardanti la sospensione dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi e degli altri adempimenti fiscali.
In particolare, vengono analizzati:
– la proroga generalizzata al 20.3.2020 dei versamenti scaduti il 16.3.2020;
– le ulteriori sospensioni dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali, differenziate a seconda dell’attività svolta, dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 o dell’ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti;
– la sospensione per il pagamento di atti impositivi;
– la sospensione dei versamenti contributivi per i lavoratori domestici.

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L’attesa è essa stessa il decreto.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri 16 marzo il DL recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza coronavirus sull’economia (c.d. decreto “cura Italia”).

Il provvedimento non è stato pubblicato sulla G.U. n. 68.

Nell’attesa vi condividiamo il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37 di ieri 16 marzo con le anticipazioni delle principali misure approvate.

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VOGLIO AIUTARE LE PMI A RIPARTIRE DOPO QUESTO STOP EMERGENZIALE. 

Solo per questo periodo di emergenza COVID-19 vorrei offrire GRATUITAMENTE le mie competenze a sostegno di aziende che hanno bisogno di aiuto e lo desiderano.

Per quanto possibile, date anche le richieste che riceverò, sto cercando di organizzarmi per garantire al maggior numero possibile di imprenditori un coaching sui temi:

  • GESTIONE CREDITO COMMERCIALE, GESTIONE FINANZIARIA E FINANZA AGEVOLATA:

budget, gestione della liquidità, tesoreria aziendale, rating bancario e le varie forme di accesso al credito

  • IL RISCHIO DI IMPRESA:

strategie per misurare e governare i rischi di impresa

  • COMPLIANCE AMMINISTRATIVA AZIENDALE

definire e controllare i processi amministrativo-contabili

  • BILANCIO E CONTABILITA’

capire l’impresa attraverso la lettura del bilancio e della contabilità

  • STRUMENTI DI ALLERTA DELLA CRISI DI IMPRESA (art.12 D.Lgs.14/2019):

prospettive di continuità aziendale e sostenibilità dei debiti di impresa, rendiconto finanziario e principali kpi

  • LE BASI DEL CONTROLLO DI GESTIONE:

riclassificazioni di bilancio e principali kpi;

  • LA MARGINALITÀ:

calcolare la marginalità di un prodotto/servizio;

  • LA GESTIONE DEI FORNITORI:

scelta, performance e attività;

  • COME IMPOSTARE UN PROGETTO:

i punti essenziali di un business plan;

  • GESTIONE DELLE RISORSE UMANE:

delega e formazione dei collaboratori.

Contattatemi in privato utilizzando whatsapp o telegram, memorizzerò la vostra richiesta per ulteriori aggiornamenti.

Partiamo!

NON TUTTI I MALI VENGONO PER NUOCERE, ALCUNI SONO OPPORTUNITÀ.

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CGIL, CISL, UIL: sottoscritto con il Governo il “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”

COMUNICATO STAMPA UNITARIO CGIL, CISL, UIL

Roma, 14 marzo – Questa mattina, presso la Presidenza del Consiglio, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto con il Governo e le parti datoriali un “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
È un risultato molto importante in una fase che impone a tutti massima responsabilità nel garantire, prima di ogni altra cosa, la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle lavoratrici. La salute di chi lavora è per noi un’assoluta priorità che deve precedere qualunque altra considerazione economica o produttiva.
L’accordo che questa mattina abbiamo sottoscritto consentirà alle imprese di tutti i settori, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali e la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.
Nell’accordo è stato previsto il coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze a livello aziendale o territoriale per garantire una piena ed effettiva tutela della loro salute. Per questo è importante che in tutti i luoghi di lavoro si chieda una piena effettività dell’intesa che è stata raggiunta.
Sappiamo che il momento è difficile e sappiamo che i lavoratori e le lavoratrici italiane sapranno agire e contribuire, con la responsabilità che hanno sempre saputo dimostrare, nell’adeguare l’organizzazione aziendale e i ritmi produttivi per garantire la massima sicurezza possibile e la continuazione produttiva essenziale per non fermare il Paese.
Importante è la sottoscrizione del testo da parte del Governo che, per quanto di sua competenza, favorirà la piena attuazione del protocollo.

(fonte: www.cgil.it)

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COVID-19: Riduzione dei canoni di locazione

Saracinesche abbassate, insegne spente, porte chiuse: i tanti negozi alle prese con la serrata imposta dal coronavirus sono un’immagine preoccupante non solo come simbolo dell’emergenza sanitaria, ma anche per le ricadute economiche. La domanda riguarda il “come” e il “quando” potranno riaprire tante attività, già duramente provate dalla concorrenza del commercio elettronico. Ma c’è anche un altro aspetto rilevante: la gestione del contratto d’affitto. Infatti, tra i tanti costi fissi cui devono far fronte gli esercenti, spesso ci sono anche i canoni di locazione. Che rappresentano – al tempo stesso – una fonte di reddito per molti locatori (per lo più privati: famiglie o piccoli investitori, in un Paese a proprietà diffusa come l’Italia).

Se il negoziante è in difficoltà con i pagamenti e il proprietario gli accorda un versamento ritardato o dilazionato del canone, anche solo in via di fatto, bisogna ricordare che dovrà comunque versare le imposte sulle somme “maturate” (cioè quelle che risultano da contratto) anziché su quelle effettivamente incassate. Lo prevede l’articolo 26 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

A tutela di entrambe le parti, conviene comunque tenere traccia scritta – anche solo via email – di ciò che si stabilisce, oltre all’opportunità di eseguire i pagamenti con mezzi tracciabili, così da poterli sempre documentare.

La riduzione formale del canone
Una delle poche norme “flessibili” rissale al decreto sblocca Italia del 2014 (il Dl 133) e prevede l’esenzione da bollo e imposta di registro per gli accordi con cui il locatore concede all’inquilino una riduzione del canone di locazione. Il vantaggio è che la riduzione può anche essere temporanea (allo scadere il canone torna alla misura originaria) e permette al locatore di evitare di versare le imposte su canoni non percepiti. Ad esempio, si può pattuire una riduzione per le sole mensilità di marzo e aprile, ed eventualmente rinnovarla.

Questo accordo va redatto in carta libera, è in pratica una scrittura collaterale al contratto originario, e va registrato alle Entrate con il modello 69 (purtroppo solo in forma cartacea, non telematico) entro 20 giorni dalla data di stipula. Pur senza canali telematici, si può però valutare l’opzione dell’invio del modulo compilato e firmato via Pec.

Chiusura del contratto
Il discorso cambia se una delle due parti vuole liberarsi dal contratto. In questo caso tornano in gioco le regole sulla risoluzione per mutuo consenso (se si concorda la fine del rapporto), per inadempimento o il recesso per gravi motivi. In tutte queste situazioni non è dovuta l’indennità di avviamento commerciale da parte del locatore al conduttore. Ma è sempre importante registrare la risoluzione del contratto alle Entrate per non vedersi chiedere – magari a emergenza finita – le imposte su canoni inesistenti.

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COVID-19: sanzioni penali e accessorie per i trasgressori

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19 e l’incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale, il DPCM 9 marzo 2020 estende all’intero territorio nazionale le misure restrittive già previste dall’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 per la regione Lombardia e per altre 14 province italiane distribuite su quattro regioni.
L’11 marzo il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un ulteriore decreto, destinato ad introdurre a livello nazionale ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica in atto.
Con la stesura del presente documento intendiamo informarLa circa le sanzioni penali e accessorie che verranno comminate ai trasgressori degli obblighi previsti dall’ultimo DPCM emanato l’11 marzo.

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COVID-19_sanzioni_penali_e_accessorie_per_i_trasgressori1 (1)

 

 

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COVID-19 LE RISPOSTE AI QUESITI PIÙ FREQUENTI

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Covid-19_le_risposte_ai_quesiti_pi_frequenti12