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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – Circolare per la clientela n.17/2020

La presente Circolare analizza le ulteriori misure di carattere fiscale contenute nel DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la concessione di un premio ai dipendenti che lavorano nella propria sede nel mese di marzo 2020;
– il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro;
– il credito d’imposta per la locazione di botteghe e negozi;
– le modifiche al credito d’imposta per investimenti pubblicitari e per le edicole;
– la trasformazione delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE in crediti d’imposta;
– le agevolazioni fiscali per favorire le erogazioni liberali;
– il rinvio di termini per gli enti del Terzo settore.

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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – Circolare per la clientela n.16/2020

La presente Circolare analizza, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, le disposizioni contenute nel DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) con le quali sono stati sospesi i termini relativi:
– alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori;
– all’attività di consulenza dell’Agenzia delle Entrate e di accesso agli atti.

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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – Circolare per la clientela n.15/2020

La presente Circolare analizza gli effetti ai fini del bilancio 2019 dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, considerando le disposizioni contenute nel DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”).
In particolare, vengono analizzati:
– la proroga dei termini entro i quali è possibile approvare il bilancio d’esercizio 2019;
– gli effetti del rinvio dell’approvazione del bilancio sui termini di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 delle imposte dirette e dell’IRAP;
– le disposizioni volte a facilitare il concreto svolgimento delle assemblee;
– le informazioni da fornire nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione;
– gli effetti ai fini della continuità aziendale.

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GLI EFFETTI DEL DECRETO 22 MARZO 2020

Il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 in vigore da oggi e sino al 3 aprile, riprende e richiama, in un non sempre facile collage, le precedenti disposizioni governative.
La prima cosa da evidenziare è il “periodo cuscinetto” ossia il tempo fornito alle imprese ed ai lavoratori di riorganizzare la propria attività, di andare in ufficio a prendere documentazione utile per lavorare in smart working o per predisporre tutte quelle attività propedeutiche alla spedizione delle merci o alla sospensione dell’attività. Infatti, il comma 4 del provvedimento dispone che “le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza”. Quindi ogni eventuale nuova sospensione avverrà dal 26 marzo.

Ma quali sono le attività sospese?

Il provvedimento le evidenzia per converso ossia inquadra quelle che possono proseguire a lavorare. Per loro però, al fine di una reale abilitazione allo svolgimento del lavoro, richiama le disposizioni condivise con le parti sociali in data 14 marzo circa la salubrità degli ambienti e la distribuzione dei DPI ai lavoratori, nonché il forte invito allo smart working.
Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 che contiene un nutrito elenco di attività non sospese (sono circa 80) in cui sono ricomprese l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center. È, altresì, precisato che l’elenco potrà essere aggiornato con decreto del Mise sentito il MEF.
Unitamente a queste, l’attuale D.P.C.M. richiama quelle attività commerciali già autorizzate ad operare in forza del D.P.C.M. 11 marzo 2020, come per esempio tutto il settore del commercio alimentare al dettaglio.

Come capire se l’attività è sospesa?

Le imprese e le partite IVA, se non titolari di attività commerciali già autorizzate dal D.P.C.M. 11 marzo, per saper cosa fare da oggi devono prendere la “white list” (allegato 1 al D.P.C.M.), ricercare all’interno il proprio codice di attività e così fare una prima valutazione. Se la ricerca è stata positiva possono proseguire nelle attività.

Se è stata negativa prima di organizzarsi per la sospensione devono effettuare altre verifiche.

Infatti, se le imprese possono organizzarsi in modalità a distanza o lavoro agile possono proseguire l’attività in ogni caso.

Se anche questa possibilità ha dato esito negativo, prima di gettare la spugna ed entrare in “riposo forzoso”, devono controllare se l’attività esercita rientrasse comunque nei punti E – F – G – H dell’art. 1 del D.P.C.M.
Troviamo in questi punti i servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari, le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Se anche dopo questa ricerca il nostro imprenditore o il nostro lavoratore autonomo non si fosse riconosciuto nelle attività consentite avrebbe ancora una ultima carta da giocarsi: il comma D.
Questo è il punto più complesso da analizzare.
Infatti. si dispone che restano sempre consentite anche le attività che sono “funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività legittimate a proseguire”. Per queste imprese però vige l’onere di darne tempestiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva.
Difficile interpretare con chiarezza cosa significhi essere funzionale ad altre attività e quanto lunga può essere la filiera. In questo caso però l’impresa è obbligata a dare immediata comunicazione al Prefetto per spiegare le ragioni della propria apertura ed attendere la risposta. Vige il principio del silenzio assenso.

Cosa si prevede per le professioni?

I professionisti iscritti agli ordini possono senza dubbio proseguire le loro attività, con tutte le precauzioni del caso e privilegiando lo smart working, in forza di generale abilitazione di cui al punto A e delle specifiche autorizzazioni secondo i codici Ateco.

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Misure in materia di lavoro nel decreto “Cura Italia” – Circolare per la cliente n.13/2020

Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), il Governo ha inteso emanare misure urgenti per far fronte all’emergenza derivante dalla diffusione epidemiologica del Coronavirus.
Tra le disposizioni inserite nel provvedimento sono numerose quelle che riguardano l’ambito lavoristico e previdenziale. Tra quelle di maggior interesse si segnalano:
– un ampliamento dell’accesso agli ammortizzatori sociali e alle misure di sostegno al reddito;
– l’erogazione di una serie di indennità per lavoratori dipendenti di alcuni settori, autonomi, collaboratori e professionisti;
– l’equiparazione del periodo di quarantena alla malattia;
– la proroga dei termini per la presentazione delle domande di disoccupazione NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola;
– la previsione di un congedo speciale o, in alternativa, la fruizione di un bonus baby sitting;
– il divieto di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo;
– la sospensione dei termini per l’accesso alle prestazioni INAIL.

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ACCESSO AL CREDITO CON IL FONDO DI GARANZIA

Sono immediatamente operativi  i provvedimenti del decreto ‘Cura Italia’ che ampliano di 1,5 miliardi di euro la dotazione del Fondo di Garanzia e semplificano le modalità di intervento. Le piccole e medie imprese italiane possono quindi accedere da subito al credito usufruendo di una serie di misure agevolative volte a fronteggiare questa straordinaria emergenza”:

  • La garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni. Si applica la percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino ad un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (al superamento di tale soglia si applicano le misure ordinarie di copertura).
  • È esclusa la valutazione dell’andamento dell’impresa.
  • Diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario).
  • Viene estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici.
  • È annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto.
  • Sono ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI PROSEGUI QUI SUL SITO DEL MISE

 

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2 ANNI DI PROROGA PER GLI ACCERTAMENTI IN SCADENZA IL 31.12.2020

Asimmetrie a tutto spiano – e, manco a dirlo, a netto favore del fisco – quanto ai termini di sospensione delle attività degli uffici degli enti impositori, di cui all’art. 67 del D.L. n. 18/2020, e quelli processuali riservati ai contribuenti dall’art. 83.

L’art. 67 appena citato prevede, al comma 1, che “sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
La norma si rivolge ai soli enti impositori e i contribuenti al più, potranno beneficiarne soltanto in veste “passiva”: nella loro veste “attiva” per i contribuenti trovava applicazione il D.L. n. 11/2020 che ha disposto, all’articolo 1, la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, sino al prossimo 22 marzo.
Disposizione, quest’ultima, che di fatto è stata esautorata dall’art. 83 del nuovo decreto, il quale al comma 2 dispone che “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.”

Facciamo un esempio

Ipotizziamo una scadenza processuale prevista per il prossimo 18 aprile e verifichiamo gli effetti per le parti in causa.
Se a detta data scade il termine per l’Ufficio per notificare un ricorso in appello, l’adempimento potrà essere effettuato il prossimo 1° giugno: diversamente, se la data del 18 aprile rappresenta il termine ultimo per il contribuente per la notifica di un ricorso avverso un atto impositivo, la sospensione non è destinata ad operare e l’atto di opposizione va presentato al fine di evitare la definitività dell’accertamento.

Disparità fisco-contribuenti

L’asimmetria è lampante e sanabile soltanto con un apposito intervento in sede di conversione del decreto.
Non può risultare di alcun beneficio la previsione del comma 1 dell’art. 62, disciplinante la “sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali o contributivi”, atteso che questa disposizione recita che “per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020”.
Ma appare alquanto problematico inquadrare la notifica di un atto processuale tra gli “adempimenti tributari” e, tra l’altro, a rendere ancora più vacillante la tesi contribuisce il comma 6 del medesimo articolo che recita come “gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni”, il quale mal si accorda ad una fattispecie processuale.
Al danno si aggiunge anche la beffa dell’applicazione dell’art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, che viene appositamente invocato dal comma 4 dell’art. 67 per rendere applicabile il differimento di un biennio dei termini per l’esercizio dell’azione accertatrice relativamente al periodo d’imposta 2015.
Questa disposizione prevede “a regime”, al comma 2, che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”, e stante la circostanza che per effetto dell’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 9 marzo scorso di fatto si è venuta a determinare l’eccezionalità dell’evento per tutti i Comuni italiani, il periodo d’imposta 2015 potrà essere accertato, per qualsiasi contribuente residente, entro il 31 dicembre 2022.
Anche se, a ben vedere, proprio nell’art. 12 in commento si cela la previsione idonea a “pareggiare” la sospensione dei termini tra fisco e contribuenti, atteso che il comma 1 recita: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali […]”.
Si potrebbe obiettare che l’art. 12 viene richiamato dal comma 4 dell’art. 67 esclusivamente “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori”, e quindi in funzione del solo comma 2 – differimento termini di accertamento – e non anche del comma 1 – differimento dei termini per i soggetti interessati da aventi eccezionali.
Ma va considerato che la disposizione potenzialmente controversa è, come detto, una norma “a regime” e, soprattutto, che in un momento quale quello che tutti indistintamente viviamo, un’esegesi del genere sarebbe davvero impresentabile.

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D.L. 18/2020 “CURA ITALIA” – PRINCIPALI MISURE

E’ stato varato il Decreto Cura Italia che contiene misure di sostegno alle imprese, lavoratori dipendenti e autonomi e alle famiglie, in conseguenza all’emergenza sanitaria dovuta dal COVID-19.

Vi riportiamo una circolare di approfondimento sulle principali misure previste nel decreto.

Si attendono le procedure attuative con relativi chiarimenti da parte degli Istituzioni ed Enti, quali Agenzia delle Entrate, Ministero del Lavoro, Regioni e INPS, senza le quali la maggior parte delle misure previste non sono ancora effettivamente fruibili.

Il documento è aggiornato al 18 marzo 2020.

Scarica il documento

DL 18 17.03.2020 CURA ITALIA_V02

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D.L. CURA ITALIA – Circolare per la cliente n.13/2020

La presente Circolare analizza le disposizioni del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, riguardanti la sospensione dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi e degli altri adempimenti fiscali.
In particolare, vengono analizzati:
– la proroga generalizzata al 20.3.2020 dei versamenti scaduti il 16.3.2020;
– le ulteriori sospensioni dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali, differenziate a seconda dell’attività svolta, dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 o dell’ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti;
– la sospensione per il pagamento di atti impositivi;
– la sospensione dei versamenti contributivi per i lavoratori domestici.

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L’attesa è essa stessa il decreto.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri 16 marzo il DL recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza coronavirus sull’economia (c.d. decreto “cura Italia”).

Il provvedimento non è stato pubblicato sulla G.U. n. 68.

Nell’attesa vi condividiamo il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37 di ieri 16 marzo con le anticipazioni delle principali misure approvate.