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CONSIGLI PRATICI SETTORE HOSPITALITY: CORONAVIRUS

Stiamo vivendo tutti un periodo particolare, è innegabile.
La parola d’ordine tuttavia non può diventare “abbiamo un problema”, piuttosto “dobbiamo reagire”. Fermarsi a fare il conto del fatturato perso, abbassare tutte le tariffe, essere stringenti nelle cancellazioni che ci arrivano, non ci aiuta a vivere in modo costruttivo il momento. Abbiamo vissuto altri momenti difficili, altre situazioni complesse e da tutte siamo riemersi, il mercato si è ripreso, la domanda è ripartita. Mettiamo in campo delle azioni per tranquillizzare i nostri ospiti, far percepire la nostra calma e una parvenza di normalità: mettiamoli nelle condizioni di avere fiducia che tutto si sistemerà.
Per rispondere alle tante richieste, domande e pareri che abbiamo tutti noi ricevuto, abbiamo stilato una piccola lista di consigli suddivisi per aree tematiche per aiutarvi a superare questo delicato e difficile momento.

Dopo ogni temporale, ritorna sempre il sereno!

STAFF:

  • Concentrare l’attenzione del nostro personale sui dettagli della nostra offerta spesso trascurati per mancanza di tempo (es: sito internet, manutenzioni, camere, …)
  • Prendere coscienza della situazione e organizzare la forza lavoro e i servizi
    in maniera adeguata sfruttando tutte le ipotesi contrattuali (es: part time, orari, rimodulazione di funzioni).
  • Avviare percorsi di formazione per il vostro staff di front-line sulla vendita e sull’accoglienza, sfruttando anche soluzioni e piattaforme di e-learning (come ad esempio welevel.academy).
  • Evitare di dare un cattivo servizio ai pochi clienti che sono presenti in albergo. Essere onesti, corretti e soprattutto trasparenti con i clienti.
  • Approfittare del momento per rivedere le vostre procedure, snellire il servizio.

MARKETING

  • Interrompere o ridurre fortemente il budget per le campagne Pay Per Click. Va evitato il più possibile il rischio di spendere in click da parte di clienti che vogliono cancellare le prenotazioni. Monitorare quotidianamente le performance delle campagne e, se il tasso di conversione dovesse scendere sotto i valori medi del periodo, stopparle o ridurre fortemente il budget.
  •  Non cedere alla tentazione di comunicare, con gli ospiti o potenziali clienti, con un tono disperato o provocando la sensazione di pericolo insita nelle persone. In questo senso non fare mai riferimenti espliciti in nessuna comunicazione al “coronavirus”, a “pandemia”, “emergenza” e parole con una forte accezione negativa e non condividere sui propri canali social comunicazioni simili che creano solo collegamenti mentali negativi.
  • Piuttosto comunicare chiaramente sui social la garanzia di sicurezza igienica e i trattamenti di sanificazione degli ambienti in cui gli ospiti soggiorneranno (es. trattamenti con ozono).
  • Rassicurare sulla sicurezza e tranquillità della situazione tramite email tutti coloro che hanno prenotato.
  • Inserire testimonianze (meglio se in formato video, o anche recensioni testuali da Google, TripAdvisor, etc..) sul sito, sui social e nelle email. Le recensioni più sono recenti e meglio è. Ciò comunica incosciamente che l’albergo è perfettamente aperto, sicuro e non c’è alcuna emergenza in corso – e ciò viene detto dalla reale voce degli ospiti che ci stanno dormendo. Non è necessario che tutte le recensioni siano estremamente positive, l’importante è che siano recenti.
  • Raccontare l’hotel sui social in tempo reale, con foto, video, live, etc… meglio se con personale sorridente e clienti nelle aree comuni, in modo da trasmettere l’idea che l’albergo è perfettamente aperto e con alti standard di sicurezza.

REVENUE & PRICING:

  • Durante il verificarsi di una variabile distorsiva grave, come quella determinata dal Coronavirus, la domanda subisce una repentina e totale contrazione e diventa anelastica. La leva “tariffa” è totalmente ininfluente, quindi non vanno assolutamente fatte revisioni dei prezzi a ribasso. Occorre piuttosto lavorare bene sulle booking window lunghe tenendo sotto controllo il pick up che sarà molto più sotto data rispetto agli anni precedenti. Anche in questo caso NON va effettuato un ribasso tariffario con la paura che anche la parte centrale della stagione possa andar male.
  • Altrettanto inefficace sarà puntare sulle tariffe non rimborsabili, con l’obiettivo di invogliare il cliente a prenotare in situazioni di incertezza. Occorre invece utilizzare politiche di cancellazioni flessibili e allettanti. O piuttosto negoziare con le OTA un periodo di revisione delle commissioni e chiudere sui portali promozioni “scellerate”.
  • Proporre a chi vuole cancellare, e ha prepagato, un Voucher da spendere in futuro quando vuole. In questo momento i clienti sono attenti soprattutto
    a quelle che sono le politiche di cancellazione come paracadute per non perdere i soldi di una prenotazione che fanno in questi giorni o hanno già fatto. Allora, offrire tariffe senza caparre o garanzie, lasciando ai clienti la libertà di cancellare, è un modo per rassicurarli e metterli nelle condizioni di prenotare. Al contrario non offrire sconti di “disperazione” a coloro che chiamano o scrivono per cancellare.
  • Proporre pacchetti sul sito web con offerte speciali al fine di allungare il soggiorno medio per aumento occupazione e fatturato.
  • Per la gestione corretta del set dei dati storici andrà creata una reportistica dettagliata delle cancellazioni, identificando quelle da COVID19 e comparandole con i normali tassi di cancellazione del periodo.
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Coronavirus: sospendere gli atti impositivi per causa di forza maggiore

Con una nota congiunta del 4 marzo 2020, le Associazioni dei Commercialisti (ADC, AIDC, ANC, ANDOC, FIDDOC, SIC, UNAGRACO, UNGDCEC e UNICO) chiedono al Governo che vengano sospesi gli atti impositivi, in materia previdenziale e tributaria, in particolare quelli con valenza esecutiva, pendenti o successivamente emessi ed insorti, con rinvio di ogni termine sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale, connesso a tali atti sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Coronavirus.

Nella nota congiunta:
– vista la situazione di disagio in cui versano gli uffici pubblici e, nella specie, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia Entrate Riscossione, a causa dell’accesso contingentato agli stessi, imposto da motivi sanitari;
– considerate le disposizioni del D.P.C.M. 4 marzo 2020, che si ripercuoteranno in misura significativa sui medesimi uffici, limitandone ulteriormente il funzionamento;
– considerato che, in presenza di atti impositivi, l’interlocuzione personale presso i medesimi uffici è necessaria al fine dell’indispensabile esercizio del diritto alla difesa del contribuente nella fase precontenziosa, contenziosa ed esecutiva;
– considerato che queste fasi sono soggette a termini decadenziali precisi e perentori;
– considerato inoltre che in presenza di atti esecutivi l’impossibilità o anche solo la difficoltà di accesso agli uffici preposti può tradursi in un grave danno ingiusto per i contribuenti;
– stanti le circostanze di contingenza che determinano un complessivo aggravio delle condizioni di gestione delle imprese;
– vista la facoltà sancita all’art. 9 dello Statuto dei Diritti del Contribuente di sospendere obblighi tributari, inclusi i versamenti, nel caso in cui il tempestivo adempimento degli obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore;
ritenuta indubbiamente sussistente tale causa di forza maggiore, le Associazioni chiedono la sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale e tributaria, e in specie di quelli aventi valenza esecutiva, pendenti alla data odierna o successivamente emessi ed insorti, con rinvio di ogni termine sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale, connesso a tali atti sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria la nota.

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Più di 5.600 operazioni in favore di start-up innovative

  • Al 31.12.2019, le start-up innovative italiane hanno ricevuto complessivamente finanziamenti bancari per oltre € 1,1 miliardi, suddivisi in 5.615 singole operazioni grazie al supporto del Fondo di Garanzia per le PMI. Emerge dal rapporto trimestrale del MISE con MedioCredito Centrale.
  • Le start-up innovative che intendono richiedere un finanziamento bancario possono attivare la copertura del Fondo di Garanzia gratuitamente; la garanzia copre l’80% del prestito fino a € 2,5 milioni per impresa.
  • Dall’avvio dello strumento nel 2013, si contano 3.593 start-up beneficiarie, per un totale di 5.615 operazioni (1.439 aziende hanno ricevuto più di un prestito); l’importo medio è di oltre € 200.000 per operazione.
  • Dal 2016 anche le PMI innovative accedono gratuitamente al Fondo di Garanzia. A oggi si contano 284 PMI innovative beneficiarie, per un ammontare complessivo di € 195 milioni. Gli incubatori certificati che hanno richiesto un finanziamento sono 20, per un totale di 37 operazioni e circa € 18 milioni mobilitati.

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PROROGHE – Circolare per la clientela n.09/2020

La presente Circolare analizza le proroghe relative alle Certificazioni Uniche, alla dichiarazione precompilata e ai modelli 730, previste dall’art. 1 del DL 2.3.2020 n. 9 nell’ambito degli interventi a causa dell’emergenza da “coronavirus”, ma che hanno un’applicazione generalizzata.
In particolare:
– viene differito dal 9.3.2020 al 31.3.2020 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020;
– è confermato il termine del 31.3.2020 per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020 e delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019;
– viene prorogato dal 28.2.2020 al 31.3.2020 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2019;
– viene differito dal 15.4.2020 al 5.5.2020 il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate relative al 2019;
– viene anticipata al 2020 l’applicazione di tutti i nuovi termini relativi ai modelli 730, che si sarebbero dovuti applicare dal 2021.

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Dal 2 marzo lettere di intento nel Cassetto fiscale del fornitore

A decorrere dal 2 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali saranno rese disponibili a ciascun fornitore accedendo al proprio “Cassetto fiscale”.
Lo prevede il provvedimento n. 96911/2020 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, emanato ieri, 27 febbraio 2020, in attuazione dell’art. 12septies del DL 34/2019 che ha modificato la disciplina delle dichiarazioni d’intento.
Inoltre, il provvedimento aggiorna il modello di dichiarazione d’intento (modello DI) e le relative istruzioni, pur apportando modifiche limitate.

La nuova funzionalità, disponibile dal 2 marzo, che consentirà ai fornitori degli esportatori abituali di verificare l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, discende dalle modifiche legislative apportate alla disciplina dal citato DL 34/2019.
In particolare, sulla base delle nuove disposizioni, i soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare ai propri fornitori la lettera di intento, essendo sufficiente la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica.

D’altro canto, per i fornitori, in seguito alle modifiche ex DL 34/2019, diventa obbligatorio indicare sulla fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento, mentre in precedenza era sufficiente riportare gli estremi della stessa (data e numero).

Oltre all’obbligo di consegna al fornitore della lettera di intento, con l’art. 12-septies del DL 34/2019 sono stati aboliti:
– l’annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l’esportatore abituale che per il fornitore);
– la consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (tale dispensa era già stata prevista, in via di prassi, dalla nota Agenzia delle Dogane e monopoli n. 58510/2015);
– il riepilogo delle dichiarazioni d’intento ricevute, da parte del fornitore, nella propria dichiarazione IVA annuale (l’apposito quadro VI è presente nel modello IVA 2020 per il 2019, ma sarà presumibilmente eliminato a partire dal modello IVA 2021 per il 2020).

Le novità introdotte dall’art. 12-septies del DL 34/2019 hanno efficacia dal periodo d’imposta 2020, sebbene il provvedimento attuativo sia stato emanato nella giornata di ieri e le implementazioni procedurali siano disponibili solamente a decorrere dal 2 marzo 2020.

Tra le novità derivanti dal provvedimento attuativo, come detto, si evidenzia l’aggiornamento del modello di dichiarazione di intento.
Il modello DI aggiornato si differenzia sostanzialmente per la mancanza dello spazio riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da trasmettere e all’anno di riferimento.
Nelle istruzioni del predetto modello è stato precisato che, in caso di Gruppo IVA, nel campo “Partita IVA” occorre indicare il numero di partita IVA allo stesso attribuito e nel campo “Codice fiscale” il codice fiscale del Gruppo (che coincide con il numero di partita IVA) o, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo medesimo (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 19/2018).

La nuova disciplina si accompagna a una revisione del sistema sanzionatorio. L’art. 7 comma 4-bis del DLgs. 471/97, nella versione attualmente vigente, prevede l’irrogazione della sanzione proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta) anziché fissa (da 250 a 2.000 euro) per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA prima di aver verificato l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale.

Rispetto alle novità in materia di lettere di intento, si segnala anche la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03673 da parte del Sottosegretario al MEF Villarosa, il quale ha confermato l’obbligo dell’esportatore abituale di trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta.

Inoltre, nella predetta risposta è stato chiarito che l’art. 12-septies del DL 34/2019 non introduce la necessità di un controllo preventivo dell’Agenzia delle Entrate sullo status di esportatore abituale e neppure una verifica dell’entità del plafond disponibile. D’altro canto, allo stato attuale, non è ancora possibile determinare in tempo reale la costituzione e l’evoluzione del plafond disponibile dell’esportatore abituale.

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UE: Franchigia IVA sino a 85.000 dal 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea di ieri, è stata pubblicata la direttiva 2020/285/Ue, intervenendo sul regime speciale per le piccole imprese e sulla cooperazione amministrativa tra Stati per l’applicazione del suddetto regime, con effetti dal 1° gennaio 2025.
La modifica principale riguarda la soppressione dell’art. 285 della direttiva 2006/112/Ce, attualmente vigente, e la riscrittura dell’art. 284, oltre all’introduzione di altre norme successive.

In virtù di ciò, si prevede che gli Stati membri dell’Unione potranno esentare dall’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi che sono stabiliti in tale territorio e il cui volume d’affari annuo non supera la specifica soglia stabilita dallo Stato membro di stabilimento.
La soglia potrà essere determinata fino a un massimo di 85.000 euro (o del controvalore in moneta nazionale). Attualmente il limite è pari a 5.000 euro, fatta salva la concessione a specifici Stati di fruire di un limite più elevato in forza di specifiche deroghe. Ad esempio, l’Unione europea ha concesso all’Italia di applicare il regime di franchigia dall’IVA sino a 65.000 euro con apposita decisione adottata dal Consiglio.

La direttiva 2020/285/Ue contiene ulteriori norme di semplificazione in favore delle piccole imprese, aventi l’esplicito di intento di ridurre gli oneri amministrativi in capo a tali soggetti e creare un contesto fiscale per favorire la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri.
Viene stabilito, per via normativa, che i soggetti passivi che intenderanno avvalersi del regime di franchigia in uno Stato membro in cui non sono stabiliti saranno tenuti a darne previa notifica allo Stato membro in cui sono stabiliti.

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri sono stati, inoltre, pubblicati la direttiva 2020/284/Ue che introduce specifici obblighi comunicativi per i prestatori di servizi di pagamento e il Regolamento 2020/283/Ue modificativo del precedente Regolamento n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa tra Stati contro le frodi IVA. Entrambi gli atti legislativi avranno efficacia, negli Stati dell’Ue, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

La direttiva 2020/284/Ue è, anch’essa, emanata allo scopo di combattere le frodi in materia di IVA e, a tal scopo, imporrà ai prestatori di servizi di pagamento la conservazione di una documentazione sufficientemente dettagliata e l’obbligo di comunicare determinati pagamenti transfrontalieri, definiti come tali in ragione della localizzazione del pagatore e della localizzazione del beneficiario.

La direttiva si occupa, tra l’altro, di definire i concetti di localizzazione del pagatore e di localizzazione del beneficiario, nonché di individuare i mezzi per l’individuazione di tali localizzazioni.
La localizzazione del pagatore e del beneficiario farà scattare gli obblighi di conservazione della documentazione e di comunicazione unicamente per i prestatori di servizi di pagamento stabiliti nell’Unione europea.

La novità di rilievo che deriva dal Regolamento Ue n. 283/2020 è, invece, l’istituzione di un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (c.d. “CESOP”), a cui gli Stati membri dovranno trasmettere le informazioni sui pagamenti da essi raccolte. Il CESOP dovrebbe archiviare, aggregare e analizzare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri.

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BONUS FACCIATE – Circolare per la clientela n.08/2020

La presente Circolare riepiloga la disciplina relativa alla nuova detrazione d’imposta per interventi sulle facciate degli edifici (c.d. “bonus facciate”), introdotta dalla L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 14.2.2020 n. 2.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti beneficiari;
– gli edifici interessati;
– la definizione di “facciata”;
– gli interventi agevolati;
– il periodo e le modalità di sostenimento delle spese;
– gli adempimenti dei soggetti beneficiari;
– la ripartizione della detrazione spettante.

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Bonus mobili ed elettrodomestici aggiornato

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida al bonus mobili ed elettrodomestici aggiornata a febbraio 2020. La misura consente una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobilie di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

L’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di Bilancio (art. 1, c. 175, L. 160/2019) anche per gli acquisti che si effettuano nel 2020, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1.01.2019.

Per gli acquisti effettuati nel 2019, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1.01.2018.

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Guida_Bonus_Mobili_02_2020

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Pronte le regole per la lotteria degli scontrini

Per la lotteria degli scontrini attesa al debutto dal 1.07.2020 , bisognerà iscriversi al portale Lotteria Scontrini dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, seguire le istruzioni e ottenere il cosiddetto codice lotteria, cioè un QR code associato al proprio codice fiscale, da mostrare all’esercente attraverso uno smartphone.

Al pagamento dei prodotti acquistati, bisognerà mostrare il proprio codice lotteria al negoziante; il commerciante lo assocerà allo scontrino della spesa, che diventa a tutti gli effetti un vero e proprio ticket elettronico necessario per l’estrazione.

Lo scontrino elettronico trasmesso all’Agenzia delle Entrate sarà condiviso con l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, che automaticamente lo associa al titolare del QR code.

Sono previste 3 estrazioni trimestrali: 1° premio da € 50.000, il 2° da 30.000 e il 3° da 10.000, oltre al premio annuale da € 1 milione.

Meccanismo – La lotteria degli scontrini è una vera è propria lotteria con premi in denaro, i cui biglietti sono gli scontrini della spesa. Ogni euro speso dà diritto a 10 ticket elettronici; la spesa minima per poter partecipare è di € 1; se il pagamento avviene attraverso carta di credito o bancomat, si ha diritto al 20% in più di ticket.

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Corrispettivi giornalieri telematici per forfettari

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3 del 21.02.2020, ha ricordato che l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ricorre anche per i forfettari (art. 1, c. da 54 a 89, L. 190/2014), salvo che l’attività svolta non rientri tra quelle esonerate.
I forfettari sono interessati alla procedura transitoria del 1° semestre 2020; in pratica, i corrispettivi possono ancora essere certificati secondo le vecchie modalità (ricevuta o scontrino fiscale) a condizione di trasmettere per via telematica all’Agenzia il totale dei corrispettivi di ciascuna giornata in cui è svolta l’attività.
La circolare specifica che il credito d’imposta per registratori di cassa è immediatamente utilizzabile dai contribuenti forfettari nella quantificazione del contributo concesso, tenendo in considerazione l’Iva non detratta; nel caso di acquisto a rate del registratore telematico, si dovrà tenere conto solo di quanto effettivamente pagato.

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Circolare 3 corrispettivi 21_02_20