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Bando Isi Inail, il ritorno

Pubblicata la nuova misura: più di 250 milioni per le imprese che investono in sicurezza e salute dei lavoratori.

Ritorna l’appuntamento con il Bando ISI Inail 2019, la principale iniziativa dell’Istituto per sostenere con contributi a fondo perduto gli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Bando ISI Inail è finalizzato alla prevenzione e riduzione degli infortuni sui luoghi lavoro, sostenendo e incentivando le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; le micro e piccole imprese del settore agricolo sono agevolate nell’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature da lavoro, con lo scopo di ridurre le emissioni inquinanti, il livello di rumorosità e il rischio infortunistico derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. La ripartizione dei fondi, per un totale risorse superiore a € 251 milioni, si articola in 5 assi di finanziamento che si differenziano per i soggetti destinatari e per la tipologia di progetto:
Asse 1 (ISI Generalista):
Asse 1.1 – Progetti di investimento (riduzione e prevenzione del rischio da rumore o di caduta, rischio chimico, biologico e sismico, rischio derivante da vibrazioni meccaniche ed infortunistico): € 96 milioni;
Asse 1.2 – Progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale: € 2 milioni;
Asse 2 (ISI Tematica) – Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC): € 45 milioni;
Asse 3 (ISI Amianto) – Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (MCA): € 60 milioni;
Asse 4 (ISI Micro e Piccole Imprese) – Progetti per imprese operanti nei settori della pesca e della fabbricazione dei mobili: € 10 milioni;
Asse 5 (ISI Agricoltura) – Progetti per imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria:
Asse 5.1 – generalità delle imprese agricole: € 33 milioni
Asse 5.2 – giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria – € 7.000.000.
Il bando precisa che gli importi potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione sulla base delle domande inviate e confermate attraverso l’invio della documentazione a completamento della procedura.
I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio; con riguardo all’Asse 2 di finanziamento, sono ammessi anche gli Enti del terzo settore.
I finanziamenti a fondo perduto sono calcolati sulle spese ammissibili (al netto dell’IVA) e sono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.
Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il contributo è pari al 65% dei costi, con i seguenti limiti:
Assi 1, 2, 3, fino a un contributo massimo di € 130.000;
Asse 4, fino ad un massimo di € 50.000;
Asse 5: nella misura del 40% per la generalità delle imprese agricole e del 50% per i giovani agricoltori. Il finanziamento massimo è di € 60.000, mentre il contributo minimo è pari a € 1.000.
La domanda deve essere presentata in modalità telematica sul sito dell’Inail ed entro fine gennaio saranno disponibili le date di apertura e chiusura della procedura (compilazione delle domande e click day).

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Credito di imposta per la formazione 4.0

Quando si parla di welfare aziendale è indispensabile condividere con i dipendenti un questionario esplorativo affinché il datore di lavoro riesca a individuare i loro bisogni e soddisfarli attraverso un regolamento ad hoc. È utile includere anche domande sul clima aziendale, l’ambiente di lavoro e le aspettative dei dipendenti, dalle cui risposte possono emergere situazioni a volte sconosciute al datore di lavoro. Una di queste riguarda la formazione professionale. I dipendenti spesso manifestano l’esigenza di essere più istruiti, non si sentono sufficientemente preparati per le mansioni che devono svolgere e le responsabilità che ne derivano diventano altrettanti disagi e non opportunità di crescita. Tutto questo, nel tempo, può causare l’allontanamento di validi dipendenti perché insicuri e insoddisfatti.
Per questi motivi i datori di lavoro devono investire anche su un costante aggiornamento di competenze, capacità, esperienze: in una parola sola, investire in “learning”, che si traduce anche in una valida strategia per attrarre nuovi talenti desiderosi di crescita professionale.
Questo orientamento viene supportato dall’ultima legge di Bilancio (L. 160/2019) che all’art. 1 cc. 210-217 proroga quanto introdotto dall’art. 1, cc. 46-56 L. 27.12.2017, n. 205 e conferma per il 2020 il credito di imposta finalizzato all’acquisizione e consolidamento delle competenze tecnologiche legate ai piani di impresa 4.0. Le attività formative devono quindi riguardare i vari ambiti della cyber securitybig data e analisi dei dati, cloud computing, interfaccia uomo/macchina, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata, integrazione digitale dei processi aziendali. Il credito sarà riconosciuto per le spese sostenute nel 2020 e varia a seconda della dimensione dell’impresa: il 50% delle spese ammissibili nel limite annuale di 300.000 euro nel caso di piccole imprese, il 40% entro 250.000 euro per le medie imprese e il 30% entro 250.000 euro per le grandi imprese. Il credito di imposta sarà utilizzabile solo in compensazione dall’esercizio successivo a quello di sostenimento delle spese.
La gestione e il monitoraggio dell’agevolazione sono affidate al Ministero dello Sviluppo Economico, a cui le imprese sono tenute a inviare una comunicazione ad hoc con le modalità che saranno stabilite dal Mise stesso. Continuano comunque ad applicarsi le disposizioni del D.M. Sviluppo Economico 4.05.2018, con esclusione dell’obbligo di depositare all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente l’accordo collettivo aziendale o territoriale, che viene dunque abrogato. Questo significativo snellimento consentirà di accedere con più facilità al credito di imposta, soprattutto per le PMI che non sempre sono strutturate per affrontare iter burocratici impegnativi. Anche la modulazione del credito di imposta conferma la volontà del legislatore di sostenere maggiormente le piccole imprese che spesso hanno meno risorse da investire in ambito formazione, rischiando nel medio-lungo termine di non riuscire a rimanere al passo con le conoscenze sull’evoluzione tecnologica, con una perdita di competitività sul mercato.
La formazione ai dipendenti non può più essere una libera scelta del datore di lavoro, ma deve entrare puntualmente nei progetti di investimento delle imprese perché la crescita in azienda sarà sempre più vincolata non solo al rinnovamento tecnologico, ma anche e soprattutto alla riqualificazione dei dipendenti che ci lavorano.

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CUNEO FISCALE DAL 01 LUGLIO 2020

I 12 scaglioni dal 1.07.2020 con meccanismo decrescente all’aumentare del reddito. Imminente l’iter parlamentare (60 giorni per la conversione).

  • Per il nuovo cuneo fiscale, la bozza di decreto in fase di licenziamento prevede aumenti in busta paga dal 1.07.2020 per 16 milioni di lavoratori dipendenti. L’arrivo in Aula è dato per imminente, con 60 giorni di tempo per la conversione; lo stanziamento è di € 3 miliardi per il 2020 e di 5 per il 2021.
  • Ci guadagnerà soprattutto chi finora era incluso dal bonus Renzi, che percepirà un incremento netto di circa € 100 mensili se si trova nella fascia di reddito tra € 26.600 e € 28.000, con meccanismo decrescente al salire del reddito e l’azzeramento alla soglia di € 40.000.
  • La platea cresce di 4,3 milioni di lavoratori rispetto al bonus Renzi, con aumenti annui da € 1.200 a € 192 (da € 100 a € 16 netti in più al mese).
  • Chi percepisce il bonus Renzi da € 80 arriverà a € 100 (€ 20 in più) per la fascia fino a € 28.000 di reddito. Da questa soglia in poi, partirà un meccanismo a scalare e il credito di imposta si trasformerà in detrazione, diminuendo di valore;
    • reddito annuo fino a € 29.000: bonus € 1.166 annui (€ 97/mese);
    • reddito annuo fino a € 30.000: bonus € 1.131 annui (€ 94/mese);
    • reddito annuo fino a € 31.000: bonus € 1.097 annui (€ 91/mese);
    • reddito annuo fino a € 32.000: bonus € 1.029 annui (€ 88,5 mese);
    • reddito annuo fino a € 33.000: bonus € 1.029 annui (€ 85,7mese);
    • reddito annuo fino a € 34.000: bonus € 994 annui (€ 83/mese);
    • reddito annuo fino a € 35.000: bonus € 960 annui (€ 80/mese);
    • reddito annuo fino a € 36.000: bonus € 768 annui (€ 64/mese);
    • reddito annuo fino a € 37.000: bonus € 576 annui (€ 48/mese);
    • reddito annuo fino a € 38.000: bonus € 384 annui (€ 32/mese);
    • reddito annuo fino a € 39.000: bonus € 192 annui (€ 16/mese).

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Mezzi tracciabili per la detrazione delle spese


Ai fini fiscali, una novità degna di nota della recente legge di Bilancio è l’introduzione dell’obbligo di utilizzo di strumenti come bonifici bancari, postali, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari o circolari.

La legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha introdotto ai commi 679 e 680 l’obbligo di utilizzare mezzi tracciabili per il pagamento di oneri detraibili. Gli strumenti tracciabili possono essere bonifici bancari, postali, o carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari o circolari, esclusi i contanti.
Gli oneri sostenuti dal contribuente che comportano una detrazione del 19% ai fini Irpef sono a titolo esemplificativo:
• spese sanitarie;
• spese veterinarie, per le quali tra l’altro si è alzato il tetto massimo di spesa detraibile, dai precedenti 387 a 500 euro per il 2020 (pur sempre con la franchigia di 129,11 euro);
• spese per la frequenza ai corsi universitari, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie;
• premi per assicurazioni sulla vita o di invalidità;
• spese per l’iscrizione di ragazzi (dai 5 ai 18 anni) a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, scuole di musica, cori, bande, riconosciute dalla P.A. Questa è una novità della legge di Bilancio 2020 e spetta al contribuente con un reddito fino a 36.000 euro e nel limite di 1.000 euro annui di spesa.
Se il contribuente intende fruire della detrazione, non può pagare tali spese in contanti. Tuttavia, è prevista un’eccezione: si possono continuare a pagare in contanti i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
Questo significa, per esempio, che i farmaci, i medicinali, i dispositivi medici acquistati in farmacia potranno continuare a essere pagati anche in contanti, tuttavia le prestazioni mediche dovranno essere pagate con mezzi tracciabili. Si pensi, per esempio, alla visita dal fisioterapista o dallo psicologo o da qualunque altra figura medica professionale che consente la detrazione citata: deve essere saldata mediante mezzi di pagamento tracciabili. Ciò implica che tali figure professionali dovrebbero dotarsi di POS così da adempiere alla norma anche con l’utilizzo di bancomat, carte di credito, ecc.
Si ricorda che il D.L. 124/2019, dal 1.07.2020, ha introdotto la possibilità per gli esercenti attività d’impresa o lavoratori autonomi con ricavi/compensi dell’anno precedente inferiori a 400.000 euro, di fruire di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di credito, di debito o prepagate emesse da banche, poste, intermediari finanziari, ecc. Tali operatori finanziari devono trasmettere telematicamente all’Agenzia le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito. In sede di conversione in legge è stato aggiunto che la Banca d’Italia entro il 24.01 individuerà modalità e criteri con cui gli operatori finanziari trasmetteranno agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento; inoltre, è stato aggiunto che il credito si estende anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Infine, occorre ricordare che, sempre in sede di conversione in legge del D.L. 124/2019, è stato eliminato l’art. 23 che prevedeva sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito.

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CORRISPETTIVI TELEMATICI – Circolare per la clientela n.02/2020


La presente Circolare analizza le novità applicabili dall’1.1.2020 in materia di obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui al DLgs. 5.8.2015 n. 127.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’ampliamento delle ipotesi di esclusione dall’obbligo;
– l’aggiornamento delle specifiche tecniche;
– il rinvio del termine di adeguamento dei registratori telematici ai fini della c.d. “lotteria degli scontrini”;
– l’invio dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

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I 10 principali incentivi per l’occupazione 2020

In sintesi le principali misure 2020 per assunzione agevolata di lavoratori.

  • Bonus eccellenze: riguarda l’assunzione di giovani laureati brillanti con l’esonero per 12 mesi dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro entro il limite di € 8.000. Vale per gli under 30 con laurea specialistica con 110 e lode e media ponderata non inferiore a 108/110.
  • Apprendistato di primo livello: le Pmi fino a 9 dipendenti possono assumere con un contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale nel 2020 (la norma non è strutturale) con l’azzeramento dei contributi per i primi 36 mesi di rapporto per i giovani tra i 15 e i 25 anni. L’abbattimento dei contributi era già stato in vigore tra il 2012 e il 2016. Riguarda circa il 5% degli apprendisti complessivi. Per gli anni di contratto di apprendistato successivi al terzo, l’aliquota resta al 10%.
  • Agevolazioni per apprendistato: si possono assumere giovani tra i 15 e i 29 anni con contratto a tempo indeterminato a causa mista (lavoro e formazione) con sgravi contributivi differenziati. I datori di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 9 hanno una aliquota contributiva pari al 10%.
  • Sgravio per under 35: sarà ancora possibile per le aziende assumere lavoratori under 35 con uno sgravio del 50% dei contributi con un limite fissato a € 3.000 annui per un anno. L’agevolazione sale al 100% per i giovani del Sud e vale sia per le assunzioni a tempo indeterminato sia per le trasformazioni di contratti a termine in contratti stabili.
  • Assunzione lavoratori in cigs: l’impresa che assume con contratto a tempo pieno e indeterminato un lavoratore in cassa integrazione da almeno 3 mesi ha una riduzione dell’aliquota contributiva per 12 mesi analoga a quella per gli apprendisti (al 10%). Sono stati assunti con questa agevolazione solo 39 addetti nel 2018.
  • Reddito di cittadinanza: è previsto l’esonero del versamento dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di un beneficiario del reddito di cittadinanza, con esclusione dei contributi Inail. Il limite è nell’importo mensile del Rdc che spetta al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di € 780. La durata dipende dalle mensilità già fruite e raggiunge al massimo 18 mesi.
  • Occupazione femminile: è previsto di uno sgravio del 50% dei contributi per un massimo di 18 mesi per le donne con oltre 50 anni e disoccupate da almeno 12 mesi e per quelle assunte in settori con alta disparità (almeno il 25%) nell’occupazione tra uomini e donne.
  • Over 50 in disoccupazione: i datori di lavoro privati che assumono persone con oltre 50 anni disoccupate da oltre 12 mesi hanno uno sgravio contributivo del 50% per 12 mesi in caso di contratto a termine e di 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato.
  • Percettori di Naspi: per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di persone che percepiscono la Naspi è previsto un incentivo economico pari al 20% della Naspi mensile non ancora percepita dal lavoratore.
  • Disabili: per l’assunzione di disabili sono previste agevolazioni per 36 mesi pari al 70% della retribuzione mensile lorda in caso di soggetti con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% e del 35% della retribuzione mensile lorda in caso di assunzione di disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%.
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Ricerchiamo Laureati per tirocinio Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

Selezioniamo laureato/a, anche alla prima esperienza (neolaureato), fortemente motivato/a per lo svolgimento del tirocinio professionale. L’inserimento è finalizzato alla maturazione del periodo di praticantato propedeutico al sostenimento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti e ad una successiva collaborazione con ampie possibilità di crescita all’interno dello Studio.

Per candidarsi si prega di inviare il proprio curriculum vitae, completo di dettaglio degli esami universitari sostenuti, al seguente indirizzo: a.missori@emvas.it

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Approfondimento n.1/2020 – LEGGE DI BILANCIO 2020: NOVITÀ IN MATERIA FISCALE

La L. 27.12.2019 n. 160 (c.d. “legge di bilancio 2020”) è stata pubblicata sul S.O. n. 45 della G.U. 30.12.2019 n. 304 ed è entrata in vigore l’1.1.2020.

Numerose disposizioni prevedono però decorrenze specifiche.

Tra le principali novità in materia di agevolazioni si segnalano:

  • l’abrogazione dell’imposta sostitutiva del 20% per le persone fisiche con ricavi e compensi fino a 000,00 euro;
  • le modifiche al regime forfetario di cui alla 190/2014;
  • l’introduzione di un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumen- tali, che sostituisce, di fatto, la proroga dei super-ammortamenti e degli iper-

In materia di reddito di impresa e di lavoro autonomo, si evidenziano:

  • l’aumento della percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell’IMU relativa agli im- mobili strumentali, con previsione di deducibilità integrale dal periodo di imposta 2022 “solare”;
  • la riapertura dell’estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’impren- ditore individuale;
  • la riapertura della rivalutazione dei beni d’impresa;
  • il ripristino dell’ACE, dal periodo d’imposta 2019 “solare”.

Tra le altre novità in materia di imposte dirette si segnala la previsione di un’addizionale IRES del 3,5% sui redditi derivanti dalle attività in concessione nel settore dei trasporti, dal periodo di imposta 2019 “solare”.

Per quanto riguarda le imposte patrimoniali, rileva l’estensione di IVIE e IVAFE anche a persone fisiche imprenditori e lavoratori autonomi, enti non commerciali (tra cui anche i trust e le fondazioni), società semplici ed enti alle stesse equiparati.

Per quanto riguarda gli immobili, si evidenziano:

  • la proroga delle detrazioni IRPEF/IRES spettanti in relazione agli interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio, nonché del d. “bonus mobili”;
  • l’introduzione del d. “bonus facciate”;
  • l’eliminazione della possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici (lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 000,00 euro);
  • la previsione “a regime” dell’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone

In ambito IVA e di altre imposte indirette si segnalano:

  • la sterilizzazione della clausola di salvaguardia relativa alle aliquote IVA ordinaria e “ridotta”;
  • l’entrata in vigore, dall’1.1.2020, della nuova “imposta sui servizi digitali”;
  • l’introduzione delle imposte sul consumo dei manufatti con singolo impiego e sul consumo di bevande

Da ultimo, in materia di tributi locali, va segnalata, l’abolizione, a decorrere dal 2020, della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), con riscrit- tura della disciplina dell’IMU (di fatto, dall’1.1.2020 viene abolita la TASI).

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LEGGE DI BILANCIO 2020 – Circolare per la clientela n.01/2020


La presente Circolare riepiloga le principali novità in materia fiscale, di agevolazioni, di lavoro e previdenza, contenute nella L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020).

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LEGGE DI BILANCIO 2020 – Circolare per la clientela n.59/2019

La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”), convertito nella L. 19.12.2019 n. 157.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi;
– il contrasto alle indebite compensazioni nel modello F24;
– la proroga della compensazione dei crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo;
– la tassazione dei dividendi percepiti da società semplici;
– la misura degli acconti dovuti;
– le nuove scadenze, dal 2021, per la consegna e trasmissione telematica delle certificazioni del sostituto d’imposta, per le comunicazioni dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni e per i modelli 730;
– il regime IVA delle prestazioni didattiche;
– la fatturazione elettronica;
– la “lotteria degli scontrini”;
– il contrasto alle frodi in materia di accise;
– i limiti all’utilizzo dei contanti;
– le violazioni tributarie penalmente rilevanti.


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