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Prelievo in contanti dal conto corrente

Sotto un profilo puramente tecnico, il correntista può prelevare fino all’ultimo soldo dal proprio conto corrente. Tuttavia, la banca è tenuta a inviare in automatico una segnalazione all’Uif sui prelievi superiori a € 10.000. La comunicazione in tal caso non viene trasmessa dall’Uif all’Agenzia delle Entrate, ma eventualmente alla Procura della Repubblica.

Una volta in possesso dei contanti, non è consentito trasferirli o spenderli se si tratta di importi superiori a € 3.000 (€ 2.000 dal 1.07.2020), essendo obbligatorio il ricorso a strumenti tracciabili e a un intermediario bancario/finanziario; le sanzioni in materia possono arrivare a € 50.000.

Effettuare l’operazione frazionata (per esempio, 10 prelievi da € 1.000 ognuno) comporta per il correntista sia l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, sia il rischio di una verifica della Procura della Repubblica.

Le sanzioni sono previste non per il prelievo dal conto di somme superiori a € 3.000, ma per operazioni in contante oltre tale importo.

Come noto, sono in vigore presunzioni per le operazioni eseguite da imprenditori (doppio limite ai prelievi: € 1000 al giorno e 5.000 al mese).

Per i titolari di partita Iva, l’orientamento prevalente è l’equiparazione ai contribuenti privati: i prelievi da conto corrente non sarebbero quindi sottoposti a controlli fiscali, per quanto esistano pronunce di segno opposto (equiparazione agli imprenditori).

Infine, si ricorda la norma generale del Tuir secondo cui bonifici e versamenti sul conto corrente, se non giustificati, si presumono reddito da assoggettare a tassazione.

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REGIME FORFETTARIO – Circolare per la clientela n.04/2020

La presente Circolare analizza la disciplina relativa all’agevolazione contributiva prevista per gli imprenditori individuali (artigiani e commercianti) che applicano il regime agevolato forfetario previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), come modificato dalla L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020).
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i requisiti che devono essere posseduti per utilizzare il regime agevolato;
– il contenuto dell’agevolazione contributiva;
– le modalità di presentazione della domanda all’INPS;
– il termine di presentazione della domanda da parte dei soggetti che aderiscono per la prima volta all’agevolazione contributiva, che, per avere effetto nel 2020, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 28.2.2020.

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CASSETTE DI SICUREZZA

Un servizio per la tutela dei propri beni di valore, preziosi, documenti personali e investimenti. Un servizio che si sta riscoprendo è quello delle cassette di sicurezza offerto dagli istituti bancari ma anche da società private apposite che mettono a disposizione dei caveau per il deposito di oggetti di valore (ad esempio quadri). Come detto, un servizio che si va riscoprendo anche se pare non sia mai andato in disuso visto che le stime parlano di decine di miliardi conservati nelle cassette di sicurezza, soltanto pensando al denaro contante lì custodito. Ecco un piccolo vademecum per capire di che tipo di servizio si tratti e quali sono le novità in materia.

È un contratto

La decisione di accedere ad un servizio di questo tipo si prende quando abbiamo oggetti preziosi (monete, gioielli, ecc.) ma anche documenti che preferiamo non lasciare in casa, dove è alto il rischio di furti.

Per attivare una cassetta di sicurezza solitamente ci si rivolge alla propria banca, con la quale viene stipulato un contratto vero e proprio, con clausole ben specifiche, dei diritti e dei doveri da rispettare. Il canone annuo parte in genere da € 50,00/ € 100,00 anche se può salire a seconda delle dimensioni. Alcuni istituti lo rendono gratuito per i clienti più facoltosi. Dopo la sottoscrizione del contratto, il titolare della cassetta di sicurezza ne riceve le chiavi e deposita la propria firma e quella di eventuali terzi delegati per l’accesso. Accesso che avviene in totale autonomia, con un funzionario della banca che ogni volta accerta l’identità del cliente e lo accompagna negli ambienti prepositi.

Tutti gli accessi vengono registrati, sia da parte dell’interessato che dei delegati.

Privacy, qualcosa è cambiato

Solo l’intestatario della cassetta di sicurezza ne conosce il contenuto, e lo può gestire come meglio crede. Mentre la banca è tenuta a custodire quei beni con il più alto grado di sicurezza (videosorveglianza, sistemi d’allarme, ecc.).

L’anonimato viene garantito, ma solo per quanto concerne il contenuto della cassetta di sicurezza. Negli ultimi anni, infatti, le leggi in materia sono cambiate proprio riguardo a questioni legate al riciclaggio di denaro o all’evasione fiscale: in un caso di accertamento, infatti, l’Agenzia delle Entrate può ottenere l’eventuale apertura della cassetta di sicurezza, oltre ovviamente ai nomi dei titolari di questo servizio. Dunque, rispetto al passato, se è rimasto elevato il grado di sicurezza di una cassetta bancaria, si è ridimensionato quello della privacy per averne una.

Sicurezza

La banca è tenuta a custodire la cassetta/deposito (e, quindi, i beni della controparte) in un ambiente dove deve essere garantito il più alto grado di sicurezza.

Inoltre, contro episodi spiacevoli in genere sottoscrive una polizza proprio per i risarcimenti in caso di ammanchi dei beni del cliente. In caso di furti o rapine, la materia giuridica spiega che si tratta di casi non fortuiti ma prevedibili, quindi la banca è tenuta al risarcimento.

 

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NUOVA RC AUTO FAMILIARE

Grazie ad un emendamento al Decreto Fiscale da poco approvato, dal 2020 entra in vigore la cosiddetta “RC Auto familiare”, un provvedimento nato col dichiarato intento di diminuire le spese assicurative delle famiglie italiane e, al contempo, ridurre il notevole divario di costi oggi esistente tra Nord e Sud del Paese.

Le novità

Il principio su cui si basa è molto semplice e richiama, ampliandone la sfera applicativa, la Legge Bersani del 2007: la classe di merito più bassa potrà essere trasferita ai veicoli degli altri componenti della famiglia, siano essi a 2 o a 4 ruote. Per fare un esempio, se in famiglia si possiede un motorino in 14a fascia e un’auto in 1a, a partire dal successivo rinnovo della polizza assicurativa, anche il motorino ricadrà nella 1a fascia.

Naturalmente tale trasferimento non è esente da limitazioni, potendo avvenire solo in fase di rinnovo ed essendo necessario che l’attestato di rischio non riporti incidenti con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi 5 anni. Inoltre, non può essere applicato agli autocarri, ai mezzi a noleggio o intestati al datore di lavoro.

Secondo le ottimistiche previsioni dei promotori, una famiglia media beneficerebbe di un risparmio pari al 30% – 40% sulla polizza auto RC, con punte addirittura superiori al 50% nel caso di nuclei familiari composti da 4 persone con 2 auto e 2 motorini.

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NUOVA DISCIPLINA VERSAMENTO RITENUTE – Circolare per la clientela n.03/2020

La presente Circolare analizza la nuova disciplina relativa al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi dei lavoratori impiegati nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi, di cui all’art. 17-bis del DLgs. 241/97 introdotto dall’art. 4 del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019), alla luce del provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate 6.2.2020 n. 54730 e dei chiarimenti finora forniti dalla stessa Agenzia.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– la decorrenza della nuova disciplina;
– gli obblighi dell’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice;
– le modalità di versamento delle ritenute fiscali;
– gli obblighi del committente e le relative sanzioni;
– i requisiti di affidabilità per la disapplicazione della nuova disciplina;
– il rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate del certificato attestante i requisiti per la disapplicazione della nuova disciplina.


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Blockchain finanziata dalla UE

Per fare domanda basterà compilare un breve form online entro il 10 febbraio 2020 dal sito in questo link.

Grazie al programma europeo Blockstart, le PMI potranno entrare in contatto con sviluppatori e testare nuove applicazioni blockchain. L’obiettivo è facilitare nuove partnership per aumentare il business a reciproco vantaggio dei fornitori e delle PMI. Sono disponibili fino a 4.500 euro a fondo perduto per ogni azienda a fino a 20.000 euro per ogni sviluppatore. Il progetto ha una durata complessiva di circa 6 mesi e si prefigge di creare una comunità della blockchain a livello europeo.

Il programma BlockStart lancia la prima di 3 Open Call per applicazioni in fintechICT e retail. Questo programma di mentoring intensivo in 3 fasi inizia con il kick-off Ideation, dopo di che i fornitori di soluzioni blockchain/DLT di maggior successo sono ammessi a una fase di prototipo di 4 mesi volta a supportare la fattibilità del lancio del prodotto sul mercato. Infine, durante la fase pilota (2 mesi), le start up/PMI che lavorano con blockchain e altri DLT avranno un’opportunità unica di convalidare le loro soluzioni pilotando le loro innovazioni con gli utenti finali.
Oltre alle opportunità di mentoringformazione e networking, ogni sviluppatore DLT può ricevere fino a 20.000 euro, mentre gli utenti che adottano le PMI possono ricevere 4.500 euro. La presentazione per l’Open Call #1 si chiude il 10 febbraio 2020 alle 17:00 (ora di Bruxelles).
BlockStart è gestito da Bright Pixel, CIVITTA e F6S ed è finanziato dal programma UE H2020 per la ricerca e l’innovazione.

 

 

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Requisiti pensionistici per il 2020

L’INPS, con la circolare n. 19 del 2020, aggiorna i requisiti minimi di riferimento richiesti per l’accesso alle varie forme di pensionamento attualmente in vigore.

Pensione di vecchiaia

Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata è pari a 67 anni. I lavoratori dipendenti, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o che siano stati addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, per il periodo previsto dalla legge, e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia è fissato, anche per il biennio 2021/2022, al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico non è ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2019/2020.

Pensione anticipata

Introdotta dalla riforma Monti-Fornero, si può – semplificando – definire come quella prestazione previdenziale cui è possibile accedere non raggiungendo una certa età, bensì perfezionando un requisito di natura contributiva. Questo significa che diventa appunto possibile andare in pensione prima dei 67 anni richiesti dalla pensione di vecchiaia (da qui, il nome di “anticipata”), a condizione di aver accumulato un certo numero di contributi.
A differenza di quanto non accada con la pensione di vecchiaia, persiste dunque in questo caso una differenza nei requisiti tra i due sessi.
Il requisito per la pensione anticipata è 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, fino al 31 dicembre 2026. Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
Per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico si perfeziona anche per il biennio 2021/2022 al raggiungimento dei 64 anni.

Lavoratori precoci

Il requisito per il conseguimento della pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”, anche per il biennio 2021-2022, resta fissato ad almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Pensione di anzianità

La pensione di anzianità così come intesa in passato (35 anni di contributi e requisito anagrafico in ultimo pari a 62 anni o 40 anni di contributi) non esiste più: pensata in origine per permettere al lavoratore che avesse raggiunto una determinata anzianità contributiva di andare in pensione a prescindere dall’età, è stata infatti dapprima modificata nel 2004 mediante l’introduzione di requisiti aggiuntivi rispetto a quello contributivo e quindi del tutto “pensionata” dalla riforma Monti-Fornero che l’ha nella pratica sostituita con la pensione anticipata, che consente comunque al lavoratore di andare in pensione prima della soglia anagrafica prevista dalla pensione di vecchiaia a fronte di un certo numero di contributi.

Mediante appositi provvedimenti legislativi sono stati comunque “salvaguardati” alcuni assicurati che, ritenuti nella posizione di dover comunque essere tutelati dal sistema previdenziale, hanno potuto in via eccezionale conservare l’accesso alla pensione con le regole ante Fornero.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 l’accesso alla pensione di anzianità avviene con i seguenti requisiti:
1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età;
2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, ed in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni;
3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni.
Clicca qui per leggere il testo integrale della circolare INPS 19 del 07.02.2020

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Limite del reddito di lavoro dipendente percepito per i forfetari dal 2020

QUESITO
In conseguenza delle nuove cause ostative all’accesso del regime forfettario, si chiede come comportarsi per
la verifica del superamento della soglia del reddito di lavoro dipendente, considerato che l’emissione della
Certificazione Unica è in scadenza il 7.03.2020.
RISPOSTA
Il quesito riguarda un tema di assoluta centralità che necessita di un intervento chiarificatore. Sulla specifica
questione, infatti, il 17.01.2020 il Governo, durante un question time, ha precisato l’esigenza di venire incontro
a tutti quei contribuenti che non sono certi di avere oltrepassato i 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente, e
che potranno verificare tale condizione soltanto al ricevimento della loro Certificazione Unica nel mese di
marzo 2020.
In tal senso si è accennato alla possibilità di accettare, quale verifica del limite dei 30.000 euro, anche la
somma dei cedolini o buste paga ricevuti nel 2019, indipendentemente dal fatto che, successivamente,
dovesse risultare un dato diverso.
Ciò premesso, attualmente manca una precisazione ufficiale (Videoforum 2020 Italia Oggi).

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Ristrutturazioni edilizie e bonus mobili 2020

La legge di Bilancio proroga al 31.12.2020 due agevolazioni sulla casa particolarmente apprezzate dai contribuenti.

 

Lavori sugli immobili e agevolazioni fiscali, un connubio che le Leggi di Bilancio ripropongono da diversi anni. Anche per il 2020 vecchi e nuovi bonus casa: fa capolino il bonus facciate e vengono riconfermati ecobonus, bonus ristrutturazioni edilizie e bonus mobili. Per le ristrutturazioni edilizie viene prorogata al 31.12.2020 (con ennesima modifica del D.L. 4.06.2013 n. 63) la percentuale di detrazione delle spese sostenute che rimane al 50%. Il tetto di spesa è sempre pari a 96.000 euro così come non variano i soggetti che possono beneficiarne. Immutati anche gli interventi agevolabili a norma dell’art. 16-bis del Tuir, così riepilogabili:
– manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni degli edifici residenziali;
– interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
– interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
– interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;
– interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
– interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare infortuni domestici;
– interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti, per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti;
– interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.
Prevista anche la proroga del bonus mobili che consente una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Invariato il tetto di 10.000 euro e la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo. Attenzione però, questa detrazione spetta solo ai soggetti che hanno realizzato interventi di ristrutturazione a decorrere dal 1.01.2019.
Per le detrazioni citate non vi sono limitazioni legate al reddito, introdotte invece per alcune di quelle elencate all’art. 15 del Tuir.

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Progetti di Innovazione Digitale

Presentazione domande 

Dalle ore 12:00 del 4 marzo 2020 e fino alle entro le ore 18:00 del 21 aprile 2020.

Progetti e Costi Ammissibili

Sono agevolabili Progetti che prevedono l’adozione di una o più soluzioni tecnologiche o sistemi digitali, finalizzate a introdurre innovazioni nei processi produttivi, logistici, organizzativi e commerciali quali: digital marketing: soluzioni di digital marketing; e-commerce; punto vendita digitale; prenotazione e pagamento; sistemi Self scanning e Self checkout; stampa 3D; internet of things; logistica digitale; amministrazione digitale; sicurezza digitale; sistemi integrati ed altre soluzioni e sistemi basati su tecnologie coerenti con i paradigmi di Industria 4.0.

Tutti i Progetti devono:

  1. essere realizzati da MPMI, inclusi i Liberi Professionisti, in forma singola o tramite Aggregazioni Temporanee, composte al massimo da 6 MPMI;
  2. essere realizzati a beneficio di una attività imprenditoriale svolta dalla MPMI in una o più Sedi Operative localizzate nel territorio del Lazio;
  3. prevedere Costi Ammissibili (inclusi i Costi a forfait) non inferiori a:
    • 50.000 Euro nel caso di Progetti presentati da una MPMI in forma singola;
    • 50.000 Euro, con un importo minimo di 20.000 Euro per singola MPMI, nel caso di Progetti da realizzare mediante una Aggregazione Temporanea.
  4. non risultare completati (data ultima fattura) alla data della presentazione della Domanda via PEC, fermo il rispetto dei limiti previsti per l’ammissibilità delle spese;
  5. non riguardare attività imprenditoriali che rientrino nei Settori Esclusi;
  6. non riguardare attività imprenditoriali che sono state rilocalizzate al di fuori dell’area interessata da un programma operativo cofinanziato dai Fondi SIE dopo aver ottenuto un sostegno da tale programma

Contributo

L’Aiuto è concesso in regime De Minimis, sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 40% dell’importo complessivo del Progetto ammesso.

Nel caso in cui la MPMI opti per il contributo in RGE, tale regime sarà applicato a tutte le Spese Ammissibili da rendicontare; la quota di contributo sui Costi a forfait (del personale e indiretti) potrà comunque essere concessa esclusivamente in regime De Minimis, con intensità di Aiuto del 40%.

Il contributo dovrà comunque rispettare, se del caso riducendo l’intensità di Aiuto concedibile:

a) l’ammontare massimo di 200.000 Euro per ciascuna MPMI, anche in caso di Progetti presentati e realizzati da più MPMI mediante un’Aggregazione Temporanea;

b) il massimale per singola Impresa Unica previsto dal De Minimis, per i contributi riconosciuti a tale titolo;

c) il divieto di cumulo con altri Aiuti concessi sulle stesse spese, ove tale cumulo comporti il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati nel RGE, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;

d) eventuali vincoli previsti dalla normativa relativa ad altre forme di sostegno ottenute sulle medesime spese.

Beneficiari

I destinatari degli Aiuti previsti dal presente Avviso sono le MPMI, inclusi i Liberi Professionisti, con Sede Operativa nel territorio della Regione Lazio, in forma singola o aggregata.

Al momento della presentazione della domanda i richiedenti devono avere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa necessaria a completare il Progetto, ovvero avere il Fatturato pari ad almeno 5 volte il valore del Progetto non coperto dal contributo. In alternativa, la capacità amministrativa finanziaria e operativa sarà verificata con riferimento al Patrimonio netto, che deve essere pari ad almeno il valore del Progetto non coperto dal contributo.

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Avviso-Pubblico-1