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Blockchain finanziata dalla UE

Per fare domanda basterà compilare un breve form online entro il 10 febbraio 2020 dal sito in questo link.

Grazie al programma europeo Blockstart, le PMI potranno entrare in contatto con sviluppatori e testare nuove applicazioni blockchain. L’obiettivo è facilitare nuove partnership per aumentare il business a reciproco vantaggio dei fornitori e delle PMI. Sono disponibili fino a 4.500 euro a fondo perduto per ogni azienda a fino a 20.000 euro per ogni sviluppatore. Il progetto ha una durata complessiva di circa 6 mesi e si prefigge di creare una comunità della blockchain a livello europeo.

Il programma BlockStart lancia la prima di 3 Open Call per applicazioni in fintechICT e retail. Questo programma di mentoring intensivo in 3 fasi inizia con il kick-off Ideation, dopo di che i fornitori di soluzioni blockchain/DLT di maggior successo sono ammessi a una fase di prototipo di 4 mesi volta a supportare la fattibilità del lancio del prodotto sul mercato. Infine, durante la fase pilota (2 mesi), le start up/PMI che lavorano con blockchain e altri DLT avranno un’opportunità unica di convalidare le loro soluzioni pilotando le loro innovazioni con gli utenti finali.
Oltre alle opportunità di mentoringformazione e networking, ogni sviluppatore DLT può ricevere fino a 20.000 euro, mentre gli utenti che adottano le PMI possono ricevere 4.500 euro. La presentazione per l’Open Call #1 si chiude il 10 febbraio 2020 alle 17:00 (ora di Bruxelles).
BlockStart è gestito da Bright Pixel, CIVITTA e F6S ed è finanziato dal programma UE H2020 per la ricerca e l’innovazione.

 

 

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Requisiti pensionistici per il 2020

L’INPS, con la circolare n. 19 del 2020, aggiorna i requisiti minimi di riferimento richiesti per l’accesso alle varie forme di pensionamento attualmente in vigore.

Pensione di vecchiaia

Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata è pari a 67 anni. I lavoratori dipendenti, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o che siano stati addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, per il periodo previsto dalla legge, e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia è fissato, anche per il biennio 2021/2022, al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico non è ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2019/2020.

Pensione anticipata

Introdotta dalla riforma Monti-Fornero, si può – semplificando – definire come quella prestazione previdenziale cui è possibile accedere non raggiungendo una certa età, bensì perfezionando un requisito di natura contributiva. Questo significa che diventa appunto possibile andare in pensione prima dei 67 anni richiesti dalla pensione di vecchiaia (da qui, il nome di “anticipata”), a condizione di aver accumulato un certo numero di contributi.
A differenza di quanto non accada con la pensione di vecchiaia, persiste dunque in questo caso una differenza nei requisiti tra i due sessi.
Il requisito per la pensione anticipata è 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, fino al 31 dicembre 2026. Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
Per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico si perfeziona anche per il biennio 2021/2022 al raggiungimento dei 64 anni.

Lavoratori precoci

Il requisito per il conseguimento della pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”, anche per il biennio 2021-2022, resta fissato ad almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Pensione di anzianità

La pensione di anzianità così come intesa in passato (35 anni di contributi e requisito anagrafico in ultimo pari a 62 anni o 40 anni di contributi) non esiste più: pensata in origine per permettere al lavoratore che avesse raggiunto una determinata anzianità contributiva di andare in pensione a prescindere dall’età, è stata infatti dapprima modificata nel 2004 mediante l’introduzione di requisiti aggiuntivi rispetto a quello contributivo e quindi del tutto “pensionata” dalla riforma Monti-Fornero che l’ha nella pratica sostituita con la pensione anticipata, che consente comunque al lavoratore di andare in pensione prima della soglia anagrafica prevista dalla pensione di vecchiaia a fronte di un certo numero di contributi.

Mediante appositi provvedimenti legislativi sono stati comunque “salvaguardati” alcuni assicurati che, ritenuti nella posizione di dover comunque essere tutelati dal sistema previdenziale, hanno potuto in via eccezionale conservare l’accesso alla pensione con le regole ante Fornero.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 l’accesso alla pensione di anzianità avviene con i seguenti requisiti:
1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età;
2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, ed in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni;
3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni.
Clicca qui per leggere il testo integrale della circolare INPS 19 del 07.02.2020

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Limite del reddito di lavoro dipendente percepito per i forfetari dal 2020

QUESITO
In conseguenza delle nuove cause ostative all’accesso del regime forfettario, si chiede come comportarsi per
la verifica del superamento della soglia del reddito di lavoro dipendente, considerato che l’emissione della
Certificazione Unica è in scadenza il 7.03.2020.
RISPOSTA
Il quesito riguarda un tema di assoluta centralità che necessita di un intervento chiarificatore. Sulla specifica
questione, infatti, il 17.01.2020 il Governo, durante un question time, ha precisato l’esigenza di venire incontro
a tutti quei contribuenti che non sono certi di avere oltrepassato i 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente, e
che potranno verificare tale condizione soltanto al ricevimento della loro Certificazione Unica nel mese di
marzo 2020.
In tal senso si è accennato alla possibilità di accettare, quale verifica del limite dei 30.000 euro, anche la
somma dei cedolini o buste paga ricevuti nel 2019, indipendentemente dal fatto che, successivamente,
dovesse risultare un dato diverso.
Ciò premesso, attualmente manca una precisazione ufficiale (Videoforum 2020 Italia Oggi).

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Ristrutturazioni edilizie e bonus mobili 2020

La legge di Bilancio proroga al 31.12.2020 due agevolazioni sulla casa particolarmente apprezzate dai contribuenti.

 

Lavori sugli immobili e agevolazioni fiscali, un connubio che le Leggi di Bilancio ripropongono da diversi anni. Anche per il 2020 vecchi e nuovi bonus casa: fa capolino il bonus facciate e vengono riconfermati ecobonus, bonus ristrutturazioni edilizie e bonus mobili. Per le ristrutturazioni edilizie viene prorogata al 31.12.2020 (con ennesima modifica del D.L. 4.06.2013 n. 63) la percentuale di detrazione delle spese sostenute che rimane al 50%. Il tetto di spesa è sempre pari a 96.000 euro così come non variano i soggetti che possono beneficiarne. Immutati anche gli interventi agevolabili a norma dell’art. 16-bis del Tuir, così riepilogabili:
– manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni degli edifici residenziali;
– interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
– interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
– interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;
– interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
– interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare infortuni domestici;
– interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti, per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti;
– interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.
Prevista anche la proroga del bonus mobili che consente una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Invariato il tetto di 10.000 euro e la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo. Attenzione però, questa detrazione spetta solo ai soggetti che hanno realizzato interventi di ristrutturazione a decorrere dal 1.01.2019.
Per le detrazioni citate non vi sono limitazioni legate al reddito, introdotte invece per alcune di quelle elencate all’art. 15 del Tuir.

Approfondisci

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Progetti di Innovazione Digitale

Presentazione domande 

Dalle ore 12:00 del 4 marzo 2020 e fino alle entro le ore 18:00 del 21 aprile 2020.

Progetti e Costi Ammissibili

Sono agevolabili Progetti che prevedono l’adozione di una o più soluzioni tecnologiche o sistemi digitali, finalizzate a introdurre innovazioni nei processi produttivi, logistici, organizzativi e commerciali quali: digital marketing: soluzioni di digital marketing; e-commerce; punto vendita digitale; prenotazione e pagamento; sistemi Self scanning e Self checkout; stampa 3D; internet of things; logistica digitale; amministrazione digitale; sicurezza digitale; sistemi integrati ed altre soluzioni e sistemi basati su tecnologie coerenti con i paradigmi di Industria 4.0.

Tutti i Progetti devono:

  1. essere realizzati da MPMI, inclusi i Liberi Professionisti, in forma singola o tramite Aggregazioni Temporanee, composte al massimo da 6 MPMI;
  2. essere realizzati a beneficio di una attività imprenditoriale svolta dalla MPMI in una o più Sedi Operative localizzate nel territorio del Lazio;
  3. prevedere Costi Ammissibili (inclusi i Costi a forfait) non inferiori a:
    • 50.000 Euro nel caso di Progetti presentati da una MPMI in forma singola;
    • 50.000 Euro, con un importo minimo di 20.000 Euro per singola MPMI, nel caso di Progetti da realizzare mediante una Aggregazione Temporanea.
  4. non risultare completati (data ultima fattura) alla data della presentazione della Domanda via PEC, fermo il rispetto dei limiti previsti per l’ammissibilità delle spese;
  5. non riguardare attività imprenditoriali che rientrino nei Settori Esclusi;
  6. non riguardare attività imprenditoriali che sono state rilocalizzate al di fuori dell’area interessata da un programma operativo cofinanziato dai Fondi SIE dopo aver ottenuto un sostegno da tale programma

Contributo

L’Aiuto è concesso in regime De Minimis, sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 40% dell’importo complessivo del Progetto ammesso.

Nel caso in cui la MPMI opti per il contributo in RGE, tale regime sarà applicato a tutte le Spese Ammissibili da rendicontare; la quota di contributo sui Costi a forfait (del personale e indiretti) potrà comunque essere concessa esclusivamente in regime De Minimis, con intensità di Aiuto del 40%.

Il contributo dovrà comunque rispettare, se del caso riducendo l’intensità di Aiuto concedibile:

a) l’ammontare massimo di 200.000 Euro per ciascuna MPMI, anche in caso di Progetti presentati e realizzati da più MPMI mediante un’Aggregazione Temporanea;

b) il massimale per singola Impresa Unica previsto dal De Minimis, per i contributi riconosciuti a tale titolo;

c) il divieto di cumulo con altri Aiuti concessi sulle stesse spese, ove tale cumulo comporti il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati nel RGE, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;

d) eventuali vincoli previsti dalla normativa relativa ad altre forme di sostegno ottenute sulle medesime spese.

Beneficiari

I destinatari degli Aiuti previsti dal presente Avviso sono le MPMI, inclusi i Liberi Professionisti, con Sede Operativa nel territorio della Regione Lazio, in forma singola o aggregata.

Al momento della presentazione della domanda i richiedenti devono avere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa necessaria a completare il Progetto, ovvero avere il Fatturato pari ad almeno 5 volte il valore del Progetto non coperto dal contributo. In alternativa, la capacità amministrativa finanziaria e operativa sarà verificata con riferimento al Patrimonio netto, che deve essere pari ad almeno il valore del Progetto non coperto dal contributo.

Vai alla pagina del bando

Scarica l’avviso

Avviso-Pubblico-1

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Bando Isi Inail, il ritorno

Pubblicata la nuova misura: più di 250 milioni per le imprese che investono in sicurezza e salute dei lavoratori.

Ritorna l’appuntamento con il Bando ISI Inail 2019, la principale iniziativa dell’Istituto per sostenere con contributi a fondo perduto gli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Bando ISI Inail è finalizzato alla prevenzione e riduzione degli infortuni sui luoghi lavoro, sostenendo e incentivando le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; le micro e piccole imprese del settore agricolo sono agevolate nell’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature da lavoro, con lo scopo di ridurre le emissioni inquinanti, il livello di rumorosità e il rischio infortunistico derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. La ripartizione dei fondi, per un totale risorse superiore a € 251 milioni, si articola in 5 assi di finanziamento che si differenziano per i soggetti destinatari e per la tipologia di progetto:
Asse 1 (ISI Generalista):
Asse 1.1 – Progetti di investimento (riduzione e prevenzione del rischio da rumore o di caduta, rischio chimico, biologico e sismico, rischio derivante da vibrazioni meccaniche ed infortunistico): € 96 milioni;
Asse 1.2 – Progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale: € 2 milioni;
Asse 2 (ISI Tematica) – Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC): € 45 milioni;
Asse 3 (ISI Amianto) – Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (MCA): € 60 milioni;
Asse 4 (ISI Micro e Piccole Imprese) – Progetti per imprese operanti nei settori della pesca e della fabbricazione dei mobili: € 10 milioni;
Asse 5 (ISI Agricoltura) – Progetti per imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria:
Asse 5.1 – generalità delle imprese agricole: € 33 milioni
Asse 5.2 – giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria – € 7.000.000.
Il bando precisa che gli importi potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione sulla base delle domande inviate e confermate attraverso l’invio della documentazione a completamento della procedura.
I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio; con riguardo all’Asse 2 di finanziamento, sono ammessi anche gli Enti del terzo settore.
I finanziamenti a fondo perduto sono calcolati sulle spese ammissibili (al netto dell’IVA) e sono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.
Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il contributo è pari al 65% dei costi, con i seguenti limiti:
Assi 1, 2, 3, fino a un contributo massimo di € 130.000;
Asse 4, fino ad un massimo di € 50.000;
Asse 5: nella misura del 40% per la generalità delle imprese agricole e del 50% per i giovani agricoltori. Il finanziamento massimo è di € 60.000, mentre il contributo minimo è pari a € 1.000.
La domanda deve essere presentata in modalità telematica sul sito dell’Inail ed entro fine gennaio saranno disponibili le date di apertura e chiusura della procedura (compilazione delle domande e click day).

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Credito di imposta per la formazione 4.0

Quando si parla di welfare aziendale è indispensabile condividere con i dipendenti un questionario esplorativo affinché il datore di lavoro riesca a individuare i loro bisogni e soddisfarli attraverso un regolamento ad hoc. È utile includere anche domande sul clima aziendale, l’ambiente di lavoro e le aspettative dei dipendenti, dalle cui risposte possono emergere situazioni a volte sconosciute al datore di lavoro. Una di queste riguarda la formazione professionale. I dipendenti spesso manifestano l’esigenza di essere più istruiti, non si sentono sufficientemente preparati per le mansioni che devono svolgere e le responsabilità che ne derivano diventano altrettanti disagi e non opportunità di crescita. Tutto questo, nel tempo, può causare l’allontanamento di validi dipendenti perché insicuri e insoddisfatti.
Per questi motivi i datori di lavoro devono investire anche su un costante aggiornamento di competenze, capacità, esperienze: in una parola sola, investire in “learning”, che si traduce anche in una valida strategia per attrarre nuovi talenti desiderosi di crescita professionale.
Questo orientamento viene supportato dall’ultima legge di Bilancio (L. 160/2019) che all’art. 1 cc. 210-217 proroga quanto introdotto dall’art. 1, cc. 46-56 L. 27.12.2017, n. 205 e conferma per il 2020 il credito di imposta finalizzato all’acquisizione e consolidamento delle competenze tecnologiche legate ai piani di impresa 4.0. Le attività formative devono quindi riguardare i vari ambiti della cyber securitybig data e analisi dei dati, cloud computing, interfaccia uomo/macchina, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata, integrazione digitale dei processi aziendali. Il credito sarà riconosciuto per le spese sostenute nel 2020 e varia a seconda della dimensione dell’impresa: il 50% delle spese ammissibili nel limite annuale di 300.000 euro nel caso di piccole imprese, il 40% entro 250.000 euro per le medie imprese e il 30% entro 250.000 euro per le grandi imprese. Il credito di imposta sarà utilizzabile solo in compensazione dall’esercizio successivo a quello di sostenimento delle spese.
La gestione e il monitoraggio dell’agevolazione sono affidate al Ministero dello Sviluppo Economico, a cui le imprese sono tenute a inviare una comunicazione ad hoc con le modalità che saranno stabilite dal Mise stesso. Continuano comunque ad applicarsi le disposizioni del D.M. Sviluppo Economico 4.05.2018, con esclusione dell’obbligo di depositare all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente l’accordo collettivo aziendale o territoriale, che viene dunque abrogato. Questo significativo snellimento consentirà di accedere con più facilità al credito di imposta, soprattutto per le PMI che non sempre sono strutturate per affrontare iter burocratici impegnativi. Anche la modulazione del credito di imposta conferma la volontà del legislatore di sostenere maggiormente le piccole imprese che spesso hanno meno risorse da investire in ambito formazione, rischiando nel medio-lungo termine di non riuscire a rimanere al passo con le conoscenze sull’evoluzione tecnologica, con una perdita di competitività sul mercato.
La formazione ai dipendenti non può più essere una libera scelta del datore di lavoro, ma deve entrare puntualmente nei progetti di investimento delle imprese perché la crescita in azienda sarà sempre più vincolata non solo al rinnovamento tecnologico, ma anche e soprattutto alla riqualificazione dei dipendenti che ci lavorano.

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CUNEO FISCALE DAL 01 LUGLIO 2020

I 12 scaglioni dal 1.07.2020 con meccanismo decrescente all’aumentare del reddito. Imminente l’iter parlamentare (60 giorni per la conversione).

  • Per il nuovo cuneo fiscale, la bozza di decreto in fase di licenziamento prevede aumenti in busta paga dal 1.07.2020 per 16 milioni di lavoratori dipendenti. L’arrivo in Aula è dato per imminente, con 60 giorni di tempo per la conversione; lo stanziamento è di € 3 miliardi per il 2020 e di 5 per il 2021.
  • Ci guadagnerà soprattutto chi finora era incluso dal bonus Renzi, che percepirà un incremento netto di circa € 100 mensili se si trova nella fascia di reddito tra € 26.600 e € 28.000, con meccanismo decrescente al salire del reddito e l’azzeramento alla soglia di € 40.000.
  • La platea cresce di 4,3 milioni di lavoratori rispetto al bonus Renzi, con aumenti annui da € 1.200 a € 192 (da € 100 a € 16 netti in più al mese).
  • Chi percepisce il bonus Renzi da € 80 arriverà a € 100 (€ 20 in più) per la fascia fino a € 28.000 di reddito. Da questa soglia in poi, partirà un meccanismo a scalare e il credito di imposta si trasformerà in detrazione, diminuendo di valore;
    • reddito annuo fino a € 29.000: bonus € 1.166 annui (€ 97/mese);
    • reddito annuo fino a € 30.000: bonus € 1.131 annui (€ 94/mese);
    • reddito annuo fino a € 31.000: bonus € 1.097 annui (€ 91/mese);
    • reddito annuo fino a € 32.000: bonus € 1.029 annui (€ 88,5 mese);
    • reddito annuo fino a € 33.000: bonus € 1.029 annui (€ 85,7mese);
    • reddito annuo fino a € 34.000: bonus € 994 annui (€ 83/mese);
    • reddito annuo fino a € 35.000: bonus € 960 annui (€ 80/mese);
    • reddito annuo fino a € 36.000: bonus € 768 annui (€ 64/mese);
    • reddito annuo fino a € 37.000: bonus € 576 annui (€ 48/mese);
    • reddito annuo fino a € 38.000: bonus € 384 annui (€ 32/mese);
    • reddito annuo fino a € 39.000: bonus € 192 annui (€ 16/mese).

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Mezzi tracciabili per la detrazione delle spese


Ai fini fiscali, una novità degna di nota della recente legge di Bilancio è l’introduzione dell’obbligo di utilizzo di strumenti come bonifici bancari, postali, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari o circolari.

La legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha introdotto ai commi 679 e 680 l’obbligo di utilizzare mezzi tracciabili per il pagamento di oneri detraibili. Gli strumenti tracciabili possono essere bonifici bancari, postali, o carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari o circolari, esclusi i contanti.
Gli oneri sostenuti dal contribuente che comportano una detrazione del 19% ai fini Irpef sono a titolo esemplificativo:
• spese sanitarie;
• spese veterinarie, per le quali tra l’altro si è alzato il tetto massimo di spesa detraibile, dai precedenti 387 a 500 euro per il 2020 (pur sempre con la franchigia di 129,11 euro);
• spese per la frequenza ai corsi universitari, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie;
• premi per assicurazioni sulla vita o di invalidità;
• spese per l’iscrizione di ragazzi (dai 5 ai 18 anni) a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, scuole di musica, cori, bande, riconosciute dalla P.A. Questa è una novità della legge di Bilancio 2020 e spetta al contribuente con un reddito fino a 36.000 euro e nel limite di 1.000 euro annui di spesa.
Se il contribuente intende fruire della detrazione, non può pagare tali spese in contanti. Tuttavia, è prevista un’eccezione: si possono continuare a pagare in contanti i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
Questo significa, per esempio, che i farmaci, i medicinali, i dispositivi medici acquistati in farmacia potranno continuare a essere pagati anche in contanti, tuttavia le prestazioni mediche dovranno essere pagate con mezzi tracciabili. Si pensi, per esempio, alla visita dal fisioterapista o dallo psicologo o da qualunque altra figura medica professionale che consente la detrazione citata: deve essere saldata mediante mezzi di pagamento tracciabili. Ciò implica che tali figure professionali dovrebbero dotarsi di POS così da adempiere alla norma anche con l’utilizzo di bancomat, carte di credito, ecc.
Si ricorda che il D.L. 124/2019, dal 1.07.2020, ha introdotto la possibilità per gli esercenti attività d’impresa o lavoratori autonomi con ricavi/compensi dell’anno precedente inferiori a 400.000 euro, di fruire di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di credito, di debito o prepagate emesse da banche, poste, intermediari finanziari, ecc. Tali operatori finanziari devono trasmettere telematicamente all’Agenzia le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito. In sede di conversione in legge è stato aggiunto che la Banca d’Italia entro il 24.01 individuerà modalità e criteri con cui gli operatori finanziari trasmetteranno agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento; inoltre, è stato aggiunto che il credito si estende anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Infine, occorre ricordare che, sempre in sede di conversione in legge del D.L. 124/2019, è stato eliminato l’art. 23 che prevedeva sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito.

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CORRISPETTIVI TELEMATICI – Circolare per la clientela n.02/2020


La presente Circolare analizza le novità applicabili dall’1.1.2020 in materia di obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui al DLgs. 5.8.2015 n. 127.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’ampliamento delle ipotesi di esclusione dall’obbligo;
– l’aggiornamento delle specifiche tecniche;
– il rinvio del termine di adeguamento dei registratori telematici ai fini della c.d. “lotteria degli scontrini”;
– l’invio dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

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