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RIFORMA DEL TERZO SETTORE – Circolare per la clientela n.53/2019

La presente Circolare analizza la disciplina di adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti al codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017).
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– la disciplina applicabile alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, a seconda che fossero già costituite al 2.8.2017 o si siano costituite dal 3.8.2017;
– la disciplina applicabile alle ONLUS, a seconda che fossero già costituite al 2.8.2017 o si siano costituite dal 3.8.2017;
– la procedura “alleggerita” per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le bande musicali, che provvedono all’adeguamento entro il 30.6.2020.

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NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO E/O REVISORE NELLE SRL – Circolare per la clientela n.52/2019

La presente Circolare analizza l’attuale disciplina sulla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di srl, dettata dall’art. 2477 c.c.
In particolare, vengono analizzati:
– i nuovi limiti previsti;
– gli adempimenti entro il 16.12.2019 per le srl già costituite;
– l’eventuale necessità di adeguamenti statutari;
– le sanzioni per l’omessa nomina;
– l’attività e i compensi dell’organo di controllo.

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Per la nomina del revisore di srl obbligo di assemblea entro il 16 dicembre

Le società a responsabilità limitata e cooperative sono tenute, entro il 16 dicembre 2019, alla convocazione dell’assemblea per la nomina dell’organo di controllo o del revisore se hanno superato nel corso degli esercizi 2017 e 2018 uno dei nuovi parametri previsti dall’art. 2477 comma 2 lett. c) c.c. (ricavi o attivo 4 milioni di euro, 20 dipendenti). Tale nomina prevede, ovviamente, la convocazione dell’assemblea ordinaria, organo che, ai sensi dell’art. 2479 c.c. comma 2 n. 3 c.c., è delegato a nominare i sindaci, il sindaco unico o il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.

In alcune occasioni, peraltro, l’atto costitutivo dovrà essere modificato per essere adeguato alle nuove nomine e quindi l’assemblea ordinaria dovrà essere preceduta dall’assemblea che delibera con le maggioranze qualificate sulla base delle previsioni dell’art. 2479-bis comma 3 c.c., alla presenza di un notaio.

L’assemblea a maggioranze qualificate si renderà necessaria, ad esempio, quando l’atto costitutivo preveda “la nomina dell’organo di controllo si rende obbligatoria al superamento dei parametri previsti dall’art. 2435-bis c.c.” (vecchi parametri) oppure quando stabilisca che “al superamento dei parametri di legge la società è tenuta a nominare il collegio sindacale” mentre l’assise voglia nominare il sindaco unico o il revisore (si veda sul tema il parere MISE n. 139507/2012).

In queste situazioni, di norma, il presidente del CdA (o chi sia delegato nell’atto costitutivo ex art. 2479-bis c.c) o l’amministratore unico dovrà convocare prima l’assemblea qualificata per le richieste modifiche dell’atto costitutivo e poi l’ordinaria per la nomina dell’organo di controllo o del revisore. La società potrà, di contro, limitarsi alla convocazione dell’assemblea ordinaria quando l’atto costitutivo risulti già in linea con la nomina dell’organo monocratico o del revisore, come, ad esempio, quando lo stesso preveda la dizione “l’organo di controllo o il revisore sono da nominare nei casi in cui tale nomina è obbligatoria per legge”, oppure “al superamento dei limiti di cui all’art. 2477 c.c.”.

Quando la società debba nominare il sindaco o il revisore l’adunanza dell’assemblea in prima convocazione entro il 16 dicembre appare ineludibile, in quanto si tratta di assolvere a uno specifico obbligo di legge previsto dall’art. 2631 c.c. Ne deriva che la mancata convocazione assembleare determinerebbe in capo agli amministratori (si badi, a ciascun componente del CdA ai sensi dell’art. 5 della L. 689/1981) la sanzione amministrativa che va, ai sensi dell’art. 2631 comma 1 c.c., da un minimo di 1.032 a un massimo di 6.197 euro, sanzioni peraltro oblazionabili ex art. 16 della L. 689/1981.

Da notare che, nel mondo delle srl, la seconda convocazione dell’assise è consentita solo se convenzionalmente prevista nell’atto costitutivo.

L’assemblea deve quindi provvedere alla nomina del sindaco (o del collegio sindacale) o del revisore e, ricordiamo, se lo fa entro il prossimo 16 dicembre rispetterà in pieno gli obblighi di legge.

L’assise, tuttavia, seppur regolarmente convocata potrebbe, almeno nelle società pluripersonali, non raggiungere i quorum previsti dalla legge (almeno la metà del capitale sociale rappresenta il quorum costitutivo nelle ordinarie, mentre nelle qualificate occorre il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale) oppure potrebbe non riuscire a individuare un sindaco (o un collegio) o un revisore per divergenze, ad esempio, sul compenso, oppure il sindaco o il revisore potrebbe accettare l’incarico con riserva, ripromettendosi, prima dell’accettazione definitiva, di monitorare la situazione organizzativa, amministrativa e contabile della società, declinando l’accettazione dopo aver valutato la struttura societaria, ritenendo di non riuscire nel ridotto tempo a disposizione a effettuare i controlli previsti dalla legge per esprimere un corretto giudizio sul bilancio 2019.

In questi casi nessuna sanzione potrà essere irrogata sul CdA, a cui non rimarrà che riconvocare l’assemblea per provvedere alla nomina in un secondo momento. Appare opportuno assolvere a una nuova convocazione già nei mesi di gennaio/febbraio 2020.

Va ricordato, in ogni caso, che, a partire dall’avvenuta nomina, il CdA ha a disposizione 30 giorni per la relativa comunicazione al Registro Imprese (art. 2400 comma 3 c.c.), mentre non è previsto un termine specifico per comunicare la nomina del revisore. Appare quindi presumibile che difficilmente i Registri delle imprese possano attivarsi nelle prime settimane/mesi del 2020 per comunicare al competente Tribunale l’omessa nomina del sindaco o del revisore.

In ogni caso, se alla nomina provvedesse il Tribunale, come prevede il 5° comma dell’art. 2477 c.c., esso sceglierà, in assenza di valide indicazioni statutarie, sia il tipo di controllo a cui sottoporre la società (sindaco con funzione di revisione o solo revisore), sia il soggetto da nominare, nonché il suo compenso, calcolandolo presumibilmente sulla base del DM 140/2012 e privando, quindi, l’assemblea di ogni preferenza e valutazione in merito (si veda “Un mese di tempo per regolarizzare le srl senza controlli” del 16 novembre 2019).

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MODIFICA DELLE RATE DI ACCONTO IRPEF, IRES E IRAP – Circolare per la clientela n.51/2019

La presente Circolare analizza le novità in materia di versamento degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, contenute nell’art. 58 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”), alla luce dei chiarimenti forniti dalla ris. Agenzia delle Entrate 12.11.2019 n. 93.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti interessati dalla modifica;
– le imposte interessate dalla modifica;
– gli effetti sugli acconti relativi al 2019, da versare entro il 2.12.2019 (soggetti “solari”);
– gli effetti sugli acconti da versare dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020.

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LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – Circolare per la clientela n.50/2019

A partire dall’1.1.2020 prenderà avvio la c.d. “lotteria degli scontrini”, nell’ambito della quale l’ac-quisto di beni e servizi presso commercianti al minuto consentirà di partecipare all’estrazione di premi messi in palio.
La misura è volta ad incentivare la richiesta dei documenti di certificazione da parte dei clienti che agiscono in qualità di privati consumatori, con lo scopo, dunque, di ottenere un aumento del gettito relativo all’IVA e alle imposte dirette.
La lotteria è disciplinata dall’art. 1 co. 540 – 544 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), come da ultimo modificato dal DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”), in corso di conversione in legge.
La definizione dei premi, delle regole di estrazione e delle altre disposizioni attuative, invece, è demandata a un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che non è stato ancora emanato.
Le regole tecniche per l’invio telematico dei dati delle operazioni valide per la lotteria da parte degli esercenti sono invece state definite con il provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122.

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DECRETO FISCALE LEGGE DI BILANCIO 2020 – Circolare per la clientela n.49/2019

Con il DL 26.10.2019 n. 124, pubblicato sulla G.U. 26.10.2019 n. 252, è stato emanato il c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”.
Il DL 124/2019 è entrato in vigore il 27.10.2019, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito si analizzano le principali novità contenute nel DL 124/2019.
Il DL 124/2019 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.


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VOUCHER MANAGER – Circolare per la clientela n.48/2019


La presente Circolare analizza la disciplina di concessione di un contributo a beneficio delle PMI, sotto forma di voucher, per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica digitale e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa (c.d. “voucher manager”), previsto dalla legge di bilancio 2019, alla luce dei relativi provvedimenti attuativi.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti beneficiari;
– le spese ammissibili;
– la determinazione dell’ammontare del contributo;
– le modalità e i termini di iscrizione nell’elenco dei manager qualificati, tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico;
– le modalità e i termini di presentazione delle domande di agevolazione;
– le modalità di concessione ed erogazione dell’agevolazione;
– le ipotesi di revoca del contributo.


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VENDITE DI BENI TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE – Circolare per la clientela n.47/2019


VENDITE DI BENI TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE

La presente Circolare analizza la disciplina relativa al nuovo obbligo comunicativo in capo ai soggetti passivi IVA che, avvalendosi di interfacce elettroniche (es. mercato virtuale, piattaforma digitale, portale, ecc.), facilitano le vendite a distanza di beni importati oppure le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, introdotto dall’art. 13 del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), conv. L. 28.6.2019 n. 58, alla luce delle disposizioni attuative emanate con il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660061.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’efficacia temporale del nuovo obbligo;
– i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione;
– le fattispecie che comportano l’obbligo di comunicazione e i dati da comunicare;
– le modalità e i termini per effettuare le comunicazioni; la prima scadenza è stabilita al 31.10.2019;
– la responsabilità per il pagamento dell’IVA in caso di omessa o incompleta comunicazione.

Ambito di applicazione

L’obbligo comunicativo di cui all’art. 13 del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019) riguarda i soggetti pas­sivi i quali “facilitano”, tramite interfacce elettroniche, le vendite a distanza effettuate da un c.d. “fornitore”, aventi ad oggetto:

  • beni commercializzati all’interno dell’Unione europea;
  • ovvero beni oggetto di importazioni.

Ambito soggettivo

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione in esame tutti i soggetti passivi IVA ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72.

Sono tenuti a effettuare la comunicazione i soggetti passivi:

  • residenti nel territorio dello Stato;
  • non residenti nel territorio dello Stato, i quali, se privi di una stabile organizzazione in Italia, sono tenuti ad identificarsi direttamente ai fini IVA ex 35-ter del DPR 633/72, ovvero a nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72.

Nozione di soggetto passivo

Per “soggetti passivi” si intendono i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea.

La nozione “facilita” indica che il soggetto passivo si avvale dell’uso di un’interfaccia elettronica, la quale consente a un acquirente e a un fornitore, che vende beni tramite la predetta interfaccia elettronica, di “stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni” a tale acquirente tramite la stessa interfaccia elettronica.

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Fatturazione elettronica: cosa cambia dal 1 ottobre 2019



Le sanzioni sulla ritardata fatturazione riprendono il loro corso naturale a partire dal 1° ottobre 2019. Termina definitivamente il periodo di moratoria introdotto per agevolare i primi mesi di decorrenza del nuovo obbligo, grazie al quale – sino al 30 giugno – è stato possibile vedersi disapplicare le sanzioni in caso di emissione della fattura elettronica oltre i termini di legge, ma comunque entro il termine per la liquidazione periodica di periodo. Nel caso in cui, invece, la fattura è stata emessa entro il termine del mese o trimestre successivo, la sanzione è stata ridotta dell’80%, moratoria questa che, per i soggetti mensili, è stata estesa sino al 30 settembre.

Cosa cambia dal 1 ottobre 2019?

A partire dal 1° ottobre 2019, le sanzioni sono pienamente applicabili in tutti i casi di violazione degli obblighi di fatturazione elettronica e, in particolare, nel caso di sforamento del termine di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione per le fatture immediate.
La norma, in questo caso, è l’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 che al comma 1 prevede:
  • in caso di violazioni sugli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 90% e 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio;
  • alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta;
  • la sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Invece, al comma 2, per le operazioni non imponibili, esenti, non soggette a IVA o soggette ad inversione contabile si fissa una sanzione compresa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati (se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro).

E’ tuttavia possibile ravvedere spontaneamente le suddette sanzioni con le seguenti riduzioni:

  1. 1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore;
  2. 1/8 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  3. 1/7 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale e’ stata commessa la violazione;
  4. 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale e’ stata commessa la violazione.

Vale infine la pena di ricordare che le fatture differite devono essere trasmesse al SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 389 del 24 settembre 2019 ha chiarito che in presenza di fattura differita si potrà indicare come data fattura il giorno di fine mese (ad esempio 30 settembre, ancorché i DDT del mese di settembre siano riferiti a date precedenti a quella di fine mese).

Nota per i contribuenti trimestrali:

Possono beneficiare della riduzione dell’80% della sanzione anche le fatture emesse da tali soggetti e riferite ad operazioni effettuate dal 1° aprile 2019 sino al 30 giugno 2019, se sono trasmesse al SdI oltre il termine per la liquidazione IVA periodica del secondo trimestre (20 agosto 2019), ma entro quello per la liquidazione IVA periodica del terzo trimestre (18 novembre 2019).

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Cedolare secca e affitti brevi di immobili a uso abitativo



Con la risposta all’interpello 10.09.2019, n. 373 l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicabilità del regime fiscale della cedolare secca del 21% (previsto dall’art. 4 D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito, con modifiche dalla L. 21.06.2017, n. 96), in caso di attività di locazione di immobile uso abitativo posta in essere da un privato al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa tramite il portale online “AirBnB”. Ricordano i tecnici delle Entrate che si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Inoltre, i funzionari sottolineano che, nella circolare 12.10.2017, n. 24/E, par. 1, è specificato che la disciplina delle locazioni brevi “si applica sia nel caso di contratti stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore, comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”. La circolare, inoltre, precisa che la disciplina delle locazioni brevi introdotta dall’art. 4 D.L. 50/2017 non può trovare applicazione se “insieme alla messa a disposizione dell’abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con le finalità residenziali dell’immobile quali, ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti, essendo in tal caso richiesto un livello seppur minimo di organizzazione”.
Come specificato nello stesso art. 4, la norma si applica ai contratti di locazione “stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa”. Se in sede di accertamento dovesse emergere l’esistenza di un’attività commerciale, gli introiti dovranno essere dichiarati come redditi d’impresa.