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SETTORE AGRICOLO – Circolare per la clientela n.44/2019

SETTORE AGRICOLO

La presente Circolare analizza l’incremento delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di alcuni prodotti legnosi, effettuate dai produttori agricoli operanti nel regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72, stabilita dal DM 27.8.2019 (pubblicato sulla G.U. 4.9.2019 n. 207).
Le nuove percentuali si applicano con effetto retroattivo dall’1.1.2019.

Quadro normativo

Il DM 27.8.2019 è stato emanato in attuazione dell’art. 1 co. 662 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), il quale ha stabilito che, a partire dal 2019, le percentuali di compensazione IVA di cui all’art. 34 del DPR 633/72, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate, nel rispetto del limite massimo di spesa di un milione di euro annui, mediante decreto ministeriale da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

La norma, pertanto, pur fissando un limite massimo di spesa annuo e pur demandando la de­ter­minazione della misura delle percentuali a successivi decreti ministeriali da adottarsi di anno in anno, prevede un aumento “a regime” delle percentuali di compensazione IVA in argomento.

Ambito applicativo

Il decreto in esame innalza al 6% le percentuali di compensazione relative alle cessioni dei prodotti di cui ai n. 43) e 45) della Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72, vale a dire, rispet­tiva­mente:

  • alla legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, nonché ai cascami di legno, compresa la segatura (v.d. 44.01);
  • al legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04).

 

Per i prodotti sopra elencati, la percentuale di compensazione era fissata nella misura del 2% dall’art. 1 lett. d) del DM 12.5.92.

Si sottolinea che la percentuale del 2% continua ad applicarsi ai prodotti di cui al n. 44) della sud­detta Tabella A, ossia alle cessioni di legno rozzo, anche scortecciato, o semplicemente sgros­sato, in quanto tali beni non sono menzionati dal DM 27.8.2019.

Effetti dell’innalzamento delle percentuali

La misura introdotta dall’art. 1 co. 662 della L. 145/2018 ha lo scopo di agevolare gli operatori del settore che applicano il regime speciale IVA di cui all’art. 34 co. 1 del DPR 633/72.

Si ricorda, infatti, che le percentuali di compensazione consentono ai produttori agricoli che si avvalgono del regime in parola di determinare in via forfetaria l’ammontare della detrazione IVA relativa alle cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72.

Tali soggetti applicano l’IVA mediante le aliquote normalmente previste, ma determinano l’am­mon­tare della detrazione in modo forfetario applicando alla base imponibile delle specifiche cessioni le percentuali di compensazione stabilite per i singoli prodotti agricoli. Di conseguenza, quanto più le percentuali di compensazione si avvicinano all’aliquota IVA applicata ai singoli prodotti, tanto mag­giore è il beneficio per il produttore agricolo.

Pertanto, l’innalzamento delle percentuali disposto dal DM 27.8.2019 ha l’effetto di aumentare la misura della detrazione IVA forfetaria spettante ai produttori agricoli che effettuano cessioni di legno e legna da ardere, rendendo più vantaggiosa l’adozione del regime IVA speciale in luogo di quello ordinario.

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Limite contanti – Caso del giorno n.1/2019

LIMITE CONTANTI

Dal 1° settembre 2019 sono stati intrapresi i nuovi controlli, da parte della Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate, attesi dalla normativa antiriciclaggio e dal piano di lotta all’evasione fiscale. Le verifiche da parte del Fisco si avvieranno per ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro (il limite contanti ricordiamo essere di euro 2.999,99).

NOTA BENE

Le banche, Poste Italiane spa, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di credito dovranno inviare, con cadenza mensile, una comunicazione all’UIF in caso di superamento del predetto limite mensile di 10.000, anche se riguardanti singole operazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro. Saranno sottoposti a controlli e verifiche non solo i clienti ritenuti sospetti, ma anche tutti quei soggetti che effettueranno operazioni occasionali, difficilmente riconducibili a rapporti continuativi in essere, nonché le operazioni eseguite dallo stesso soggetto in qualità di cliente o di esecutore (in quanto le operazioni effettuate dall’esecutore sono imputate al cliente in nome e per conto del soggetto per il quale ha operato).
La segnalazione riguarda i singoli movimenti mensili di importo pari o superiore a 10.000 euro.

ATTENZIONE!

Non si tratta dei soli prelievi, ma la comunicazione riguarda qualsiasi movimento in contanti, e quindi anche i versamenti.
OSSERVA – Il fine ultimo dei controlli sul contante non è solo quello di recepire la normativa antiriciclaggio, ma, soprattutto, quello di prevenire l’evasione fiscale, intensificando così i controlli della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate.

OSSERVA

Il fine ultimo dei controlli sul contante non è solo quello di recepire la normativa antiriciclaggio, ma, soprattutto, quello di prevenire l’evasione fiscale, intensificando così i controlli della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate. Questo perché l’uso di importi elevati di contanti fa presumere che le somme utilizzate o ricevute siano relative ad attività illecite, tra cui il lavoro nero e irregolare.

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INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2019 – Circolare di studio n.43/2019

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2019

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2019

La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla concessione di un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su stampa, radio e televisioni, di cui all’art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 3-bis del DL 28.6.2019 n. 59 (conv. L. 8.8.2019 n. 81).
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti beneficiari dell’agevolazione;
– gli investimenti agevolabili;
– la misura dell’agevolazione;
– le modalità e i termini di presentazione dei modelli per accedere all’agevolazione; in relazione al 2019, la comunicazione per l’accesso deve essere presentata dal 1° al 31.10.2019;
– l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto.

Possono beneficiare del credito d’imposta in esame:

  • le imprese;
  • i lavoratori autonomi;
  • gli enti non commerciali.

L’agevolazione si applica indipendentemente:

  • dalla natura giuridica assunta;
  • dalle dimensioni aziendali;
  • dal regime contabile adottato.

Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti incrementali riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati:

  • su giornali quotidiani e periodici (nazionali e locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in for­mato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
  • nell’ambito della programmazione su emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Investimenti incrementali

Per beneficiare dell’agevolazione il valore complessivo degli investimenti deve superare almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Per “stessi mezzi di informazione” si intendono le tipologie di canale informativo, quindi la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra (non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive).

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Circolare di studio n. 42/2019

La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla possibilità di determinare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile ai fini del Patent box, in alternativa alla procedura di ruling, alla luce del relativo provvedimento attuativo.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti che possono esercitare l’opzione per la determinazione diretta;
– le modalità di esercizio dell’opzione;
– l’utilizzo del Patent box in caso di esercizio dell’opzione;
– la documentazione richiesta;
– la comunicazione del possesso della documentazione.

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Circolare di studio n. 41/2019

La presente Circolare analizza la disciplina del credito d’imposta riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, introdotto dall’art. 1 co. 806 – 809 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), alla luce del relativo provvedimento attuativo.In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta;
– le modalità di determinazione del credito d’imposta;
– le modalità e i termini di presentazione delle domande;
– la procedura di riconoscimento dell’agevolazione;
– le modalità di utilizzo del credito d’imposta spettante.

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Circolare di studio n. 40/2019

La presente Circolare analizza, sulla base dei chiarimenti del Garante della privacy, il ruolo assunto dal professionista che:
– da un lato, tratta i dati personali dei propri dipendenti ovvero dei propri clienti (persone fisiche);
– dall’altro, tratta i dati personali dei dipendenti dei propri clienti, in relazione agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale affidati all’esterno dal datore di lavoro.

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Ristrutturazioni edilizie

In relazione alle spese sostenute per determinati interventi di recupero edilizio (c.d. ristrutturazioni) spetta una detrazione dall’IRPEF lorda ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR.
Fra questi interventi vi rientrano quelli di ristrutturazione edilizia definiti come quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente dall’art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 6.6.2001 n. 380.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Tipologie di interventi

Vi rientrano, ad esempio, le seguenti opere (cfr., tra le altre, C.M. 24.2.98 n. 57/E, circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2019 n. 13 e guida Agenzia delle Entrate maggio 2019):

  • la riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;
  • la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;
  • il mutamento di destinazione d’uso degli edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale;
  • la trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;
  • le modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d’imposta dei solai;
  • gli interventi di ampliamento delle superfici. Al riguardo, la C.M. 11.5.98 n. 121/E (§ 4) ha precisato che possono essere ammessi alla detrazione i costi degli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché con tale ampliamento non si realizzino unità immobiliari utilizzabili autonomamente. Così, ad esempio, secondo il documento di prassi, è detraibile la spesa sostenuta per rendere abitabile un sottotetto esistente, purché ciò avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita (cfr. C.T. Reg. Bologna 25.10.2016 n. 2799/5/16 che ha ricompreso fra gli interventi di ristrutturazione edilizia il recupero dei sottotetti con conseguente aumento della volumetria dell’immobile, eseguito nel rispetto della normativa urbanistica statale, regionale e comunale);
  • la realizzazione di una mansarda o del balcone in veranda e la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
  • la modifica della facciata;
  • l’apertura di nuove porte e finestre;
  • la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento della normativa antisismica, nonché gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Detrazione IRPEF delle spese sostenute per la ristrutturazione edilizia

Le opere di ristrutturazione edilizia rientrano fra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, possono beneficiare della detrazione IRPEF del 36-50%.
Si ricorda che, da ultimo, l’art. 1 co. 67 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha prorogato l’agevolazione con aliquota del 50%, nel limite di spesa pari a 96.000 euro, alle spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2019.

Interventi di demolizione e ricostruzione

Riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio della detrazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate (cfr. C.M. 24.2.98 n. 57/E, circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36 (§ 2), circ. Agenzia delle Entrate 1.7.2010 n. 39 (§ 4.1) e ris. Agenzia delle Entrate 4.1.2011 n. 4) ha chiarito che:

  • per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento deve considerarsi nel suo complesso una “nuova costruzione”;
  • nel caso in cui, a seguito della demolizione, l’edificio venga ricostruito nel rispetto della volumetria originaria (il rispetto della sagoma originaria non deve più essere rispettato a seguito della modifica dell’art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001 ad opera dell’art. 30 co. 1 lett. a) del DL 21.6.2013 n. 69, conv. L. 98/2013), fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, la detrazione compete, in quanto l’intervento configura, nel suo insieme, una ristrutturazione edilizia. Vi rientrano anche gli interventi edilizi di demolizione e successiva ricostruzione con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente (risposte interpello Agenzia delle Entrate 27.6.2019 n. 210 e 18.7.2019 n. 265);
  • se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione.

Con riferimento a quest’ultima ipotesi, occorre scindere due componenti:

  • quella riferibile alla ristrutturazione della parte di edificio già esistente, per le cui spese la detrazione compete;
  • quella riferibile all’ampliamento (che configura una nuova costruzione), per le cui spese la detrazione non compete (il principio dell’esclusione della componente di spese relativa all’ampliamento del fabbricato oggetto di un intervento di recupero era già stato espresso, in precedenza, dalla nota DRE Lombardia 14.4.99 n. 70837).

Gli stessi criteri di cui sopra si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione dal c.d. “piano casa” di cui all’art. 11 del DL 112/2008, conv. L. 133/2008, sulla base delle leggi regionali vigenti in materia (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 4.1.2011 n. 4).

Immobili vincolati

Per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del DLgs. 22.1.2004 n. 42 gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente (art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001. Cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 27.6.2019 n. 210).

Interventi di riqualificazione energetica

Le considerazioni fatte per la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero valgono anche per la fruizione della detrazione IRPEF/IRES sulla riqualificazione energetica in virtù del rinvio operato dal co. 348 dell’art. 1della L. 296/2006.

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Approfondimento_3_Guida bonus_ristruttazioni_mobili_risp.energetico_2019

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Circolare di studio n. 39/2019

La presente Circolare analizza la disciplina sulla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di srl, dettata dall’art. 2477 c.c., a seguito delle modifiche apportate:
– dal DLgs. 12.1.2019 n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, entrate in vigore il 16.3.2019;
– dal DL 18.4.2019 n. 32, c.d. “Sblocca cantieri”, convertito nella L. 14.6.2019 n. 55, entrata in vigore il 18.6.2019.
In particolare, vengono analizzati:
– i nuovi limiti previsti;
– i casi dei controllori già nominati;
– l’eventuale necessità di adeguamenti statutari.

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Circolare di studio n. 38/2019

La presente Circolare analizza la riapertura della definizione dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati (c.d. “saldo e stralcio”), di cui all’art. 1 co. 184 – 198 della L. 30.12.2018 n. 145, disposta dal DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), conv. L. 28.6.2019 n. 58.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti destinatari della definizione;
– l’ambito oggettivo di applicazione della definizione;
– gli effetti della definizione;
– la presentazione della domanda per beneficiare della riapertura, che scade il 31.7.2019;
– il versamento delle somme dovute per la definizione;
– la conversione della domanda nella “rottamazione dei ruoli” di cui all’art. 3 del DL 119/2018.

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