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VOUCHER INNOVAZIONE 2019 – Circolare per la clientela n.45/2019



VOUCHER INNOVAZIONE 2019

L’art. 1 co. 228, 230 e 231 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha introdotto un con­tributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle PMI, per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0, e di processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa (compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali).

SOGGETTI beneficiari

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto le imprese che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione dell’ammissione al contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • si qualificano come micro, piccola o media impresa ai sensi del DM 18.4.2005 (indipenden­te­mente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali);
  • non rientrano tra le imprese attive nei settori della pesca, acquacoltura e produzione pri­ma­ria di prodotti agricoli (settori esclusi dall’art. 1 del regolamento UE 1407/2013);
  • hanno sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultano iscritte al Re­gistro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
  • non sono destinatarie di sanzioni interdittive e risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
  • non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Rete d’imprese

Possono beneficiare del contributo anche le imprese, in possesso dei suddetti requisiti, aderenti a un contratto di rete.

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Finta malattia. Il datore può licenziare

FINTA MALATTIA


Come noto, il periodo di malattia viene protetto e tutelato dalla legge, che consente al lavoratore di assentarsi, ricevendo la retribuzione e godendo del diritto alla conservazione del posto di lavoro. Tuttavia, non sono rari i casi in cui i dipendenti lamentano “finte malattie” per sottrarsi agli obblighi lavorativi, in queste circostanze, è possibile per il datore di lavoro operare un licenziamento?

Con questa nota intendiamo offrire una panoramica della normativa di riferimento, allo scopo di dare risposta alle domande più frequenti.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

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False Pec infette dell’Agenzia delle Entrate

False Pec infette dell’Agenzia delle EntrateNegli ultimi giorni sono state segnalate false pec dell’Agenzia delle Entrate. I destinatari sono sia privati che professionisti e gli indirizzi Pec risultano in effetti validi, ma non sono legati in alcun modo all’Agenzia.

I messaggi hanno un oggetto che assomiglia a un numero di protocollo utilizzato per le classiche comunicazioni dell’Agenzia (COMUNICAZIONE XXXXXXXXXX [ENTRATE|AGEDCXXX|REGISTRO) e includono in allegato un file in formato zip che contiene a sua volta un documento pdf non valido e un file vbs. Quest’ultimo, se lanciato, scarica sul computer un software dannoso per ottenere il controllo del computer.

All’ignaro utente arriva una email con mittente “Agenzia Entrate” o “AGENZIA ENTRATE GOV” e oggetto “Acconti” o “F24 Acconti”, all’interno un collegamento che sembrerebbe fare riferimento ad un acconto F24 per il 2018. Il cittadino, spaventato da chissà quale comunicazione, potrebbe aprire il link ma le conseguenze sono dannose. Nel collegamento che si trova all’interno dell’email c’è appunto un virus che quasi sicuramente infetterà il PC, un malware per sottrarre dati. L’Agenzia delle Entrate ha quindi comunicato a tutti i cittadini di fare molta attenzione alla posta elettronica di questi giorni e di diffidare di tutte le email che arrivano da indirizzi collegati all’Agenzia. Oltre ad eliminare subito la posta è fondamentale non aprire il link e no scaricare nessun allegato. Ovviamente vale la regola di non condividere l’email.

Il principale pericolo, di fatto, è il file vbs contenuto nella mail. Questo, se aperto, scarica sul computer una sorta di virus, installando sul pc un software dannoso che prende il controllo del sistema (arrivando ad avere l’accesso a dati e credenziali che, se in mano a dei criminali informatici, potrebbero arrecare non pochi danni alle vittime di questi raggiri).

Le email in questione sono state segnalate all’Agenzia delle Entrate che, come si legge nel comunicato ufficiale, si è detta “assolutamente estranea a tali comunicazioni“. L’Ente, inoltre, ha raccomandato a tutti i cittadini di stare particolarmente attenti e di segnalare, in caso di potenziale pericolo, le possibili truffe alle autorità competenti.

Il modo migliore per evitare di trovarsi nei guai, comunque, rimane quello di non aprire direttamente le mail sospette, cestinarle ed evitare – ovviamente – di scaricare qualsiasi tipo di file, documenti o allegati contenuti al loro interno.

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SETTORE AGRICOLO – Circolare per la clientela n.44/2019

SETTORE AGRICOLO

La presente Circolare analizza l’incremento delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di alcuni prodotti legnosi, effettuate dai produttori agricoli operanti nel regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72, stabilita dal DM 27.8.2019 (pubblicato sulla G.U. 4.9.2019 n. 207).
Le nuove percentuali si applicano con effetto retroattivo dall’1.1.2019.

Quadro normativo

Il DM 27.8.2019 è stato emanato in attuazione dell’art. 1 co. 662 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), il quale ha stabilito che, a partire dal 2019, le percentuali di compensazione IVA di cui all’art. 34 del DPR 633/72, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate, nel rispetto del limite massimo di spesa di un milione di euro annui, mediante decreto ministeriale da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

La norma, pertanto, pur fissando un limite massimo di spesa annuo e pur demandando la de­ter­minazione della misura delle percentuali a successivi decreti ministeriali da adottarsi di anno in anno, prevede un aumento “a regime” delle percentuali di compensazione IVA in argomento.

Ambito applicativo

Il decreto in esame innalza al 6% le percentuali di compensazione relative alle cessioni dei prodotti di cui ai n. 43) e 45) della Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72, vale a dire, rispet­tiva­mente:

  • alla legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, nonché ai cascami di legno, compresa la segatura (v.d. 44.01);
  • al legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04).

 

Per i prodotti sopra elencati, la percentuale di compensazione era fissata nella misura del 2% dall’art. 1 lett. d) del DM 12.5.92.

Si sottolinea che la percentuale del 2% continua ad applicarsi ai prodotti di cui al n. 44) della sud­detta Tabella A, ossia alle cessioni di legno rozzo, anche scortecciato, o semplicemente sgros­sato, in quanto tali beni non sono menzionati dal DM 27.8.2019.

Effetti dell’innalzamento delle percentuali

La misura introdotta dall’art. 1 co. 662 della L. 145/2018 ha lo scopo di agevolare gli operatori del settore che applicano il regime speciale IVA di cui all’art. 34 co. 1 del DPR 633/72.

Si ricorda, infatti, che le percentuali di compensazione consentono ai produttori agricoli che si avvalgono del regime in parola di determinare in via forfetaria l’ammontare della detrazione IVA relativa alle cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72.

Tali soggetti applicano l’IVA mediante le aliquote normalmente previste, ma determinano l’am­mon­tare della detrazione in modo forfetario applicando alla base imponibile delle specifiche cessioni le percentuali di compensazione stabilite per i singoli prodotti agricoli. Di conseguenza, quanto più le percentuali di compensazione si avvicinano all’aliquota IVA applicata ai singoli prodotti, tanto mag­giore è il beneficio per il produttore agricolo.

Pertanto, l’innalzamento delle percentuali disposto dal DM 27.8.2019 ha l’effetto di aumentare la misura della detrazione IVA forfetaria spettante ai produttori agricoli che effettuano cessioni di legno e legna da ardere, rendendo più vantaggiosa l’adozione del regime IVA speciale in luogo di quello ordinario.

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Limite contanti – Caso del giorno n.1/2019

LIMITE CONTANTI

Dal 1° settembre 2019 sono stati intrapresi i nuovi controlli, da parte della Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate, attesi dalla normativa antiriciclaggio e dal piano di lotta all’evasione fiscale. Le verifiche da parte del Fisco si avvieranno per ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro (il limite contanti ricordiamo essere di euro 2.999,99).

NOTA BENE

Le banche, Poste Italiane spa, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di credito dovranno inviare, con cadenza mensile, una comunicazione all’UIF in caso di superamento del predetto limite mensile di 10.000, anche se riguardanti singole operazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro. Saranno sottoposti a controlli e verifiche non solo i clienti ritenuti sospetti, ma anche tutti quei soggetti che effettueranno operazioni occasionali, difficilmente riconducibili a rapporti continuativi in essere, nonché le operazioni eseguite dallo stesso soggetto in qualità di cliente o di esecutore (in quanto le operazioni effettuate dall’esecutore sono imputate al cliente in nome e per conto del soggetto per il quale ha operato).
La segnalazione riguarda i singoli movimenti mensili di importo pari o superiore a 10.000 euro.

ATTENZIONE!

Non si tratta dei soli prelievi, ma la comunicazione riguarda qualsiasi movimento in contanti, e quindi anche i versamenti.
OSSERVA – Il fine ultimo dei controlli sul contante non è solo quello di recepire la normativa antiriciclaggio, ma, soprattutto, quello di prevenire l’evasione fiscale, intensificando così i controlli della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate.

OSSERVA

Il fine ultimo dei controlli sul contante non è solo quello di recepire la normativa antiriciclaggio, ma, soprattutto, quello di prevenire l’evasione fiscale, intensificando così i controlli della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate. Questo perché l’uso di importi elevati di contanti fa presumere che le somme utilizzate o ricevute siano relative ad attività illecite, tra cui il lavoro nero e irregolare.

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INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2019 – Circolare di studio n.43/2019

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2019

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2019

La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla concessione di un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su stampa, radio e televisioni, di cui all’art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 3-bis del DL 28.6.2019 n. 59 (conv. L. 8.8.2019 n. 81).
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti beneficiari dell’agevolazione;
– gli investimenti agevolabili;
– la misura dell’agevolazione;
– le modalità e i termini di presentazione dei modelli per accedere all’agevolazione; in relazione al 2019, la comunicazione per l’accesso deve essere presentata dal 1° al 31.10.2019;
– l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto.

Possono beneficiare del credito d’imposta in esame:

  • le imprese;
  • i lavoratori autonomi;
  • gli enti non commerciali.

L’agevolazione si applica indipendentemente:

  • dalla natura giuridica assunta;
  • dalle dimensioni aziendali;
  • dal regime contabile adottato.

Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti incrementali riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati:

  • su giornali quotidiani e periodici (nazionali e locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in for­mato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
  • nell’ambito della programmazione su emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Investimenti incrementali

Per beneficiare dell’agevolazione il valore complessivo degli investimenti deve superare almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Per “stessi mezzi di informazione” si intendono le tipologie di canale informativo, quindi la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra (non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive).

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Circolare di studio n. 42/2019

La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla possibilità di determinare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile ai fini del Patent box, in alternativa alla procedura di ruling, alla luce del relativo provvedimento attuativo.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti che possono esercitare l’opzione per la determinazione diretta;
– le modalità di esercizio dell’opzione;
– l’utilizzo del Patent box in caso di esercizio dell’opzione;
– la documentazione richiesta;
– la comunicazione del possesso della documentazione.

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Circolare di studio n. 41/2019

La presente Circolare analizza la disciplina del credito d’imposta riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, introdotto dall’art. 1 co. 806 – 809 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), alla luce del relativo provvedimento attuativo.In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta;
– le modalità di determinazione del credito d’imposta;
– le modalità e i termini di presentazione delle domande;
– la procedura di riconoscimento dell’agevolazione;
– le modalità di utilizzo del credito d’imposta spettante.

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Circolare di studio n. 40/2019

La presente Circolare analizza, sulla base dei chiarimenti del Garante della privacy, il ruolo assunto dal professionista che:
– da un lato, tratta i dati personali dei propri dipendenti ovvero dei propri clienti (persone fisiche);
– dall’altro, tratta i dati personali dei dipendenti dei propri clienti, in relazione agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale affidati all’esterno dal datore di lavoro.

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