La presente Circolare analizza la disciplina introdotta con il DL 16.2.2023 n. 11, in vigore dal 17.2.2023, in materia di opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione d’imposta spettante per gli interventi “edilizi” effettuati o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, ai sensi dell’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– il generale divieto, a decorrere dal 17.2.2023, di optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo;
– il regime transitorio previsto in relazione agli interventi agevolati con il superbonus, ovvero con detrazioni diverse dal superbonus, per i quali, anteriormente alla data del 17.2.2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi;
– le modifiche alla responsabilità solidale per il cessionario;
– il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di essere cessionarie dei crediti d’imposta.#SCONTOINFATTURA #SUPERBONUS #EDILIZA #DETRAZIONI
1 Premessa sconto in fattura
Con il DL 16.2.2023 n. 11, pubblicato sulla G.U. 16.2.2023 n. 40, è stata sostanzialmente soppressa la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per gli interventi “edilizi” effettuati o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, ai sensi dell’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020.
Entrata in vigore
Il DL 11/2023 è entrato in vigore il 17.2.2023.
2 Soppressione delle opzioni per la cessione e lo sconto
A decorrere dal 17.2.2023 non è più possibile optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 (art. 2 co. 1 del DL 11/2023).
È prevista, tuttavia, una clausola di salvaguardia in base alla quale è ancora possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, di cui alle lett. a) o b) dell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020, con riguardo a tutti gli interventi per i quali, anteriormente alla data del 17.2.2023, risultano già presentati i titoli edilizi abilitativi (art. 2 co. 2 – 3 del DL 11/2023).
2.1 Interventi per i quali spetta il superbonus
Nello specifico, con riguardo agli interventi che danno diritto al superbonus (del 110%, 90%, 70% o 65%) è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2025 se, in data anteriore al 17.2.2023 (quindi fino al 16.2.2023 compreso):
- risulti presentata la CILA per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
- risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA per gli interventi effettuati dai condomìni, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (per poter ancora optare a partire dal 17.2.2023 è necessario che sussistano contestualmente entrambi i requisiti; la sola delibera assembleare di approvazione dei lavori adottata ante2.2023, quindi, non consente di poter optare per la cessione o lo sconto);
- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Interventi con superbonus (art. 119 del DL 34/2020) |
Condizioni per poter optare dal 17.2.2023 per la cessione o lo sconto (art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020) |
Interventi realizzati da condomìni |
· delibera assembleare di approvazione dei lavori adottata entro il 16.2.2023
· CILA presentata entro il 16.2.2023 |
Interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni | CILA presentata entro il 16.2.2023 |
Interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici | Istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo presentata entro il 16.2.2023 |
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