La presente Circolare esamina la disciplina dell’art. 1 co. 81 – 83 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), il quale prevede nuovi requisiti per la deducibilità, dai redditi d’impresa e di lavoro autonomo, nonché dalla base imponibile IRAP, delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti “solari”).
In particolare, vengono analizzati:
– le spese di trasferta soggette a tracciabilità;
– gli obblighi di tracciabilità in relazione alle spese di trasferta dei dipendenti;
– gli obblighi di tracciabilità in relazione alle trasferte dei lavoratori autonomi;
– le spese di rappresentanza soggette a tracciabilità;
– gli strumenti di pagamento tracciabili.#DEDUCIBILITA’ #REDDITI #LAVOROAUTONOMO #IRAP #VITTO #ALLOGGIO #RIMBORSI #SPESE #VIAGGIO #TRASPORTO #TRASFERTA #TRACCIABILITA’ #DIPENDENTI #RAPPRESENTANZA #STRUMENTI #PAGAMENTO
SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA – premessa:
L’art. 1 co. 81 – 83 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) prevede nuovi requisiti per la deducibilità, dai redditi d’impresa e di lavoro autonomo, nonché dalla base imponibile IRAP, delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente (NCC), sostenuti per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.
Analoghe condizioni operano per la deducibilità, dal reddito d’impresa e dall’IRAP, delle spese di rappresentanza e di quelle per omaggi ai clienti.
Decorrenza
Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti “solari”).
Pertanto, le stesse impatteranno per la prima volta sul modello REDDITI 2026, mentre non hanno ancora effetti in sede di modello REDDITI 2025.
Spese di trasferta soggette a tracciabilità
Ai fini della non imponibilità delle somme rimborsate ai dipendenti e della deducibilità, in capo al datore di lavoro o committente, degli oneri sostenuti, devono essere pagate con strumenti che consentono la tracciabilità dell’esborso le seguenti spese:
- vitto e alloggio;
- viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea.
Si ricorda che, ai fini in esame, rimangono fermi gli oneri documentali già previsti dalle disposizioni vigenti. In altre parole, i nuovi obblighi di tracciabilità non sono sostitutivi di quelli già esistenti, ma si sommano ad essi.
Nozione di autoservizi pubblici non di linea
Ai fini della disposizione in commento, per autoservizi pubblici non di linea si intendono quelli che, nel contempo:
- provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
- vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
- il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- il servizio di noleggio con conducente (NCC) e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.
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