Emvas Nessun commento

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 3 settembre 2024, dell’avviso del Ministero del Turismo che annuncia l’entrata in funzione della Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) ha azionato il conto alla rovescia di 60 giorni terminato il quale saranno applicabili tutte le disposizioni dell’art. 13-ter del DL 145/2023.

Il comma 15 del citato art. 13-ter, infatti, aveva differito l’operatività di tutto il corpo di norme recato dall’art. 13-ter, sancendo che esse avrebbero trovato applicazione solo “a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN”.

Per effetto della pubblicazione dell’avviso in G.U. il 3 settembre, quanto disposto dall’art. 13-ter del DL 145/2023 sarà, quindi, applicabile dal 2 novembre 2024: si tratta non solo delle norme sull’obbligo di dotazione del CIN, ma anche delle disposizioni contenenti nuovi obblighi di sicurezza per le strutture ricettive.

Un primo obbligo riguarda solo le unità gestite in forma imprenditoriale, che devono essere dotate dei requisiti di sicurezza degli impianti come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
Un altro obbligo, invece, è applicabile “in ogni caso” (quindi, a prescindere dalla forma di gestione) e consiste nella dotazione di tutte le unità immobiliari, nel contempo, di:
– dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
– estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Da novembre, quindi, con l’applicabilità di tutta la disciplina citata, la concessione in locazione di unità immobiliari a uso abitativo per finalità turistiche o in locazione breve, prive dei requisiti di sicurezza richiesti dall’art. 13-ter comma 7 sarà punita con:
– le sanzioni previste dalla normativa statale o regionale applicabile se si tratta degli obblighi di sicurezza degli impianti previsti per chi svolge l’attività in forma imprenditoriale;
– la sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata se si tratta della violazione dell’obbligo di introdurre dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili.

Inoltre, va considerato che la sussistenza dei requisiti di sicurezza individuati dal comma 7 dell’art. 13-ter costituisce condizione per ottenere il CIN (cfr. l’art. 13-ter commi 3 e 5); quindi, l’adeguamento agli standard di sicurezza prescritti dalla norma, entro i primi di novembre 2024, è necessario non solo per evitare la sanzione specifica, ma anche per poter ottenere il CIN (la cui mancanza è a sua volta sanzionata dall’art. 13-ter comma 9 primo periodo).

L’altro obbligo, indicato dall’art. 13-ter comma 8 del DL 145/2023, da soddisfare entro i primi di novembre riguarda la SCIA. Infatti, l’art. 13-ter comma 8 del DL 145/2023 assoggetta all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) chiunque eserciti, anche tramite intermediario, attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma imprenditoriale (anche in forza della presunzione di imprenditorialità che scatta oltre i 4 appartamenti, ex art. 1 comma 595 della L. 178/2020).

Nel caso in cui l’attività sia esercitata tramite società, la SCIA deve essere presentata dal legale rappresentante.
La mancata presentazione della SCIA, nei casi in cui essa è richiesta dall’art. 13-ter comma 8 del DL 145/2023 convertito, è punita con la sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
Anche questa disposizione diventerà operativa il sessantesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso in G.U. (avvenuta il 3 settembre 2024), quindi, il 2 novembre 2024.