La presente Circolare esamina la “super deduzione” del costo del personale assunto a tempo indeterminato, di cui all’art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 e al DM 25.6.2024, alla luce della proroga disposta dalla legge di bilancio 2025 e dei chiarimenti emanati dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, vengono analizzati:
– i datori di lavoro che possono beneficiare della “super deduzione”;
– le condizioni per accedere all’agevolazione;
– il costo del lavoro rilevante per la “super deduzione”;
– la misura della “super deduzione”;
– le modalità di utilizzo dell’agevolazione;
– gli effetti ai fini degli acconti IRPEF/IRES.#COSTODELPERSONALE #SUPERDEDUZIONE #INDETERMINATO #AGEVOLAZIONE #MODALITA’ #EFFETTI #IRPEF #IRES
“SUPER DEDUZIONE” PER NUOVE ASSUNZIONI – PREMESSA:
L’art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 (c.d. DLgs. “Riforma IRPEF-IRES”) ha introdotto, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (periodo d’imposta 2024 per i soggetti “solari”), una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Si tratta, quindi, di una “super deduzione” per le nuove assunzioni, riconosciuta in presenza di de-ter¬¬minate condizioni.
Legge delega per la riforma fiscale
L’agevolazione:
• dà attuazione all’art. 6 co. 1 lett. b) della L. 9.8.2023 n. 111 (legge delega per la riforma fiscale);
• è prevista in attesa della completa attuazione della c.d. “mini IRES” e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici.
Disposizioni attuative
Con il DM 25.6.2024 sono state stabilite le relative disposizioni attuative.
Proroga per il 2025, 2026 e 2027 – Novità della legge di bilancio 2025
L’art. 1 co. 399 – 400 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha prorogato l’agevolazione per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i due successivi (periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, per i soggetti “solari”).
Le disposizioni dell’art. 4 del DLgs. 216/2023 si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al periodo d’imposta precedente.
L’agevolazione deve essere calcolata su base “mobile”, consentendo di determinare l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d’imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.
Tale adeguamento temporale deve essere effettuato anche con riferimento alla sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla normativa (ad esempio, ai fini della verifica dell’“anzianità” dell’attività aziendale o professionale).
Chiarimenti ufficiali
Con la circ. 20.1.2025 n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi all’agevolazione.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare della “super deduzione”:
• i titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’art. 73 del TUIR, imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, società di persone ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR);
• gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR, anche in forma associata.
Esercizio dell’attività per 365 giorni
Per fruire dell’agevolazione, tali soggetti devono aver esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 (periodo d’imposta 2023 per i soggetti “solari”) per almeno 365 giorni (o 366 giorni antecedenti se il periodo d’imposta “non solare” include il 29.2.2024).
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