La presente Circolare esamina la “super deduzione” del costo del personale assunto a tempo indeterminato nel 2024, contenuta nell’art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216, alla luce delle disposizioni attuative stabilite con il DM 25.6.2024.
In particolare, vengono analizzati:
– i datori di lavoro che possono beneficiare della “super deduzione”;
– le condizioni per accedere all’agevolazione;
– il costo del lavoro rilevante per la “super deduzione”;
– la misura della “super deduzione”;
– le modalità di utilizzo dell’agevolazione.#SUPERDEDUZIONE #COSTOPERSONALE #2024 #DISPOSIZIONI #DATORIDILAVORO #COSTODELLAVORO #MISURA #MODALITA’ #AGEVOLAZIONE
SUPER DEDUZIONE – PREMESSA:
L’art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 (c.d. DLgs. “Riforma IRPEF-IRES”) ha introdotto, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (periodo d’imposta 2024 per i soggetti “solari”), una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Si tratta, quindi, di una “super deduzione” per le nuove assunzioni, riconosciuta in presenza di de¬ter¬¬minate condizioni.
Legge delega per la riforma fiscale
L’agevolazione:
• dà attuazione all’art. 6 co. 1 lett. b) della L. 9.8.2023 n. 111 (legge delega per la riforma fiscale);
• è prevista in attesa della completa attuazione della c.d. “mini IRES” e della revisione delle age¬volazioni a favore degli operatori economici.
Disposizioni attuative
Con il DM 25.6.2024 sono state stabilite le relative disposizioni attuative.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare della “super deduzione”:
• i titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’art. 73 del TUIR, imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, società di persone ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR);
• gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR, anche in forma associata.
Esercizio dell’attività per 365 giorni
Per fruire dell’agevolazione, tali soggetti devono aver esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 (periodo d’imposta 2023 per i soggetti “solari”) per almeno 365 giorni (o 366 giorni antecedenti se il periodo d’imposta “non solare” include il 29.2.2024).
In altri termini, i soggetti “solari” devono aver effettivamente esercitato l’attività nei 365 giorni antece¬denti l’1.1.2024.
Sono quindi escluse le imprese costituite dal 2.1.2023.
A tal fine rileva, in linea generale, la data di inizio attività indicata nel modello AA9/12 (cfr. relazione illustrativa al DM 25.6.2024).
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