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ANTICIPAZIONE BANCARIA PER I TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE

ABI ha definito la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel Decreto Legge “cura-Italia” rispetto al momento di pagamento dell’Inps. ABI ha concordato modalità semplificate per determinare l’importo dell’anticipazione (1.400 €), tenuto conto della durata massima dell’integrazione salariale – 9 settimane – definita allo stato dal Decreto Legge “cura-Italia”, in considerazione dei bisogni immediati dei lavoratori sospesi dal lavoro e rendere operativa la misura nel più breve tempo possibile. La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in “remoto”, così da limitare l’accesso in filiale alle esigenze indifferibili. Per questa ragione si raccomanda che i lavoratori interessati si rivolgano per telefono alla propria banca in modo che non sia necessario recarsi in banca per ricevere l’importo sul conto corrente. ABI invita le Banche, nell’applicare la Convenzione, ad evitare costi per i lavoratori che beneficeranno dell’anticipazione in coerenza con le finalità e la valenza sociale dell’iniziativa.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

È stata definita una procedura per l’anticipazione – da parte delle Banche – dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid-19, a favore dei lavoratori interessati senza che ovviamente ne possano scaturire penalizzazioni nei rapporti creditizi per i datori di lavoro che sospendono l’attività.

MISURA DELL’ANTICIPAZIONE

L’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a € 1.400, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

Tale anticipazione potrà essere oggetto di reiterazione in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020.

L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale – che avrà effetto solutorio del debito maturato – e, comunque, non potrà avere durata superiore a 7 mesi.

LAVORATORI INTERESSATI

L’anticipazione spetta ai lavoratori (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito (di cui agli artt. da 19 a 22 D.L. 17.03.2020, n. 18 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti), dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali. • Le parti concordano l’estensione dell’anticipazione all’assegno ordinario erogato dal FIS ai sensi dell’art. 19 D.L. 17.03.2020, n. 18 di cui sia richiesto il pagamento diretto e si impegnano a individuare da subito le modalità operative per l’estensione dell’anticipazione di cui alla presente Convenzione all’assegno ordinario per Covid-19 di cui all’art. 19, D.L. 17.032020, n. 18 erogati dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.

Convenzione ABI

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Moratoria Mutui (Accordo ABI) : aggiornata e rafforzata all’intero territorio!

Operativa la moratoria ABI sui mutui alle imprese per affrontare l’emergenza Coronavirus: istruttorie brevi, condizioni migliorative.

Le micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza Coronavirus possono già chiedere la sospensione o l’allungamento dei mutui. L’ABI (banche italiane) e le associazioni imprenditoriali hanno firmato un addendum all’accordo per il credito già operativo. Le PMI possono chiedere una moratoria di un anno per mutui e operazioni di leasing mobiliare e immobiliare, oppure il loro allungamento per un periodo pari alla durata residua dell’ammortamento.

L’addendum promuove procedure di istruttoria veloci e  condizioni migliorative rispetto a quelle previste esplicitamente dal predetto Accordo, al fine di andare incontro alle esigenze delle imprese.

Moratoria mutui 2020

Nel dettaglio, è prevista l’estensione della misura “Imprese in ripresa 2.0” ai prestiti in essere al 31 gennaio 2020. Possono utilizzarlo le aziende danneggiate per cause connesse al Coronavirus. Sono due le operazioni possibili.

  • Sospensione pagamento quota capitale delle rate fino a un anno: applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.
  • Allungamento mutui fino al 100% della durata residua dell’ammortamento (quindi può raddoppiare). Per il credito a breve termine e agrario di conduzione il massimo è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

L’ABI annuncia di aver informato tutte le banche aderenti affinché applichino l’accordo con le regole sopra esposte, parliamo del 90% degli istituto di credito del Paese, con una presenza capillare sul territorio.

Infine, l’accordo contiene una serie di richieste al Governo, in attesa del nuovo decreto del Governo con le misure specifiche per imprese e famiglie in difficoltà.

  • Incentivi pubblici per le imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, in particolare accesso agevolato a linee di credito a breve termine, allungamento di finanziamenti a lungo termine e mitigazione perdite economiche.
  • Fondo Garanzia PMI: aumento quota garantita per linee di credito a breve termine e allungamento scadenze di finanziamenti garantiti, con riferimento a operazioni oggetto di moratoria.
  • Disposizioni UE di vigilanza sulle moratorie di banche e intermediari sui finanziamenti alle imprese.

L’accordo è stato sottoscritto da Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop) CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti).

Link ABI

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10-03- In tutta Italia è già operativa la moratoria aggiornata e rafforzata