Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
DL 31.12.2020 N. 183 (C.D. “MILLEPROROGHE”) – Principali novità
La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 31.12.2020 n. 183 (c.d. “milleproroghe”), come modificato in sede di conversione nella L. 26.2.2021 n. 21.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– la proroga dei termini di approvazione dei bilanci e delle modalità “semplificate” di tenuta delle assemblee;
– la proroga della sospensione dei termini in materia di agevolazioni prima casa;
– l’esenzione IVA, con diritto alla detrazione IVA, per i dispositivi diagnostici in vitro;
– la proroga della disciplina di comunicazione dei dati delle vendite a distanza mediante piattaforme digitali;
– il rinvio al 2022 dell’obbligo di invio dei corrispettivi telematici al Sistema Tessera sanitaria;
– la proroga dell’utilizzo del “bonus vacanze”;
– la proroga del termine per la trasformazione agevolata delle società di mutuo soccorso;
– il differimento dei termini di presentazione delle domande di integrazione salariale con causale COVID-19;
– la proroga dello smart working in forma semplificata.
CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
La presente Circolare riepiloga la disciplina relativa alla conservazione delle fatture elettroniche.
In particolare, occorre tenere presente che:
– il processo di conservazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute mediante il Sistema di Interscambio nel 2019 deve concludersi entro il 10.3.2021;
– in caso di adesione, nel corso del 2019, al servizio di conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, il processo di conservazione non si applica automaticamente alle fatture emesse o ricevute prima dell’adesione al servizio, le quali devono quindi essere portate in conservazione manualmente dall’operatore.
Invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali
La presente Circolare analizza, in relazione alle comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni:
– la nuova comunicazione relativa alle spese scolastiche, prevista in via facoltativa con riferimento agli anni d’imposta 2020 e 2021 e obbligatoriamente a partire dal periodo d’imposta 2022;
– le nuove disposizioni relative alla comunicazione dei dati delle erogazioni liberali; in generale, la comunicazione rimane facoltativa anche con riferimento ai dati relativi agli anni d’imposta 2020 e successivi, mentre diventa obbligatoria, a decorrere dai dati relativi all’anno d’imposta 2021 o 2022, in presenza di determinate condizioni.
A partire dal 2021, il termine per l’invio telematico dei dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni, ad eccezione delle spese sanitarie, è stabilito entro il 16 marzo (invece del 28 febbraio) dell’anno successivo a quello di riferimento.
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CERTIFICAZIONE UNICA 2021
La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla “Certificazione Unica 2021”, che il sostituto d’imposta deve:
– trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2021 o il 2.11.2021 (termine di presentazione del modello 770/2021) se non contiene dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni;
– utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto percettore del reddito, entro il 16.3.2021.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’ambito applicativo della “Certificazione Unica 2021”;
– le novità della “Certificazione Unica 2021”;
– la trasmissione telematica della “Certificazione Unica 2021” all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello “ordinario”, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
– la consegna della “Certificazione Unica 2021” al contribuente-sostituito, mediante il modello “sintetico”;
– il regime sanzionatorio.
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Credito locazioni: chiarimenti con Telefisco 2021
Ecco le principali indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sull’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio, nelle sue svariate sfaccettature.
Lotteria scontrini dal 1.02
SUPERBONUS 110% : IMMOBILI POSSEDUTI DA UN UNICO PROPRIETARIO
Ai fini dell’applicazione del superbonus del 110%, la legge di Bilancio 2021 ha previsto l’assimilazione pressochè integrale dell’edificio posseduto da un unico proprietario, o in comproprietà tra più soggetti, e il condominio. Ma con un limite ben preciso: la possibilità di fruire della detrazione rafforzata è limitata ai casi in cui l’edificio è composto da un numero di unità immobiliari che va da 2 a 4. L’agevolazione potrà riguardare sia gli interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni dell’edificio, sia gli interventi trainati, all’interno delle singole unità immobiliari abitative, ma solo per due unità immobiliari.