Ecco le principali indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sull’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio, nelle sue svariate sfaccettature.
Ecco le principali indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sull’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio, nelle sue svariate sfaccettature.
Ai fini dell’applicazione del superbonus del 110%, la legge di Bilancio 2021 ha previsto l’assimilazione pressochè integrale dell’edificio posseduto da un unico proprietario, o in comproprietà tra più soggetti, e il condominio. Ma con un limite ben preciso: la possibilità di fruire della detrazione rafforzata è limitata ai casi in cui l’edificio è composto da un numero di unità immobiliari che va da 2 a 4. L’agevolazione potrà riguardare sia gli interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni dell’edificio, sia gli interventi trainati, all’interno delle singole unità immobiliari abitative, ma solo per due unità immobiliari.
E’ online il sito web del Governo dedicato al superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio.
Il sito raccoglie le norme di riferimento e i numerosi documenti di prassi annessi, oltre a contenere diverse sezioni per i cittadini e le imprese.
Tra gli aspetti più interessanti, si segnala il servizio Faq curato da Enea e Agenzia delle Entrate, con la possibilità di inviare quesiti e consultare le risposte precedenti sui seguenti argomenti:
La presente Circolare analizza le novità del DL 15.1.2021 n. 3 (c.d. decreto “Riscossione”), emanato a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzate:
– la proroga al 28.2.2021 dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento e rate da dilazione dei ruoli, scadenti dall’8.3.2020 al 31.1.2021;
– la sospensione fino al 31.1.2021 dei pignoramenti di salari e stipendi, nonché dell’adozione di misure cautelari (es. ipoteche e fermi dei veicoli);
– la sospensione fino al 31.1.2021 della procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, qualora il creditore sia moroso nei confronti dell’Agente della Riscossione;
– la proroga al 31.1.2022 dei termini per la notifica degli atti impositivi;
– la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento.
Il 2021, a differenza dei precedenti anni, non apporta modifiche al regime dei forfettari (L. 190/2014) e pertanto si dovranno controllare i medesimi requisiti di accesso e cause di esclusione del 2020. Si tratta, come sempre, di verificare se nell’anno precedente (2020) sono venuti meno i requisiti per mantenere il regime agevolato o se sono emerse cause di esclusione che non hanno permesso l’accesso nel 2020, ma lo possono permettere ora nel 2021.
Da ricordare infine che, se dal 2021 il forfettario dovesse decidere di emettere comunque fatture elettroniche (anche se non obbligato), può beneficiare della riduzione di 1 anno dei termini di decadenza dell’accertamento.
La presente Circolare riepiloga le principali novità in materia fiscale, di agevolazioni, di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2021.
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La presente Circolare analizza gli effetti ai fini fiscali e contributivi della riduzione dallo 0,05% allo 0,01% del tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c., a decorrere dall’1.1.2021, stabilita con il DM 11.12.2020 (pubblicato sulla G.U. 15.12.2020 n. 310).
In particolare, la riduzione del tasso di interesse legale rileva ai fini del ravvedimento operoso degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi.
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