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Circolare per la clientela n.54/2020 – Novità in materia di sospensione dei versamenti

La presente Circolare analizza le novità contenute nel DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”) in materia di sospensione dei versamenti, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la sospensione dei versamenti scadenti a novembre 2020 relativi all’IVA e alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
– la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 dai datori di lavoro privati.

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Bonus PC e internet: invio delle domande dal 9 novembre

Ai blocchi di partenza il bonus per PC e internet. Le famiglie, con ISEE fino a 20.000 euro, possono beneficiare dal 9 novembre del voucher fino a 500 euro per ottenere uno sconto sul prezzo dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga, per un periodo di almeno 12 mesi, nonché per la fornitura di tablet o personal computer. L’obiettivo della misura, messa in campo dal Governo, è sostenere le famiglie a basso reddito che vogliono migliorare la loro connessione o acquistare dispositivi elettronici necessari per lo svolgimento della didattica a distanza e dello smart working, specialmente durante il lockdown causato dall’epidemia di Coronavirus. Come si presenta la domanda?

Dal 9 novembre 2020 è possibile richiedere il voucher previsto dal bonus PC e internet. Secondo quanto indicato nel decreto 7 agosto 2020 , del Ministero dello Sviluppo Economico, alle famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro è riconosciuto un contributo massimo di euro 500, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga per un periodo di almeno 12 mesi e, ove, presenti, dei relativi servizi di attivazione, nonché per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet o un personal computer.
Il bonus è stato messo in campo dal Governo per colmare il “digital divide” in Italia, sostenendo le famiglie a basso reddito che vogliono migliorare la loro connessione o acquistare dei dispositivi elettronici, che specialmente durante il lockdown, causato dal Covid-19, si sono rivelati essenziali per lo svolgimento della didattica a distanza e dello smart working,

Requisiti

Oltre all’ISEE inferiore a euro 20.000, l’altro requisito richiesto per fruire del bonus è essere o privi di connessione internet o averne una di velocità inferiore a 30 Mbps (come l’Adsl). Precisamente, si deve trattare di connessioni con almeno 30 Megabit in download e 15 Megabit in upload. Non solo: devono anche avere una banda minima garantita di rispettivamente 15 e 7,5 Megabit.
Inoltre, l’utente dovrà passare alla connessione migliore disponibile. Per esempio, se è coperto da un operatore che dà 1 Gigabit e da uno che arriva a 30 Mbps dovrà scegliere la prima offerta. Infatti, viene disposto che è ammessa la possibilità di stipulare un nuovo contratto di connessione utilizzando il valore del contributo che residua al momento del recesso dal precedente contratto stipulato avvalendosi del contributo, purché il nuovo contratto garantisca livelli di servizio pari almeno a quelli previsti da quello precedente e senza che il recesso da quest’ultimo comporti costi a carico del beneficiario.
E’ riconosciuto un solo contributo per ciascun nucleo familiare presente nella medesima unità abitativa.
Nel caso in cui l’unità abitativa sia servita da più di un’infrastruttura a banda ultra larga, i beneficiari del contributo devono stipulare contratti per i servizi di massima velocità di connessione ivi disponibili, potendo a tal fine rivolgersi sia all’operatore che gli fornisce il servizio tramite il contratto vigente al momento della richiesta del contributo, sia ad altro operatore.
Il contributo non può essere concesso per l’attribuzione del solo tablet o personal computer, in assenza della sottoscrizione di contratti di connessione.

Registrazione degli operatori e delle relative offerte commerciali

Gli operatori che forniscono, a qualsiasi titolo, servizi internet su reti a banda larga ad almeno 30 Mbit/s in download, che intendano offrire i servizi di connettività nell’ambito del Piano voucher per famiglie meno abbienti, devono iscriversi in un apposito elenco, a partire da trenta giorni dalla data di operatività di un portale telematico messo a disposizione da Infratel Italia S.p.a.
Ai fini dell’iscrizione all’elenco, gli operatori siglano un’apposita convenzione con Infratel Italia S.p.a. e dichiarano, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli necessari per l’erogazione dei servizi di comunicazione e che le offerte commerciali da essi proposte ai beneficiari del contributo sono conformi ai livelli di servizio individuati dalla norma. Essi sono tenuti altresì a dichiarare, sotto la propria responsabilità, che tali offerte commerciali sono, per l’aspetto relativo ai servizi di connessione, le medesime o migliorative, sotto il profilo della durata, dei servizi e dei prezzi offerti, rispetto a quelle rivolte per gli stessi livelli di servizio alla generalità degli utenti, nonché’ che i dispositivi abbinati all’offerta, tablet o personal computer, soddisfino i requisiti minimi richiesti.
La registrazione nell’elenco è subordinata al buon esito delle verifiche effettuate da Infratel Italia S.p.a. rispetto a quanto dichiarato dagli operatori interessati e alla documentazione dagli stessi fornita

Come richiedere il bonus

Per ottenere il voucher, il beneficiario deve presentare presso un qualsiasi canale di vendita reso disponibile dagli operatori che si sono registrati nel predetto elenco, un’apposita richiesta corredata dal proprio documento di identità da una dichiarazione sostitutiva attestante che il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non supera 20.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo, per la medesima unità abitativa, non hanno già fruito del contributo.
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L’operatore, per ogni richiesta di contributo ricevuta, inserisce sul portale telematico messo a disposizione da Infratel Italia S.p.a.:
a) il codice fiscale e gli estremi del documento d’identità del beneficiario;
b) la dichiarazione relativa al valore dell’ISEE del proprio nucleo di appartenenza;
c) il codice identificativo dell’offerta cui il beneficiario intende aderire;
d) le caratteristiche tecniche del tablet o del PC incluso nell’offerta;
e) copia del contratto stipulato con il beneficiario.
L’operatore, una volta attivato il servizio di connessione ad internet presso l’unità abitativa del beneficiario, trasmette, il verbale di consegna firmato dal beneficiario, da cui emerga l’avvenuta attivazione del servizio e l’avvenuta consegna del tablet o del PC, nonché il documento di attestazione del livello di servizio misurato.
Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, Infratel Italia S.p.a. provvede a versare sul conto dedicato dell’operatore l’ammontare totale del contributo per ciascun beneficiario, al netto della trattenuta del 5%, a garanzia del corretto svolgimento delle attività di erogazione del servizio. La somma trattenuta a titolo di garanzia sarà restituita, previo espletamento delle opportune verifiche da parte di Infratel Italia S.p.a. e, in ogni caso, entro il termine del periodo di vigenza del Piano disciplinato dal presente decreto.

Controlli e cause di revoca

Il Ministero dello Sviluppo Economico, avvalendosi a tal fine di Infratel Italia S.p.a., procede alla verifica a campione della sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare del contributo, nonché della veridicità e correttezza delle offerte commerciali dei fornitori di servizi di connessione ad internet a banda ultra larga, anche al fine di notificare gli esiti di tali verifiche alle autorità competenti.
I soggetti ammessi al contributo nei confronti dei quali venga accertata l’insussistenza dei requisiti richiesti dalla norma decadono dal beneficio loro riconosciuto.

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Circolare per la clientela n.53/2020 – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS

La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. decreto “Ristori”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– il contributo a fondo perduto per le attività dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive;
– il contributo a fondo perduto per le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura;
– le modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;
– l’abolizione seconda rata IMU del 2020 per gli immobili in cui si esercitano attività sospese;
– la proroga delle indennità in favore di lavoratori autonomi;
– la proroga dei trattamenti di integrazione salariale;
– la proroga del divieto di licenziamento;
– la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL relativi a novembre 2020;
– le novità in materia di smart working e congedo parentale;
– la sospensione delle procedure esecutive immobiliari relative alla prima casa.

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D.L. RISTORI

Nuovi contributi a fondo perduto per gli operatori dei settori economici oggetto delle nuove restrizioni imposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020. Allungamento della cassa integrazione. Proroga del credito d’imposta sugli affitti, previsto dal decreto Rilancio, anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, che viene esteso anche ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. Cancellazione della seconda rata IMU per le categorie interessate dalle restrizioni. Misure per i lavoratori dello spettacolo, del turismo e dello sport. Sono alcune delle disposizioni del decreto Ristori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.


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Circolare per la clientela n.52/2020 – MODELLI 770/2020

La presente Circolare analizza:
– la proroga dal 2.11.2020 al 10.12.2020 dei termini di presentazione dei modelli 770/2020, disposta con l’art. 10 del DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. DL “Ristori”);
– gli effetti della proroga al 10.12.2020 in relazione ai termini, ad essa collegati, relativi all’invio telematico delle Certificazioni Uniche 2020 che non contengono dati rilevanti per la dichiarazione precompilata e ai ravvedimenti operosi.

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SUPERBONUS 110% : BREVE VANDEMECUM

Detrazione superiore alla spesa sostenuta, ma limitata nel tempo e con una ristretta serie di interventi.

Il bonus 110% può essere applicato (non deve: infatti, la super detrazione si aggiunge alle vecchie aliquote ma non le sostituisce) alle spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021, a fronte di specifici interventi di efficienza energetica, antisismici, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici: deve essere spalmato non su 10 anni, bensì su 5 anni. Sul piano soggettivo la detrazione spetta alle persone fisiche; pertanto, non potrà fruirne la Srl che intende effettuare il cappotto dell’immobile detenuto per l’esercizio d’impresa. In sintesi, i beneficiari sono:
• persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa/arte/professione su massimo 2 unità immobiliari;
• condominio;
• IACP;
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
• organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato, di promozione sociale;
• ASD e SSD limitatamente ai lavori destinati a solo immobili (o parte) adibiti a spogliatoi.
Gli interventi dovranno essere realizzati su:
• parti comuni del condominio;
• edifici residenziali unifamiliari e loro pertinenze: per unifamiliare si intende l’unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che dispone di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinata all’abitazione di un singolo nucleo familiare;
• unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti con accesso/i autonomi all’interno di edifici plurifamiliari. Si intende per tale l’unità dotata di installazioni quali impianti per acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento di proprietà esclusiva e di accesso indipendente, non comune alle altre unità, per esempio chiuso da un cancello o portone;
• singole unità immobiliari residenziali del condominio (ma solo per i lavori effettuati congiuntamente a uno degli interventi trainanti).
Per quanto concerne l’ambito oggettivo, ossia la tipologia di interventi che permettono tale detrazione, si distinguono 2 tipologie di interventi:
• interventi trainanti o principali;
• interventi trainati o secondari.
Questi ultimi possono fruire della super detrazione soltanto se realizzati congiuntamente ai primi, senza i quali fruirebbero delle vecchie ordinarie aliquote (50% o 65%). Le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute tra data di inizio e data di fine lavori degli interventi trainanti.
Gli interventi trainanti sono così classificati.
1) Cappotto termico: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, nella spesa massima consentita di:
– 50.000 euro per edifici unifamiliari o plurifamiliari ma con accesso autonomo;
– 40.000 euro per numero di unità del condominio (da 2 a 8 unità);
– 30.000 euro per numero di unità del condominio (da 9 unità in su).
2) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (caldaie), mediante impianti di riscaldamento (per i condomini: riscaldamento centralizzato), raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (spesa massima 48.000 euro) o impianti di microgenerazione. Tali interventi possono essere effettuati su parti comuni di condomini o su edifici unifamiliari o plurifamiliari, ma con accesso autonomo, nella spesa massima consentita di:
– 30.000 euro per edifici unifamiliari o plurifamiliari, ma con accesso autonomo;
– 20.000 euro per numero di unità del condominio (fino a 8 unità);
– 15.000 euro per numero di unità del condominio (da 9 unità in su).
3) Interventi sismabonus, ossia interventi antisismici su edifici ubicati nelle zone 1, 2 o 3, di cui all’art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013, nella spesa massima di 96.000 euro.
In abbinamento a questi, è possibile eseguire una serie di interventi secondari (trainati) che, congiuntamente ai principali, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. In particolare, si tratta di:
1. tutti gli interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, D.L. 63/2013, ossia l’ecobonus (tipologia di interventi trainanti abbinati: 1 e 2);
2. installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ed eventuali integrati sistemi di accumulo. Ammontare spesa massima 48.000 euro (tipologia di interventi trainanti abbinati: 1, 2 o 3);
3. installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Spesa massima: 3.000 euro (tipologia di interventi trainanti abbinati: 1 o 2).

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Circolare per la Clientela n.51/2020 – SOSPENSIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

La presente Circolare analizza le novità del DL 20.10.2020 n. 129 (c.d. “decreto Riscossione”), emanato a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzate:
– la proroga al 31.1.2021 dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento e rate da dilazione dei ruoli, scadenti dall’8.3.2020 al 31.12.2020;
– la sospensione fino al 31.12.2020 dei pignoramenti di salari e stipendi, nonché dell’adozione di misure cautelari (es. ipoteche e fermi dei veicoli);
– la sospensione fino al 31.12.2020 della procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, qualora il creditore sia moroso nei confronti dell’Agente della Riscossione;
– la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento.

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Circolare per la Clientela n.50/2020 – FATTURA ELETTRONICA: NUOVE SPECIFICHE

La presente Circolare analizza le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, approvate dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i nuovi codici “Natura”, “TipoDocumento”, “TipoRitenuta” e “ModalitàPagamento”;
– le nuove tipologie di controllo;
– l’adozione delle nuove specifiche tecniche (facoltativa dall’1.10.2020 e obbligatoria dall’1.1.2021).

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Circolari per la Clientela n.49/2020 – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS

La presente Circolare analizza le principali novità apportate in sede di conversione del DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”) nella L. 13.10.2020 n. 126, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la regolarizzazione agevolata entro il 30.10.2020 dei versamenti a saldo e in acconto non effettuati entro il 20.8.2020;
– la regolarizzazione entro il 30.11.2020 dei versamenti IRAP non effettuati per errata applicazione dell’esonero di cui all’art. 24 del DL 34/2020;
– la sospensione degli ammortamenti nei bilanci 2020;
– le modifiche alla rivalutazione dei beni d’impresa;
– le ulteriori modifiche al c.d. “superbonus” del 110%;
– le modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi;
– l’incremento delle risorse per il credito d’imposta sanificazione;
– le modifiche al contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione e per i soggetti ubicati in Comuni montani colpiti da eventi calamitosi;
– gli incentivi per l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli;
– le agevolazioni ai fini IMU per il settore agricolo;
– l’imposta di registro agevolata per il trasferimento di terreni agricoli adibiti all’imboschimento;
– l’estensione della destinazione del 2 per mille dell’IRPEF alle associazioni culturali;
– le novità in materia di smart working e di divieto di licenziamento.

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Bonus pagamenti elettronici dal 1.12 : cashback

Il Garante della privacy ha dato parere positivo al cosiddetto piano cashback finalizzato a disincentivare l’utilizzo del contante e appena rifinanziato dal Decreto Agosto. In via sperimentale, il rimborso partirà dalle transazioni con carta o bancomat effettuate già dal 1.12.2020: è necessario effettuare minimo 10 pagamenti tracciabili. Sono esclusi gli acquisti online.

La partecipazione al rimborso sarà su base volontaria e passerà attraverso l’app “Io”, già sperimentata per il bonus vacanza. L’installazione richiede 2 passaggi:

  • registrazione: sono richieste credenziali SPID (in alternativa, carta d’identità elettronica CIE con lettore);
  • conferma: dopo la prima registrazione, si accede digitando il PIN scelto o tramite riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento del volto).

Il meccanismo prevede il rimborso del 10% degli acquisti effettuati con moneta elettronica, entro il limite di € 150 a transazione:

  • tetto massimo di spesa € 1.500 a semestre (rimborso massimo di € 300 annui);
  • minimo 50 transazioni elettroniche nel semestre;
  • la somma è accreditata direttamente sul conto cui si riferisce lo strumento elettronico di pagamento, senza alcuna richiesta o formalità.

Il piano cashback prevede anche la lotteria degli scontrini, il cui avvio è annunciato il 1.01.2021. Il sistema è basato su estrazioni con vincite in denaro abbinate allo scontrino fiscale degli acquisti effettuati con mezzi di pagamento elettronici (estrazioni annuali, mensili e settimanali). Le vincite saranno di importo variabile da € 5.000 a 25.000 per i clienti e da € 5.000 a 1.000.000 per gli esercenti.