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Decreto legge n. 23/2020. Il vademecum dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia illustra le disposizioni contenute nel decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 che ha previsto misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di salute e lavoro e proroga di termini amministrativi e processuali.

La presentazione ha scopo puramente esemplificativo e potrà essere oggetto di modifiche e adeguamento dei contenuti.

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Principali misure fiscali del Decreto Legge23_8_4_20

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DETRAZIONE IRPEF DELLE SPESE DI FREQUENZA DELLE UNIVERSITÀ NON STATALI – Circolare per la clientela n.21/2020

La presente Circolare analizza la disciplina della detrazione IRPEF del 19% in relazione alle spese per la frequenza di Università non statali, applicabile al periodo d’imposta 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI 2020 PF), sulla base:
– dei limiti di importo stabiliti dal DM 19.12.2019 (pubblicato sulla G.U. 11.2.2020 n. 34);
– dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

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COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE OPERAZIONI IN CONTANTI RELATIVE AL TURISMO STRANIERO EFFETTUATE NEL 2019 – Circolare per la clientela n.20/2020

La presente Circolare riepiloga le modalità e i termini di effettuazione della comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in relazione all’anno 2019, delle operazioni in contanti legate al turismo:
– effettuate nei confronti di cittadini stranieri non residenti, da parte dei commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e delle agenzie di viaggio;
– di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – Circolare per la clientela n.19/2020

La presente Circolare analizza le disposizioni degli artt. 61 e 62 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), riguardanti la sospensione dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’individuazione dei codici ATECO delle attività rientranti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza;
– la sospensione del versamento della quota contributiva a carico del lavoratore.

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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – Circolare per la clientela n.16/2020

La presente Circolare analizza, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, le disposizioni contenute nel DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) con le quali sono stati sospesi i termini relativi:
– alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori;
– all’attività di consulenza dell’Agenzia delle Entrate e di accesso agli atti.

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2 ANNI DI PROROGA PER GLI ACCERTAMENTI IN SCADENZA IL 31.12.2020

Asimmetrie a tutto spiano – e, manco a dirlo, a netto favore del fisco – quanto ai termini di sospensione delle attività degli uffici degli enti impositori, di cui all’art. 67 del D.L. n. 18/2020, e quelli processuali riservati ai contribuenti dall’art. 83.

L’art. 67 appena citato prevede, al comma 1, che “sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
La norma si rivolge ai soli enti impositori e i contribuenti al più, potranno beneficiarne soltanto in veste “passiva”: nella loro veste “attiva” per i contribuenti trovava applicazione il D.L. n. 11/2020 che ha disposto, all’articolo 1, la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, sino al prossimo 22 marzo.
Disposizione, quest’ultima, che di fatto è stata esautorata dall’art. 83 del nuovo decreto, il quale al comma 2 dispone che “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.”

Facciamo un esempio

Ipotizziamo una scadenza processuale prevista per il prossimo 18 aprile e verifichiamo gli effetti per le parti in causa.
Se a detta data scade il termine per l’Ufficio per notificare un ricorso in appello, l’adempimento potrà essere effettuato il prossimo 1° giugno: diversamente, se la data del 18 aprile rappresenta il termine ultimo per il contribuente per la notifica di un ricorso avverso un atto impositivo, la sospensione non è destinata ad operare e l’atto di opposizione va presentato al fine di evitare la definitività dell’accertamento.

Disparità fisco-contribuenti

L’asimmetria è lampante e sanabile soltanto con un apposito intervento in sede di conversione del decreto.
Non può risultare di alcun beneficio la previsione del comma 1 dell’art. 62, disciplinante la “sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali o contributivi”, atteso che questa disposizione recita che “per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020”.
Ma appare alquanto problematico inquadrare la notifica di un atto processuale tra gli “adempimenti tributari” e, tra l’altro, a rendere ancora più vacillante la tesi contribuisce il comma 6 del medesimo articolo che recita come “gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni”, il quale mal si accorda ad una fattispecie processuale.
Al danno si aggiunge anche la beffa dell’applicazione dell’art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, che viene appositamente invocato dal comma 4 dell’art. 67 per rendere applicabile il differimento di un biennio dei termini per l’esercizio dell’azione accertatrice relativamente al periodo d’imposta 2015.
Questa disposizione prevede “a regime”, al comma 2, che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”, e stante la circostanza che per effetto dell’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 9 marzo scorso di fatto si è venuta a determinare l’eccezionalità dell’evento per tutti i Comuni italiani, il periodo d’imposta 2015 potrà essere accertato, per qualsiasi contribuente residente, entro il 31 dicembre 2022.
Anche se, a ben vedere, proprio nell’art. 12 in commento si cela la previsione idonea a “pareggiare” la sospensione dei termini tra fisco e contribuenti, atteso che il comma 1 recita: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali […]”.
Si potrebbe obiettare che l’art. 12 viene richiamato dal comma 4 dell’art. 67 esclusivamente “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori”, e quindi in funzione del solo comma 2 – differimento termini di accertamento – e non anche del comma 1 – differimento dei termini per i soggetti interessati da aventi eccezionali.
Ma va considerato che la disposizione potenzialmente controversa è, come detto, una norma “a regime” e, soprattutto, che in un momento quale quello che tutti indistintamente viviamo, un’esegesi del genere sarebbe davvero impresentabile.

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D.L. 18/2020 “CURA ITALIA” – PRINCIPALI MISURE

E’ stato varato il Decreto Cura Italia che contiene misure di sostegno alle imprese, lavoratori dipendenti e autonomi e alle famiglie, in conseguenza all’emergenza sanitaria dovuta dal COVID-19.

Vi riportiamo una circolare di approfondimento sulle principali misure previste nel decreto.

Si attendono le procedure attuative con relativi chiarimenti da parte degli Istituzioni ed Enti, quali Agenzia delle Entrate, Ministero del Lavoro, Regioni e INPS, senza le quali la maggior parte delle misure previste non sono ancora effettivamente fruibili.

Il documento è aggiornato al 18 marzo 2020.

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DL 18 17.03.2020 CURA ITALIA_V02

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D.L. CURA ITALIA – Circolare per la cliente n.13/2020

La presente Circolare analizza le disposizioni del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, riguardanti la sospensione dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi e degli altri adempimenti fiscali.
In particolare, vengono analizzati:
– la proroga generalizzata al 20.3.2020 dei versamenti scaduti il 16.3.2020;
– le ulteriori sospensioni dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali, differenziate a seconda dell’attività svolta, dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 o dell’ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti;
– la sospensione per il pagamento di atti impositivi;
– la sospensione dei versamenti contributivi per i lavoratori domestici.

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È online il Portale della lotteria degli scontrini

Online dal 9 marzo 2020 il portale della lotteria degli scontrini, con tutte le informazioni utili e le modalità per ottenere il codice lotteria, necessario per partecipare al nuovo concorso da luglio 2020. Il portale si compone di un’area pubblica e di un’area riservata: nell’area pubblica – che riporta una serie di informazioni relative alla lotteria (il calendario delle estrazioni, il codice degli scontrini vincenti e informazioni sulle modalità di partecipazione e di riscossione dei premi) – è possibile generare il codice lotteria; nell’area riservata – accessibile tramite SPID, credenziali Fisconline/Entratel o CNS – sarà possibile controllare il numero di biglietti virtuali associati al singolo scontrino elettronico ricevuto, verificare le eventuali vincite e tenere sotto controllo i termini per reclamare i premi.

È pronto il Portale della lotteria degli scontrini (www.lotteriadegliscontrini.gov.it), il concorso a premi collegato al nuovo scontrino elettronico.
Dal 1° luglio 2020, tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia potranno partecipare alla lotteria degli scontrini effettuando un acquisto di importo pari o superiore a 1 euro ed esibendo il loro codice lotteria.
Per ottenere il codice lotteria basta inserire il proprio codice fiscale nell’area pubblica del Portale lotteria.
Tutte le regole sono state definite nel provvedimento n. 80217 del 5 marzo 2020dei Direttori dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Per ogni scontrino elettronico trasmesso all’Agenzia delle Entrate il sistema lotteria genererà un determinato numero di biglietti virtuali.
In fase di avvio saranno previste estrazioni mensili con 3 premi al mese pari a 30.000 euro ciascuno e un’estrazione annuale con un premio pari a 1 milione di euro.
La prima estrazione mensile sarà effettuata venerdì 7 agosto 2020.
Le successive estrazioni mensili avverranno ogni secondo giovedì del mese.
A partire dal 2021, inoltre, verranno attivate anche estrazioni settimanali con 7 premi del valore di 5.000 euro ciascuno.

Il Portale della lotteria

Il portale lotteria, disponibile dal 9 marzo 2020 all’indirizzo www.lotteriadegliscontrini.gov.it, si compone di un’area pubblica e di un’area riservata:
– l’area pubblica contiene una serie di informazioni relative alla lotteria, quali ad esempio il calendario delle estrazioni, il codice degli scontrini vincenti e informazioni sulle modalità di partecipazione e di riscossione dei premi;
– nell’area pubblica, cui si accede liberamente, senza autenticazione, sarà inoltre possibile generare il codice lotteria;
Una volta generato, il codice potrà essere stampato su carta o salvato su dispositivo mobile (telefoni cellulari, smartphone, itablet, etc.) e mostrato all’esercente.
– nell’area riservata, accessibile tramite SPID, credenziali Fisconline/Entratel o CNS (Carta nazionale dei servizi), sarà possibile invece controllare il numero di biglietti virtuali associati al singolo scontrino elettronico ricevuto, verificare le eventuali vincite e tenere sotto controllo i termini per reclamare i premi.

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MILLEPROROGHE – Circolare per la cliente n.10/2020

La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 30.12.2019 n. 162 (c.d. “milleproroghe”), come modificato in sede di conversione nella L. 28.2.2020 n. 8.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– la nomina dell’organo di controllo o revisore di srl;
– la cedolare secca sulle locazioni;
– la proroga al 2020 della detrazione IRPEF per la “sistemazione a verde”;
– la proroga al 2020 del contributo per l’acquisto e la rottamazione di moto;
– il contributo per l’acquisto di nuove autovetture;
– la proroga dell’adozione del sistema “UniEmens” in agricoltura;
– la proroga per gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili;
– il pignoramento immobiliare.

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