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Ristrutturazioni edilizie e bonus mobili 2020

La legge di Bilancio proroga al 31.12.2020 due agevolazioni sulla casa particolarmente apprezzate dai contribuenti.

 

Lavori sugli immobili e agevolazioni fiscali, un connubio che le Leggi di Bilancio ripropongono da diversi anni. Anche per il 2020 vecchi e nuovi bonus casa: fa capolino il bonus facciate e vengono riconfermati ecobonus, bonus ristrutturazioni edilizie e bonus mobili. Per le ristrutturazioni edilizie viene prorogata al 31.12.2020 (con ennesima modifica del D.L. 4.06.2013 n. 63) la percentuale di detrazione delle spese sostenute che rimane al 50%. Il tetto di spesa è sempre pari a 96.000 euro così come non variano i soggetti che possono beneficiarne. Immutati anche gli interventi agevolabili a norma dell’art. 16-bis del Tuir, così riepilogabili:
– manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni degli edifici residenziali;
– interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
– interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
– interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;
– interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
– interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare infortuni domestici;
– interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti, per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti;
– interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.
Prevista anche la proroga del bonus mobili che consente una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Invariato il tetto di 10.000 euro e la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo. Attenzione però, questa detrazione spetta solo ai soggetti che hanno realizzato interventi di ristrutturazione a decorrere dal 1.01.2019.
Per le detrazioni citate non vi sono limitazioni legate al reddito, introdotte invece per alcune di quelle elencate all’art. 15 del Tuir.

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Mezzi tracciabili per la detrazione delle spese


Ai fini fiscali, una novità degna di nota della recente legge di Bilancio è l’introduzione dell’obbligo di utilizzo di strumenti come bonifici bancari, postali, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari o circolari.

La legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha introdotto ai commi 679 e 680 l’obbligo di utilizzare mezzi tracciabili per il pagamento di oneri detraibili. Gli strumenti tracciabili possono essere bonifici bancari, postali, o carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari o circolari, esclusi i contanti.
Gli oneri sostenuti dal contribuente che comportano una detrazione del 19% ai fini Irpef sono a titolo esemplificativo:
• spese sanitarie;
• spese veterinarie, per le quali tra l’altro si è alzato il tetto massimo di spesa detraibile, dai precedenti 387 a 500 euro per il 2020 (pur sempre con la franchigia di 129,11 euro);
• spese per la frequenza ai corsi universitari, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie;
• premi per assicurazioni sulla vita o di invalidità;
• spese per l’iscrizione di ragazzi (dai 5 ai 18 anni) a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, scuole di musica, cori, bande, riconosciute dalla P.A. Questa è una novità della legge di Bilancio 2020 e spetta al contribuente con un reddito fino a 36.000 euro e nel limite di 1.000 euro annui di spesa.
Se il contribuente intende fruire della detrazione, non può pagare tali spese in contanti. Tuttavia, è prevista un’eccezione: si possono continuare a pagare in contanti i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
Questo significa, per esempio, che i farmaci, i medicinali, i dispositivi medici acquistati in farmacia potranno continuare a essere pagati anche in contanti, tuttavia le prestazioni mediche dovranno essere pagate con mezzi tracciabili. Si pensi, per esempio, alla visita dal fisioterapista o dallo psicologo o da qualunque altra figura medica professionale che consente la detrazione citata: deve essere saldata mediante mezzi di pagamento tracciabili. Ciò implica che tali figure professionali dovrebbero dotarsi di POS così da adempiere alla norma anche con l’utilizzo di bancomat, carte di credito, ecc.
Si ricorda che il D.L. 124/2019, dal 1.07.2020, ha introdotto la possibilità per gli esercenti attività d’impresa o lavoratori autonomi con ricavi/compensi dell’anno precedente inferiori a 400.000 euro, di fruire di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di credito, di debito o prepagate emesse da banche, poste, intermediari finanziari, ecc. Tali operatori finanziari devono trasmettere telematicamente all’Agenzia le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito. In sede di conversione in legge è stato aggiunto che la Banca d’Italia entro il 24.01 individuerà modalità e criteri con cui gli operatori finanziari trasmetteranno agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento; inoltre, è stato aggiunto che il credito si estende anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Infine, occorre ricordare che, sempre in sede di conversione in legge del D.L. 124/2019, è stato eliminato l’art. 23 che prevedeva sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito.

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CORRISPETTIVI TELEMATICI – Circolare per la clientela n.02/2020


La presente Circolare analizza le novità applicabili dall’1.1.2020 in materia di obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui al DLgs. 5.8.2015 n. 127.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’ampliamento delle ipotesi di esclusione dall’obbligo;
– l’aggiornamento delle specifiche tecniche;
– il rinvio del termine di adeguamento dei registratori telematici ai fini della c.d. “lotteria degli scontrini”;
– l’invio dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

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Approfondimento n.1/2020 – LEGGE DI BILANCIO 2020: NOVITÀ IN MATERIA FISCALE

La L. 27.12.2019 n. 160 (c.d. “legge di bilancio 2020”) è stata pubblicata sul S.O. n. 45 della G.U. 30.12.2019 n. 304 ed è entrata in vigore l’1.1.2020.

Numerose disposizioni prevedono però decorrenze specifiche.

Tra le principali novità in materia di agevolazioni si segnalano:

  • l’abrogazione dell’imposta sostitutiva del 20% per le persone fisiche con ricavi e compensi fino a 000,00 euro;
  • le modifiche al regime forfetario di cui alla 190/2014;
  • l’introduzione di un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumen- tali, che sostituisce, di fatto, la proroga dei super-ammortamenti e degli iper-

In materia di reddito di impresa e di lavoro autonomo, si evidenziano:

  • l’aumento della percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell’IMU relativa agli im- mobili strumentali, con previsione di deducibilità integrale dal periodo di imposta 2022 “solare”;
  • la riapertura dell’estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’impren- ditore individuale;
  • la riapertura della rivalutazione dei beni d’impresa;
  • il ripristino dell’ACE, dal periodo d’imposta 2019 “solare”.

Tra le altre novità in materia di imposte dirette si segnala la previsione di un’addizionale IRES del 3,5% sui redditi derivanti dalle attività in concessione nel settore dei trasporti, dal periodo di imposta 2019 “solare”.

Per quanto riguarda le imposte patrimoniali, rileva l’estensione di IVIE e IVAFE anche a persone fisiche imprenditori e lavoratori autonomi, enti non commerciali (tra cui anche i trust e le fondazioni), società semplici ed enti alle stesse equiparati.

Per quanto riguarda gli immobili, si evidenziano:

  • la proroga delle detrazioni IRPEF/IRES spettanti in relazione agli interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio, nonché del d. “bonus mobili”;
  • l’introduzione del d. “bonus facciate”;
  • l’eliminazione della possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici (lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 000,00 euro);
  • la previsione “a regime” dell’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone

In ambito IVA e di altre imposte indirette si segnalano:

  • la sterilizzazione della clausola di salvaguardia relativa alle aliquote IVA ordinaria e “ridotta”;
  • l’entrata in vigore, dall’1.1.2020, della nuova “imposta sui servizi digitali”;
  • l’introduzione delle imposte sul consumo dei manufatti con singolo impiego e sul consumo di bevande

Da ultimo, in materia di tributi locali, va segnalata, l’abolizione, a decorrere dal 2020, della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), con riscrit- tura della disciplina dell’IMU (di fatto, dall’1.1.2020 viene abolita la TASI).

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LEGGE DI BILANCIO 2020 – Circolare per la clientela n.01/2020


La presente Circolare riepiloga le principali novità in materia fiscale, di agevolazioni, di lavoro e previdenza, contenute nella L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020).

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TASSO DI INTERESSE LEGALE – Circolare per la clientela n.57/2019

La presente Circolare analizza gli effetti ai fini fiscali e contributivi della riduzione dallo 0,8% allo 0,05% del tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c., a decorrere dall’1.1.2020, stabilita con il DM 12.12.2019 (pubblicato sulla G.U. 14.12.2019 n. 293).
In particolare, la riduzione del tasso di interesse legale rileva ai fini del ravvedimento operoso degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi.


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MODIFICA DELLE RATE DI ACCONTO IRPEF, IRES E IRAP – Circolare per la clientela n.51/2019

La presente Circolare analizza le novità in materia di versamento degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, contenute nell’art. 58 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”), alla luce dei chiarimenti forniti dalla ris. Agenzia delle Entrate 12.11.2019 n. 93.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti interessati dalla modifica;
– le imposte interessate dalla modifica;
– gli effetti sugli acconti relativi al 2019, da versare entro il 2.12.2019 (soggetti “solari”);
– gli effetti sugli acconti da versare dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020.

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LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – Circolare per la clientela n.50/2019

A partire dall’1.1.2020 prenderà avvio la c.d. “lotteria degli scontrini”, nell’ambito della quale l’ac-quisto di beni e servizi presso commercianti al minuto consentirà di partecipare all’estrazione di premi messi in palio.
La misura è volta ad incentivare la richiesta dei documenti di certificazione da parte dei clienti che agiscono in qualità di privati consumatori, con lo scopo, dunque, di ottenere un aumento del gettito relativo all’IVA e alle imposte dirette.
La lotteria è disciplinata dall’art. 1 co. 540 – 544 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), come da ultimo modificato dal DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”), in corso di conversione in legge.
La definizione dei premi, delle regole di estrazione e delle altre disposizioni attuative, invece, è demandata a un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che non è stato ancora emanato.
Le regole tecniche per l’invio telematico dei dati delle operazioni valide per la lotteria da parte degli esercenti sono invece state definite con il provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122.

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DECRETO FISCALE LEGGE DI BILANCIO 2020 – Circolare per la clientela n.49/2019

Con il DL 26.10.2019 n. 124, pubblicato sulla G.U. 26.10.2019 n. 252, è stato emanato il c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”.
Il DL 124/2019 è entrato in vigore il 27.10.2019, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito si analizzano le principali novità contenute nel DL 124/2019.
Il DL 124/2019 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.


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VENDITE DI BENI TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE – Circolare per la clientela n.47/2019


VENDITE DI BENI TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE

La presente Circolare analizza la disciplina relativa al nuovo obbligo comunicativo in capo ai soggetti passivi IVA che, avvalendosi di interfacce elettroniche (es. mercato virtuale, piattaforma digitale, portale, ecc.), facilitano le vendite a distanza di beni importati oppure le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, introdotto dall’art. 13 del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), conv. L. 28.6.2019 n. 58, alla luce delle disposizioni attuative emanate con il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660061.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’efficacia temporale del nuovo obbligo;
– i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione;
– le fattispecie che comportano l’obbligo di comunicazione e i dati da comunicare;
– le modalità e i termini per effettuare le comunicazioni; la prima scadenza è stabilita al 31.10.2019;
– la responsabilità per il pagamento dell’IVA in caso di omessa o incompleta comunicazione.

Ambito di applicazione

L’obbligo comunicativo di cui all’art. 13 del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019) riguarda i soggetti pas­sivi i quali “facilitano”, tramite interfacce elettroniche, le vendite a distanza effettuate da un c.d. “fornitore”, aventi ad oggetto:

  • beni commercializzati all’interno dell’Unione europea;
  • ovvero beni oggetto di importazioni.

Ambito soggettivo

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione in esame tutti i soggetti passivi IVA ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72.

Sono tenuti a effettuare la comunicazione i soggetti passivi:

  • residenti nel territorio dello Stato;
  • non residenti nel territorio dello Stato, i quali, se privi di una stabile organizzazione in Italia, sono tenuti ad identificarsi direttamente ai fini IVA ex 35-ter del DPR 633/72, ovvero a nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72.

Nozione di soggetto passivo

Per “soggetti passivi” si intendono i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea.

La nozione “facilita” indica che il soggetto passivo si avvale dell’uso di un’interfaccia elettronica, la quale consente a un acquirente e a un fornitore, che vende beni tramite la predetta interfaccia elettronica, di “stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni” a tale acquirente tramite la stessa interfaccia elettronica.

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