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Fatturazione elettronica: cosa cambia dal 1 ottobre 2019



Le sanzioni sulla ritardata fatturazione riprendono il loro corso naturale a partire dal 1° ottobre 2019. Termina definitivamente il periodo di moratoria introdotto per agevolare i primi mesi di decorrenza del nuovo obbligo, grazie al quale – sino al 30 giugno – è stato possibile vedersi disapplicare le sanzioni in caso di emissione della fattura elettronica oltre i termini di legge, ma comunque entro il termine per la liquidazione periodica di periodo. Nel caso in cui, invece, la fattura è stata emessa entro il termine del mese o trimestre successivo, la sanzione è stata ridotta dell’80%, moratoria questa che, per i soggetti mensili, è stata estesa sino al 30 settembre.

Cosa cambia dal 1 ottobre 2019?

A partire dal 1° ottobre 2019, le sanzioni sono pienamente applicabili in tutti i casi di violazione degli obblighi di fatturazione elettronica e, in particolare, nel caso di sforamento del termine di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione per le fatture immediate.
La norma, in questo caso, è l’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 che al comma 1 prevede:
  • in caso di violazioni sugli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 90% e 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio;
  • alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta;
  • la sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Invece, al comma 2, per le operazioni non imponibili, esenti, non soggette a IVA o soggette ad inversione contabile si fissa una sanzione compresa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati (se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro).

E’ tuttavia possibile ravvedere spontaneamente le suddette sanzioni con le seguenti riduzioni:

  1. 1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore;
  2. 1/8 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  3. 1/7 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale e’ stata commessa la violazione;
  4. 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale e’ stata commessa la violazione.

Vale infine la pena di ricordare che le fatture differite devono essere trasmesse al SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 389 del 24 settembre 2019 ha chiarito che in presenza di fattura differita si potrà indicare come data fattura il giorno di fine mese (ad esempio 30 settembre, ancorché i DDT del mese di settembre siano riferiti a date precedenti a quella di fine mese).

Nota per i contribuenti trimestrali:

Possono beneficiare della riduzione dell’80% della sanzione anche le fatture emesse da tali soggetti e riferite ad operazioni effettuate dal 1° aprile 2019 sino al 30 giugno 2019, se sono trasmesse al SdI oltre il termine per la liquidazione IVA periodica del secondo trimestre (20 agosto 2019), ma entro quello per la liquidazione IVA periodica del terzo trimestre (18 novembre 2019).

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Cedolare secca e affitti brevi di immobili a uso abitativo



Con la risposta all’interpello 10.09.2019, n. 373 l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicabilità del regime fiscale della cedolare secca del 21% (previsto dall’art. 4 D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito, con modifiche dalla L. 21.06.2017, n. 96), in caso di attività di locazione di immobile uso abitativo posta in essere da un privato al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa tramite il portale online “AirBnB”. Ricordano i tecnici delle Entrate che si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Inoltre, i funzionari sottolineano che, nella circolare 12.10.2017, n. 24/E, par. 1, è specificato che la disciplina delle locazioni brevi “si applica sia nel caso di contratti stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore, comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”. La circolare, inoltre, precisa che la disciplina delle locazioni brevi introdotta dall’art. 4 D.L. 50/2017 non può trovare applicazione se “insieme alla messa a disposizione dell’abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con le finalità residenziali dell’immobile quali, ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti, essendo in tal caso richiesto un livello seppur minimo di organizzazione”.
Come specificato nello stesso art. 4, la norma si applica ai contratti di locazione “stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa”. Se in sede di accertamento dovesse emergere l’esistenza di un’attività commerciale, gli introiti dovranno essere dichiarati come redditi d’impresa.

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CESSIONE DELLA DETRAZIONE – Circolare per la clientela n.46/2019

SCONTO SUL CORRISPETTIVO PER “SISMABONUS” ED “ECOBONUS”
Cessione della detrazione per interventi di recupero edilizio volti al risparmio energetico 

Per effetto dell’art. 10 co. 1 e 2 del DL 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ri­qua­lificazione energetica e per gli interventi antisismici, di cui, rispettivamente, agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, il contribuente può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.

ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni contenute nei co. 1 e 2 in commento sono entrate in vigore l’1.5.2019 (data di entrata in vigore del DL 34/2019).

Tuttavia non appare chiaro se l’opzione per lo sconto possa essere esercitata soltanto per le spese sostenute dall’1.5.2019 oppure possa riguardare tutte le spese sostenute nell’anno 2019 (a fa­vo­re di quest’ultima soluzione sembra deporre il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057, punto 2.1).

AMBITO OGGETTIVO

La possibilità di ottenere lo sconto sul corrispettivo in luogo della detrazione fiscale ri­guarda:

  • gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui ai co. 344 – 347 dell’art. 1 della L. 296/2006 e al­l’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bisc. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 dello stesso DL 63/2013. Vi rientrano:
  • gli interventi di cui alla lett. i) dell’art. 16-bis 1 del TUIR relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della do­cumen­ta­zione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patri­monio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della sud­detta documentazione;
  • gli interventi di cui alla suddetta lett. i) che, ai sensi dell’art. 16 co. 1-bis – 1-sexies del DL 63/2013, beneficiano di agevolazioni maggiorate in virtù del fatto che gli edifici sono ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità. A seconda dei casi la detrazione, che com­pete sia ai soggetti IRPEF che ai soggetti IRES, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, può essere del 50%, del 70% o dell’80% (che a loro volta aumentano al 75% o all’85% se gli interventi antisismici sono realizzati sulle parti comuni del condominio);
  • gli acquisti di immobili antisismici ai sensi del co. 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”).

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False Pec infette dell’Agenzia delle Entrate

False Pec infette dell’Agenzia delle EntrateNegli ultimi giorni sono state segnalate false pec dell’Agenzia delle Entrate. I destinatari sono sia privati che professionisti e gli indirizzi Pec risultano in effetti validi, ma non sono legati in alcun modo all’Agenzia.

I messaggi hanno un oggetto che assomiglia a un numero di protocollo utilizzato per le classiche comunicazioni dell’Agenzia (COMUNICAZIONE XXXXXXXXXX [ENTRATE|AGEDCXXX|REGISTRO) e includono in allegato un file in formato zip che contiene a sua volta un documento pdf non valido e un file vbs. Quest’ultimo, se lanciato, scarica sul computer un software dannoso per ottenere il controllo del computer.

All’ignaro utente arriva una email con mittente “Agenzia Entrate” o “AGENZIA ENTRATE GOV” e oggetto “Acconti” o “F24 Acconti”, all’interno un collegamento che sembrerebbe fare riferimento ad un acconto F24 per il 2018. Il cittadino, spaventato da chissà quale comunicazione, potrebbe aprire il link ma le conseguenze sono dannose. Nel collegamento che si trova all’interno dell’email c’è appunto un virus che quasi sicuramente infetterà il PC, un malware per sottrarre dati. L’Agenzia delle Entrate ha quindi comunicato a tutti i cittadini di fare molta attenzione alla posta elettronica di questi giorni e di diffidare di tutte le email che arrivano da indirizzi collegati all’Agenzia. Oltre ad eliminare subito la posta è fondamentale non aprire il link e no scaricare nessun allegato. Ovviamente vale la regola di non condividere l’email.

Il principale pericolo, di fatto, è il file vbs contenuto nella mail. Questo, se aperto, scarica sul computer una sorta di virus, installando sul pc un software dannoso che prende il controllo del sistema (arrivando ad avere l’accesso a dati e credenziali che, se in mano a dei criminali informatici, potrebbero arrecare non pochi danni alle vittime di questi raggiri).

Le email in questione sono state segnalate all’Agenzia delle Entrate che, come si legge nel comunicato ufficiale, si è detta “assolutamente estranea a tali comunicazioni“. L’Ente, inoltre, ha raccomandato a tutti i cittadini di stare particolarmente attenti e di segnalare, in caso di potenziale pericolo, le possibili truffe alle autorità competenti.

Il modo migliore per evitare di trovarsi nei guai, comunque, rimane quello di non aprire direttamente le mail sospette, cestinarle ed evitare – ovviamente – di scaricare qualsiasi tipo di file, documenti o allegati contenuti al loro interno.