La presente Circolare analizza le novità in materia di presentazione dei modelli INTRASTAT, previste dalla determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869, applicabili agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dall’1.1.2022.
In particolare, le novità riguardano:
– la compilazione degli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni (modelli INTRA-1 bis e INTRA-2 bis);
– la compilazione degli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi (modello INTRA-2 quater);
– l’abolizione della presentazione su base trimestrale degli elenchi acquisti (modelli INTRA-2);
– l’implementati degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, con l’introduzione del modello INTRA-1 sexies per il regime di “call-off stock”.
La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla “Certificazione Unica 2022”, che il sostituto d’imposta deve:
– trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2022 o il 31.10.2022 (termine di presentazione del modello 770/2022) se non contiene dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni;
– utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto percettore del reddito, entro il 16.3.2022.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’ambito applicativo della “Certificazione Unica 2022”;
– le novità della “Certificazione Unica 2022”;
– la trasmissione telematica della “Certificazione Unica 2022” all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello “ordinario”, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
– la consegna della “Certificazione Unica 2022” al contribuente-sostituito, mediante il modello “sintetico”;
– il regime sanzionatorio.
La presente Circolare analizza la disciplina relativa all’agevolazione contributiva prevista per gli imprenditori individuali (artigiani e commercianti) che applicano il regime agevolato forfetario previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i requisiti che devono essere posseduti per utilizzare il regime agevolato;
– il contenuto dell’agevolazione contributiva;
– le modalità di presentazione della domanda all’INPS;
– il termine di presentazione della domanda da parte dei soggetti che aderiscono per la prima volta all’agevolazione contributiva, che, per avere effetto nel 2022, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 28.2.2022.
La presente Circolare analizza le novità relative alla comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura, in materia di detrazioni “edilizie”, previste dall’Agenzia delle Entrate con i provv. 3.2.2022 n. 35873 e 4.2.2022 n. 37381.
In particolare, vengono analizzate:
– la proroga al 7.4.2022 del termine di presentazione delle comunicazioni relative alle spese 2021;
– la proroga del periodo transitorio che consente di beneficiare di una ulteriore cessione dei crediti d’imposta, in deroga al divieto introdotto con l’art. 28 del DL 4/2022.
La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, vengono analizzati:
– il contributo a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio;
– il contributo a fondo perduto per i settori wedding, intrattenimento, horeca e altri;
– il contributo a fondo perduto per le attività chiuse;
– il contributo a fondo perduto per le spese di sanificazione e prevenzione sostenute da enti sportivi;
– il contributo a fondo perduto per associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi;
– i limiti alla cessione dei crediti d’imposta relativi alle detrazioni “edilizie”;
– l’estensione del credito d’imposta per i canoni di locazione delle imprese del settore turistico;
– l’estensione del credito d’imposta per il settore tessile, della moda e degli accessori;
– la proroga del credito d’imposta per campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in società e associazioni sportive;
– il credito d’imposta per investimenti “4.0” con obiettivi di transizione ecologica;
– il credito d’imposta per imprese “energivore”;
– la sospensione dei versamenti IVA e ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, scadenti a gennaio 2022, per i soggetti che svolgono attività in discoteche, sale da ballo e locali assimilati;
– la modifica della disciplina delle detrazioni IRPEF per i familiari a carico, per coordinarla con il nuovo assegno unico e universale per i figli;
– le misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
– lo sgravio contributivo per le assunzioni nei settori turismo e stabilimenti termali;
– le misure a sostegno del settore suinicolo.
Ricade sull’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’incombenza di notificare la sanzione di 100 euro agli over 50 che risulteranno inadempienti rispetto all’obbligo vaccinale, introdotto con il DL n. 1/2022, pubblicato il 7 gennaio 2022 in Gazzetta Ufficiale.
In base a quanto disposto da tale decreto sono colpite dalla pena pecuniaria le seguenti tipologie di violazioni:
– i soggetti che al 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
– i soggetti che dopo il 1° febbraio 2022 non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, nei tempi previsti dal Ministero della Salute;
– i soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo (booster) dopo il completamento del ciclo primario, entro il termine di validità del green pass.
La presente Circolare esamina la disciplina relativa alla presentazione delle istanze per la concessione, agli operatori economici maggiormente colpiti dalla chiusura delle attività nel 2021 a causa dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, di un apposito contributo a fondo perduto, di cui all’art. 2 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), conv. L. 23.7.2021 n. 106, secondo quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 336230.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti beneficiari del contributo;
– le attività economiche interessate, individuate in base ai codici ATECO;
– la determinazione del contributo;
– le modalità di presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’istanza per accedere al contributo, entro il termine del 21.12.2021;
– le modalità di erogazione del contributo.
La presente Circolare esamina la disciplina relativa alla presentazione delle istanze per la concessione, agli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, del contributo a fondo perduto c.d. “perequativo”, di cui all’art. 1 co. 16-27 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), conv. L. 23.7.2021 n. 106, secondo quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 336196.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti beneficiari del contributo;
– i requisiti di accesso al contributo, in particolare la riduzione di almeno il 30% del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto al 2019;
– la determinazione del contributo;
– le modalità di presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’istanza per accedere al contributo, entro il termine del 28.12.2021;
– le modalità di erogazione del contributo.
La presente Circolare esamina la disciplina relativa alla concessione, agli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, del contributo a fondo perduto c.d. “perequativo”, di cui all’art. 1 co. 16 – 27 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), conv. L. 23.7.2021 n. 106, sulla base dei provvedimenti attuativi finora emanati.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti beneficiari del contributo;
– i requisiti di accesso al contributo, in particolare la riduzione di almeno il 30% del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto al 2019;
– la determinazione del contributo;
– le modalità di erogazione del contributo.
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.