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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA MEZZOGIORNO

La presente Circolare esamina la disciplina del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124, alla luce delle successive disposizioni che hanno introdotto l’obbligo di presentare una comunicazione integrativa, nella quale possono essere indicati anche investimenti ulteriori rispetto alla comunicazione “originaria”.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– le imprese beneficiarie;
– l’ambito territoriale interessato;
– gli investimenti e le spese agevolabili;
– la misura del credito d’imposta;
– le modalità e i termini per effettuare la comunicazione integrativa all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dall’agevolazione;
– le modalità di utilizzo del credito d’imposta;
– i casi di rideterminazione del credito d’imposta;
– i rapporti con le altre agevolazioni.

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REGIME FORFETARIO PER AUTONOMI

La presente Circolare analizza la disciplina relativa all’agevolazione contributiva prevista per gli imprenditori individuali (artigiani e commercianti) che applicano il regime agevolato forfetario previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i requisiti che devono essere posseduti per utilizzare il regime agevolato;
– il contenuto dell’agevolazione contributiva;
– le modalità di presentazione della domanda all’INPS;
– il termine di presentazione della domanda da parte dei soggetti che aderiscono per la prima volta all’agevolazione contributiva, che, per avere effetto nel 2024, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 28.2.2024.

#AGEVOLAZIONECONTRIBUTIVA #IMPRENDITORIINDIVIDUALI #REGIMEFORFETARIO #REGIMEAGEVOLATO #INPS #DOMANDA

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DECRETO ENERGIA

La presente Circolare esamina le principali novità contenute nel DL 29.9.2023 n. 131 (c.d. decreto “Energia”).
In particolare, vengono analizzati:
– il ravvedimento “speciale”, entro il 15.12.2023, per le violazioni relative alla certificazione dei corrispettivi;
– la proroga dell’aliquota IVA del 5% sul gas metano;
– la riforma dal 2024 delle agevolazioni sotto forma di contributi per le imprese “energivore”.

#DECRETOENERGIA #PRINCIPALINOVITA’ #IMPRESEENERGIVORE #ENERGIA #AGEVOLAZIONI

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ROTTAMAZIONE DEI RUOLI 2023

La presente Circolare analizza la nuova disciplina in materia di “rottamazione dei ruoli”, contenuta nell’art. 1 co. 231 – 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023).
In particolare, vengono analizzati:
– i carichi definibili;
– i benefici dell’adesione alla rottamazione dei ruoli;
– le modalità e il termine di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli;
– gli effetti della presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli;
– il versamento delle somme dovute in caso di accoglimento della domanda;
– i rapporti con le precedenti rottamazioni dei ruoli e il “saldo e stralcio” degli omessi versamenti.

#ROTTAMAZIONE #AGENZIADELLEENTRATE #STRALCIO

1 PREMESSA ROTTAMAZIONE

L’art. 1 co. 231 – 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una nuova “rottamazione dei ruoli”, che riguarda i carichi consegnati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
Si deve quindi avere riguardo alla consegna del ruolo (antecedente alla notifica della cartella di pagamento) oppure alla trasmissione del flusso di carico (successiva alla notifica dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito INPS).
Rientrano nella rottamazione, in linea generale, tutti i carichi tributari e i contributi previdenziali e assistenziali INPS nonché i premi INAIL. Anche i ruoli formati dagli enti locali e da altri enti beneficiano della rottamazione.
Per quanto riguarda i ruoli delle Casse di previdenza professionale (ad esempio, Cassa dei dottori commercialisti, Cassa Forense, ENASARCO), la rottamazione opera solo se la Cassa approva in questo senso una apposita delibera entro il 31.1.2023.
Sono esclusi dalla rottamazione le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi degli enti locali (esempio, i Comuni) che non si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quindi che riscuotono in proprio oppure mediante concessionario locale.

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2 BENEFICI

La rottamazione dei ruoli ha come principale effetto lo stralcio automatico delle sanzioni amministrative e degli interessi compresi nei carichi, quindi in primo luogo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Non sono dovuti nemmeno gli interessi di mora, ovvero gli interessi che spettano all’Agente della riscossione se gli importi sono pagati decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo.
Del pari, vengono meno gli aggi di riscossione, pari al 3% o al 6% delle somme iscritte a ruolo (a seconda del fatto che quanto intimato nella cartella di pagamento sia o meno stato pagato nei termini). Si ricorda che gli aggi di riscossione sono stati abrogati dall’1.1.2022.
Le somme a titolo di capitale (imposte, contributi) e le spese di esecuzione nonché di notifica della cartella di pagamento vanno pagate per intero.
2.1 SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
Per quanto riguarda le sanzioni inerenti a violazioni del Codice della strada, queste non sono stralciate per effetto della rottamazione.
Lo stralcio riguarda infatti solo gli aggi, gli interessi e le maggiorazioni dell’art. 27 co. 6 della L. 689/81.
2.2 SANZIONI NON TRIBUTARIE/CONTRIBUTIVE
Rientrano nella rottamazione anche i carichi inerenti alle sanzioni non tributarie e non contributive, si pensi alle sanzioni valutarie o a quelle irrogate dall’Antitrust.
In questo caso, lo stralcio è circoscritto agli aggi e agli interessi, mentre le sanzioni vanno pagate per intero.

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Nuovo Fondo per il Piccolo Credito – Energia

Il Nuovo Fondo Piccolo Credito (NFPC) ha l’obiettivo di fornire risposta alle Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) con esigenze finanziarie di minore importo, minimizzando costi e tempi e semplificando le procedure d’istruttoria e di erogazione.

Il NFPC eroga prestiti ad imprese già costituite e con storia finanziaria.

In particolare, l’Avviso NFPC – ENERGIA sostiene gli investimenti finalizzati al risparmio e al miglioramento dell’efficienza energetica al fine di contrastare il caro-bollette e incentivare una produzione ad alta efficienza energetica e a basso impatto ambientale.

Per l’iniziativa sono stanziati 18,4 milioni di euro (fondi PR FESR 2021-2027).

#FONDO #ENERGIA #CREDITO

Beneficiari Energia

Beneficiari del NFPC – ENERGIA sono:

  • Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)
  • Consorzi e le Reti di Imprese aventi soggettività giuridica
  • Liberi Professionisti

Alla data di presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

  • rientrare nei requisiti dimensionali di MPMI (anche nel caso di Liberi Professionisti o Consorzi e Reti con soggettività giuridica)
  • avere gli ultimi due bilanci chiusi depositati (per i Liberi Professionisti le ultime due dichiarazioni dei redditi),
  • avere o intendere aprire, al massimo entro la data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, una sede operativa nel Lazio (in tale sede si deve svolgere l’attività imprenditoriale destinata al prestito)
  • avere un’esposizione complessiva limitata a 100.000 euro nei confronti del sistema bancario sui crediti per cassa a scadenza.

Devono inoltre rispettare i requisiti di ammissibilità generale indicati nell’Avviso (quali, ad esempio, la regolarità contributiva attestata dal DURC)

Natura e misura dell’agevolazione

L’agevolazione consiste in un finanziamento con le seguenti caratteristiche:

  • importo: minimo 10.000 euro, massimo 50.000 euro
  • durata: 60 mesi con preammortamento di 12 mesi
  • tasso di interesse: zero
  • rimborso: a rata mensile costante posticipata

Il costo totale del Progetto non deve essere inferiore a 10.000 euro.

Il finanziamento agevolato può coprire fino al 100% del Progetto (sono quindi ammissibili progetti di importo superiore a 50.000 euro, nel qual caso il finanziamento coprirà meno del 100% del Progetto).

Investimenti e Spese ammissibili

Saranno ammissibili all’agevolazione i Progetti che includono seguenti investimenti da realizzare presso la sede operativa localizzata nel Lazio, finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica dei processi produttivi, a ridurre i consumi energetici, nonché l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.

Sono ammissibili le spese necessarie per la realizzazione degli interventi quali:

  • spese per investimenti materiali e immateriali, quali acquisto e installazione di impianti, attrezzature, componenti e strumenti necessari alla realizzazione dell’intervento;
  • spese accessorie, nel limite del 10% del valore totale del Progetto, per servizi di consulenza, spese di progettazione tecnica degli investimenti;
  • capitale circolante relativo ai costi dei consumi energetici, nel limite del 30% delle spese ammissibili complessive.

In sede di domanda deve essere presentato il Progetto che si chiede di ammettere a finanziamento e che dovrà essere realizzato entro 12 mesi dall’erogazione. Al termine dei 12 mesi il beneficiario dovrà presentare una relazione che illustri il Progetto effettivamente realizzato. Il Gestore effettuerà specifiche visite in loco per verificare l’effettiva realizzazione dei Progetti finanziati.

Modalità e termini di presentazione delle Domande

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on-line sul portale http://www.farelazio.it alla pagina dedicata al “Nuovo Fondo Piccolo Credito – ENERGIA” a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2022 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Dopo la corretta compilazione del formulario on-line, il sistema genera la domanda comprensiva degli allegati e contenente le informazioni inserite in piattaforma e le dichiarazioni presenti on-line.

La domanda di agevolazione generata dal sistema deve essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante dell’impresa.

Procedura di valutazione

La procedura è a sportello: le domande saranno avviate ad istruttoria seguendo l’ordine di protocollo.

L’esame istruttorio di ammissibilità della domanda è effettuato dal Gestore dello strumento che effettua sia l’istruttoria amministrativa (ammissibilità formale), sia l’istruttoria di merito, volta ad accertare la coerenza del Progetto con le finalità le indicazioni dell’Avviso nonché il merito di credito del richiedente.

Vai all’avviso pubblico

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Bonus 200 euro per autonomi e professionisti

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 19 agosto 2022 vengono definite tutte le caratteristiche dell’indennità una tantum: dai requisiti soggettivi e reddituali richiesti ai beneficiari, alle modalità di presentazione della domanda. L’erogazione del bonus avviene per mezzo dell’INPS e degli enti di previdenza obbligatoria, in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.

Chi può richiederlo

Beneficiari dell’indennità sono i soggetti in possesso dei seguenti requisiti non alternativi:
– lavoratori autonomi o professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza alla data del 18 maggio 2022;
– reddito complessivo, percepito nel periodo d’imposta 2021, non superiore a 35.000 euro;
– che, alla data del 18 maggio 2022, abbiano una partita IVA con attività lavorativa avviata e abbiano eseguito almeno un versamento contributivo, totale o parziale con competenza a decorrere dall’anno 2020. Per gli iscritti alle gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito viene verificato sulla posizione del titolare.
– non abbiano già percepito il medesimo bonus in qualità di lavoratori subordinati.

Presentazione della domanda

Le domande per l’ottenimento dell’indennità sono presentate dai beneficiari all’INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, e provvedono all’erogazione.
N.B. Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.
La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50;
c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
d) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
L’INPS e gli enti di previdenza obbligatoria procedono, per gli iscritti, alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.

Caratteristiche del bonus

L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.
Fattispecie
Spettanza del bonus 200 euro
Iscrizione a INPS e altri enti previdenziali
Sì, erogato da INPS
Reddito netto IRPEF 2021 > 35.000
No
Iscrizione alla previdenza post 18 maggio 2022
No
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DL 9.8.2022 N. 115 (C.D. DECRETO “AIUTI—BIS”)

La presente Circolare analizza le principali novità del DL 9.8.2022 n. 115 (c.d. decreto “Aiuti-bis”), contenente misure urgenti in materia di energia, politiche sociali e industriali.
In particolare, vengono analizzati:
– la proroga dei crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale;
– la proroga del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio delle attività agricole e della pesca;
– la proroga della riduzione dell’IVA sul gas;
– la proroga della riduzione delle accise e dell’IVA sui carburanti;
– l’estensione del welfare aziendale;
– la proroga anche per il 2022 del raddoppio del limite di non imponibilità dei fringe benefit;
– l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti;
– l’estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di 200,00 euro;
– l’anticipazione parziale della rivalutazione delle pensioni.

#IVA #BONUS200 #CREDITIDIIMPOSTA

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CREDITI D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO INDEBITAMENTE UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE

La presente Circolare analizza la procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione, di cui all’art. 5 co. 7 – 12 del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215, alla luce dei provvedimenti attuativi emanati dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, vengono analizzate:
– le condizioni che consentono di aderire alla procedura di regolarizzazione;
– le modalità di presentazione all’Agenzia delle Entrate della richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione, entro il 30.9.2022;
– le modalità di compilazione del modello di richiesta di accesso alla procedura;
– le modalità e i termini di riversamento dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati.

#R&S #AGENZIADELLEENTRATE #CREDITIDIIMPOSTA

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DECRETO “AIUTI”

La presente Circolare analizza le principali novità del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. decreto “Aiuti”), contenente misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
In particolare, vengono analizzati:
– l’incremento dei crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale;
– il credito d’imposta per gli autotrasportatori per l’acquisto del gasolio;
– l’incremento del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0;
– le modifiche al credito d’imposta per la formazione 4.0;
– l’incremento del credito d’imposta per le sale cinematografiche;
– la proroga del superbonus del 110% per gli interventi in edifici unifamiliari e unità autonome in edifici plurifamiliari;
– l’ulteriore modifica della disciplina di cessione dei crediti relativi a detrazioni edilizie;
– la concessione di un’indennità una tantum di 200,00 euro ai lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di lavoratori o titolari di prestazioni sociali;
– la concessione di un’indennità una tantum ai lavoratori autonomi e ai professionisti;
– la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina;
– le misure di sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dalla crisi ucraina;
– le modifiche al prelievo straordinario a carico delle imprese del settore energetico;
– il bonus alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico.

#DECRETO #AIUTI #SUPERBONUS #FORMAZIONE

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DECRETO “UCRAINA”

La presente Circolare analizza le principali novità apportate in sede di conversione del DL 21.3.2022 n. 21 (c.d. decreto “Ucraina”) nella L. 20.5.2022 n. 51.
In particolare, vengono analizzati:
– l’introduzione della certificazione SOA per le imprese che eseguono lavori edilizi con superbonus o altre detrazioni fiscali;
– la sospensione dei versamenti di ritenute e IVA per i soggetti che gestiscono teatri e sale da concerto;
– l’elevazione da 30 a 60 giorni del termine di pagamento degli “avvisi bonari”;
– l’estensione del “bonus carburante” per i dipendenti;
– la proroga delle agevolazioni su accise e IVA per benzina, gasolio, GPL e gas naturale;
– l’ampliamento temporale dell’utilizzo del credito d’imposta per il settore tessile, della moda e degli accessori;
– l’applicazione retroattiva della sospensione dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di infezione da COVID-19;
– le modifiche al regime degli impatriati per gli sportivi professionisti;
– le modifiche alle comunicazioni di avvio attività dei lavoratori autonomi occasionali;
– l’ulteriore proroga dell’agevolazione in materia di somministrazione di lavoro;
– l’intervento dei Fondi di solidarietà bilaterali nell’ambito della “staffetta generazionale”;
– la proroga delle agevolazioni per l’utilizzazione del suolo pubblico;
– l’ampliamento dei casi di esclusione della prelazione agraria.

#DECRETO #UCRAINA #IVA #BONUS #CARBURANTE

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