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Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato è una banca dati digitalizzata che consente di verificare quali agevolazioni, nella forma di aiuti di Stato, sono stati concessi ad un’impresa nel rispetto della normativa europea.

Consultare il Registro nazionale degli aiuti di Stato prima di presentare una nuova istanza per ottenere un beneficio erogato da un ente pubblico, costituisce per l’impresa e per il consulente un passo preliminare di fondamentale importanza, in particolare durante questo periodo di emergenza sanitaria in cui nuove agevolazioni e più moderni aiuti si mescolano a quelli già noti, con bandi che impongono condizioni restrittive, come il divieto di cumulo o di superamento di una certa soglia o il generale divieto del superamento del massimale di aiuto concedibile fissato dall’Unione europea.

Vediamo allora a cosa serve il Registro e soprattutto come fare per visualizzare e scaricare le informazioni in esso contenute.

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FINANZIAMENTO 10.000 EURO / TASSO ZERO PER LA LIQUIDITÀ DELLE MPMI

Natura del finanziamento

  • L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero a copertura delle esigenze di liquidità derivanti dall’emergenza Covid-19 con le seguenti caratteristiche:
  • importo: 10.000 euro
  • durata minima: 12 mesi
  • durata massima: 60 mesi
  • preammortamento solo per finanziamenti di durata superiore a 24 mesi
  • durata preammortamento massimo 12 mesi
  • rimborso a rata mensile costante posticipata Essendo i finanziamenti destinati a copertura di esigenze di liquidità, non è richiesta alcuna documentazione relativa alle spese sostenute con le somme erogate. Ogni MPMI può ottenere un solo finanziamento a valere sulla Sezione V.

Destinatari

Micro, Piccole e Medie Imprese, inclusi Liberi Professionisti, Consorzi e Reti di Imprese aventi soggettività giuridica che

  • abbiano fino a nove dipendenti (ULA 2019);
  • siano costituite entro la data dell’8 marzo 2020;

I Destinatari al momento della presentazione della domanda devono:

  • essere iscritte al Registro delle Imprese
  • avere Sede Operativa nel territorio del Lazio
  • ovvero, nel caso dei Liberi Professionisti, essere titolari di partita IVA attiva e avere Domicilio Fiscale nel Lazio
  • avere una esposizione complessiva limitata ad euro 100.000 nei confronti del sistema bancario sui crediti per cassa a scadenza, rilevabile dalla Centrale dei Rischi Banca d’Italia, riferita all’attività di impresa.

I Destinatari, alla data di presentazione della domanda, devono attestare tutti i requisiti mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e in particolare devono dichiarare:

  • di aver subito danni a causa dell’emergenza COVID-19, per effetto della sospensione o della riduzione dell’attività;
  • di avere un fabbisogno di liquidità pari ad almeno euro 10.000 in conseguenza dei danni subiti.

Inoltre, con riferimento al 31 dicembre 2019:

  • di non presentare sofferenze e/o sconfinamenti in Centrale dei Rischi Banca d’Italia;
  • non aver subito nell’ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari
  • non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse Non è necessario allegare alla domanda i bilanci né i dati contabili.

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Vai alla scheda del bando

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CONTRIBUTO DEL 40% PER AFFITTO DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI – REGIONE LAZIO

 

PER CHI

Con questa misura la Regione Lazio sostiene le persone che hanno subito una contrazione di almeno il 30% del reddito del nucleo familiare nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

IMPORTI

Il contributo è destinato a tutte le persone con un reddito non superiore ai 7.000 euro trimestrali, ovvero circa 28.000 euro annui. Il contributo sarà per tre mensilità e corrisponderà al 40% del costo dell’affitto.

COME

Gli inquilini con regolare contratto dovranno presentare un’autocertificazione della propria situazione economica nel trimestre indicato (23 febbraio al 31 maggio 2020 ) e fare domanda al proprio Comune.
Il Comune raccoglierà la documentazione e stilerà la graduatoria entro 45 giorni per poi assegnare direttamente le risorse.

CONTROLLI

La Direzione regionale competente, insieme agli agenti della Guardia di Finanza accerterà la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e a provvederà a sanzionare eventuali trasgressori.

Vedi l’articolo della Regione Lazio

 

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Estesa ai lavoratori autonomi la sospensione dei mutui prima casa

Aggiunta una nuova causale a supporto della richiesta di sospensione ed eliminata la condizione legata al reddito Isee.

L’art. 54 D.L. 17.03.2020, n. 18, per un periodo di 9 mesi (vale a dire dal 17.03.2020) e in deroga all’ordinaria disciplina del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (cd. fondo Gasparrini), estende le misure anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino, secondo le ordinarie procedure degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, di aver registrato, in un trimestre successivo al 21.02.2020 o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e tale data, un calo del proprio fatturato che sia superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività per l’emergenza coronavirus.
È con l’art. 2 della legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007, c. 475 e seguenti) che viene istituito il fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa al Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’art. 26 D.L. 9/2020 è intervenuto sulla disciplina del fondo (nuova lettera c-bis) al comma 479) consentendo di richiedere il beneficio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo nell’ulteriore caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
Il fondo, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà di sospensione per i mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, provvede al pagamento degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
Sospensione – La sospensione può essere chiesta per non più di 2 volte e per un periodo massimo di 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e delle garanzie relative viene prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto tra le parti per la rinegoziazione delle condizioni.
La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Non può essere chiesta: nel caso di ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi, o quando sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato; nel caso di fruizione di agevolazioni pubbliche; per i mutui relativamente ai quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi che danno diritto al beneficio della sospensione, a specifiche condizioni.

Scarica il modulo al seguente link

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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – Circolare per la clientela n.18/2020

La presente Circolare analizza le ulteriori misure di sostegno a carattere finanziario contenute nel DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la moratoria sui finanziamenti, mutui e canoni di leasing per le micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi;
– il potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le PMI;
– l’accesso al Fondo mutui prima casa per i lavoratori autonomi e i professionisti;
– gli incentivi per le imprese che producono dispositivi medici e/o di protezione individuale;
– il contributo per l’installazione di divisori per taxi e NCC;
– le misure per il settore agricolo e della pesca;
– l’indennità di 600,00 euro ai collaboratori sportivi;
– la sospensione dei versamenti dei canoni per il settore sportivo.

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€ 600 alle partite Iva, prime istruzioni Inps

  • Il messaggio Inps 26.03.2020, n. 1381, fornisce le prime istruzioni per accedere alle misure Covid-19 disposte dal Governo a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese individuali.
  • L’accesso ai servizi web è consentito in modalità semplificata per le seguenti domande legate all’emergenza coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020:
    • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di co..co.co;
    • indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
    • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
    • indennità lavoratori del settore agricolo;
    • indennità lavoratori dello spettacolo;
    • bonus per i servizi di baby-sitting.

VAI ALLE PRINCIPALI MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’

  • PIN – La modalità semplificata consente di compilare e inviare le specifiche domande, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.
  • La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
    • sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
    • Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).
  • Restano salve le tipologie di accesso ordinarie:
    • PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
      SPID di livello 2 o superiore;
      Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
      Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

 

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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – Circolare per la clientela n.17/2020

La presente Circolare analizza le ulteriori misure di carattere fiscale contenute nel DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la concessione di un premio ai dipendenti che lavorano nella propria sede nel mese di marzo 2020;
– il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro;
– il credito d’imposta per la locazione di botteghe e negozi;
– le modifiche al credito d’imposta per investimenti pubblicitari e per le edicole;
– la trasformazione delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE in crediti d’imposta;
– le agevolazioni fiscali per favorire le erogazioni liberali;
– il rinvio di termini per gli enti del Terzo settore.

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D.L. 18/2020 “CURA ITALIA” – PRINCIPALI MISURE

E’ stato varato il Decreto Cura Italia che contiene misure di sostegno alle imprese, lavoratori dipendenti e autonomi e alle famiglie, in conseguenza all’emergenza sanitaria dovuta dal COVID-19.

Vi riportiamo una circolare di approfondimento sulle principali misure previste nel decreto.

Si attendono le procedure attuative con relativi chiarimenti da parte degli Istituzioni ed Enti, quali Agenzia delle Entrate, Ministero del Lavoro, Regioni e INPS, senza le quali la maggior parte delle misure previste non sono ancora effettivamente fruibili.

Il documento è aggiornato al 18 marzo 2020.

Scarica il documento

DL 18 17.03.2020 CURA ITALIA_V02

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L’attesa è essa stessa il decreto.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri 16 marzo il DL recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza coronavirus sull’economia (c.d. decreto “cura Italia”).

Il provvedimento non è stato pubblicato sulla G.U. n. 68.

Nell’attesa vi condividiamo il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37 di ieri 16 marzo con le anticipazioni delle principali misure approvate.