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In arrivo il Decreto salva-economia da € 25 miliardi.

E’ atteso il pacchetto governativo di misure economiche da € 25 miliardi.

  • Decreto salva-economia – Con il placet di Bruxelles, il Governo sta studiando una moratoria per i prestiti alle imprese (comprese partite Iva) e alle famiglie e un pacchetto a sostegno dei settori coinvolti dalla crisi come turismo, logistica, trasporti, cultura, per i quali si ipotizza un’esenzione parziale da tasse e contributi:
      • congedo straordinario di 12 giorni (che potrebbe diventare di 15) per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati (forse anche per i lavoratori autonomi) con figli con età fino a 12 anni (non ci saranno limiti per figli con disabilità), retribuito al 30% dello stipendio. L’alternativa potrebbe essere un voucher baby sitter del valore di 600 euro;
      • integrazione dei sussidi a favore dei lavoratori stagionali;
      • ammortizzatori sociali tramite un iter veloce e semplificato; possibilità di accedere alla cassa integrazione in deroga anche per le microimprese con massimo 5 dipendenti, con valore retroattivo fino al 23.02.2020 e una durata di almeno 60 giorni;
      • sistema di garanzia del valore di 2 miliardi affidate al Fondo di garanza per le Pmi al fine di consentire la moratoria sui prestiti alle Pmi e sui mutui per l’acquisto della prima casa.
  • Ammortizzatori – Prima del ricorso agli ammortizzatori sociali, si ricordano le consuete raccomandazioni:
    • ricorso allo smart working;
    • fruizione di ferie già maturate (per le ferie in corso di maturazione si fa riferimento al Ccnl e comunque non è ammesso il potere unilaterale del datore di lavoro) in caso di chiusura totale o parziale dell’attività;
    • variazioni di orario.

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Moratoria Mutui (Accordo ABI) : aggiornata e rafforzata all’intero territorio!

Operativa la moratoria ABI sui mutui alle imprese per affrontare l’emergenza Coronavirus: istruttorie brevi, condizioni migliorative.

Le micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza Coronavirus possono già chiedere la sospensione o l’allungamento dei mutui. L’ABI (banche italiane) e le associazioni imprenditoriali hanno firmato un addendum all’accordo per il credito già operativo. Le PMI possono chiedere una moratoria di un anno per mutui e operazioni di leasing mobiliare e immobiliare, oppure il loro allungamento per un periodo pari alla durata residua dell’ammortamento.

L’addendum promuove procedure di istruttoria veloci e  condizioni migliorative rispetto a quelle previste esplicitamente dal predetto Accordo, al fine di andare incontro alle esigenze delle imprese.

Moratoria mutui 2020

Nel dettaglio, è prevista l’estensione della misura “Imprese in ripresa 2.0” ai prestiti in essere al 31 gennaio 2020. Possono utilizzarlo le aziende danneggiate per cause connesse al Coronavirus. Sono due le operazioni possibili.

  • Sospensione pagamento quota capitale delle rate fino a un anno: applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.
  • Allungamento mutui fino al 100% della durata residua dell’ammortamento (quindi può raddoppiare). Per il credito a breve termine e agrario di conduzione il massimo è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

L’ABI annuncia di aver informato tutte le banche aderenti affinché applichino l’accordo con le regole sopra esposte, parliamo del 90% degli istituto di credito del Paese, con una presenza capillare sul territorio.

Infine, l’accordo contiene una serie di richieste al Governo, in attesa del nuovo decreto del Governo con le misure specifiche per imprese e famiglie in difficoltà.

  • Incentivi pubblici per le imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, in particolare accesso agevolato a linee di credito a breve termine, allungamento di finanziamenti a lungo termine e mitigazione perdite economiche.
  • Fondo Garanzia PMI: aumento quota garantita per linee di credito a breve termine e allungamento scadenze di finanziamenti garantiti, con riferimento a operazioni oggetto di moratoria.
  • Disposizioni UE di vigilanza sulle moratorie di banche e intermediari sui finanziamenti alle imprese.

L’accordo è stato sottoscritto da Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop) CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti).

Link ABI

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10-03- In tutta Italia è già operativa la moratoria aggiornata e rafforzata

 

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Pacchetto web a supporto delle zone rosse

Imprese, associazioni e privati hanno messo a disposizione servizi web gratuiti per chi si trova nella “zona rossa” (attualmente i soli Comuni di cui all’allegato 1 del Dpcm 1.03.2020, ma sono in corso dialoghi per ampliarlo all’attuale “zona rossa allargata” a Lombardia e 14 province di Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche), aderendo all’iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione.

Qui il link per il pacchetto cui aderiscono decine dei principali player del settore: per esempio, Eolo offre un mese di connettività gratis, Amazon Web Services un pacchetto crediti con canale di assistenza AWS, Vodafone azzera i giga e minuti, ecc.

Alcuni servizi sono disponibili sul sito dei promotori, altri sono accessibili gratuitamente con SPID oppure forniti automaticamente (sospensione giga e minuti nelle zone rosse).

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Coronavirus, le misure per artigiani e Pmi sotto i 6 dipendenti

Si riassumono i principali ammortizzatori a disposizione per aziende artigiane e PMI, alla luce dell’emergenza Coronavirus.

  • FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato) – Un apposito protocollo prevede la sospensione dal lavoro con causale “COVID 19 – CORONAVIRUS” a partire dal 26.02.2020, attraverso la stipula di uno specifico verbale di accordo sindacale (qui il facsimile).
    • Requisiti – Sono ammesse le imprese artigiane di qualsiasi dimensione che applicano i contratti nazionali sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil e Confartigianato, Cna, Casartigiani e Clai.
    • Condizioni – Per accedere alla prestazione è richiesto un calo di attività lavorativa subordinata all’emergenza sanitaria in atto, per una durata massima di 20 settimane nell’arco del biennio mobile (100 giorni per settimana lavorativa di 5 giorni e 120 giorni per settimana lavorativa di 6 giorni). Il primo periodo richiedibile decorre dal 26.02 al 31.03 con la possibilità che il verbale possa essere sottoscritto successivamente rispetto alla data d’inizio della sospensione, anche online. Il singolo verbale non può prevedere una durata di sospensione superiore a un mese di calendario.
    • Deroghe – Viene sospeso il requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori coinvolti purché assunti in data antecedente al 26.02.2020. Per le aziende viene sospeso limite di 6 mesi della regolarità contributiva, in particolare per le aziende neo costituite, purché già attive prima del 26.02.2020.
    • Importo – Ai lavoratori aspetta un’indennità pari al 80% della retribuzione con un massimale pari a € 1.199,72.
    • Destinatari – Tutte le imprese anche con un solo dipendente, che applicano i seguenti CCNL:
      • Area Acconciatura – Estetica
      • Area Alimentari e Panificazione
      • Area Comunicazione
      • Area Chimica e Ceramica
      • Area Legno e Lapidi
      • Area Meccanica
      • Area Tessile – Moda
      • Area Pulizia
      • Area Autotrasporto.
  • Cassa integrazione in deroga – Per Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, Il Dpcm 2.03.2020 ha previsto la concessione di ammortizzatori in deroga alla aziende con meno di 6 dipendenti, del settore privato compreso quello agricolo.
    • Un mese – La concessione è pari a un mese di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro a decorrere dal 23.02.2020 e in costanza di rapporto di lavoro; è prevista per lavoratori che risultino alle dipendenze dal 23.02.2020.
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Bonus cultura: come chiedere i 500 euro

Dal 5 marzo 2020, i ragazzi e le ragazze che hanno compiuto 18 anni nel 2019 possono iscriversi alla piattaforma “18app” e ricevere il bonus cultura. A disposizione 500 euro spendibili in libri, musica, concerti, eventi culturali, cinema, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Rispetto alle precedenti edizioni, quest’anno sarà possibile acquistare anche i prodotti dell’editoria audiovisiva.

La registrazione dovrà essere effettuata entro il 31 agosto 2020, mentre il bonus dovrà essere speso entro il 28 febbraio 2021.

Chi e come richiedere il bonus cultura

Possono richiedere il bonus cultura di 500 euro, che di fatto è una carta elettronica, i ragazzi e le ragazze che hanno compiuto 18 anni nel 2019, residenti nel territorio nazionale e in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità.

L’attivazione della carta può essere effettuata dal 5 marzo fino al 31 agosto 2020 registrandosi sulla piattaforma www.18app.italia.it.
A tal fine, occorre essere dotati dell’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Come può essere speso il buono
Una volta ottenuta l’identità digitale, per attivare il profilo sulla piattaforma www.18app.italia.it si deve cliccare sul bottone “Entra con SPID” presente nella homepage e selezionare l’identity provide scelto per creare l’identità digitale. A questo punto si può inserire le credenziali e accedere al portafoglio digitale.
L’attivazione della carta elettronica da 500 euro permette di generare buoni spesa elettronici, individuali e nominativi, con codici identificativi associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti.
I buoni possono essere utilizzati fino al 28 febbraio 2021 per l’acquisto di:
– biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
– libri;
– titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
– musica registrata;
– corsi di musica;
– corsi di teatro;
– corsi di lingua straniera;
– prodotti dell’editoria audiovisiva.
Per ogni singolo acquisto non ci sono limiti di spesa, ma è possibile comprare solo un’unità di ciascun bene. Ad esempio, non si potrà acquistare più biglietti per un concerto oppure più copie dello stesso libro.
Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.
Come si genera il buono
Per generare il buono necessario ad acquistare uno dei beni o servizi consentiti si devono seguire semplici passaggi.
Prima di tutto si deve scegliere il prodotto che si vuol acquistare e verificare che l’esercente sia registrato a 18app (sezione del burger menu “Dove spendere i buoni”).
Dopodiché si deve accedere a 18app con le proprie credenziali di identità digitale (SPID) e dal menù a tendina in alto a sinistra selezionare la voce ”Crea nuovo buono”.
A questo punto si deve:
– scegliere se compiere l’acquisto presso un esercente fisico oppure online;
– selezionare l’ambito ed il tipo di bene da acquistare;
– inserire l’importo preciso corrispondente al prezzo del bene o servizio da comprare e selezionare la voce “Crea buono”.
Se il buono è generato correttamente si riceverà immediata comunicazione. Il buono così generato è pronto per essere speso. È possibile salvarlo come pdf oppure come immagine o stamparlo.
In caso di errore è possibile selezionare la voce “Annulla buono” e ripetere l’operazione. I buoni per l’ingresso ai musei, monumenti e parchi non si possono annullare subito, ma è necessario attendere qualche giorno.
Dove spendere il buono
Ciascun buono (individuale e nominativo) può essere speso esclusivamente presso le strutture e gli esercizi accreditati (l’elenco è consultabile sulla piattaforma www.18app.italia.it).
Al momento dell’acquisto, l’esercente verificherà l’identità del beneficiario tramite il confronto del nome e cognome presenti nel buono d’acquisto ed i riferimenti del documento d’identità esibito.
Gli importi dei buoni utilizzati verranno scalati dal portafoglio digitale di 500 euro, esclusivamente al momento della validazione da parte dell’esercente (sia fisico che online).
Se, invece, i buoni sono stati generati e stampati ma non spesi, il credito disponibile non si riduce.
Nell’area autenticata dell’applicazione 18app è possibile verificare l’importo residuo a disposizione per ulteriori acquisti e l’elenco dei buoni prenotati e validati.
I buoni, una volta validati dall’esercente, non possono più essere annullati e riaccreditati. Se al momento dell’acquisto l’esercente effettua uno sconto e il buono è di importo superiore della spesa, è necessario generare un nuovo buono.
Esercizi accreditati
Gli esercizi interessati ad accreditarsi devono registrarsi sulla piattaforma www.18app.italia.it entro e non oltre il 31 agosto 2020.
L’accesso all’applicazione deve essere effettuato con le credenziali di accreditamento ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate del rappresentante legale o di un soggetto delegato ad operare per suo conto in Fisconline o Entratel (con codice fiscale/password/codice PIN in caso di Fisconline – con nome utente/password/codice PIN in caso di Entratel).
La registrazione già effettuata per le precedenti edizioni del bonus resta valida anche ai fini della nuova edizione.
L’avvenuta registrazione implica l’obbligo di accettazione dei buoni di spesa nonché l’obbligo della tenuta di un “registro vendite”, da compilare in conformità a quanto previsto nelle condizioni di uso, redatte nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, accettate in sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con il bonus cultura.
Il ministero dei Beni culturali vigila sul corretto funzionamento del bonus cultura e può provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle regole, alla disattivazione della carta o alla cancellazione dall’elenco di una struttura, di un’impresa o di un esercizio commerciale accreditati, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
Fattura elettronica
Per il pagamento dei buoni autorizzati, l’esercente deve emettere fattura elettronica utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il tracciato stabilito per la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione.
Il codice destinatario (o codice univoco o codice IPA) da riportare nella fattura è YD2JNF.
Come indicato nelle linee guida per la fatturazione (pubblicate sulla piattaforma www.18app.italia.it):
1. nonostante il nome “fattura”, i documenti emessi per il rimborso dei buoni non hanno rilevanza ai fini fiscali e non concorrono alla produzione di reddito. La fiscalità dovuta è regolata all’atto della compravendita tra esercente e cliente, con l’emissione dello scontrino, della ricevuta fiscale o della fattura intestata all’acquirente;
2. pertanto le fatture emesse nell’ambito di “18App” non sono soggette a IVA né all’imposta di bollo. Un’imposta di bollo eventualmente inserita in fattura non sarà rimborsata;
3. è possibile utilizzare qualunque software di fatturazione purché la compilazione della fattura. In ogni caso si raccomanda di utilizzare il software gratuito dell’Agenzia delle Entrate “Fatture e corrispettivi”. Per accedere al portale è necessario essere in possesso delle credenziali Entratel/Fisconline o SPID o Carta Nazionale dei Servizi;
4. in alternativa è possibile utilizzare la funzionalità presente sul sito 18App, nell’area riservata dell’esercente, chiamata Xml Fattura.

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25.000 EURO A FONDO PERDUTO DALLA REGIONE LAZIO

 

Vitamina G è il bando delle Politiche Giovanili della Regione Lazio rivolto alle ragazze e ai ragazzi under35 che vogliono realizzare progetti di innovazione culturale, sociale e tecnologica favorendo lo spirito di iniziativa e lo sviluppo di attività creative, artistiche, culturali, sportive, di ricerca e di studio, del tempo libero, della vita associativa, di aggregazione e di solidarietà.

A chi si rivolge

  • Gruppi informali composti da almeno 3 giovani tra i 18 e i 35 anni residenti nel Lazio
  • Associazioni giovanili ovvero associazioni con un direttivo per la maggioranza under35
  • Raggruppamenti di associazioni giovanili (ATS giovanili)

Come funziona

Vitamina G è un avviso pubblico con una dotazione finanziaria di 785.000€. Per presentare il proprio progetto, e quindi richiedere il finanziamento, basta:

  • Leggere il bando
  • Compilare e sottoscrivere i moduli e allegare la documentazione richiesta
  • Inviare il tutto attraverso una delle modalità previste (PEC, Raccomandata A/R, Consegna a Mano) entro il 4 maggio 2020 alle ore 12.00

Cosa puoi fare

Puoi avere un finanziamento fino a 25 mila euro a fondo perduto per trasformare la tua idea in un progetto concreto per dare uno slancio alle tue passioni, sostenere il tuo territorio o aiutare la comunità dove vivi

Come verrà valutato un progetto?

Ai progetti ammissibili verrà attribuito un punteggio da 0 a 100 punti, sulla base dei seguenti criteri di valutazione.

  • PROFILO DELL’ASSOCIAZIONE O DEL GRUPPO INFORMALE – 10 PUNTI
    È la valutazione della corrispondenza del profilo di studi, attitudinale, professionale e delle esperienze dei componenti del gruppo in relazione alle attività della proposta presentata. In caso di associazioni, verranno valutate la competenze relative alle capacità logistiche ed organizzative del soggetto proponente che dovranno essere comprovate da idonea documentazione attestante i progetti precedentemente attuati.
    La Commissione prenderà inoltre in esame i curricula dei professionisti, operatori, tecnici, coinvolti nel progetto presentato.
  • QUALITA’ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE – 30 PUNTI
    È la valutazione della qualità complessiva del progetto proposto. La commissione valuterà la quantificazione e l’individuazione degli obiettivi e di indicatori per la verifica del raggiungimento degli stessi, la fattibilità e l’organizzazione prevista, l’articolazione della proposta e il suo cronoprogramma, la quantificazione dei soggetti interessati diretti e indiretti, l’attivazione di reti di partenariato o di relazioni con i soggetti, istituzionali e non, della comunità locale di riferimento.
  • EFFICACIA DEL PROGETTO E IMPATTO SUL TERRITORIO – 20 PUNTI
    È la valutazione del livello di corrispondenza dei bisogni strategici per il territorio e la comunità di riferimento con gli obiettivi del progetto. Idoneità e capacità della proposta di sviluppare le azioni proposte e di conseguire gli obiettivi dichiarati. Verrà inoltre esaminata la capacità della proposta di generare effetti positivi sullo sviluppo della comunità locale e/o regionale.
  • FOLLOW-UP – 15 PUNTI
    È la valutazione dell’idoneità del progetto ad avere prospettive di continuità porsi come modello di scalabilità, trasferibilità e buona pratica. Vale 15 punti su 100.
  • INNOVATIVITA’ – 15 PUNTI
    È la valutazione del grado di innovatività e creatività del progetto nel suo complesso e in relazione al contesto, alle modalità impiegate e alle tematiche trattate.  Vale 15 punti su 100.
  • PIANO ECONOMICO – 10 PUNTI
    Congruità dei costi esposti rispetto alle attività della proposta progettuale. Vale 10 punti su 100.

Cosa succede dopo il finanziamento

Vitamina G non ti darà solo un contributo economico. Infatti, con l’obiettivo di sostenerti durante il percorso e di rafforzare l’ecosistema regionale di organizzazioni giovanili e rendere i progetti realizzati buone pratiche per farle divenire modello trasferibile per altri gruppi anche in altri contesti territoriali saranno messe in campo iniziative funzionali all’ accompagnamento e di networking per progetti sinergici.

Vai alla pagina del bando

bando-idee-RR-27-febbraio-002

 

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Bonus mobili ed elettrodomestici aggiornato

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida al bonus mobili ed elettrodomestici aggiornata a febbraio 2020. La misura consente una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobilie di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

L’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di Bilancio (art. 1, c. 175, L. 160/2019) anche per gli acquisti che si effettuano nel 2020, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1.01.2019.

Per gli acquisti effettuati nel 2019, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1.01.2018.

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Guida_Bonus_Mobili_02_2020

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Bonus IO Lavoro: come richiederlo

 

 

“IncentivO Lavoro” (IO Lavoro) è il nuovo incentivo istituito dall’ANPAL con il decreto n. 52 dell’11 febbraio 2020, la cui gestione è affidata all’INPS.

In sintesi

  Sede di lavoro   Italia
  Tetto annuo   8.060 euro
  Assunzione   Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
  Data ultima di fruizione   28 febbraio 2022
  Rapporti di lavoro esclusi   Domestico, occasionale, intermittente e a termine
  De minimis   Sì
  Oltre i limiti “de minimis”   Se l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto

A chi spetta IO Lavoro

Il nuovo incentivo è destinato ai datori di lavoro privati (si presume anche non imprenditori) che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, assumono lavoratori disoccupati:
a) di età compresa tra i 16 anni e 24 anni,
b) con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
che non abbiano avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.
Il requisito di disoccupazione non è richiesto solo nell’ipotesi in cui il datore di lavori trasformi un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.

Stato di disoccupazione

Sono da considerare “in stato di disoccupazione”, i soggetti che presentano (on line) la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ossia la dichiarazione che determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona (DID) e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:
– non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
– sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR -D.P.R. n. 917/1986). Nel caso del lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile in 8.145 annui euro; in caso di attività di lavoro autonomo, il limite è quantificabile in 4.800 euro annui con eccezione per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è equiparato a 8.145 annui euro previsti per il lavoro dipendente. Pertanto, i lavoratori che, nello svolgimento dell’attività lavorativa, superino tali limiti di reddito nell’anno, perdono lo stato di disoccupazione.

Ambito territoriale di ammissibilità

IO Lavoro spetta se la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle seguenti regioni
– Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia),
– nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio)
– nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna),
indipendentemente dalla residenza del lavoratore e nei limiti delle risorse stanziate (complessivi 329.400.000,00 euro di cui 234.000.000,00 euro a favore delle di regioni “meno sviluppate”, 12.400.000,00 euro per le regioni “più sviluppate” e 83.000.000,00 euro per le regioni “meno sviluppate” e “in transizione”).
In caso di modifica della sede operativa del lavoratore la spettanza dell’incentivo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria accantonata per la categoria di regione di destinazione.

Tipologie contrattuali incentivate

Il bonus contributivo è riconosciuto esclusivamente in caso di:
· assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato anche a tempo parziale e a scopo di somministrazione;
· assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante.
di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di assunzione del socio lavoratore di cooperativa con contratto di lavoro subordinato mentre è escluso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

Quanto spetta al datore di lavoro

IO Lavoro consiste nell’esonero dal versamento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

Data ultima di fruizione

Il bonus deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.

Compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato

Si può fruire di IO Lavoro alternativamente:
a) nel rispetto della normativa europea sugli aiuti “de minimis” (in caso di accertato superamento di tali limiti, l’INPS provvede a revocare l’incentivo applicando le sanzioni civili di legge);
b) oltre i limiti “de minimis” qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata.
N.B. Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

Cumulabilità con altri incentivi

L’incentivo è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza (art. 8 del D. L. n. 4/19, convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019).
L’incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni, nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.
Con riferimento alla cumulabilità dell’incentivo con lo sgravio all’occupazione giovanile, come evidenziato anche dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro nell’approfondimento del 17 febbraio, il decreto “non ha inserito il riferimento normativo aggiornato al bonus triennale da cumulare, prevedendo la cumulabilità del bonus IO Lavoro con altre due forme di incentivi”. Ma, sottolinea sempre la Fondazione Studi, “la conferma, peraltro, della cumulabilità tra l’IO e lo sgravio strutturale di cui all’art. 1, comma 100 e ss., della legge di Bilancio 2018, si è avuta al tavolo tecnico tra Inps e Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro il 22 gennaio scorso, dove è stato precisato che la decorrenza del cumulo fra le due misure è partita dal 2019”.

Come chiederlo

La procedura si avvia con la presentazione, da parte del datore di lavoro, di una istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente con modulo telematico nel quale devono essere indicati i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare.
A seguire l’INPS:
a) determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
b) verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo;
c) accerta la disponibilità residua delle risorse;
d) comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.
A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore. A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.
All’INPS è rimandato il compito di illustrare con apposita circolare le modalità specifiche di richiesta dell’incentivo.

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BONUS FACCIATE 2020

Pubblicate le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate (circolare 14.02.2010, n. 2/E) per usufruire del cosiddetto “bonus facciate”, la detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, prevista dalla Legge di Bilancio 2020. La circolare fornisce i primi chiarimenti sugli adempimenti da seguire, sugli interventi agevolabili e sui soggetti che possono accedere al beneficio. Pronta anche una guida che fornisce tutte le informazioni necessarie per permettere ai contribuenti di fruire della detrazione d’imposta dedicata al restauro delle facciate degli edifici. Di seguito gli aspetti principali.

Scarica la guida dell’agenzia delle entrate

• Ai fini del riconoscimento del bonus, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Tra i lavori agevolabili rientrano quelli per il rinnovo e consolidamento della facciata esterna dell’edificio, inclusa la mera tinteggiatura o pulitura della superficie, per i balconi o per eventuali fregi esterni, per i lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su tutte le parti impiantistiche coinvolte in quanto compresi nella facciata dell’edificio.

• Beneficiano della detrazione anche le spese correlate agli interventi e alla loro realizzazione, ad esempio perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi, ecc. Anche gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio rientrano nel campo del bonus facciate. Tali lavori devono soddisfare i requisiti indicati nel decreto Mise 26.06.2015 (decreto “requisiti minimi”) e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio. Ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) oppure detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

• Per il calcolo della detrazione, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, si deve fare riferimento al criterio di cassa, ovvero, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, ma con pagamenti effettuati sia nel 2019 sia nel 2020, consentirà sì la fruizione del “bonus facciate”, ma solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020.

• Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, invece, assume rilievo il criterio di competenza e, quindi, le spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e dalla data dei pagamenti. Per godere dell’agevolazione, i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, devono effettuare il pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Inoltre, è necessario indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Solo per le persone fisiche tutti i pagamenti saranno soggetti alla ritenuta d’acconto dell’8%. Considerando che la modulistica delle banche e delle poste, attualmente, non è stata adeguata con la nuova causale, l’Agenzia ha chiarito che è possibile utilizzare i bonifici proposti dagli istituti di pagamento per l’ecobonus o il bonus casa.

• Tutte le imprese e le società, invece, individuano il periodo dell’investimento con il principio di competenza e non sono obbligate, quindi, a effettuare il pagamento con bonifico “parlante”.

• La circolare precisa che il principio di competenza si applica a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. Solo per il bonus facciate, pertanto, è stata modificata la regola che, per individuare il momento di sostenimento della spesa, dà rilevanza alla data del pagamento per le persone fisiche, i professionisti e le imprese in contabilità semplificata, per cassa o con il metodo della registrazione; mentre dà rilevanza all’ultimazione dei lavori (principio di competenza) solo per le imprese in contabilità ordinaria.

• Possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche e Poste spa per il pagamento delle spese ai fini dell’Ecobonus o della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia. Per gli interventi che influiscono dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edifici, si applicano anche le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per l’Ecobonus dal decreto 19.02.2007 e che entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata all’Enea, esclusivamente in via telematica, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati. È obbligatorio, infine, conservare ed esibire, se richiesta dagli uffici, tutta la documentazione indicata nella circolare di oggi, tra cui i documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi, la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, ecc. In altri termini, occorre la comunicazione all’Enea nella sua forma più complessa ma anche una serie di requisiti legati ai lavori di risparmio energetico. Il contribuente, anche se impresa, società o professionista, che nel 2020 effettua sulle facciate esterne di edifici di qualsiasi categoria catastale (non necessariamente abitazioni) interventi influenti dal punto di vista termico o su più del 10% dell’intonaco, può beneficiare della nuova detrazione Irpef o Ires del 90% (al posto del 65% dell’ecobonus), ma solo se effettua tutti gli adempimenti previsti per l’ecobonus. Quali, appunto, l’acquisizione dell’asseverazione del tecnico abilitato e dell’Ape, oltre che l’invio all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, della scheda descrittiva degli interventi realizzati.

• La detrazione del bonus facciate interessa gli edifici esistenti di “qualsiasi categoria catastale”, quindi, non necessariamente abitazioni. Non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile e non spetta neanche nel caso in cui vi sia la demolizione del fabbricato, seguita dalla sua ricostruzione “con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, nonostante questa tipologia di intervento dal 21.08.2013 sia inquadrabile nella categoria della ristrutturazione edilizia

• La circolare ha chiarito anche che tra gli edifici su cui le imprese possono beneficiare del bonus facciate sono compresi anche gli edifici strumentali, senza specificare se solo per destinazione o anche per natura. I primi sono quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore, indipendentemente dalla classificazione catastale, mentre i secondi sono quelli tra le categorie catastali dei gruppi B, C, D ed E e la categoria A/10 (risoluzione Catasto 3.02.1989, n. 3/330). Si ritiene superata, per il bonus facciate, quindi, la limitazione imposta dell’agenzia per gli interventi agevolati sul risparmio energetico “qualificato2, effettuati dalle imprese sui fabbricati locati o dati in comodato a terzi (risoluzioni 303/E/2008 e 340/E/2008, risposta 313/2019 e quella del 31.05.2019, n. 8 alle domande di Dichiarazioni24 de Il Sole 24Ore). Questa posizione restrittiva delle Entrate, peraltro, è in contrasto con numerose sentenze a favore dei contribuenti emanate dal 2013 in poi.

• La circolare 2/E/2020 non ha fornito chiarimenti sulle altre tipologie di edifici posseduti dalle imprese, come gli immobili-merce (cioè quelli registrati a magazzino) e le “abitazioni patrimonio”, cioè non strumentali né per natura né per destinazione (non utilizzati dall’impresa).

• Resta irrisolto uno dei nodi principali: quello sull’ubicazione (solo le zone A e B del territorio comunale) dell’edificio su cui effettuare l’intervento in facciata. La norma, infatti, è nata al Mibac con l’esplicito intento di migliorare i centri storici cittadini; tuttavia, al di là delle problematiche fiscali che la stesura finale della norma, nella legge di Bilancio 2020, ha suscitato, in gran parte risolte dall’intervento dell’Agenzia delle Entrate, colpisce la scarsa dimestichezza con la legislazione urbanistica di chi ha materialmente immaginato il limite principale, ossia il limite delle zone. La disposizione, infatti, autorizza il beneficio della detrazione solo se l’edificio si trova nella zona A o B del Comune. L’individuazione di queste zone è affidata alla definizione contenuta nel D.M. n. 1444/1968, prima ancora che fossero create le Regioni con la relativa competenza in materia edilizia e che centinaia di norme si sovrapponessero a delineare un quadro, nell’ambito dell’autonomia municipale, sul quale solo gli uffici tecnici comunali sono in grado di pronunciarsi correttamente.

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Bonus bebè: come richiederlo nel 2020 anche senza ISEE

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 26 del 2020 che fornisce chiarimenti in merito la bonus bebè per l’anno 2020. Il beneficio è stato esteso ad ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, prevedendo una modulazione dell’importo spettante per fascia ISEE e una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo. Nel documento di prassi, l’Istituto specifica la corretta gestione delle pratiche in caso di ISEE non rinnovato o con difformità e per la fattispecie di adozioni plurime o nascite gemellari.

Nella circolare n. 26 del 2020, l’INPS illustra le modalità di richiesta del bonus natalità (bonus bebè), previsto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione del bambino in favore dei nuclei familiari con ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o in assenza di ISEE.

Requisiti del soggetto richiedente

La corresponsione dell’assegno su domanda presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020. In tale caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minorenne. Se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Maggiorazione per figlio successivo al primo

A partire dallo scorso anno è previsto il riconoscimento di una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

Valori ISEE di riferimento

L’INPS riepiloga i valori ISEE di riferimento:
– ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
– ISEE minorenni superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
– ISEE minorenni superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o 96 euro al mese (figlio successivo al primo).
In ogni caso, la durata massima di erogazione dell’assegno è stabilita in 12 mensilità.
Per gli eventi avvenuti nel 2020, pertanto, la misura della prestazione effettivamente spettante al nucleo familiare sarà calcolata in funzione del valore dell’ISEE in corso di validità al momento della domanda e potrà spettare, nei limiti di un importo minimo pari a 960 euro annui, anche per importi di ISEE superiore alla soglia massima o in assenza di ISEE.

Domande presentate in assenza di ISEE

Per gli eventi (nascite o adozioni/affidamenti preadottivi) del 2020, in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (ad esempio, DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l’assegno è richiesto, ecc.), l’assegno di natalità verrà ugualmente corrisposto ma nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo. L’Istituto invierà una comunicazione al richiedente contenente l’avvertenza che, in assenza di un ISEE valido, l’Istituto può riconoscere solo l’importo minimo dell’assegno.

ISEE con omissioni o difformità

Nel caso in cui l’attestazione ISEE sia rilasciata con omissioni e/o difformità, il richiedente la prestazione può regolarizzare la situazione:
1) presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell’ISEE;
2) presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
3) rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In tal caso, all’atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare. Giova precisare che tale operazione non è possibile qualora la DSU sia stata presentata con il PIN del cittadino.

Adozioni plurime e parti gemellari

La domanda di assegno deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica e, di norma, una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo.
Il modulo “SR163” può essere trasmesso, corredato da copia di un documento di identità in corso di validità, con una delle seguenti modalità:
– allegato in procedura mediante l’apposita funzione “gestione allegati”;
– trasmesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente;
– trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Struttura INPS territorialmente competente;
– consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente.