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Bonus bebè: come richiederlo nel 2020 anche senza ISEE

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 26 del 2020 che fornisce chiarimenti in merito la bonus bebè per l’anno 2020. Il beneficio è stato esteso ad ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, prevedendo una modulazione dell’importo spettante per fascia ISEE e una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo. Nel documento di prassi, l’Istituto specifica la corretta gestione delle pratiche in caso di ISEE non rinnovato o con difformità e per la fattispecie di adozioni plurime o nascite gemellari.

Nella circolare n. 26 del 2020, l’INPS illustra le modalità di richiesta del bonus natalità (bonus bebè), previsto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione del bambino in favore dei nuclei familiari con ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o in assenza di ISEE.

Requisiti del soggetto richiedente

La corresponsione dell’assegno su domanda presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020. In tale caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minorenne. Se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Maggiorazione per figlio successivo al primo

A partire dallo scorso anno è previsto il riconoscimento di una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

Valori ISEE di riferimento

L’INPS riepiloga i valori ISEE di riferimento:
– ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
– ISEE minorenni superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
– ISEE minorenni superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o 96 euro al mese (figlio successivo al primo).
In ogni caso, la durata massima di erogazione dell’assegno è stabilita in 12 mensilità.
Per gli eventi avvenuti nel 2020, pertanto, la misura della prestazione effettivamente spettante al nucleo familiare sarà calcolata in funzione del valore dell’ISEE in corso di validità al momento della domanda e potrà spettare, nei limiti di un importo minimo pari a 960 euro annui, anche per importi di ISEE superiore alla soglia massima o in assenza di ISEE.

Domande presentate in assenza di ISEE

Per gli eventi (nascite o adozioni/affidamenti preadottivi) del 2020, in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (ad esempio, DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l’assegno è richiesto, ecc.), l’assegno di natalità verrà ugualmente corrisposto ma nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo. L’Istituto invierà una comunicazione al richiedente contenente l’avvertenza che, in assenza di un ISEE valido, l’Istituto può riconoscere solo l’importo minimo dell’assegno.

ISEE con omissioni o difformità

Nel caso in cui l’attestazione ISEE sia rilasciata con omissioni e/o difformità, il richiedente la prestazione può regolarizzare la situazione:
1) presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell’ISEE;
2) presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
3) rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In tal caso, all’atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare. Giova precisare che tale operazione non è possibile qualora la DSU sia stata presentata con il PIN del cittadino.

Adozioni plurime e parti gemellari

La domanda di assegno deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica e, di norma, una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo.
Il modulo “SR163” può essere trasmesso, corredato da copia di un documento di identità in corso di validità, con una delle seguenti modalità:
– allegato in procedura mediante l’apposita funzione “gestione allegati”;
– trasmesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente;
– trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Struttura INPS territorialmente competente;
– consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente.

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Progetti di Innovazione Digitale

Presentazione domande 

Dalle ore 12:00 del 4 marzo 2020 e fino alle entro le ore 18:00 del 21 aprile 2020.

Progetti e Costi Ammissibili

Sono agevolabili Progetti che prevedono l’adozione di una o più soluzioni tecnologiche o sistemi digitali, finalizzate a introdurre innovazioni nei processi produttivi, logistici, organizzativi e commerciali quali: digital marketing: soluzioni di digital marketing; e-commerce; punto vendita digitale; prenotazione e pagamento; sistemi Self scanning e Self checkout; stampa 3D; internet of things; logistica digitale; amministrazione digitale; sicurezza digitale; sistemi integrati ed altre soluzioni e sistemi basati su tecnologie coerenti con i paradigmi di Industria 4.0.

Tutti i Progetti devono:

  1. essere realizzati da MPMI, inclusi i Liberi Professionisti, in forma singola o tramite Aggregazioni Temporanee, composte al massimo da 6 MPMI;
  2. essere realizzati a beneficio di una attività imprenditoriale svolta dalla MPMI in una o più Sedi Operative localizzate nel territorio del Lazio;
  3. prevedere Costi Ammissibili (inclusi i Costi a forfait) non inferiori a:
    • 50.000 Euro nel caso di Progetti presentati da una MPMI in forma singola;
    • 50.000 Euro, con un importo minimo di 20.000 Euro per singola MPMI, nel caso di Progetti da realizzare mediante una Aggregazione Temporanea.
  4. non risultare completati (data ultima fattura) alla data della presentazione della Domanda via PEC, fermo il rispetto dei limiti previsti per l’ammissibilità delle spese;
  5. non riguardare attività imprenditoriali che rientrino nei Settori Esclusi;
  6. non riguardare attività imprenditoriali che sono state rilocalizzate al di fuori dell’area interessata da un programma operativo cofinanziato dai Fondi SIE dopo aver ottenuto un sostegno da tale programma

Contributo

L’Aiuto è concesso in regime De Minimis, sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 40% dell’importo complessivo del Progetto ammesso.

Nel caso in cui la MPMI opti per il contributo in RGE, tale regime sarà applicato a tutte le Spese Ammissibili da rendicontare; la quota di contributo sui Costi a forfait (del personale e indiretti) potrà comunque essere concessa esclusivamente in regime De Minimis, con intensità di Aiuto del 40%.

Il contributo dovrà comunque rispettare, se del caso riducendo l’intensità di Aiuto concedibile:

a) l’ammontare massimo di 200.000 Euro per ciascuna MPMI, anche in caso di Progetti presentati e realizzati da più MPMI mediante un’Aggregazione Temporanea;

b) il massimale per singola Impresa Unica previsto dal De Minimis, per i contributi riconosciuti a tale titolo;

c) il divieto di cumulo con altri Aiuti concessi sulle stesse spese, ove tale cumulo comporti il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati nel RGE, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;

d) eventuali vincoli previsti dalla normativa relativa ad altre forme di sostegno ottenute sulle medesime spese.

Beneficiari

I destinatari degli Aiuti previsti dal presente Avviso sono le MPMI, inclusi i Liberi Professionisti, con Sede Operativa nel territorio della Regione Lazio, in forma singola o aggregata.

Al momento della presentazione della domanda i richiedenti devono avere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa necessaria a completare il Progetto, ovvero avere il Fatturato pari ad almeno 5 volte il valore del Progetto non coperto dal contributo. In alternativa, la capacità amministrativa finanziaria e operativa sarà verificata con riferimento al Patrimonio netto, che deve essere pari ad almeno il valore del Progetto non coperto dal contributo.

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Avviso-Pubblico-1

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Bando Isi Inail, il ritorno

Pubblicata la nuova misura: più di 250 milioni per le imprese che investono in sicurezza e salute dei lavoratori.

Ritorna l’appuntamento con il Bando ISI Inail 2019, la principale iniziativa dell’Istituto per sostenere con contributi a fondo perduto gli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Bando ISI Inail è finalizzato alla prevenzione e riduzione degli infortuni sui luoghi lavoro, sostenendo e incentivando le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; le micro e piccole imprese del settore agricolo sono agevolate nell’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature da lavoro, con lo scopo di ridurre le emissioni inquinanti, il livello di rumorosità e il rischio infortunistico derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. La ripartizione dei fondi, per un totale risorse superiore a € 251 milioni, si articola in 5 assi di finanziamento che si differenziano per i soggetti destinatari e per la tipologia di progetto:
Asse 1 (ISI Generalista):
Asse 1.1 – Progetti di investimento (riduzione e prevenzione del rischio da rumore o di caduta, rischio chimico, biologico e sismico, rischio derivante da vibrazioni meccaniche ed infortunistico): € 96 milioni;
Asse 1.2 – Progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale: € 2 milioni;
Asse 2 (ISI Tematica) – Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC): € 45 milioni;
Asse 3 (ISI Amianto) – Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (MCA): € 60 milioni;
Asse 4 (ISI Micro e Piccole Imprese) – Progetti per imprese operanti nei settori della pesca e della fabbricazione dei mobili: € 10 milioni;
Asse 5 (ISI Agricoltura) – Progetti per imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria:
Asse 5.1 – generalità delle imprese agricole: € 33 milioni
Asse 5.2 – giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria – € 7.000.000.
Il bando precisa che gli importi potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione sulla base delle domande inviate e confermate attraverso l’invio della documentazione a completamento della procedura.
I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le imprese ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio; con riguardo all’Asse 2 di finanziamento, sono ammessi anche gli Enti del terzo settore.
I finanziamenti a fondo perduto sono calcolati sulle spese ammissibili (al netto dell’IVA) e sono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.
Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il contributo è pari al 65% dei costi, con i seguenti limiti:
Assi 1, 2, 3, fino a un contributo massimo di € 130.000;
Asse 4, fino ad un massimo di € 50.000;
Asse 5: nella misura del 40% per la generalità delle imprese agricole e del 50% per i giovani agricoltori. Il finanziamento massimo è di € 60.000, mentre il contributo minimo è pari a € 1.000.
La domanda deve essere presentata in modalità telematica sul sito dell’Inail ed entro fine gennaio saranno disponibili le date di apertura e chiusura della procedura (compilazione delle domande e click day).

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Credito di imposta per la formazione 4.0

Quando si parla di welfare aziendale è indispensabile condividere con i dipendenti un questionario esplorativo affinché il datore di lavoro riesca a individuare i loro bisogni e soddisfarli attraverso un regolamento ad hoc. È utile includere anche domande sul clima aziendale, l’ambiente di lavoro e le aspettative dei dipendenti, dalle cui risposte possono emergere situazioni a volte sconosciute al datore di lavoro. Una di queste riguarda la formazione professionale. I dipendenti spesso manifestano l’esigenza di essere più istruiti, non si sentono sufficientemente preparati per le mansioni che devono svolgere e le responsabilità che ne derivano diventano altrettanti disagi e non opportunità di crescita. Tutto questo, nel tempo, può causare l’allontanamento di validi dipendenti perché insicuri e insoddisfatti.
Per questi motivi i datori di lavoro devono investire anche su un costante aggiornamento di competenze, capacità, esperienze: in una parola sola, investire in “learning”, che si traduce anche in una valida strategia per attrarre nuovi talenti desiderosi di crescita professionale.
Questo orientamento viene supportato dall’ultima legge di Bilancio (L. 160/2019) che all’art. 1 cc. 210-217 proroga quanto introdotto dall’art. 1, cc. 46-56 L. 27.12.2017, n. 205 e conferma per il 2020 il credito di imposta finalizzato all’acquisizione e consolidamento delle competenze tecnologiche legate ai piani di impresa 4.0. Le attività formative devono quindi riguardare i vari ambiti della cyber securitybig data e analisi dei dati, cloud computing, interfaccia uomo/macchina, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata, integrazione digitale dei processi aziendali. Il credito sarà riconosciuto per le spese sostenute nel 2020 e varia a seconda della dimensione dell’impresa: il 50% delle spese ammissibili nel limite annuale di 300.000 euro nel caso di piccole imprese, il 40% entro 250.000 euro per le medie imprese e il 30% entro 250.000 euro per le grandi imprese. Il credito di imposta sarà utilizzabile solo in compensazione dall’esercizio successivo a quello di sostenimento delle spese.
La gestione e il monitoraggio dell’agevolazione sono affidate al Ministero dello Sviluppo Economico, a cui le imprese sono tenute a inviare una comunicazione ad hoc con le modalità che saranno stabilite dal Mise stesso. Continuano comunque ad applicarsi le disposizioni del D.M. Sviluppo Economico 4.05.2018, con esclusione dell’obbligo di depositare all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente l’accordo collettivo aziendale o territoriale, che viene dunque abrogato. Questo significativo snellimento consentirà di accedere con più facilità al credito di imposta, soprattutto per le PMI che non sempre sono strutturate per affrontare iter burocratici impegnativi. Anche la modulazione del credito di imposta conferma la volontà del legislatore di sostenere maggiormente le piccole imprese che spesso hanno meno risorse da investire in ambito formazione, rischiando nel medio-lungo termine di non riuscire a rimanere al passo con le conoscenze sull’evoluzione tecnologica, con una perdita di competitività sul mercato.
La formazione ai dipendenti non può più essere una libera scelta del datore di lavoro, ma deve entrare puntualmente nei progetti di investimento delle imprese perché la crescita in azienda sarà sempre più vincolata non solo al rinnovamento tecnologico, ma anche e soprattutto alla riqualificazione dei dipendenti che ci lavorano.

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I 10 principali incentivi per l’occupazione 2020

In sintesi le principali misure 2020 per assunzione agevolata di lavoratori.

  • Bonus eccellenze: riguarda l’assunzione di giovani laureati brillanti con l’esonero per 12 mesi dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro entro il limite di € 8.000. Vale per gli under 30 con laurea specialistica con 110 e lode e media ponderata non inferiore a 108/110.
  • Apprendistato di primo livello: le Pmi fino a 9 dipendenti possono assumere con un contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale nel 2020 (la norma non è strutturale) con l’azzeramento dei contributi per i primi 36 mesi di rapporto per i giovani tra i 15 e i 25 anni. L’abbattimento dei contributi era già stato in vigore tra il 2012 e il 2016. Riguarda circa il 5% degli apprendisti complessivi. Per gli anni di contratto di apprendistato successivi al terzo, l’aliquota resta al 10%.
  • Agevolazioni per apprendistato: si possono assumere giovani tra i 15 e i 29 anni con contratto a tempo indeterminato a causa mista (lavoro e formazione) con sgravi contributivi differenziati. I datori di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 9 hanno una aliquota contributiva pari al 10%.
  • Sgravio per under 35: sarà ancora possibile per le aziende assumere lavoratori under 35 con uno sgravio del 50% dei contributi con un limite fissato a € 3.000 annui per un anno. L’agevolazione sale al 100% per i giovani del Sud e vale sia per le assunzioni a tempo indeterminato sia per le trasformazioni di contratti a termine in contratti stabili.
  • Assunzione lavoratori in cigs: l’impresa che assume con contratto a tempo pieno e indeterminato un lavoratore in cassa integrazione da almeno 3 mesi ha una riduzione dell’aliquota contributiva per 12 mesi analoga a quella per gli apprendisti (al 10%). Sono stati assunti con questa agevolazione solo 39 addetti nel 2018.
  • Reddito di cittadinanza: è previsto l’esonero del versamento dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di un beneficiario del reddito di cittadinanza, con esclusione dei contributi Inail. Il limite è nell’importo mensile del Rdc che spetta al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di € 780. La durata dipende dalle mensilità già fruite e raggiunge al massimo 18 mesi.
  • Occupazione femminile: è previsto di uno sgravio del 50% dei contributi per un massimo di 18 mesi per le donne con oltre 50 anni e disoccupate da almeno 12 mesi e per quelle assunte in settori con alta disparità (almeno il 25%) nell’occupazione tra uomini e donne.
  • Over 50 in disoccupazione: i datori di lavoro privati che assumono persone con oltre 50 anni disoccupate da oltre 12 mesi hanno uno sgravio contributivo del 50% per 12 mesi in caso di contratto a termine e di 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato.
  • Percettori di Naspi: per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di persone che percepiscono la Naspi è previsto un incentivo economico pari al 20% della Naspi mensile non ancora percepita dal lavoratore.
  • Disabili: per l’assunzione di disabili sono previste agevolazioni per 36 mesi pari al 70% della retribuzione mensile lorda in caso di soggetti con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% e del 35% della retribuzione mensile lorda in caso di assunzione di disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%.
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LEGGE DI BILANCIO 2020 – Circolare per la clientela n.59/2019

La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”), convertito nella L. 19.12.2019 n. 157.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi;
– il contrasto alle indebite compensazioni nel modello F24;
– la proroga della compensazione dei crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo;
– la tassazione dei dividendi percepiti da società semplici;
– la misura degli acconti dovuti;
– le nuove scadenze, dal 2021, per la consegna e trasmissione telematica delle certificazioni del sostituto d’imposta, per le comunicazioni dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni e per i modelli 730;
– il regime IVA delle prestazioni didattiche;
– la fatturazione elettronica;
– la “lotteria degli scontrini”;
– il contrasto alle frodi in materia di accise;
– i limiti all’utilizzo dei contanti;
– le violazioni tributarie penalmente rilevanti.


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VOUCHER MANAGER – Circolare per la clientela n.48/2019


La presente Circolare analizza la disciplina di concessione di un contributo a beneficio delle PMI, sotto forma di voucher, per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica digitale e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa (c.d. “voucher manager”), previsto dalla legge di bilancio 2019, alla luce dei relativi provvedimenti attuativi.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti beneficiari;
– le spese ammissibili;
– la determinazione dell’ammontare del contributo;
– le modalità e i termini di iscrizione nell’elenco dei manager qualificati, tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico;
– le modalità e i termini di presentazione delle domande di agevolazione;
– le modalità di concessione ed erogazione dell’agevolazione;
– le ipotesi di revoca del contributo.


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VOUCHER INNOVAZIONE 2019 – Circolare per la clientela n.45/2019



VOUCHER INNOVAZIONE 2019

L’art. 1 co. 228, 230 e 231 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha introdotto un con­tributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle PMI, per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0, e di processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa (compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali).

SOGGETTI beneficiari

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto le imprese che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione dell’ammissione al contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • si qualificano come micro, piccola o media impresa ai sensi del DM 18.4.2005 (indipenden­te­mente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali);
  • non rientrano tra le imprese attive nei settori della pesca, acquacoltura e produzione pri­ma­ria di prodotti agricoli (settori esclusi dall’art. 1 del regolamento UE 1407/2013);
  • hanno sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultano iscritte al Re­gistro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
  • non sono destinatarie di sanzioni interdittive e risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
  • non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Rete d’imprese

Possono beneficiare del contributo anche le imprese, in possesso dei suddetti requisiti, aderenti a un contratto di rete.

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INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2019 – Circolare di studio n.43/2019

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2019

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2019

La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla concessione di un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su stampa, radio e televisioni, di cui all’art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 3-bis del DL 28.6.2019 n. 59 (conv. L. 8.8.2019 n. 81).
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti beneficiari dell’agevolazione;
– gli investimenti agevolabili;
– la misura dell’agevolazione;
– le modalità e i termini di presentazione dei modelli per accedere all’agevolazione; in relazione al 2019, la comunicazione per l’accesso deve essere presentata dal 1° al 31.10.2019;
– l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto.

Possono beneficiare del credito d’imposta in esame:

  • le imprese;
  • i lavoratori autonomi;
  • gli enti non commerciali.

L’agevolazione si applica indipendentemente:

  • dalla natura giuridica assunta;
  • dalle dimensioni aziendali;
  • dal regime contabile adottato.

Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti incrementali riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati:

  • su giornali quotidiani e periodici (nazionali e locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in for­mato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
  • nell’ambito della programmazione su emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Investimenti incrementali

Per beneficiare dell’agevolazione il valore complessivo degli investimenti deve superare almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Per “stessi mezzi di informazione” si intendono le tipologie di canale informativo, quindi la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra (non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive).

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Circolare di studio n. 32/2019

La presente Circolare analizza la disciplina del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2019 con riferimento agli interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. “Sport bonus”), introdotto dall’art. 1 co. 621 – 627 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), alla luce dei relativi provvedimenti attuativi.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta;
– le modalità di effettuazione delle erogazioni liberali;
– le modalità e i termini di presentazione della richiesta all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
– la procedura di riconoscimento dell’agevolazione;
– le modalità di utilizzo del credito d’imposta spettante.

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