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Prelievo in contanti dal conto corrente

Sotto un profilo puramente tecnico, il correntista può prelevare fino all’ultimo soldo dal proprio conto corrente. Tuttavia, la banca è tenuta a inviare in automatico una segnalazione all’Uif sui prelievi superiori a € 10.000. La comunicazione in tal caso non viene trasmessa dall’Uif all’Agenzia delle Entrate, ma eventualmente alla Procura della Repubblica.

Una volta in possesso dei contanti, non è consentito trasferirli o spenderli se si tratta di importi superiori a € 3.000 (€ 2.000 dal 1.07.2020), essendo obbligatorio il ricorso a strumenti tracciabili e a un intermediario bancario/finanziario; le sanzioni in materia possono arrivare a € 50.000.

Effettuare l’operazione frazionata (per esempio, 10 prelievi da € 1.000 ognuno) comporta per il correntista sia l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, sia il rischio di una verifica della Procura della Repubblica.

Le sanzioni sono previste non per il prelievo dal conto di somme superiori a € 3.000, ma per operazioni in contante oltre tale importo.

Come noto, sono in vigore presunzioni per le operazioni eseguite da imprenditori (doppio limite ai prelievi: € 1000 al giorno e 5.000 al mese).

Per i titolari di partita Iva, l’orientamento prevalente è l’equiparazione ai contribuenti privati: i prelievi da conto corrente non sarebbero quindi sottoposti a controlli fiscali, per quanto esistano pronunce di segno opposto (equiparazione agli imprenditori).

Infine, si ricorda la norma generale del Tuir secondo cui bonifici e versamenti sul conto corrente, se non giustificati, si presumono reddito da assoggettare a tassazione.

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NUOVA DISCIPLINA VERSAMENTO RITENUTE – Circolare per la clientela n.03/2020

La presente Circolare analizza la nuova disciplina relativa al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi dei lavoratori impiegati nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi, di cui all’art. 17-bis del DLgs. 241/97 introdotto dall’art. 4 del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019), alla luce del provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate 6.2.2020 n. 54730 e dei chiarimenti finora forniti dalla stessa Agenzia.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– la decorrenza della nuova disciplina;
– gli obblighi dell’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice;
– le modalità di versamento delle ritenute fiscali;
– gli obblighi del committente e le relative sanzioni;
– i requisiti di affidabilità per la disapplicazione della nuova disciplina;
– il rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate del certificato attestante i requisiti per la disapplicazione della nuova disciplina.


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Per la nomina del revisore di srl obbligo di assemblea entro il 16 dicembre

Le società a responsabilità limitata e cooperative sono tenute, entro il 16 dicembre 2019, alla convocazione dell’assemblea per la nomina dell’organo di controllo o del revisore se hanno superato nel corso degli esercizi 2017 e 2018 uno dei nuovi parametri previsti dall’art. 2477 comma 2 lett. c) c.c. (ricavi o attivo 4 milioni di euro, 20 dipendenti). Tale nomina prevede, ovviamente, la convocazione dell’assemblea ordinaria, organo che, ai sensi dell’art. 2479 c.c. comma 2 n. 3 c.c., è delegato a nominare i sindaci, il sindaco unico o il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.

In alcune occasioni, peraltro, l’atto costitutivo dovrà essere modificato per essere adeguato alle nuove nomine e quindi l’assemblea ordinaria dovrà essere preceduta dall’assemblea che delibera con le maggioranze qualificate sulla base delle previsioni dell’art. 2479-bis comma 3 c.c., alla presenza di un notaio.

L’assemblea a maggioranze qualificate si renderà necessaria, ad esempio, quando l’atto costitutivo preveda “la nomina dell’organo di controllo si rende obbligatoria al superamento dei parametri previsti dall’art. 2435-bis c.c.” (vecchi parametri) oppure quando stabilisca che “al superamento dei parametri di legge la società è tenuta a nominare il collegio sindacale” mentre l’assise voglia nominare il sindaco unico o il revisore (si veda sul tema il parere MISE n. 139507/2012).

In queste situazioni, di norma, il presidente del CdA (o chi sia delegato nell’atto costitutivo ex art. 2479-bis c.c) o l’amministratore unico dovrà convocare prima l’assemblea qualificata per le richieste modifiche dell’atto costitutivo e poi l’ordinaria per la nomina dell’organo di controllo o del revisore. La società potrà, di contro, limitarsi alla convocazione dell’assemblea ordinaria quando l’atto costitutivo risulti già in linea con la nomina dell’organo monocratico o del revisore, come, ad esempio, quando lo stesso preveda la dizione “l’organo di controllo o il revisore sono da nominare nei casi in cui tale nomina è obbligatoria per legge”, oppure “al superamento dei limiti di cui all’art. 2477 c.c.”.

Quando la società debba nominare il sindaco o il revisore l’adunanza dell’assemblea in prima convocazione entro il 16 dicembre appare ineludibile, in quanto si tratta di assolvere a uno specifico obbligo di legge previsto dall’art. 2631 c.c. Ne deriva che la mancata convocazione assembleare determinerebbe in capo agli amministratori (si badi, a ciascun componente del CdA ai sensi dell’art. 5 della L. 689/1981) la sanzione amministrativa che va, ai sensi dell’art. 2631 comma 1 c.c., da un minimo di 1.032 a un massimo di 6.197 euro, sanzioni peraltro oblazionabili ex art. 16 della L. 689/1981.

Da notare che, nel mondo delle srl, la seconda convocazione dell’assise è consentita solo se convenzionalmente prevista nell’atto costitutivo.

L’assemblea deve quindi provvedere alla nomina del sindaco (o del collegio sindacale) o del revisore e, ricordiamo, se lo fa entro il prossimo 16 dicembre rispetterà in pieno gli obblighi di legge.

L’assise, tuttavia, seppur regolarmente convocata potrebbe, almeno nelle società pluripersonali, non raggiungere i quorum previsti dalla legge (almeno la metà del capitale sociale rappresenta il quorum costitutivo nelle ordinarie, mentre nelle qualificate occorre il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale) oppure potrebbe non riuscire a individuare un sindaco (o un collegio) o un revisore per divergenze, ad esempio, sul compenso, oppure il sindaco o il revisore potrebbe accettare l’incarico con riserva, ripromettendosi, prima dell’accettazione definitiva, di monitorare la situazione organizzativa, amministrativa e contabile della società, declinando l’accettazione dopo aver valutato la struttura societaria, ritenendo di non riuscire nel ridotto tempo a disposizione a effettuare i controlli previsti dalla legge per esprimere un corretto giudizio sul bilancio 2019.

In questi casi nessuna sanzione potrà essere irrogata sul CdA, a cui non rimarrà che riconvocare l’assemblea per provvedere alla nomina in un secondo momento. Appare opportuno assolvere a una nuova convocazione già nei mesi di gennaio/febbraio 2020.

Va ricordato, in ogni caso, che, a partire dall’avvenuta nomina, il CdA ha a disposizione 30 giorni per la relativa comunicazione al Registro Imprese (art. 2400 comma 3 c.c.), mentre non è previsto un termine specifico per comunicare la nomina del revisore. Appare quindi presumibile che difficilmente i Registri delle imprese possano attivarsi nelle prime settimane/mesi del 2020 per comunicare al competente Tribunale l’omessa nomina del sindaco o del revisore.

In ogni caso, se alla nomina provvedesse il Tribunale, come prevede il 5° comma dell’art. 2477 c.c., esso sceglierà, in assenza di valide indicazioni statutarie, sia il tipo di controllo a cui sottoporre la società (sindaco con funzione di revisione o solo revisore), sia il soggetto da nominare, nonché il suo compenso, calcolandolo presumibilmente sulla base del DM 140/2012 e privando, quindi, l’assemblea di ogni preferenza e valutazione in merito (si veda “Un mese di tempo per regolarizzare le srl senza controlli” del 16 novembre 2019).

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Limite contanti – Caso del giorno n.1/2019

LIMITE CONTANTI

Dal 1° settembre 2019 sono stati intrapresi i nuovi controlli, da parte della Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate, attesi dalla normativa antiriciclaggio e dal piano di lotta all’evasione fiscale. Le verifiche da parte del Fisco si avvieranno per ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro (il limite contanti ricordiamo essere di euro 2.999,99).

NOTA BENE

Le banche, Poste Italiane spa, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di credito dovranno inviare, con cadenza mensile, una comunicazione all’UIF in caso di superamento del predetto limite mensile di 10.000, anche se riguardanti singole operazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro. Saranno sottoposti a controlli e verifiche non solo i clienti ritenuti sospetti, ma anche tutti quei soggetti che effettueranno operazioni occasionali, difficilmente riconducibili a rapporti continuativi in essere, nonché le operazioni eseguite dallo stesso soggetto in qualità di cliente o di esecutore (in quanto le operazioni effettuate dall’esecutore sono imputate al cliente in nome e per conto del soggetto per il quale ha operato).
La segnalazione riguarda i singoli movimenti mensili di importo pari o superiore a 10.000 euro.

ATTENZIONE!

Non si tratta dei soli prelievi, ma la comunicazione riguarda qualsiasi movimento in contanti, e quindi anche i versamenti.
OSSERVA – Il fine ultimo dei controlli sul contante non è solo quello di recepire la normativa antiriciclaggio, ma, soprattutto, quello di prevenire l’evasione fiscale, intensificando così i controlli della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate.

OSSERVA

Il fine ultimo dei controlli sul contante non è solo quello di recepire la normativa antiriciclaggio, ma, soprattutto, quello di prevenire l’evasione fiscale, intensificando così i controlli della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate. Questo perché l’uso di importi elevati di contanti fa presumere che le somme utilizzate o ricevute siano relative ad attività illecite, tra cui il lavoro nero e irregolare.

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