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SUPERBONUS 110% : BREVE VANDEMECUM

Detrazione superiore alla spesa sostenuta, ma limitata nel tempo e con una ristretta serie di interventi.

Il bonus 110% può essere applicato (non deve: infatti, la super detrazione si aggiunge alle vecchie aliquote ma non le sostituisce) alle spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021, a fronte di specifici interventi di efficienza energetica, antisismici, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici: deve essere spalmato non su 10 anni, bensì su 5 anni. Sul piano soggettivo la detrazione spetta alle persone fisiche; pertanto, non potrà fruirne la Srl che intende effettuare il cappotto dell’immobile detenuto per l’esercizio d’impresa. In sintesi, i beneficiari sono:
• persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa/arte/professione su massimo 2 unità immobiliari;
• condominio;
• IACP;
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
• organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato, di promozione sociale;
• ASD e SSD limitatamente ai lavori destinati a solo immobili (o parte) adibiti a spogliatoi.
Gli interventi dovranno essere realizzati su:
• parti comuni del condominio;
• edifici residenziali unifamiliari e loro pertinenze: per unifamiliare si intende l’unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che dispone di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinata all’abitazione di un singolo nucleo familiare;
• unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti con accesso/i autonomi all’interno di edifici plurifamiliari. Si intende per tale l’unità dotata di installazioni quali impianti per acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento di proprietà esclusiva e di accesso indipendente, non comune alle altre unità, per esempio chiuso da un cancello o portone;
• singole unità immobiliari residenziali del condominio (ma solo per i lavori effettuati congiuntamente a uno degli interventi trainanti).
Per quanto concerne l’ambito oggettivo, ossia la tipologia di interventi che permettono tale detrazione, si distinguono 2 tipologie di interventi:
• interventi trainanti o principali;
• interventi trainati o secondari.
Questi ultimi possono fruire della super detrazione soltanto se realizzati congiuntamente ai primi, senza i quali fruirebbero delle vecchie ordinarie aliquote (50% o 65%). Le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute tra data di inizio e data di fine lavori degli interventi trainanti.
Gli interventi trainanti sono così classificati.
1) Cappotto termico: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, nella spesa massima consentita di:
– 50.000 euro per edifici unifamiliari o plurifamiliari ma con accesso autonomo;
– 40.000 euro per numero di unità del condominio (da 2 a 8 unità);
– 30.000 euro per numero di unità del condominio (da 9 unità in su).
2) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (caldaie), mediante impianti di riscaldamento (per i condomini: riscaldamento centralizzato), raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (spesa massima 48.000 euro) o impianti di microgenerazione. Tali interventi possono essere effettuati su parti comuni di condomini o su edifici unifamiliari o plurifamiliari, ma con accesso autonomo, nella spesa massima consentita di:
– 30.000 euro per edifici unifamiliari o plurifamiliari, ma con accesso autonomo;
– 20.000 euro per numero di unità del condominio (fino a 8 unità);
– 15.000 euro per numero di unità del condominio (da 9 unità in su).
3) Interventi sismabonus, ossia interventi antisismici su edifici ubicati nelle zone 1, 2 o 3, di cui all’art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013, nella spesa massima di 96.000 euro.
In abbinamento a questi, è possibile eseguire una serie di interventi secondari (trainati) che, congiuntamente ai principali, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. In particolare, si tratta di:
1. tutti gli interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, D.L. 63/2013, ossia l’ecobonus (tipologia di interventi trainanti abbinati: 1 e 2);
2. installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ed eventuali integrati sistemi di accumulo. Ammontare spesa massima 48.000 euro (tipologia di interventi trainanti abbinati: 1, 2 o 3);
3. installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Spesa massima: 3.000 euro (tipologia di interventi trainanti abbinati: 1 o 2).

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Circolari per la Clientela n.49/2020 – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS

La presente Circolare analizza le principali novità apportate in sede di conversione del DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”) nella L. 13.10.2020 n. 126, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la regolarizzazione agevolata entro il 30.10.2020 dei versamenti a saldo e in acconto non effettuati entro il 20.8.2020;
– la regolarizzazione entro il 30.11.2020 dei versamenti IRAP non effettuati per errata applicazione dell’esonero di cui all’art. 24 del DL 34/2020;
– la sospensione degli ammortamenti nei bilanci 2020;
– le modifiche alla rivalutazione dei beni d’impresa;
– le ulteriori modifiche al c.d. “superbonus” del 110%;
– le modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi;
– l’incremento delle risorse per il credito d’imposta sanificazione;
– le modifiche al contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione e per i soggetti ubicati in Comuni montani colpiti da eventi calamitosi;
– gli incentivi per l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli;
– le agevolazioni ai fini IMU per il settore agricolo;
– l’imposta di registro agevolata per il trasferimento di terreni agricoli adibiti all’imboschimento;
– l’estensione della destinazione del 2 per mille dell’IRPEF alle associazioni culturali;
– le novità in materia di smart working e di divieto di licenziamento.

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Bonus pagamenti elettronici dal 1.12 : cashback

Il Garante della privacy ha dato parere positivo al cosiddetto piano cashback finalizzato a disincentivare l’utilizzo del contante e appena rifinanziato dal Decreto Agosto. In via sperimentale, il rimborso partirà dalle transazioni con carta o bancomat effettuate già dal 1.12.2020: è necessario effettuare minimo 10 pagamenti tracciabili. Sono esclusi gli acquisti online.

La partecipazione al rimborso sarà su base volontaria e passerà attraverso l’app “Io”, già sperimentata per il bonus vacanza. L’installazione richiede 2 passaggi:

  • registrazione: sono richieste credenziali SPID (in alternativa, carta d’identità elettronica CIE con lettore);
  • conferma: dopo la prima registrazione, si accede digitando il PIN scelto o tramite riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento del volto).

Il meccanismo prevede il rimborso del 10% degli acquisti effettuati con moneta elettronica, entro il limite di € 150 a transazione:

  • tetto massimo di spesa € 1.500 a semestre (rimborso massimo di € 300 annui);
  • minimo 50 transazioni elettroniche nel semestre;
  • la somma è accreditata direttamente sul conto cui si riferisce lo strumento elettronico di pagamento, senza alcuna richiesta o formalità.

Il piano cashback prevede anche la lotteria degli scontrini, il cui avvio è annunciato il 1.01.2021. Il sistema è basato su estrazioni con vincite in denaro abbinate allo scontrino fiscale degli acquisti effettuati con mezzi di pagamento elettronici (estrazioni annuali, mensili e settimanali). Le vincite saranno di importo variabile da € 5.000 a 25.000 per i clienti e da € 5.000 a 1.000.000 per gli esercenti.

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SUPERBONUS 110% : VISTO DI CONFORMITA’

Sono diversi i passaggi operativi da seguire e le verifiche da effettuare, prima di poter rilasciare il visto di conformità per il superbonus del 110% e consentire così al beneficiario della maxi detrazione fiscale di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Quali sono dunque i principali controlli e la documentazione da esaminare per poter validamente rilasciare il visto di conformità? L’attività può essere suddivisa sulla base di un criterio logico a step progressivi: partendo dall’identificazione del beneficiario del superbonus per arrivare all’apposizione vera e propria del visto di conformità, passando per la verifica della documentazione tecnica inerente al tipo di interventi effettuati e alle spese sostenute.

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DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”) – Circolare per la clientela n.28/2020

La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– il differimento al 16.9.2020 del termine di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi che erano stati sospesi;
– l’esclusione dei versamenti IRAP;
– l’incremento del limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24;
– le indennità per lavoratori autonomi, collaboratori e dipendenti;
– il contributo a fondo perduto alle imprese;
– il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi e per la sanificazione;
– la detrazione d’imposta del 110% (c.d. “superbonus”) per determinati interventi sugli immobili;
– le misure in materia di integrazioni salariali e sostegno all’occupazione.

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DETRAZIONE IRPEF DELLE SPESE DI FREQUENZA DELLE UNIVERSITÀ NON STATALI – Circolare per la clientela n.21/2020

La presente Circolare analizza la disciplina della detrazione IRPEF del 19% in relazione alle spese per la frequenza di Università non statali, applicabile al periodo d’imposta 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI 2020 PF), sulla base:
– dei limiti di importo stabiliti dal DM 19.12.2019 (pubblicato sulla G.U. 11.2.2020 n. 34);
– dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

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D.L. 18/2020 “CURA ITALIA” – PRINCIPALI MISURE

E’ stato varato il Decreto Cura Italia che contiene misure di sostegno alle imprese, lavoratori dipendenti e autonomi e alle famiglie, in conseguenza all’emergenza sanitaria dovuta dal COVID-19.

Vi riportiamo una circolare di approfondimento sulle principali misure previste nel decreto.

Si attendono le procedure attuative con relativi chiarimenti da parte degli Istituzioni ed Enti, quali Agenzia delle Entrate, Ministero del Lavoro, Regioni e INPS, senza le quali la maggior parte delle misure previste non sono ancora effettivamente fruibili.

Il documento è aggiornato al 18 marzo 2020.

Scarica il documento

DL 18 17.03.2020 CURA ITALIA_V02

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MILLEPROROGHE – Circolare per la cliente n.10/2020

La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 30.12.2019 n. 162 (c.d. “milleproroghe”), come modificato in sede di conversione nella L. 28.2.2020 n. 8.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– la nomina dell’organo di controllo o revisore di srl;
– la cedolare secca sulle locazioni;
– la proroga al 2020 della detrazione IRPEF per la “sistemazione a verde”;
– la proroga al 2020 del contributo per l’acquisto e la rottamazione di moto;
– il contributo per l’acquisto di nuove autovetture;
– la proroga dell’adozione del sistema “UniEmens” in agricoltura;
– la proroga per gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili;
– il pignoramento immobiliare.

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Bonus cultura: come chiedere i 500 euro

Dal 5 marzo 2020, i ragazzi e le ragazze che hanno compiuto 18 anni nel 2019 possono iscriversi alla piattaforma “18app” e ricevere il bonus cultura. A disposizione 500 euro spendibili in libri, musica, concerti, eventi culturali, cinema, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Rispetto alle precedenti edizioni, quest’anno sarà possibile acquistare anche i prodotti dell’editoria audiovisiva.

La registrazione dovrà essere effettuata entro il 31 agosto 2020, mentre il bonus dovrà essere speso entro il 28 febbraio 2021.

Chi e come richiedere il bonus cultura

Possono richiedere il bonus cultura di 500 euro, che di fatto è una carta elettronica, i ragazzi e le ragazze che hanno compiuto 18 anni nel 2019, residenti nel territorio nazionale e in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità.

L’attivazione della carta può essere effettuata dal 5 marzo fino al 31 agosto 2020 registrandosi sulla piattaforma www.18app.italia.it.
A tal fine, occorre essere dotati dell’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Come può essere speso il buono
Una volta ottenuta l’identità digitale, per attivare il profilo sulla piattaforma www.18app.italia.it si deve cliccare sul bottone “Entra con SPID” presente nella homepage e selezionare l’identity provide scelto per creare l’identità digitale. A questo punto si può inserire le credenziali e accedere al portafoglio digitale.
L’attivazione della carta elettronica da 500 euro permette di generare buoni spesa elettronici, individuali e nominativi, con codici identificativi associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti.
I buoni possono essere utilizzati fino al 28 febbraio 2021 per l’acquisto di:
– biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
– libri;
– titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
– musica registrata;
– corsi di musica;
– corsi di teatro;
– corsi di lingua straniera;
– prodotti dell’editoria audiovisiva.
Per ogni singolo acquisto non ci sono limiti di spesa, ma è possibile comprare solo un’unità di ciascun bene. Ad esempio, non si potrà acquistare più biglietti per un concerto oppure più copie dello stesso libro.
Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.
Come si genera il buono
Per generare il buono necessario ad acquistare uno dei beni o servizi consentiti si devono seguire semplici passaggi.
Prima di tutto si deve scegliere il prodotto che si vuol acquistare e verificare che l’esercente sia registrato a 18app (sezione del burger menu “Dove spendere i buoni”).
Dopodiché si deve accedere a 18app con le proprie credenziali di identità digitale (SPID) e dal menù a tendina in alto a sinistra selezionare la voce ”Crea nuovo buono”.
A questo punto si deve:
– scegliere se compiere l’acquisto presso un esercente fisico oppure online;
– selezionare l’ambito ed il tipo di bene da acquistare;
– inserire l’importo preciso corrispondente al prezzo del bene o servizio da comprare e selezionare la voce “Crea buono”.
Se il buono è generato correttamente si riceverà immediata comunicazione. Il buono così generato è pronto per essere speso. È possibile salvarlo come pdf oppure come immagine o stamparlo.
In caso di errore è possibile selezionare la voce “Annulla buono” e ripetere l’operazione. I buoni per l’ingresso ai musei, monumenti e parchi non si possono annullare subito, ma è necessario attendere qualche giorno.
Dove spendere il buono
Ciascun buono (individuale e nominativo) può essere speso esclusivamente presso le strutture e gli esercizi accreditati (l’elenco è consultabile sulla piattaforma www.18app.italia.it).
Al momento dell’acquisto, l’esercente verificherà l’identità del beneficiario tramite il confronto del nome e cognome presenti nel buono d’acquisto ed i riferimenti del documento d’identità esibito.
Gli importi dei buoni utilizzati verranno scalati dal portafoglio digitale di 500 euro, esclusivamente al momento della validazione da parte dell’esercente (sia fisico che online).
Se, invece, i buoni sono stati generati e stampati ma non spesi, il credito disponibile non si riduce.
Nell’area autenticata dell’applicazione 18app è possibile verificare l’importo residuo a disposizione per ulteriori acquisti e l’elenco dei buoni prenotati e validati.
I buoni, una volta validati dall’esercente, non possono più essere annullati e riaccreditati. Se al momento dell’acquisto l’esercente effettua uno sconto e il buono è di importo superiore della spesa, è necessario generare un nuovo buono.
Esercizi accreditati
Gli esercizi interessati ad accreditarsi devono registrarsi sulla piattaforma www.18app.italia.it entro e non oltre il 31 agosto 2020.
L’accesso all’applicazione deve essere effettuato con le credenziali di accreditamento ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate del rappresentante legale o di un soggetto delegato ad operare per suo conto in Fisconline o Entratel (con codice fiscale/password/codice PIN in caso di Fisconline – con nome utente/password/codice PIN in caso di Entratel).
La registrazione già effettuata per le precedenti edizioni del bonus resta valida anche ai fini della nuova edizione.
L’avvenuta registrazione implica l’obbligo di accettazione dei buoni di spesa nonché l’obbligo della tenuta di un “registro vendite”, da compilare in conformità a quanto previsto nelle condizioni di uso, redatte nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, accettate in sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con il bonus cultura.
Il ministero dei Beni culturali vigila sul corretto funzionamento del bonus cultura e può provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle regole, alla disattivazione della carta o alla cancellazione dall’elenco di una struttura, di un’impresa o di un esercizio commerciale accreditati, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
Fattura elettronica
Per il pagamento dei buoni autorizzati, l’esercente deve emettere fattura elettronica utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il tracciato stabilito per la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione.
Il codice destinatario (o codice univoco o codice IPA) da riportare nella fattura è YD2JNF.
Come indicato nelle linee guida per la fatturazione (pubblicate sulla piattaforma www.18app.italia.it):
1. nonostante il nome “fattura”, i documenti emessi per il rimborso dei buoni non hanno rilevanza ai fini fiscali e non concorrono alla produzione di reddito. La fiscalità dovuta è regolata all’atto della compravendita tra esercente e cliente, con l’emissione dello scontrino, della ricevuta fiscale o della fattura intestata all’acquirente;
2. pertanto le fatture emesse nell’ambito di “18App” non sono soggette a IVA né all’imposta di bollo. Un’imposta di bollo eventualmente inserita in fattura non sarà rimborsata;
3. è possibile utilizzare qualunque software di fatturazione purché la compilazione della fattura. In ogni caso si raccomanda di utilizzare il software gratuito dell’Agenzia delle Entrate “Fatture e corrispettivi”. Per accedere al portale è necessario essere in possesso delle credenziali Entratel/Fisconline o SPID o Carta Nazionale dei Servizi;
4. in alternativa è possibile utilizzare la funzionalità presente sul sito 18App, nell’area riservata dell’esercente, chiamata Xml Fattura.

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BONUS FACCIATE – Circolare per la clientela n.08/2020

La presente Circolare riepiloga la disciplina relativa alla nuova detrazione d’imposta per interventi sulle facciate degli edifici (c.d. “bonus facciate”), introdotta dalla L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 14.2.2020 n. 2.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti beneficiari;
– gli edifici interessati;
– la definizione di “facciata”;
– gli interventi agevolati;
– il periodo e le modalità di sostenimento delle spese;
– gli adempimenti dei soggetti beneficiari;
– la ripartizione della detrazione spettante.

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