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Bonus mobili ed elettrodomestici aggiornato

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida al bonus mobili ed elettrodomestici aggiornata a febbraio 2020. La misura consente una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobilie di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

L’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di Bilancio (art. 1, c. 175, L. 160/2019) anche per gli acquisti che si effettuano nel 2020, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1.01.2019.

Per gli acquisti effettuati nel 2019, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1.01.2018.

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Guida_Bonus_Mobili_02_2020

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Ristrutturazioni edilizie e bonus mobili 2020

La legge di Bilancio proroga al 31.12.2020 due agevolazioni sulla casa particolarmente apprezzate dai contribuenti.

 

Lavori sugli immobili e agevolazioni fiscali, un connubio che le Leggi di Bilancio ripropongono da diversi anni. Anche per il 2020 vecchi e nuovi bonus casa: fa capolino il bonus facciate e vengono riconfermati ecobonus, bonus ristrutturazioni edilizie e bonus mobili. Per le ristrutturazioni edilizie viene prorogata al 31.12.2020 (con ennesima modifica del D.L. 4.06.2013 n. 63) la percentuale di detrazione delle spese sostenute che rimane al 50%. Il tetto di spesa è sempre pari a 96.000 euro così come non variano i soggetti che possono beneficiarne. Immutati anche gli interventi agevolabili a norma dell’art. 16-bis del Tuir, così riepilogabili:
– manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni degli edifici residenziali;
– interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
– interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
– interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;
– interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
– interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare infortuni domestici;
– interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti, per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti;
– interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.
Prevista anche la proroga del bonus mobili che consente una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Invariato il tetto di 10.000 euro e la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo. Attenzione però, questa detrazione spetta solo ai soggetti che hanno realizzato interventi di ristrutturazione a decorrere dal 1.01.2019.
Per le detrazioni citate non vi sono limitazioni legate al reddito, introdotte invece per alcune di quelle elencate all’art. 15 del Tuir.

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Mezzi tracciabili per la detrazione delle spese


Ai fini fiscali, una novità degna di nota della recente legge di Bilancio è l’introduzione dell’obbligo di utilizzo di strumenti come bonifici bancari, postali, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari o circolari.

La legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha introdotto ai commi 679 e 680 l’obbligo di utilizzare mezzi tracciabili per il pagamento di oneri detraibili. Gli strumenti tracciabili possono essere bonifici bancari, postali, o carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari o circolari, esclusi i contanti.
Gli oneri sostenuti dal contribuente che comportano una detrazione del 19% ai fini Irpef sono a titolo esemplificativo:
• spese sanitarie;
• spese veterinarie, per le quali tra l’altro si è alzato il tetto massimo di spesa detraibile, dai precedenti 387 a 500 euro per il 2020 (pur sempre con la franchigia di 129,11 euro);
• spese per la frequenza ai corsi universitari, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie;
• premi per assicurazioni sulla vita o di invalidità;
• spese per l’iscrizione di ragazzi (dai 5 ai 18 anni) a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, scuole di musica, cori, bande, riconosciute dalla P.A. Questa è una novità della legge di Bilancio 2020 e spetta al contribuente con un reddito fino a 36.000 euro e nel limite di 1.000 euro annui di spesa.
Se il contribuente intende fruire della detrazione, non può pagare tali spese in contanti. Tuttavia, è prevista un’eccezione: si possono continuare a pagare in contanti i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
Questo significa, per esempio, che i farmaci, i medicinali, i dispositivi medici acquistati in farmacia potranno continuare a essere pagati anche in contanti, tuttavia le prestazioni mediche dovranno essere pagate con mezzi tracciabili. Si pensi, per esempio, alla visita dal fisioterapista o dallo psicologo o da qualunque altra figura medica professionale che consente la detrazione citata: deve essere saldata mediante mezzi di pagamento tracciabili. Ciò implica che tali figure professionali dovrebbero dotarsi di POS così da adempiere alla norma anche con l’utilizzo di bancomat, carte di credito, ecc.
Si ricorda che il D.L. 124/2019, dal 1.07.2020, ha introdotto la possibilità per gli esercenti attività d’impresa o lavoratori autonomi con ricavi/compensi dell’anno precedente inferiori a 400.000 euro, di fruire di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di credito, di debito o prepagate emesse da banche, poste, intermediari finanziari, ecc. Tali operatori finanziari devono trasmettere telematicamente all’Agenzia le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito. In sede di conversione in legge è stato aggiunto che la Banca d’Italia entro il 24.01 individuerà modalità e criteri con cui gli operatori finanziari trasmetteranno agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento; inoltre, è stato aggiunto che il credito si estende anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Infine, occorre ricordare che, sempre in sede di conversione in legge del D.L. 124/2019, è stato eliminato l’art. 23 che prevedeva sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito.

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LEGGE DI BILANCIO 2020 – Circolare per la clientela n.01/2020


La presente Circolare riepiloga le principali novità in materia fiscale, di agevolazioni, di lavoro e previdenza, contenute nella L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020).

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LEGGE DI BILANCIO 2020 – Circolare per la clientela n.59/2019

La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”), convertito nella L. 19.12.2019 n. 157.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi;
– il contrasto alle indebite compensazioni nel modello F24;
– la proroga della compensazione dei crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo;
– la tassazione dei dividendi percepiti da società semplici;
– la misura degli acconti dovuti;
– le nuove scadenze, dal 2021, per la consegna e trasmissione telematica delle certificazioni del sostituto d’imposta, per le comunicazioni dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni e per i modelli 730;
– il regime IVA delle prestazioni didattiche;
– la fatturazione elettronica;
– la “lotteria degli scontrini”;
– il contrasto alle frodi in materia di accise;
– i limiti all’utilizzo dei contanti;
– le violazioni tributarie penalmente rilevanti.


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PRECOMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI – Circolare per la clientela n.55/2019

La presente Circolare analizza la disciplina del DM 22.11.2019, pubblicato sulla G.U. 4.12.2019 n. 284, con il quale sono stati individuati nuovi esercenti professioni sanitarie obbligati all’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie da utilizzare per la precompilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (modello 730 e modello REDDITI PF), a decorrere dalle spese sostenute dall’1.1.2019.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i nuovi soggetti obbligati;
– i dati da comunicare al Sistema tessera sanitaria;
– le modalità di comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria;
– i termini per l’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria; la prima comunicazione, relativa alle spese sostenute nel 2019, deve essere effettuata entro il 31.1.2020;
– il regime sanzionatorio.

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CESSIONE DELLA DETRAZIONE – Circolare per la clientela n.46/2019

SCONTO SUL CORRISPETTIVO PER “SISMABONUS” ED “ECOBONUS”
Cessione della detrazione per interventi di recupero edilizio volti al risparmio energetico 

Per effetto dell’art. 10 co. 1 e 2 del DL 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ri­qua­lificazione energetica e per gli interventi antisismici, di cui, rispettivamente, agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, il contribuente può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.

ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni contenute nei co. 1 e 2 in commento sono entrate in vigore l’1.5.2019 (data di entrata in vigore del DL 34/2019).

Tuttavia non appare chiaro se l’opzione per lo sconto possa essere esercitata soltanto per le spese sostenute dall’1.5.2019 oppure possa riguardare tutte le spese sostenute nell’anno 2019 (a fa­vo­re di quest’ultima soluzione sembra deporre il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057, punto 2.1).

AMBITO OGGETTIVO

La possibilità di ottenere lo sconto sul corrispettivo in luogo della detrazione fiscale ri­guarda:

  • gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui ai co. 344 – 347 dell’art. 1 della L. 296/2006 e al­l’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bisc. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 dello stesso DL 63/2013. Vi rientrano:
  • gli interventi di cui alla lett. i) dell’art. 16-bis 1 del TUIR relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della do­cumen­ta­zione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patri­monio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della sud­detta documentazione;
  • gli interventi di cui alla suddetta lett. i) che, ai sensi dell’art. 16 co. 1-bis – 1-sexies del DL 63/2013, beneficiano di agevolazioni maggiorate in virtù del fatto che gli edifici sono ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità. A seconda dei casi la detrazione, che com­pete sia ai soggetti IRPEF che ai soggetti IRES, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, può essere del 50%, del 70% o dell’80% (che a loro volta aumentano al 75% o all’85% se gli interventi antisismici sono realizzati sulle parti comuni del condominio);
  • gli acquisti di immobili antisismici ai sensi del co. 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”).

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Circolare di studio n. 32/2019

La presente Circolare analizza la disciplina del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2019 con riferimento agli interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. “Sport bonus”), introdotto dall’art. 1 co. 621 – 627 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), alla luce dei relativi provvedimenti attuativi.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta;
– le modalità di effettuazione delle erogazioni liberali;
– le modalità e i termini di presentazione della richiesta all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
– la procedura di riconoscimento dell’agevolazione;
– le modalità di utilizzo del credito d’imposta spettante.

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Circolare di studio n.28/2019

La presente Circolare analizza, alla luce del provvedimento attuativo emanato dall’Agenzia delle Entrate, la possibilità di cedere la detrazione IRPEF/IRES spettante nel caso in cui siano stati eseguiti interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità immobiliari.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti che possono cedere la detrazione spettante;
– i soggetti a cui è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante;
– le modalità di cessione della detrazione;
– l’utilizzo in compensazione del credito ricevuto da parte del cessionario;
– il regime transitorio per la cessione della detrazione relativa alle spese sostenute nel 2018.

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Circolare di studio n.19/2019

La presente Circolare analizza la disciplina della detrazione IRPEF del 19% in relazione alle spese per la frequenza di Università non statali, applicabile al periodo d’imposta 2018 (modelli 730/2019 e REDDITI 2019 PF), sulla base:
– dei limiti di importo stabiliti dal DM 28.12.2018 n. 872 (pubblicato sulla G.U. 19.3.2019 n. 66);
– dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

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