La presente Circolare riepiloga i dati e le informazioni necessarie allo Studio per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2021 (modelli REDDITI 2022):
– delle persone fisiche;
– dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo professionale;
– degli imprenditori individuali;
– delle società di persone.
La presente Circolare riporta una lista di documentazione per la redazione del Bilancio 2021 e la determinazione dell’IRES e dell’IRAP.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i principi di valutazione delle poste di bilancio;
– le disposizioni speciali emanate a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
– l’informativa in Nota integrativa;
– l’informativa nella Relazione sulla gestione.
La presente Circolare analizza le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni apportate in sede di conversione del DL 21.10.2021 n. 146 (c.d. decreto “fiscolavoro”) nella L. 17.12.2021 n. 215.
In particolare, vengono analizzati:
l’ulteriore proroga dei termini di pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021;
il rinvio dall’1.1.2022 all’1.7.2022 delle modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”;
la proroga per il 2022 del divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie;
il rinvio dall’1.1.2022 all’1.1.2023 dell’obbligo di invio dei corrispettivi al Sistema tessera sanitaria;
la modifica del regime IVA per gli enti associativi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
l’ulteriore proroga al 31.1.2022 della regolarizzazione dei versamenti IRAP relativi al saldo 2019 e al primo acconto 2020, al fine di rispettare la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato;
le modifiche ai limiti per la contabilità di magazzino;
l’introduzione dell’impossibilità di presentare ricorso contro l’estratto di ruolo;
la modifica della disciplina sul controllo formale delle dichiarazioni precompilate, presentate direttamente o tramite il sostituto d’imposta;
i benefici ai fini delle imposte dirette per l’impiego di lavoratori con disturbo dello spettro autistico;
il regime di esenzione IMU dell’abitazione principale per gli immobili dei componenti del nucleo familiare ubicati in Comuni diversi;
le modifiche al regime dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale;
le modifiche al regime di non imponibilità IVA per i trasporti internazionali di beni;
le modifiche al canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture.
In sede di conversione del DL 146/2021 è stata inoltre abolita l’estensione agli iscritti solo nel Registro dei revisori legali dell’abilitazione al rilascio del visto di conformità, prevista dal testo originario del DL.
La presente Circolare esamina la disciplina relativa alla comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico dei dati riguardanti l’applicazione del:
credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui all’art. 1 co. 189 190 della L. 27.12.2019 n. 160 e all’art. 1 co. 1051 1063 della L. 30.12.2020 n. 178;
credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, di cui all’art. 1 co. 200, 201 e 202 della L. 160/2019, così come definite dal DM 26.5.2020;
credito d’imposta per le spese di formazione 4.0, di cui all’art. 1 co. 46 56 della L. 27.12.2017 n. 205 e al DM 4.5.2018.
Tali comunicazioni non costituiscono presupposto per l’applicazione dei suddetti crediti d’imposta, ma hanno solo lo scopo di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
La presente Circolare analizza le disposizioni del DL 11.11.2021 n. 157 (c.d. decreto “Antifrodi”), con il quale sono state emanate misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni “edilizie”, alla luce:
dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 29.11.2021 n. 16;
delle disposizioni attuative emanate dall’Agenzia delle Entrate con i provv. 12.11.2021 n. 312528 e 1.12.2021 n. 340450.
In particolare, vengono analizzati:
con riferimento a tutte le detrazioni “edilizie”, nel caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, l’estensione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute;
in relazione al superbonus del 110%, l’estensione del visto di conformità anche in caso di fruizione della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi (salve le previste eccezioni);
l’introduzione di controlli preventivi, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sulle comunicazioni di cessione dei crediti.
La presente Circolare analizza le disposizioni del DL 11.11.2021 n. 157 (c.d. decreto “Antifrode”), con il quale sono state emanate misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni “edilizie”, alla luce delle disposizioni attuative emanate dall’Agenzia delle Entrate con il provv. 12.11.2021 n. 312528.
In particolare, vengono analizzati:
– con riferimento a tutte le detrazioni “edilizie”, nel caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, l’estensione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute;
– in relazione al superbonus del 110%, l’estensione del visto di conformità anche in caso di fruizione della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi (salve le previste eccezioni);
– l’introduzione di controlli preventivi, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sulle comunicazioni di cessione dei crediti.
La presente Circolare analizza la proroga al 15.9.2021, senza alcuna maggiorazione, stabilita in sede di conversione in legge del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “decreto Sostegni-bis”), dei termini per effettuare i versamenti:
– risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
– che scadono dal 30.6.2021 al 31.8.2021;
– in relazione ai contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario o dei c.d. “minimi”.
In particolare, vengono analizzati:
– i contribuenti che possono beneficiare della proroga;
– i versamenti che possono rientrare nella proroga.
La presente Circolare analizza il contenuto del DPCM 28.6.2021, pubblicato sulla G.U. 30.6.2021 n. 154, con il quale è stata disposta la proroga del termine per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e IVA 2021:
– dal 30.6.2021 al 20.7.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%;
– in relazione ai contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario o dei c.d. “minimi”.
In particolare, vengono analizzati:
– i contribuenti che possono beneficiare della proroga;
– i versamenti che possono rientrare nella proroga.
La presente Circolare analizza il contenuto del comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 28.6.2021 n. 133, con il quale è stato reso noto che è stato adottato il DPCM che dispone la proroga dal 30.6.2021 al 20.7.2021 del termine di versamento:
– del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA;
– per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
In particolare, vengono analizzati:
– i contribuenti che possono beneficiare della proroga;
– i versamenti che possono rientrare nella proroga.
La presente Circolare riepiloga l’applicazione, in relazione al periodo d’imposta 2020, degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti cui sono applicabili gli ISA;
– la presentazione, unitamente al modello REDDITI 2021, dei modelli ISA per la raccolta di dati rilevanti ai fini della valutazione dell’affidabilità fiscale;
– l’acquisizione di ulteriori informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate che sono rese disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente;
– il regime premiale previsto in relazione ai maggiori livelli di affidabilità fiscale conseguiti;
– l’utilizzo del livello di affidabilità fiscale ai fini dei controlli;
– le sanzioni previste in caso di omissione dei modelli ISA o di indicazione inesatta o incompleta dei dati.
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