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CIRCOLARE DI STUDIO N.04/2021 – COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE E VETERINARIE 2021

La presente Circolare analizza le novità dal DM 29.1.2021 riguardanti:
– il rinvio alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dal 2022 della decorrenza della periodicità mensile per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
– l’introduzione, per le spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2021, dell’invio semestrale dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

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Forfettari 2021, accesso al regime e verifiche di inizio anno


Il 2021, a differenza dei precedenti anni, non apporta modifiche al regime dei forfettari (L. 190/2014) e pertanto si dovranno controllare i medesimi requisiti di accesso e cause di esclusione del 2020. Si tratta, come sempre, di verificare se nell’anno precedente (2020) sono venuti meno i requisiti per mantenere il regime agevolato o se sono emerse cause di esclusione che non hanno permesso l’accesso nel 2020, ma lo possono permettere ora nel 2021.

  1. Il primo controllo da effettuare è di non aver sforato il tetto massimo dei 65.000 Euro di ricavi/compensi nel 2020, per entrare/proseguire nel 2021 nel regime agevolato. Il controllo va effettuato seguendo il criterio di cassa, pertanto se l’ultima fattura emessa sarebbe quella che fa fuoriuscire perché comporta il superamento della soglia, ma è/sarà incassata nel 2021, non va considerata.
  2. Nel corso del 2020 inoltre è possibile aver ceduto una partecipazione in società di persone che aveva impedito per l’anno 2020 l’accesso al regime, pertanto nel 2021 (se tale era l’unica causa ostativa) il soggetto può accedere al regime in questione. Diversa è invece la partecipazione in una Srl, che di per sé non implica una causa ostativa, se non accompagnata da un controllo diretto o indiretto della Srl e dall’esercizio di un’attività economica da parte della Srl direttamente o indirettamente riconducibile all’attività della persona fisica, le quali condizioni sono da verificare nel corso dell’anno di applicazione del regime. Poniamo il caso di un socio di Srl che detiene la maggioranza dei voti (controllo diretto), svolge attività nella stessa sezione ATECO della Srl ma nel corso del 2020 non ha emesso alcuna fattura verso la Srl. In tale caso il soggetto potrà proseguire nel regime dei forfettari anche per l’anno 2021, ovviamente al verificarsi di tutti gli altri requisiti.
  3. Altro requisito da verificare è la presenza di redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 Euro percepiti nel 2020. Anche in questo caso se nel corso del 2020 tale rapporto è venuto meno o è rimasto sotto la soglia dei 30.000 euro, il contribuente potrà accedere al regime agevolato nel 2021.
  4. Altra causa ostativa (quella di cui all’art. 1, c. 57, lett. d-bis) L. 190/2014), ossia: non si applica il regime forfettario per il soggetto la cui attività sia esercitata prevalentemente verso il datore di lavoro/ex datore (nei 2 anni precedenti) o soggetti al datore direttamente o indirettamente riconducibili. A oggi, ossia per il regime forfettario 2021, non si devono sottoporre a monitoraggio i rapporti cessati prima del 1.01.2019: questo significa che se nel corso di tutto il 2019 e 2020 il soggetto non ha fatturato verso il suo ex datore di lavoro (o soggetti a lui riconducibili) e nel corso del 2021 prevede di doverne emettere potrà farlo poiché sono trascorsi i 2 anni di monitoraggio di tale causa ostativa.

Da ricordare infine che, se dal 2021 il forfettario dovesse decidere di emettere comunque fatture elettroniche (anche se non obbligato), può beneficiare della riduzione di 1 anno dei termini di decadenza dell’accertamento.

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Circolare per la clientela n.61/2020 – Proroga del termine di versamento della seconda o unica rata – Proroga del termine di presentazione dei modelli REDDITI e IRAP 2020

La presente Circolare analizza le novità contenute nel DL c.d. “Ristori-quater” riguardanti la proroga dei termini, in scadenza il 30.11.2020:
– per il versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuti dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, estranei agli ISA, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
– per la presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP.

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Circolare per la clientela n.60/2020 – Obbligo di “tracciabilità” per gli oneri detraibili al 19% – Novità per la comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie

La presente Circolare analizza il contenuto:
– dei provv. Agenzia delle Entrate 16.10.2020 n. 329652 e 329676, con i quali sono state emanate le disposizioni di coordinamento tra l’obbligo di comunicare i dati degli oneri detraibili ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata e l’obbligo di sostenere le spese con modalità di pagamento tracciabili affinché si possa beneficiare della detrazione IRPEF del 19%;
– del DM 19.10.2020, con il quale sono stati definiti, in particolare, le nuove informazioni da includere nei dati delle spese sanitarie e veterinarie da inviare al Sistema Tessera Sanitaria, i nuovi termini di effettuazione delle comunicazioni al Sistema Tessera Sanitaria e le modalità attraverso le quali gli esercenti attività di commercio al dettaglio tenuti alla suddetta comunicazione potranno assolvere l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

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Quali condizioni per la proroga del secondo acconto di novembre


Per venire incontro a chi sta subendo maggiormente la crisi a causa della pandemia, il Legislatore, con due distinti interventi contenuti nel decreto Agosto (art. 98, D.L. n. 104/2020) e nel decreto Ristori bis (art. 6, D.L. n. 149/2020) ha anche previsto uno slittamento, al 30 aprile 2021, del termine di versamento per alcuni determinati soggetti.
Si tratta dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli ISA, ma vi rientrano anche:

– i contribuenti che adottano il regime fiscale forfetario o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
– i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga;
– i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA (ad esempio, contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività).

Per effetto del decreto Agosto, innanzitutto, possono fruire della proroga i predetti soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Invece con il decreto Ristori bis la proroga si applica, a prescindere da un eventuale calo di fatturato, solo ai suddetti contribuenti ISA e assimilati che però esercitano determinate attività e che operano solo in alcune regioni d’Italia.
Le categorie interessate sono:
– quelle elencate nell’allegato 1 del D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori), come integrato dal decreto Ristori bis (si tratta, ad esempio, dei bar, ristoranti, pub, palestre, piscine, cinema);
– quelle elencate nell’allegato 2 del decreto tra cui il commercio rientrante nel settore non alimentare e non dei beni di prima necessità.
Ma appartenere a una di queste categorie ed essere soggetti ISA non basta. Infatti, la proroga spetta solamente:
– a coloro che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle regioni rosse (attualmente Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano);
– agli esercenti l’attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede nelle regioni arancioni (attualmente Puglia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria).

Pertanto, è possibile affermare che il contribuente ISA o assimilato può versare entro il 30 aprile 2021 se:

  • ha subito un calo di fatturato primo semestre 2020 su primo semestre 2019 di almeno il 33%, ovunque eserciti l’attività;
  • non ha subito il calo di fatturato, ma rientra tra uno dei codici ATECO elencati nell’allegato 1 o 2 al D.L. Ristori bis e ha domicilio fiscale o sede in una regione rossa;
  • non ha subito il calo di fatturato ma esercita l’attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede in una regione arancione.

Se non ha subito un calo di fatturato primo semestre 2020 su primo semestre 2019 di almeno il 33%, non può godere della proroga e deve versare entro il 30 novembre 2020 se:

  • ha domicilio fiscale o sede in una regione gialla ;
  • ha domicilio fiscale o sede in una regione rossa e non rientra tra i codici ATECO di cui all’allegato 1 e 2 sopra menzionati;
  • ha domicilio fiscale o sede in una regione arancione e non esercita l’attività di gestione di ristoranti.


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Circolare per la clientela n.54/2020 – Novità in materia di sospensione dei versamenti

La presente Circolare analizza le novità contenute nel DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”) in materia di sospensione dei versamenti, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la sospensione dei versamenti scadenti a novembre 2020 relativi all’IVA e alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
– la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 dai datori di lavoro privati.

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Circolare per la clientela n.43/2020 – SUPERBONUS 110%

La presente Circolare analizza la detrazione d’imposta del 110% (c.d. “superbonus”) per determinati interventi sugli immobili, introdotta dall’art. 119 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), come sostituito in sede di conversione nella L. 17.7.2020 n. 77.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti beneficiari del “superbonus”;
– gli interventi di riqualificazione energetica che rientrano nel “superbonus”;
– gli interventi antisismici che rientrano nel “superbonus”;
– gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici che rientrano nel “superbonus”;
– gli interventi di installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici che rientrano nel “superbonus”;
– il periodo di sostenimento delle spese;
– i limiti all’ammontare delle spese detraibili.

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PROROGA VERSAMENTI PER I CONTRIBUENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ PER LE QUALI SONO STATI APPROVATI GLI ISA – Circolare per la clientela n.36/2020

La presente Circolare analizza il contenuto del comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 22.6.2020 n. 147, con il quale è stato reso noto che è in corso di emanazione un DPCM che dispone la proroga dal 30.6.2020 al 20.7.2020 del termine di versamento:
– del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA;
– per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
In particolare, vengono analizzati:
– i contribuenti che possono beneficiare della proroga;
– i versamenti che possono rientrare nella proroga.

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INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) – Circolari per la clientela n.31/2020

La presente Circolare riepiloga l’applicazione, in relazione al periodo d’imposta 2019, degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti cui sono applicabili gli ISA;
– la presentazione, unitamente al modello REDDITI 2020, dei modelli ISA per la raccolta di dati rilevanti ai fini della valutazione dell’affidabilità fiscale;
– l’acquisizione di ulteriori informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate che sono rese disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente;
– il regime premiale previsto in relazione ai maggiori livelli di affidabilità fiscale conseguiti;
– l’utilizzo del livello di affidabilità fiscale ai fini dei controlli;
– le sanzioni previste in caso di omissione dei modelli ISA o di indicazione inesatta o incompleta dei dati.

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