La presente Circolare analizza il funzionamento della piattaforma dell’Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni (es. superbonus del 110%, canoni di locazione, bonus vacanze).
In particolare, vengono analizzati:
– i crediti per i quali è possibile utilizzare la piattaforma;
– l’accesso alla piattaforma;
– le funzionalità di monitoraggio dei crediti, di cessione dei crediti e di accettazione dei crediti;
– le modalità di cessione dei crediti;
– le modalità di accettazione dei crediti da parte del cessionario.
DESTINAZIONE DEL 2 PER MILLE DELL’IRPEF ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI
La presente Circolare analizza la disciplina della destinazione del 2 per mille dell’IRPEF, relativa al periodo d’imposta 2020, a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevista dall’art. 97-bis del DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126, alla luce delle disposizioni attuative emanate con il DPCM 16.4.2021.
In particolare, vengono analizzate:
– le associazioni culturali beneficiarie;
– la presentazione in via telematica al Ministero della Cultura, da parte delle associazioni culturali che vogliono accedere al 2 per mille, entro il 26.4.2021, dell’apposita domanda di iscrizione, oppure della conferma dell’iscrizione che era stata fatta nel 2016;
– la redazione e la pubblicazione dell’elenco delle associazioni ammesse al 2 per mille;
– l’effettuazione della scelta da parte del contribuente;
– la cumulabilità con le altre destinazioni del 2-5-8 per mille;
– il riparto del 2 per mille dell’IRPEF alle associazioni ammesse, nel limite complessivo di 12 milioni di euro;
– gli obblighi di rendicontazione e di pubblicazione da parte delle associazioni che ricevono il contributo.
DETRAZIONE IRPEF DELLE SPESE DI FREQUENZA DELLE UNIVERSITÀ NON STATALI
La presente Circolare analizza la disciplina della detrazione IRPEF del 19% in relazione alle spese per la frequenza di Università non statali, applicabile al periodo d’imposta 2020 (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021), sulla base:
– dei limiti di importo stabiliti dal DM 30.12.2020 n. 942 (pubblicato sulla G.U. 22.2.2021 n. 44);
– dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
RICHIESTA DOCUMENTAZIONE PER I MODELLI REDDITI 2021
La presente Circolare riepiloga i dati e le informazioni necessarie allo Studio per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2020 (modelli REDDITI 2021):
– delle persone fisiche;
– dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo professionale;
– degli imprenditori individuali;
– delle società di persone.
Invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali
La presente Circolare analizza, in relazione alle comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni:
– la nuova comunicazione relativa alle spese scolastiche, prevista in via facoltativa con riferimento agli anni d’imposta 2020 e 2021 e obbligatoriamente a partire dal periodo d’imposta 2022;
– le nuove disposizioni relative alla comunicazione dei dati delle erogazioni liberali; in generale, la comunicazione rimane facoltativa anche con riferimento ai dati relativi agli anni d’imposta 2020 e successivi, mentre diventa obbligatoria, a decorrere dai dati relativi all’anno d’imposta 2021 o 2022, in presenza di determinate condizioni.
A partire dal 2021, il termine per l’invio telematico dei dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni, ad eccezione delle spese sanitarie, è stabilito entro il 16 marzo (invece del 28 febbraio) dell’anno successivo a quello di riferimento.
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CERTIFICAZIONE UNICA 2021
La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla “Certificazione Unica 2021”, che il sostituto d’imposta deve:
– trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2021 o il 2.11.2021 (termine di presentazione del modello 770/2021) se non contiene dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni;
– utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto percettore del reddito, entro il 16.3.2021.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’ambito applicativo della “Certificazione Unica 2021”;
– le novità della “Certificazione Unica 2021”;
– la trasmissione telematica della “Certificazione Unica 2021” all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello “ordinario”, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
– la consegna della “Certificazione Unica 2021” al contribuente-sostituito, mediante il modello “sintetico”;
– il regime sanzionatorio.
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CIRCOLARE DI STUDIO N.04/2021 – COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE E VETERINARIE 2021
La presente Circolare analizza le novità dal DM 29.1.2021 riguardanti:
– il rinvio alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dal 2022 della decorrenza della periodicità mensile per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
– l’introduzione, per le spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2021, dell’invio semestrale dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Forfettari 2021, accesso al regime e verifiche di inizio anno
Il 2021, a differenza dei precedenti anni, non apporta modifiche al regime dei forfettari (L. 190/2014) e pertanto si dovranno controllare i medesimi requisiti di accesso e cause di esclusione del 2020. Si tratta, come sempre, di verificare se nell’anno precedente (2020) sono venuti meno i requisiti per mantenere il regime agevolato o se sono emerse cause di esclusione che non hanno permesso l’accesso nel 2020, ma lo possono permettere ora nel 2021.
- Il primo controllo da effettuare è di non aver sforato il tetto massimo dei 65.000 Euro di ricavi/compensi nel 2020, per entrare/proseguire nel 2021 nel regime agevolato. Il controllo va effettuato seguendo il criterio di cassa, pertanto se l’ultima fattura emessa sarebbe quella che fa fuoriuscire perché comporta il superamento della soglia, ma è/sarà incassata nel 2021, non va considerata.
- Nel corso del 2020 inoltre è possibile aver ceduto una partecipazione in società di persone che aveva impedito per l’anno 2020 l’accesso al regime, pertanto nel 2021 (se tale era l’unica causa ostativa) il soggetto può accedere al regime in questione. Diversa è invece la partecipazione in una Srl, che di per sé non implica una causa ostativa, se non accompagnata da un controllo diretto o indiretto della Srl e dall’esercizio di un’attività economica da parte della Srl direttamente o indirettamente riconducibile all’attività della persona fisica, le quali condizioni sono da verificare nel corso dell’anno di applicazione del regime. Poniamo il caso di un socio di Srl che detiene la maggioranza dei voti (controllo diretto), svolge attività nella stessa sezione ATECO della Srl ma nel corso del 2020 non ha emesso alcuna fattura verso la Srl. In tale caso il soggetto potrà proseguire nel regime dei forfettari anche per l’anno 2021, ovviamente al verificarsi di tutti gli altri requisiti.
- Altro requisito da verificare è la presenza di redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 Euro percepiti nel 2020. Anche in questo caso se nel corso del 2020 tale rapporto è venuto meno o è rimasto sotto la soglia dei 30.000 euro, il contribuente potrà accedere al regime agevolato nel 2021.
- Altra causa ostativa (quella di cui all’art. 1, c. 57, lett. d-bis) L. 190/2014), ossia: non si applica il regime forfettario per il soggetto la cui attività sia esercitata prevalentemente verso il datore di lavoro/ex datore (nei 2 anni precedenti) o soggetti al datore direttamente o indirettamente riconducibili. A oggi, ossia per il regime forfettario 2021, non si devono sottoporre a monitoraggio i rapporti cessati prima del 1.01.2019: questo significa che se nel corso di tutto il 2019 e 2020 il soggetto non ha fatturato verso il suo ex datore di lavoro (o soggetti a lui riconducibili) e nel corso del 2021 prevede di doverne emettere potrà farlo poiché sono trascorsi i 2 anni di monitoraggio di tale causa ostativa.
Da ricordare infine che, se dal 2021 il forfettario dovesse decidere di emettere comunque fatture elettroniche (anche se non obbligato), può beneficiare della riduzione di 1 anno dei termini di decadenza dell’accertamento.
Circolare per la clientela n.61/2020 – Proroga del termine di versamento della seconda o unica rata – Proroga del termine di presentazione dei modelli REDDITI e IRAP 2020
La presente Circolare analizza le novità contenute nel DL c.d. “Ristori-quater” riguardanti la proroga dei termini, in scadenza il 30.11.2020:
– per il versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuti dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, estranei agli ISA, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
– per la presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP.
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Circolare per la clientela n.60/2020 – Obbligo di “tracciabilità” per gli oneri detraibili al 19% – Novità per la comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie
La presente Circolare analizza il contenuto:
– dei provv. Agenzia delle Entrate 16.10.2020 n. 329652 e 329676, con i quali sono state emanate le disposizioni di coordinamento tra l’obbligo di comunicare i dati degli oneri detraibili ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata e l’obbligo di sostenere le spese con modalità di pagamento tracciabili affinché si possa beneficiare della detrazione IRPEF del 19%;
– del DM 19.10.2020, con il quale sono stati definiti, in particolare, le nuove informazioni da includere nei dati delle spese sanitarie e veterinarie da inviare al Sistema Tessera Sanitaria, i nuovi termini di effettuazione delle comunicazioni al Sistema Tessera Sanitaria e le modalità attraverso le quali gli esercenti attività di commercio al dettaglio tenuti alla suddetta comunicazione potranno assolvere l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
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