La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, vengono analizzati:
– il contributo a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio;
– il contributo a fondo perduto per i settori wedding, intrattenimento, horeca e altri;
– il contributo a fondo perduto per le attività chiuse;
– il contributo a fondo perduto per le spese di sanificazione e prevenzione sostenute da enti sportivi;
– il contributo a fondo perduto per associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi;
– i limiti alla cessione dei crediti d’imposta relativi alle detrazioni “edilizie”;
– l’estensione del credito d’imposta per i canoni di locazione delle imprese del settore turistico;
– l’estensione del credito d’imposta per il settore tessile, della moda e degli accessori;
– la proroga del credito d’imposta per campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in società e associazioni sportive;
– il credito d’imposta per investimenti “4.0” con obiettivi di transizione ecologica;
– il credito d’imposta per imprese “energivore”;
– la sospensione dei versamenti IVA e ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, scadenti a gennaio 2022, per i soggetti che svolgono attività in discoteche, sale da ballo e locali assimilati;
– la modifica della disciplina delle detrazioni IRPEF per i familiari a carico, per coordinarla con il nuovo assegno unico e universale per i figli;
– le misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
– lo sgravio contributivo per le assunzioni nei settori turismo e stabilimenti termali;
– le misure a sostegno del settore suinicolo.
Sanzioni a non vaccinati in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Ricade sull’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’incombenza di notificare la sanzione di 100 euro agli over 50 che risulteranno inadempienti rispetto all’obbligo vaccinale, introdotto con il DL n. 1/2022, pubblicato il 7 gennaio 2022 in Gazzetta Ufficiale.
In base a quanto disposto da tale decreto sono colpite dalla pena pecuniaria le seguenti tipologie di violazioni:
– i soggetti che al 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
– i soggetti che dopo il 1° febbraio 2022 non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, nei tempi previsti dal Ministero della Salute;
– i soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo (booster) dopo il completamento del ciclo primario, entro il termine di validità del green pass.
OBBLIGO DI “GREEN PASS” PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO
La presente Circolare analizza la proroga dal 31.12.2021 al 31.3.2022 dell’obbligo per i lavoratori del settore privato, dipendenti o autonomi, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID19 (c.d. “green pass”), ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.
In particolare, vengono analizzati:
l’ambito applicativo dell’obbligo;
gli obblighi del datore di lavoro;
le conseguenze del mancato possesso del green pass;
le sanzioni per il lavoratore e il datore di lavoro.
DECRETO FISCO LAVORO – Principali novità in materia di lavoro e previdenza apportate in sede di conversione
La presente Circolare analizza le principali novità in materia di lavoro e previdenza apportate in sede di conversione del DL 21.10.2021 n. 146 (c.d. decreto “fisco-lavoro”) nella L. 17.12.2021 n. 215.
In particolare, vengono analizzati:
– la proroga degli adempimenti in materia di trattamenti di integrazione salariale COVID-19;
– l’operatività della misura agevolativa in materia di somministrazione di lavoro;
– le modifiche alla sospensione cautelare dell’attività imprenditoriale in caso di violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
– le altre modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
– il rinvio dei termini di versamento dei contributi previdenziali e premi INAIL nel settore dello sport;
– le misure agevolative per l’assunzione di lavoratori con autismo;
– le modifiche ai requisiti per la fruizione dell’assegno di invalidità civile;
– la garanzia per la corresponsione dell’assegno di mantenimento in caso di genitori separati o divorziati.
DL 21.10.2021 N. 146 (C.D. “DECRETO FISCALE”) – NOVITA’ IN MATERIA LAVORO
La presente Circolare analizza le principali novità in materia di lavoro contenute nel DL 21.10.2021 n. 146.
In particolare, vengono analizzati:
– le ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale COVID-19;
– l’ulteriore proroga del divieto di licenziamento;
– la reintroduzione dell’equiparazione della quarantena alla malattia;
– il riordino dell’attività ispettiva in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
– la sospensione cautelare dell’attività imprenditoriale in caso di violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e l’aumento delle sanzioni;
– i congedi parentali per COVID-19.
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ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI “GREEN PASS” A TUTTI I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO
La presente Circolare analizza l’estensione a tutti i lavoratori del settore privato, dipendenti o autonomi, a decorrere dal 15.10.2021, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”), ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, disposta dall’art. 3 del DL 21.9.2021 n. 127, tenendo conto delle ulteriori novità normative intervenute e dei chiarimenti forniti.
In particolare, vengono analizzati:
– l’ambito applicativo dell’obbligo;
– la durata dell’obbligo;
– gli obblighi del datore di lavoro;
– le conseguenze del mancato possesso del green pass;
– le sanzioni per il lavoratore e il datore di lavoro.
Aspetti pratici per il Green Pass: check list
Il Dpcm 12.10.2021 ha definito le nuove modalità di verifica del green pass per i soggetti delegati al controllo dal datore di lavoro (qui le faq):
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- invio all’Inps dei codici fiscali dei dipendenti, anche in blocco e in anticipo (massimo 48 ore), al fine della verifica del possesso del green pass, per tutte le aziende con più di 50 dipendenti e per le amministrazioni pubbliche che non sono collegate al portale NoiPa;
- software da integrare nei tornelli: la licenza è gratuita, ma l’installazione richiede un investimento;
- app “VerificaC19”.
Adempimenti entro il 15.01 – Prima di venerdì 15.10.2021, giorno in cui sarà obbligatorio il green pass in azienda, è necessario che i datori di lavoro privati predispongano alcuni documenti:
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- richiesta di comunicazione anticipata di assenza per mancanza di green pass;
- avviso di carattere generale all’ingresso nei locali aziendali, nel quale descrivere le modalità con cui saranno svolti i controlli;
- atto formale di nomina (delega) dei soggetti incaricati dell’accertamento;
- registro verifiche (senza riportare l’esito dei controlli).
- Eventualmente: modello di comunicazione da inviare al Prefetto, contenente le segnalazioni di illecito; comunicazione aziendale da consegnare ai soggetti esterni che accedono al luogo di lavoro, nella quale sono richiamati gli obblighi previsti e le conseguenze in caso di presentazione senza certificazione.
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Al contrario, è vietata qualsiasi forma di schedatura o di raccolta di informazioni sui green pass (salve le eccezioni espresse consentite dalla legge) e sulla loro scadenza.
ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI “GREEN PASS” A TUTTI I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO
La presente Circolare analizza l’estensione a tutti i lavoratori del settore privato, dipendenti o autonomi, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”), ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, disposta dall’art. 3 del DL 21.9.2021 n. 127.
In particolare, vengono analizzati:
– l’ambito applicativo dell’obbligo;
– la durata dell’obbligo;
– gli obblighi del datore di lavoro;
– le conseguenze del mancato possesso del green pass;
– le sanzioni per il lavoratore e il datore di lavoro.
ESONERO CONTRIBUTIVO
La presente Circolare analizza l’esonero contributivo parziale per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS, previsto dall’art. 1 co. 20 – 22-bis della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) e dal DM 17.5.2021, alla luce delle istruzioni e dei chiarimenti forniti dall’Istituto previdenziale.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti che possono beneficiare dell’esonero;
– i requisiti richiesti per ottenere l’esonero;
– la contribuzione esonerabile;
– la presentazione all’INPS della domanda, entro il 30.9.2021;
– la misura dell’esonero ottenibile.
ESONERO CONTRIBUTIVO INPS
Dal 25 agosto 2021 lavoratori autonomi e liberi professionisti possono presentare domanda di esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta quali iscritti alle Gestioni INPS. Le domande devono essere presentate utilizzando distinti modelli per ogni Gestione, entro il 30 settembre 2021, a pena di decadenza, e avvalendosi dei canali telematici dell’istituto messi a disposizione nel sito internet dell’INPS, accedendo al Cassetto previdenziale. L’accoglimento dell’istanza e l’importo massimo accordato, tenendo conto anche delle risorse complessivamente disponibili, potranno essere verificati accedendo sempre al Cassetto previdenziale. Sono già aperti, invece, i canali delle Casse previdenziali professionali autonome per gli iscritti agli Albi.