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PROROGA VERSAMENTI PER I CONTRIBUENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ PER LE QUALI SONO STATI APPROVATI GLI ISA – Circolare per la clientela n.36/2020

La presente Circolare analizza il contenuto del comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 22.6.2020 n. 147, con il quale è stato reso noto che è in corso di emanazione un DPCM che dispone la proroga dal 30.6.2020 al 20.7.2020 del termine di versamento:
– del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA;
– per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
In particolare, vengono analizzati:
– i contribuenti che possono beneficiare della proroga;
– i versamenti che possono rientrare nella proroga.

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Contributo a fondo perduto – Circolare per la clientela n.35/2020

La presente Circolare analizza la disciplina del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”) a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, alla luce del relativo provvedimento attuativo e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti beneficiari del contributo;
– le condizioni per avere diritto al contributo;
– la misura del contributo spettante;
– la procedura per accedere al contributo, mediante la presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate;
– le modalità di erogazione del contributo;
– le sanzioni applicabili in caso di indebita percezione del contributo.

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Crediti d’imposta previsti dal DL 34/2020 – Circolare per la clientela n.34/2020

La presente Circolare riepiloga i principali crediti d’imposta previsti dal DL 34/2020 (c.d. “Rilancio”) e dal DL 23/2020 convertito (c.d. “Liquidità”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– il credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 6.6.2020 n. 14;
– il credito d’imposta per l’adeguamento dei pubblici esercizi;
– il nuovo credito d’imposta per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
– l’incremento della misura del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari 2020;
– il potenziamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno;
– il bonus vacanze, recuperabile sotto forma di credito d’imposta dal fornitore dei servizi turistico-ricettivi.

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BONUS VACANZE 2020

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la pagina dedicata al “bonus vacanze”, il contributo fino a 500 euro per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia istituito dall’art. 176 del decreto “Rilancio”.
L’agevolazione può essere richiesta e sarà erogata esclusivamente in forma digitale. Per ottenerla è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettonica). L’Agenzia afferma che presto saranno fornite indicazioni precise sull’app a cui accedere per usufruirne e che non si dovrà stampare nulla, poiché sarà sufficiente mostrare il bonus all’albergatore al momento del pagamento della struttura.

Si ricorda che possono ottenere il bonus i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

Il bonus può essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre e il suo importo dipende dalla numerosità del nucleo familiare (500 euro per tre o più persone, 300 euro per due persone e 150 euro per una persona). Al momento della richiesta del bonus si dovranno inserire le credenziali SPID di un componente del nucleo familiare e successivamente fornire l’ISEE.

La struttura turistico-ricettiva, invece, fino al momento della riscossione del bonus dovrà solo far sapere al cliente che aderirà all’iniziativa. Lo sconto applicato al turista tramite il bonus vacanze sarà poi rimborsato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo, in compensazione mediante il modello F24, ovvero cedibile anche a istituti di credito.

Si attende ora il provvedimento dell’Agenzia.

Vai al bonus vacanze sul sito dell’Agenzia delle Entrare.

 

 

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Società e Associazioni sportive dilettantistiche: al via i contributi a fondo perduto

Pubblicato il decreto dell’Ufficio per lo sport che rende accessibile il Fondo destinato ad interventi a favore delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche, considerata la necessità di far fronte alla crisi economica che ha coinvolto anche il mondo dello sport e determinatasi in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. La presentazione delle domande di accesso alla misura saranno possibili attraverso una piattaforma web e sono previste due finestre: la prima a partire dalle ore 12:00 del 15 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 del giorno 21 giugno 2020 e la seconda che sarà aperta a partire dalle ore 12:00 del 22 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 del giorno 28 giugno 2020.

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Contributi a fondo perduto: come presentare la domanda

Imprese e partite IVA in difficoltà economiche per l’emergenza Covid-19 possono presentare domanda per il contributo a fondo perduto del decreto Rilancio dal 15 giugno al 13 agosto 2020. Per gli eredi che proseguono l’attività di soggetti deceduti il periodo di presentazione va dal 25 giugno al 24 agosto 2020. Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito sul conto corrente corrispondente all’Iban indicato nella domanda, che dovrà essere intestato o cointestato al soggetto richiedente, altrimenti l’istanza verrà scartata. Non sarà un click day. Non sarà quindi necessario affrettarsi, al contrario, nella compilazione della domanda, dovrà essere posta la massima attenzione considerando le conseguenze sul piano sanzionatorio previste se il contributo dovesse risultare indebitamente percepito.

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NUOVA IMU – Circolare per la clientela n.29/2020

La presente Circolare analizza la disciplina della “nuova” IMU applicabile dall’1.1.2020, a seguito della riforma operata dall’art. 1 co. 738 – 783 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), con abolizione della TASI.
In particolare vengono analizzati:
– i soggetti passivi dell’IMU;
– gli immobili assoggettati a IMU;
– la determinazione della base imponibile IMU;
– le modalità di liquidazione e i termini di versamento dell’IMU;
– le modalità di determinazione della prima rata, che deve essere versata entro il 16.6.2020;
– la facoltà per i Comuni di differire il versamento della prima rata, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– gli immobili per i quali non è dovuto il versamento della prima rata, per effetto del c.d. decreto “Rilancio”.

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DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”) – Circolare per la clientela n.28/2020

La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– il differimento al 16.9.2020 del termine di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi che erano stati sospesi;
– l’esclusione dei versamenti IRAP;
– l’incremento del limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24;
– le indennità per lavoratori autonomi, collaboratori e dipendenti;
– il contributo a fondo perduto alle imprese;
– il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi e per la sanificazione;
– la detrazione d’imposta del 110% (c.d. “superbonus”) per determinati interventi sugli immobili;
– le misure in materia di integrazioni salariali e sostegno all’occupazione.

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Dal 18 maggio riapertura di tutte le attività economiche e libertà di spostamento nella regione

Il Governo, attraverso un decreto legge approvato il 15 maggio definisce le linee guida, valide dal 18 maggio, per la riapertura generalizzata di tutte le attività economiche e del libero spostamento delle persone. Queste ultime, però, non potranno recarsi in altre regioni: tale possibilità, salvo eventuali nuove restrizioni, dovrebbe verificarsi a partire dal 3 giugno. Quanto alle attività economiche, è possibile riaprire, purché si rispettino i protocolli e le linee guida che, però, potranno essere ridefinite, senza eccessivi stravolgimenti, dalle regioni.

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 46

Regole per la riapertura delle attività economiche e produttive

Il decreto stabilisce che le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
Check-List REGIONE LAZIOMisure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Documentazione REGIONE LAZIO (normativa, ordinanze, indicazioni operative dell’Ufficio Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) per la gestione della situazione emergenziale COVID 19.

In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
A tale ultimo proposito, il riferimento è ai protocolli allegati al D.P.C.M. 26 aprile 2020 oltre che alle linee guida emanate dall’Inail già disponibili per alcune categorie e precisamente:

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Regole per gli spostamenti

L’altra grande novità è l’abolizione delle autocertificazioni per gli spostamenti e, con esse, i limiti ancora in vigore.
A dire il vero, non si tratta di una libertà assoluta di spostamento in quanto, dal 18 maggio sono permessi, senza alcuna limitazione, solo gli spostamenti all’interno del territorio regionale (possibile anche lo spostamento dalla Città del Vaticano o da San Marino nelle regioni confinanti), fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Gli spostamenti e i trasferimenti con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute sono vietati fino al 2 giugno anche se resta valida l’attuale regola secondo cui si può rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Pertanto, dal 3 giugno ci si potrà liberamente spostare anche da una regione all’altra (non solo, ma anche da e per l’estero) salvo che, per alcune aree geografiche, non subentrino situazioni epidemiologiche che determinano l’emanazione di provvedimenti restrittivi.
Resta inteso che permane:
– il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria;
– il potere, in capo ai sindaci, di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
– il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Sanzioni e controlli

In caso di violazione delle nuove disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato (fattispecie che ricorre in ogni caso per la violazione degli obblighi di quarantena), si applicano le attuali sanzioni amministrative (da 400 a 3.000 euro) aumentate fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.
Inoltre:
– all’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni;
– il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione;
– in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

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Bando IMPRESA SICURA per il rimborso delle spese di acquisto di DPI

Invitalia ha pubblicato il bando “Impresa Sicura” per il riconoscimento alle imprese del rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

I beneficiari del rimborso sono dunque tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: essere regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese; avere la sede principale o secondaria sul territorio nazionale; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Sono ammissibili al rimborso solamente le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
Pertanto sono ammissibili: mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione, quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

La misura del rimborso è pari al 100% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 500 euro per ciascun addetto a cui sono destinati i DPI e fino a un importo massimo per impresa di 150.000 euro.

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