La presente Circolare analizza le principali novità in materia di lavoro e previdenza contenute nel DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, vengono analizzati:
– le ulteriori indennità per i lavoratori del turismo e dello spettacolo, i collaboratori sportivi, gli operai agricoli a tempo determinato e i pescatori autonomi;
– le ulteriori misure a favore dei lavoratori dello spettacolo;
– l’esonero contributivo per i settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio;
– l’esonero contributivo per le filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo;
– le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale;
– la proroga del divieto di licenziamento;
– l’introduzione del “contratto di rioccupazione”;
– i nuovi requisiti dimensionali per il “contratto di espansione”;
– la sospensione della riduzione della NASPI.
Finanziamenti fino a 25.000 euro
E’ attivo il portale del Fondo di Garanzia PMI, per l’inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia del 100% sui finanziamenti bancari fino a 25.000 euro. Nel caso la stessa impresa o lo stesso lavoratore autonomo o professionista presenti più domande di finanziamento, il Fondo rilascerà la propria garanzia con riferimento alle prime domande presentate fino a concorrenza dell’importo massimo garantibile. I primi finanziamenti potrebbero essere erogati già da lunedì 20 aprile. Quali sono i documenti da trasmettere alla banca?
Cosa occorre
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto Liquidità, per i contratti conclusi con la clientela al dettaglio (tra cui rientrano le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di lucro, le micro-imprese) anche il consenso prestato mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo soddisfa sia il requisito della forma scritta richiesta dal Testo Unico bancario a pena di nullità (cd forma scritta ad substantiam actus) – rispettivamente negli artt. 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies – sia l’efficacia probatoria dell’articolo 2702 del codice civile (“piena prova fino a querela di falso”).La copia cartacea del contratto sarà consegnata dall’intermediario alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza (ad oggi 31 luglio 2020, così come deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020).
Garanzia automatica
Importo massimo garantibile
Garanzie pubbliche a favore della liquidità “D.L. LIQUIDITA'” – Circolare per la clientela n.23/2020
La presente Circolare analizza le disposizioni in materia di garanzie pubbliche a favore della liquidità degli operatori economici contenute nel DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– il potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le PMI;
– il rilascio da parte di SACE spa di garanzie per i finanziamenti.
ACCESSO AL CREDITO CON IL FONDO DI GARANZIA
Sono immediatamente operativi i provvedimenti del decreto ‘Cura Italia’ che ampliano di 1,5 miliardi di euro la dotazione del Fondo di Garanzia e semplificano le modalità di intervento. Le piccole e medie imprese italiane possono quindi accedere da subito al credito usufruendo di una serie di misure agevolative volte a fronteggiare questa straordinaria emergenza”:
- La garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni. Si applica la percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino ad un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (al superamento di tale soglia si applicano le misure ordinarie di copertura).
- È esclusa la valutazione dell’andamento dell’impresa.
- Diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario).
- Viene estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici.
- È annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto.
- Sono ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo).
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